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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 13/01/2026, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 475/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GARZO ELISABETTA, Presidente e Relatore
CICCARELLA ANTONELLA, Giudice
PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5366/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TF5CRMD00559 SANZIONI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20517/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:Insiste per l accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre il Ricorrente_1 avverso l' atto n. TF5CRMD00559 2024, notificato il 3 gennaio 2025 con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione II di Napoli, ha recuperato a tassazione il credito complessivo di euro 323.114,08 maturato nell'anno 2022 con un progetto di R&S e con attività di
Formazione 4.0, e compensato nel 2023, irrogando una sanzione di pari importo. Deduce il ricorrente:
1)Illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 6 bis della legge 212/2000 in tema di contraddittorio preventivo, eluso con la semplice affermazione che "non si è proceduto al contraddittorio preventivo perché sussiste il fondato pericolo alla riscossione" ai sensi dell'art. 6 bis, comma 2, della Legge 212/2000;
2)Infondatezza del recupero del credito di imposta riferito al progetto di
R&S, anche in violazione degli artt. 2697 c.c. e 7 del D.Lgs 546/1992. ritenendo l'Ufficio, senza alcuna motivazione, che lo stesso fosse privo dei requisiti necessari a godere del credito di imposta (novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità) ed affermando che l'attività di ricerca non fosse stata svolta nonostante la stessa fosse stata posta in essere dal Consorzio_3 che è un consorzio guidato dall'Università di Salerno,
Al contrario, nel corso della verifica erano stati consegnati ai funzionari verbalizzanti i documenti riferiti al progetto ASI, allegati in atti, e segnatamente
-Relazione tecnica relativa al progetto di R&S denominato "OPERA 4.0 (all.
3)
- Recruitment 4.0: Soluzione Innovativa per l'intelligenza artificiale" redatta in data 10/04/2023, per l'anno d'imposta 2022 ;
-Certificazione del credito R&S redatta in data 28/2/2023, riferita all'anno 2022, dal dott. Nominativo_1;
-Contratto per attività di ricerca & sviluppo redatto in data 27/6/2022 con la Consorzio_3;
-Relazione del Consorzio_3 in merito alla convenzione di ricerca stipulata con la cooperativa Consorzio_1
, redatta in data 27/12/2022;
-Progetto di ricerca denominato "OPERA 4.0 - Recruitment 4.0: Soluzione
Innovativa per l'intelligenza artificiale";
-Rapporto tecnico del Consorzio_3 relativo ai deliverable sopra riportati;
-Ordini di servizio, time sheet e cedolini, riferiti ai dipendenti che hanno partecipato al progetto R&S redatto nell'anno 2022; documentazione che dimostra l'esistenza del progetto e l'idoneità dello stesso a soddisfare i requisiti di legge per godere delle norme agevolative in materia di ricerca e sviluppo, attestata da un professionista abilitato presso il MIMIT.
3)Infondatezza del recupero a tassazione del credito di euro 112.263,52, maturato per l'attività di
Formazione 4.0 svolta nel 2022 e che, invece, controparte considera "mai svolta" pur avendo il ricorrente
Consorzio stipulato con il GESFOR, ente di formazione regolarmente accreditato presso la Regione
Campania, certificato ISO 9001, un contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi di Formazione
4.0 da erogare a 54 dipendenti (poi divenuti 53), per un importo convenuto di euro 16.200,00, individuando i percorsi formativi ed il dettaglio dei programmi didattici.
A conclusione del percorso formativo l'ente aveva rilasciato una relazione finale, allegata in atti, unitamente ai report dei singoli partecipanti e il revisore ha certificato l'importo del credito di imposta maturato in euro 112.263,53 riferito per euro 16.200,00 al costo dell'Ente di formazione e per euro
211.602,40 al costo delle 12.400 ore di formazione dei dipendenti
Chiede, pertanto che venga dichiarata l'illegittimità e conseguente nullità dell'atto di recupero impugnato.
L'Ufficio si è costituito con controdeduzioni in cui ha sostenuto che:
- L'art.
6-bis L. 212/2000 si applica solo agli atti emessi dal 30 aprile 2024 e nella specie era presente fondato pericolo per la riscossione - Nel merito, proprio sulla base delladocumentazione esibita dalla controparte oltre che degli ulteriori e plurimi riscontri acquisiti in sede di contraddittorio con la stessa ,ha ritenuto l'assenza dei requisiti fissati dalla normativa e prassi di riferimento per l'ammissibilità dell'agevolazione in esame ma, soprattutto, ha constatato il mancato svolgimento effettivo di qualsiasi attività finalizzata all'attuazione del progetto redatto dalla Consorzio_3. La controparte, infatti, non aveva fornito alcuna documentazione attestante i rapporti intercorsi con il
Cussmac, né allegato documentazione comprovante l'attività di ricerca materialmente posta in essere dal personale incaricato del progetto e ,dunque , l'effettiva partecipazione dello stesso al progetto.
Chiede, pertanto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è fondato. Ed invero, premesso che il Ricorrente_1 è una società cooperativa sociale a mutualità prevalente che opera nel settore sociosanitario ed educativo in favore di anziani, diversamente abili, tossicodipendenti, malati di AIDS, minori anche in condizioni di maltrattamento e devianza controllo, con il primo motivo il ricorrente eccepisce la violazione del contraddittorio preventivo.
La Corte rileva in proposito che l'avviso di accertamento impugnato è stato notificato il 3 gennaio 2025, successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 219/2023 (30 aprile 2024), che ha introdotto l'art.
6-bis L.
212/2000, rendendo obbligatorio il contraddittorio preventivo per tutti gli atti impositivi, salvo le ipotesi tassativamente indicate di fondato pericolo per la riscossione.
Nel caso di specie, l'Ufficio si è limitato ad affermazioni generiche circa l'insufficienza patrimoniale e l'esistenza di precedenti ruoli, senza produrre concreti elementi probatori idonei a dimostrare il pericolo attuale e specifico per la riscossione.
Circa l'indebito utilizzo, da parte del Consorzio_1, del credito d'imposta ricerca e sviluppo relativo ad un progetto realizzato nell'anno 2022 dal Consorzio_3, Consorzio_4 dell'Università di Salerno,nonché del credito di imposta Formazione 4.0, dalla documentazione prodotta (contratti, fatture, report di progetto e attestazioni tecniche) emerge l'esistenza del progetto e l'idoneità dello stesso a soddisfare i requisiti di legge per godere delle norme agevolative in materia di ricerca e sviluppo, attestata da un professionista abilitato presso il MIMIT;
allo stesso modo risuta documentata e certificata l'attività di Formazione 4.0 svolta nel 2022.
A fronte di tali emergenze, di indubbia e precisa valenza indiziaria in ordine alla innovatività del progetto, va rilevato il carattere apodittico delle osservazioni critiche formulate dall'Ufficio che, in maniera assertiva nega la prescritta caratteristica, senza alcuna documentazione di carattere tecnico scientifico idonea a contrastare le ragioni della società ricorrente.
In definitiva, a fronte delle chiare indicazioni emergenti dalla documentazione a supporto del ricorso,
l'Amministrazione finanziaria non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno della dedotta fittizietà o inesistenza dei costi, limitandosi ad una contestazione meramente formale
Ne consegue che il ricorso è fondato, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento n.
CF_1 delle correlate sanzioni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 3000,00(tremila) con attribuzione al procuratore antistatario
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GARZO ELISABETTA, Presidente e Relatore
CICCARELLA ANTONELLA, Giudice
PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5366/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TF5CRMD00559 SANZIONI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20517/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:Insiste per l accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre il Ricorrente_1 avverso l' atto n. TF5CRMD00559 2024, notificato il 3 gennaio 2025 con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione II di Napoli, ha recuperato a tassazione il credito complessivo di euro 323.114,08 maturato nell'anno 2022 con un progetto di R&S e con attività di
Formazione 4.0, e compensato nel 2023, irrogando una sanzione di pari importo. Deduce il ricorrente:
1)Illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 6 bis della legge 212/2000 in tema di contraddittorio preventivo, eluso con la semplice affermazione che "non si è proceduto al contraddittorio preventivo perché sussiste il fondato pericolo alla riscossione" ai sensi dell'art. 6 bis, comma 2, della Legge 212/2000;
2)Infondatezza del recupero del credito di imposta riferito al progetto di
R&S, anche in violazione degli artt. 2697 c.c. e 7 del D.Lgs 546/1992. ritenendo l'Ufficio, senza alcuna motivazione, che lo stesso fosse privo dei requisiti necessari a godere del credito di imposta (novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità) ed affermando che l'attività di ricerca non fosse stata svolta nonostante la stessa fosse stata posta in essere dal Consorzio_3 che è un consorzio guidato dall'Università di Salerno,
Al contrario, nel corso della verifica erano stati consegnati ai funzionari verbalizzanti i documenti riferiti al progetto ASI, allegati in atti, e segnatamente
-Relazione tecnica relativa al progetto di R&S denominato "OPERA 4.0 (all.
3)
- Recruitment 4.0: Soluzione Innovativa per l'intelligenza artificiale" redatta in data 10/04/2023, per l'anno d'imposta 2022 ;
-Certificazione del credito R&S redatta in data 28/2/2023, riferita all'anno 2022, dal dott. Nominativo_1;
-Contratto per attività di ricerca & sviluppo redatto in data 27/6/2022 con la Consorzio_3;
-Relazione del Consorzio_3 in merito alla convenzione di ricerca stipulata con la cooperativa Consorzio_1
, redatta in data 27/12/2022;
-Progetto di ricerca denominato "OPERA 4.0 - Recruitment 4.0: Soluzione
Innovativa per l'intelligenza artificiale";
-Rapporto tecnico del Consorzio_3 relativo ai deliverable sopra riportati;
-Ordini di servizio, time sheet e cedolini, riferiti ai dipendenti che hanno partecipato al progetto R&S redatto nell'anno 2022; documentazione che dimostra l'esistenza del progetto e l'idoneità dello stesso a soddisfare i requisiti di legge per godere delle norme agevolative in materia di ricerca e sviluppo, attestata da un professionista abilitato presso il MIMIT.
3)Infondatezza del recupero a tassazione del credito di euro 112.263,52, maturato per l'attività di
Formazione 4.0 svolta nel 2022 e che, invece, controparte considera "mai svolta" pur avendo il ricorrente
Consorzio stipulato con il GESFOR, ente di formazione regolarmente accreditato presso la Regione
Campania, certificato ISO 9001, un contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi di Formazione
4.0 da erogare a 54 dipendenti (poi divenuti 53), per un importo convenuto di euro 16.200,00, individuando i percorsi formativi ed il dettaglio dei programmi didattici.
A conclusione del percorso formativo l'ente aveva rilasciato una relazione finale, allegata in atti, unitamente ai report dei singoli partecipanti e il revisore ha certificato l'importo del credito di imposta maturato in euro 112.263,53 riferito per euro 16.200,00 al costo dell'Ente di formazione e per euro
211.602,40 al costo delle 12.400 ore di formazione dei dipendenti
Chiede, pertanto che venga dichiarata l'illegittimità e conseguente nullità dell'atto di recupero impugnato.
L'Ufficio si è costituito con controdeduzioni in cui ha sostenuto che:
- L'art.
6-bis L. 212/2000 si applica solo agli atti emessi dal 30 aprile 2024 e nella specie era presente fondato pericolo per la riscossione - Nel merito, proprio sulla base delladocumentazione esibita dalla controparte oltre che degli ulteriori e plurimi riscontri acquisiti in sede di contraddittorio con la stessa ,ha ritenuto l'assenza dei requisiti fissati dalla normativa e prassi di riferimento per l'ammissibilità dell'agevolazione in esame ma, soprattutto, ha constatato il mancato svolgimento effettivo di qualsiasi attività finalizzata all'attuazione del progetto redatto dalla Consorzio_3. La controparte, infatti, non aveva fornito alcuna documentazione attestante i rapporti intercorsi con il
Cussmac, né allegato documentazione comprovante l'attività di ricerca materialmente posta in essere dal personale incaricato del progetto e ,dunque , l'effettiva partecipazione dello stesso al progetto.
Chiede, pertanto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è fondato. Ed invero, premesso che il Ricorrente_1 è una società cooperativa sociale a mutualità prevalente che opera nel settore sociosanitario ed educativo in favore di anziani, diversamente abili, tossicodipendenti, malati di AIDS, minori anche in condizioni di maltrattamento e devianza controllo, con il primo motivo il ricorrente eccepisce la violazione del contraddittorio preventivo.
La Corte rileva in proposito che l'avviso di accertamento impugnato è stato notificato il 3 gennaio 2025, successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 219/2023 (30 aprile 2024), che ha introdotto l'art.
6-bis L.
212/2000, rendendo obbligatorio il contraddittorio preventivo per tutti gli atti impositivi, salvo le ipotesi tassativamente indicate di fondato pericolo per la riscossione.
Nel caso di specie, l'Ufficio si è limitato ad affermazioni generiche circa l'insufficienza patrimoniale e l'esistenza di precedenti ruoli, senza produrre concreti elementi probatori idonei a dimostrare il pericolo attuale e specifico per la riscossione.
Circa l'indebito utilizzo, da parte del Consorzio_1, del credito d'imposta ricerca e sviluppo relativo ad un progetto realizzato nell'anno 2022 dal Consorzio_3, Consorzio_4 dell'Università di Salerno,nonché del credito di imposta Formazione 4.0, dalla documentazione prodotta (contratti, fatture, report di progetto e attestazioni tecniche) emerge l'esistenza del progetto e l'idoneità dello stesso a soddisfare i requisiti di legge per godere delle norme agevolative in materia di ricerca e sviluppo, attestata da un professionista abilitato presso il MIMIT;
allo stesso modo risuta documentata e certificata l'attività di Formazione 4.0 svolta nel 2022.
A fronte di tali emergenze, di indubbia e precisa valenza indiziaria in ordine alla innovatività del progetto, va rilevato il carattere apodittico delle osservazioni critiche formulate dall'Ufficio che, in maniera assertiva nega la prescritta caratteristica, senza alcuna documentazione di carattere tecnico scientifico idonea a contrastare le ragioni della società ricorrente.
In definitiva, a fronte delle chiare indicazioni emergenti dalla documentazione a supporto del ricorso,
l'Amministrazione finanziaria non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno della dedotta fittizietà o inesistenza dei costi, limitandosi ad una contestazione meramente formale
Ne consegue che il ricorso è fondato, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento n.
CF_1 delle correlate sanzioni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 3000,00(tremila) con attribuzione al procuratore antistatario