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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/02/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 818/2017 avente ad oggetto “appalti”
TRA
(C.F. ), in Parte_1 C.F._1
persona del legale rappresentate p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti
Antonio Parisi e Luigi Cerbone, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Concetta Soldovieri in Salerno,
Vicoletto Santa Lucia n. 6;
- Attore –
CONTRO
(C.F. ), in persona del p.t. _1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv.to Mariannina
Forlenza, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio dell'Avvocatura
Comunale in Battipaglia (Sa), Piazza Aldo Moro;
- Convenuta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in Parte_1
giudizio il per sentir: “accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'illiceità CP_1
della risoluzione contrattuale disposta con determina n. 1050 del 4.10.2016 a firma del
e del R.U.P., notificata giusta nota prot. n. 78622 del 28.10.2016; di CP_3 CP_4
1 converso, accertare e dichiarare la sussistenza degli estremi per disporre la risoluzione
del contratto di appalto per grave inadempimento della Stazione appaltante intimata;
condannare il convenuto al pagamento della somma di € 156.236,02 a titolo CP_1
di mancata corresponsione delle somme dovute per le lavorazioni eseguite;
condannare
il convenuto al risarcimento dei danni subiti e subendi consistenti in una CP_1
somma pari al 10% dei lavori non eseguiti a titolo di utile di impresa ovvero alla
maggiore o minor somma che ci riserva di meglio quantificare e specificare in corso di
causa e che, comunque, codesto Giudicante riterrà di liquidare, anche in via equitativa
ex art. 1226 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condannare il CP_1
convenuto al risarcimento dei danni subiti e subendi consistenti in una somma pari al
15% dei lavori non eseguiti a titolo di spese generali ovvero alla maggiore o minor
somma che ci riserva di meglio quantificare e specificare in corso di causa e che,
comunque, codesto Giudicante riterrà di liquidare, anche in via equitativa ex art. 1226
c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condannare il convenuto CP_1
al risarcimento dei danni subiti e subendi consistenti in una somma pari all'intero
importo del valore del materiale a piè d'opera pari ad € 14.822,90 ovvero alla maggiore
o minor somma che ci riserva di meglio quantificare e specificare in corso di causa e
che, comunque, codesto Giudicante riterrà di liquidare, anche in via equitativa ex art.
1226 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condannare il CP_1
convenuto al pagamento degli interessi legali e moratori ai sensi dell'art. 13 del
contratto di appalto, secondo la disciplina posta dall'art. 133, comma 1, del D.Lgs. n.
163/06 nella misura e con le modalità previste dagli artt. 142, 143 e 144 del D.P.R. n.
207 del 2010; sugli importi così determinati condannare le parti convenute al
pagamento degli interessi al tasso legale, con capitalizzazione semestrale ex art. 1283
c.c., con decorrenza dalla data di presentazione della domanda fino all'effettivo
soddisfo; attesa l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità dell'impresa in ordine
alla violazione del termine di conclusione delle lavorazioni, dichiarare lo svincolo della
la polizza di assicurazione, debitamente legalizzata, n. 849437 in data 8/2/2016 con la
sia per danni di esecuzione che per Controparte_5
2 responsabilità civile terzi;
condannare, in ogni caso, il convenuto alla CP_1
rifusione delle spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione ai sottoscritti
procuratori antistatarii”.
Con comparsa si costituiva il , il quale contestando tutto _1
quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedeva: “In via principale accertare e
dichiarare legittimo ed efficace il provvedimento di risoluzione del contratto di appalto
dei lavori di collegamento rete fognaria di Via Padova disposto con determina n. 1050
del 04.10.2016 e confermarlo;
Dichiarare nulla, inammissibile o improcedibile la
domanda così come proposta da e rigettarla in toto Controparte_6
unitamente a tutte le altre richieste di condanna al pagamento a titolo di risarcimento
del danno e/o di condanna al pagamento delle somme di danaro indicate nelle
conclusioni dell'atto introduttivo del presente giudizio perché tutte del tutto infondate
in fatto e in diritto, non solo perchè i lavori non sono stati ultimati nel termine
prescritto, ma anche perché buona parte degli stessi non risultano essere stati
nemmeno eseguiti. Attesa l'esclusiva responsabilità della impresa
[...]
che ha illegittimamente sospeso i lavori determinando la risoluzione Parte_1
del contratto di appalto, rigettare anche la richiesta di svincolo della polizza di
assicurazione n. 849437 del 08.02.2016 stipulata con la Controparte_5
sia per danni di esecuzione che per responsabilità civile terzi;
Controparte_5
condannare al pagamento di spese, diritti ed onorari di Controparte_6
causa tenendo conto del danno subito dal Comune di e delle spese CP_1
aggiuntive occorse per affidare ad altra ditta i lavori non eseguiti dalla impresa oltre i
danni da ritardo nell'adempimento, considerate le serie problematiche ambientali e il
concreto rischio di perdere il finanziamento ottenuto, nonché la temerarietà della lite.
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda provvedere ad una
sostanziosa riduzione della cifra richiesta tenuto conto che non risulta essere stata
eseguita la totalità dei lavori appaltati, a fronte della richiesta del l'intero corrispettivo
stabilito e che tutte le altre richieste di somme di danaro risultano eccessive
sproporzionate e soprattutto non dovute non essendo supportate da alcun fondamento
3 normativo nonché in considerazione del comportamento tenuto dall'impresa
palesemente contrario al principio di buona fede, con compensazione delle spese, diritti
e onorari di causa”.
Instaurato il contraddittorio, concessi i termini di cui all'art. 183, 6 co. c.p.c.,
disposta CTU, chiusa la fase istruttoria e precisate le conclusioni all'udienza del 26.09.2024 tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda proposta è parzialmente fondata e pertanto merita accoglimento per quanto di ragione.
Parte attrice deduce la illegittimità del provvedimento di risoluzione contrattuale adottato dal con determina n. 1050 del _1
4.10.2016 per violazione dell'art. 1457 c.c. Secondo la prospettazione di parte attrice il provvedimento di risoluzione presenta profili di illegittimità in quanto essa deducente aveva provveduto ad eseguire la quasi totalità delle lavorazioni previste dal progetto esecutivo di gara nonché la totalità delle lavorazioni ulteriori ed aggiuntive rispetto al contratto di appalto stipulato in data 31 marzo 2016 Rep. N.6/2016 per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del collegamento rete fognaria Via Padova. Ogni ritardo in cui è incorsa la impresa aggiudicatrice è imputabile unicamente alla stazione appaltante in merito all'allacciamento non provvisorio del contatore Enel propedeutico alla installazione dell'impianto di sollevamento idraulico, nella emissione dei SAL;
pertanto la risoluzione contrattuale è imputabile unicamente alla stazione appaltante che deve essere condannata a pagare le somme relative alle opere eseguite.
Secondo invece la prospettazione di parte convenuta la risoluzione operata è
un provvedimento legittimo anzi necessario in considerazione della illegittima sospensione dei lavori da parte della già a far data dal 30.6.2016 Parte_1
neppure comunicata alla stazione appaltante.
4 L'art. 15 del contratto di appalto rubricato “risoluzione del contratto”
prevede:” La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice
raccomandata con messa in mora di 15 giorni senza necessità di ulteriori adempimenti
nei seguenti casi: ….sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato
motivo”
Dalla documentazione depositata emerge che il contratto di appalto stipulato in data 31.3.2016 rep n. 6/2016 è stato interrotto da parte dell'impresa appaltatrice in data 30.6.2016 quando risultavano da ultimare le opere relative alla realizzazione dell'impianto di sollevamento dei reflui di Via Padova,
opera necessaria e urgente poiché i reflui delle utenze ivi ubicate non erano collettate ad alcuna rete fognaria, ed il ripristino della pavimentazione stradale.
Risulta altresì che i lavori sono stati sospesi dall'impresa appaltatrice poiché
non era stato pagato il primo SAL. Tale circostanza emerge dalla nota del
12.09.2016 inviata dall'impresa al Comune di dalla quale emerge la CP_1
volontà dell'impresa stessa a riprendere i lavori dopo aver incassato il primo
SAL. Inoltre con successiva nota del 20.09.2016 l'impresa appaltatrice comunicava al Comune di che i lavori per completare l'impianto CP_1
di sollevamento non potevano essere ripresi per l'inadempienza dell'ente appaltante e dell'Enel che non avevano provveduto a fornire l'erogazione di energia per l'installazione dell'impianto di sollevamento . Risulta altresì dalla documentazione depositata che in data 27.10.2016 l'impresa esecutrice di comunicava a mezzo PEC al Comune di Parte_1 Controparte_6
la ripresa dei lavori a partire dal 31.10.2016 precisando che CP_1
sarebbero state installate le pompe elettromeccaniche per completare l'impianto di sollevamento e che successivamente si sarebbe verificata la sua efficienza utilizzando un gruppo elettrogeno fornito dalla stessa impresa e che,
pertanto, completando anche i lavori di rifacimento dell'asfalto fosse rilasciato il certificato di ultimazione dei lavori svincolandosi da ogni responsabilità
5 relativa alla mancata fornitura dell'energia elettrica da parte dell'ente gestore
ENEL. In data 14.11.2016 il Direttore dei Lavori procedeva in contraddittorio alla redazione dello stato di consistenza e alla visita di accertamento dei lavori eseguiti (Art. 138, 1° comma, D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163).
E' incontroverso tra le parti che parte attrice abbia sospeso l'esecuzione dei lavori .
Sul punto, mette conto rilevare che l'inadempimento da parte del committente relativo al mancato pagamento degli importi dovuti alle scadenze pattuite,
giustifica la sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore, dato che nell'appalto trovano applicazione i principi generali in materia di contratti a prestazioni corrispettive, per cui, se il committente non paga il residuo corrispettivo, l'appaltatore puo' rifiutarsi di consegnargli la restante parte dell'opera, alla stregua del principio inadimplenti non est adimplendum, di cui all'art. 1460 c.c.. Nel caso di specie, risulta agli atti e dalla consulenza espletata che la stazione appaltante non aveva pagato il corrispettivo dovuto sulla base del primo S.A.L. emesso. In relazione alle somme liquidate all'impresa appaltatrice il ctu ha accertato che alla stessa è stata liquidata con determina n. 766 del 14.07.2016, a firma del Dirigente del Settore Tecnico e Politiche
Comunitarie (STPC) Ing. la fattura n.2 / 16 del 22.06.2016 Persona_1
per un importo di 63.415,00 euro di cui 57.650,00 euro per credito di impresa e
5.765,00 euro per IVA come da certificato di pagamento n. 1 del 20.06.2016 a firma del Direttore dei Lavori Ing. Tuttavia rispetto a tale Persona_2
somma risultava esigibile solo la minor somma di euro 15.000 essendo i pagamento vincolati all'effettivo incasso dei fondi dalla regione Campania. E
invero all'impresa veniva liquidato solo l'importo di euro 15.000 .
Peraltro nel caso in esame, per come è emerso dalla attenta analisi svolta dal consulente, alla data di sospensione dei lavori l'impresa appaltatrice aveva eseguito lavori per un importo pari a euro 138.968,18 laddove l'importo complessivo dell'appalto era pari a euro 156.236,02. Quindi alla data di
6 sospensione dei lavori l'impresa aveva eseguito quasi il 90% dei lavori oggetto dell'originario importo del contratto di appalto, percependo solo un acconto di euro 15.000.
E' bene precisare che per consolidato orientamento di legittimità nell'ambito di un appalto pubblico, la responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuti all'appaltatore (acconti e saldo) resta a carico del committente, anche se la causa dell'inadempimento è il ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico ( n. 221180/18, n. 22580 del 2014 e n.4214 del 2012
Cassazione civile).
Ne consegue che ad avviso del Tribunale il provvedimento di risoluzione adottato è illegittimo.
Per come emerge dalla documentazione depositata in 9.6.2016 il Direttore dei
Lavori Ing. con Ordine di Servizio n. 1 ordinava all'impresa Per_2
appaltatrice di eseguire le maggiori lavorazioni variantive e suppletive rispetto al progetto esecutivo originario per la demolizione e successiva rimozione della fognatura esistente, propedeutica alla posa della nuova condotta fognaria in progetto da eseguirsi in Via Marsala e che tale Perizia di
Variante avrebbe dovuto assegnare all'impresa un ulteriore lasso di tempo per ultimare i lavori;
non può non considerarsi che l'impresa il 30.6.2016 ha sospeso i lavori mentre il termine per la consegna degli stessi era fissato al
20.8.2016. Tuttavia tale perizia di variante non risulta adottata nel rispetto della previsione contenuta nell'art. 132 D. lgs 163/2006. Invero il chiaro dettato normativo di cui all'art. 132 comma 3 d.lgs. 163/2006, che ne evidenzia il connotato di specialità ed eccezionalità, appare coerente con le esigenze di interesse pubblico concernenti l'attenta delimitazione delle variazioni ovvero delle modifiche progettuali introducibili. Inoltre l'art. 132 prevede che “le
varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore
dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi” .
7 Nel caso di specie il direttore dei lavori Ing. avendo Persona_2
rinvenuto durante l'esecuzione dei lavori di scavo per la posa della condotta fognaria su Via Marsala la presenza di un rivestimento della vecchia condotta in calcestruzzo di circa 40 cm provvedeva in data 09 giugno 2016, secondo quanto previsto dall'art. 152 comma 3 del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 270 / 2010 ed emetteva l'ordine di servizio con il quale impartiva all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori.
Come rilevato dal consulente nominato “Qualora l'ordine di servizio sia impartito
dal direttore dei lavori, deve essere vistato dal responsabile del procedimento.
L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio,
fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le
riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente
successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve. Nel predetto ordine di servizio
veniva riportato che il pagamento dei lavori eseguiti sarebbe stato subordinato alla
preventiva approvazione di apposita variante in corso d'opera da redigersi nei modi e
nei termini di cui all'art.132 del decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Le varianti
di cui alle lettere b), c) e d), sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto
di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'Autorità
nazionale anticorruzione entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza, ai sensi
dell'art. 37 della legge n. 114 del 2014). Successivamente in data 29 agosto 2016 il
Settore Tecnico e Politiche Comunitarie “ Servizio Ambiente” invitava l'impresa
esecutrice alla firma della Perizia di Variante…..Pertanto, alla stregua di quanto
esposto, a giudizio dello scrivente, non è stato seguito il corretto iter procedurale che
doveva prevedere preventivamente, accertata la necessità di adottare durante
l'esecuzione dei lavori di una perizia di variante prima che possa essere resa esecutiva
con atto amministrativo, il parere favorevole dei progettisti e del RUP, per cui
successivamente la Direzione Lavori si sarebbe dovuta attivare per la sua elaborazione
8 definendo attraverso la documentazione necessaria, le caratteristiche tecniche
progettuali delle parti modificate rispetto al progetto originario, raggiungendo un
livello di definizione e contenuti da restituire una nuova progettazione esecutiva
immediatamente cantierabile con la immediata ripresa dei lavori. Ad ultimazione del
progetto di perizia il RUP avrebbe dovuto ricevere una copia vistata sia dal Direttore
dei Lavori che dall'Impresa Esecutrice per approvarla con Determina Dirigenziale.”
Pur condividendosi le conclusioni cui perviene il consulente sul mancato rispetto della procedura di cui all'art. 132 D.Lgs 163/2006 vi è da considerare che ormai la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio di diritto secondo il quale: “In tema di appalto di opera pubblica, qualora i lavori appaltati dal
siano variati per ordine scritto del direttore dei lavori, che si palesi carente CP_1
dell'indicazione della preventiva approvazione dell'amministrazione committente, ma
che successivamente siano autorizzati con una perizia di variante e suppletiva, ai sensi
della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 342, all. F e dall'art. 13 del capitolato generale di
appalto approvato con il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (applicabili ratione temporis),
e con la conseguente delibera del consiglio comunale, l'originaria irregolarità
dell'ordine privo di quell'indicazione deve ritenersi sanata in virtù dell'intervenuta
ratifica dell'ordine medesimo. (Cassazione civile sez. I, 18/12/2015, (ud. 23/11/2015,
dep. 18/12/2015), n.25524)
Sulla scorta delle considerazioni svolte ad avviso del Tribunale il provvedimento di risoluzione contrattuale appare illegittimo considerando che alla data di sospensione dei lavori erano stati eseguiti quasi il 90% delle opere senza che all'impresa fosse stato corrisposto come acconto del primo
SAL solo l'importo di euro 15.000 imputando il ritardo nel pagamento a fatto del terzo .
Sotto questo profilo la domanda deve essere accolta e pertanto il
[...]
deve essere condannato a pagare la somma di euro 138.968,18 a CP_1
titolo di opere eseguite, che al netto del ribasso è pari a euro 98.895,39. Inoltre,
rileva il ctu “secondo quanto riportato nelle riserve formulate dall'impresa
9 esecutrice al momento della verifica dello stato di consistenza del 14.11.2016
debbono essere riconosciute ulteriori somme alla stessa di cui una parte già
contabilizzata nell'importo dei lavori a misura ed ulteriori somme da liquidarsi considerando i lavori in economia. In particolare i lavori in economia effettuati dall'impresa esecutrice da considerare sono i seguenti:
4) Realizzazione allaccio fognatura esistente su via Padova eseguita mediante saggio preventivo, demolizione cielo fogna esistente, imbocco nuova fognatura e ripristino;
5) Realizzazione allaccio fognatura esistente su via Domossola eseguita mediante saggio preventivo, demolizione cielo fogna esistente, imbocco nuova fognatura e ripristino;
6) Demolizione e ripristino marciapiedi su Via Padova per posa in opera vasca di accumulo reflui.
L'importo complessivo delle somme relative ai lavori in economia effettuati ammontano a 10.618,46 euro.
Gli oneri di discarica calcolati dal consulente non sono oggetto di domanda.
Infine per quanto riguarda la responsabilità dell'impresa come dedotta dalla stazione appaltante per non aver provveduto a installare le pompe elettromeccaniche per mancanza dell' allaccio al contatore elettrico alimentato dal fornitore di energia elettrica, si osserva che dalla consulenza tecnica espletata è emerso che l'Impresa aveva provveduto ad acquistare le Pompe
elettromeccaniche e che le stesse pompe fossero “idonee a svolgere pienamente la loro funzione”. Secondo la ricostruzione compiuta dal consulente, che il Tribunale condivide, “In relazione alla mancata installazione
delle pompe elettromeccaniche, a giudizio dello scrivente, l'impresa le avrebbe potuto
installare anche in assenza di allaccio al contatore elettrico alimentato dal fornitore di
energia elettrica in virtù di contratto sottoscritto dalla Stazione appaltante. Infatti,
l'impresa esecutrice avrebbe potuto procedere alla messa in opera delle predette pompe
che poi, ad avvenuta consegna dei lavori, sarebbero state collaudate utilizzando
10 l'energia fornita da un gruppo elettrogeno così come previsto nel Capitolato Speciale
d'Appalto all'art. 58 lettera j. L 'utilizzo di un gruppo elettrogeno per produrre energia
elettrica da parte dell'impresa esecutrice, a giudizio dello scrivente, rientra nella
casistica di opera provvisoria atta a garantire il funzionamento del cantiere e la
regolare esecuzione dei lavori. Infatti, come detto in precedenza, tale gruppo
elettrogeno poteva essere messo in funzione al fine di garantire il collaudo
dell'impianto e, attestato la regolare esecuzione dei lavori e il corretto funzionamento
delle pompe, l'impresa esecutrice avrebbe potuto consegnare i lavori alla Stazione
appaltante che avrebbe poi provveduto a stipulare regolare contratto di fornitura di
energia elettrica con l'ente gestore.
Ne consegue che il deve essere condannato a pagare in _1
favore dell'impresa la complessiva Parte_1 Controparte_6
somma di euro 109.513,85 ( euro 98.895,39+10.618,46). A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali e moratori ai sensi dell'art. 13 del contratto di appalto.
Venendo alla domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice si rileva che l'art. 134 D.Lgs 163/2006 alla quale l'appalto era soggetto ratione temporis, prevede che sull'amministrazione che eserciti la facoltà di risolvere in qualunque tempo il contratto grava " il pagamento dei lavori eseguiti e del
valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere
non eseguite.”
La legge in questo modo impone che il pagamento sia correlato ai lavori che risultino eseguiti in base all'appalto e nel contesto di esso e limitato al decimo per quelli non eseguiti. In altre parole, in ogni caso, dinanzi al recesso,
l'amministrazione è tenuta a pagare i lavori eseguiti in base all'appalto, e l'appaltatore può ottenere in aggiunta esclusivamente il risarcimento del danno, parametrato all'ammontare dell'utile conseguibile e dunque al criterio presuntivo - forfetario e automatico - del decimo, rinvenibile nella medesima disposizione.
11 Il consulente ha verificato che l'importo dei lavori non eseguiti ammonta a euro 84.39558. Pertanto a titolo di risarcimento danni spetta all'impresa appaltatrice la somma di euro 8.439,558.
Quanto alla ulteriore domanda relativa allo svincolo della polizza di assicurazione si osserva che secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza “in tema di appalto di opere pubbliche, ai fini dello svincolo delle polizze fideiussorie, con la conseguente liberazione dell'appaltatore dall'obbligazione del pagamento dei premi alla società assicuratrice, l'ipotesi della risoluzione anticipata del contratto per fatto e colpa dell'appaltatore è
assimilabile a quella della integrale esecuzione dell'opera appaltata e dell'omissione o del ritardo dell'amministrazione nell'effettuazione del collaudo e nell'approvazione del relativo certificato nel termini previsti dalla legge. Pertanto, anche nella prima ipotesi è obbligatorio il collaudo, sia pure parziale (limitato alla parte dei lavori eseguiti), pena l'estinzione della garanzia fideiussoria (Cass. 11/05/2012, n. 7292; Cass. 29/09/2017, n. 22950;
Cass. 12/07/2018, n. 18490; Cass. 13/03/2019, n. 7194). L'esigenza che il collaudo venga effettuato anche nel caso di risoluzione anticipata dell'appalto postula che i lavori, sebbene non integralmente ultimati, siano stati comunque almeno parzialmente eseguiti e l'interesse creditorio dell'appaltatore (art. 1174 c.c.) sia stato, almeno in parte, soddisfatto;
in tale fattispecie, la predetta esigenza trova fondamento nella necessità di evitare che il garante resti vincolato ad libitum,
in forza di un rapporto accessorio ormai privo del fondamento causale (Cass.
n. 7292 del 2012, cit.).
Tuttavia il contesta l'avvenuta ricezione della polizza _1
fideiussoria. Il documento non è stato rinvenuto nella produzione attorea.
Pertanto sotto questo profilo la domanda deve essere rigettata.
Spetta infine alla parte attrice il riconoscimento della somma pari a euro
7.539,61 di cui alla fattura n. 160006983 relativa all'acquisto delle pompe YL
, acquistate ma non installate.
12 Non resta che regolamentare le spese processuali.
Le spese meritano di essere compensate nella misura del 20% ponendo il residuo 70% a carico del liquidato secondo i valori _1
medi dello scaglione di riferimento di cui al DM 5572014 e successive modifiche in complessivi euro 11.282,40 oltre Iva e Cpa come per legge, spese generali, euro 750.00 a titolo di C.U. con attribuzione agli avvocati Antonio
Parisi e Luigi Cerbone dichiaratisi antistatari.
Le spese della CTU vanno poste in via definitiva a carico di entrambe le parti essendo stata la consulenza utile ai fini del giudizio
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza,
difesa ed eccezione, così decide:
1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la illegittimità della risoluzione contrattuale disposta con determina n. 1050 del 4.10.2016 per le ragione illustrate in motivazione.
2) Condanna il al pagamento, in favore di _1
, della somma di euro 109.513,85 ( euro Parte_1 Controparte_6
98.895,39+10.618,46) oltre interessi legali e moratori ai sensi dell'art. 13 del contratto di appalto.
3) Condanna il al pagamento, in favore di _1
di , della somma di euro 8.439,558 a titolo Parte_1 Controparte_6
di lavori non eseguiti.
4) Condanna il al pagamento, in favore di _1
di , della somma di euro 7.539,61 di cui alla Parte_1 Controparte_6
fattura n. 160006983 relativa all'acquisto delle pompe YL
5) Rigetta la domanda di svincolo della polizza assicurativa.
6) Compensa nella misura del 20% le spese processuali ponendo il residuo 70%
a carico del liquidato in euro 11.282,40 ( euro 2.552 _1
per la fase di studio, euro 1.628 per la fase introduttiva, euro 5.670 per la fase
13 istruttoria, euro 4.253 per la fase decisionale) oltre Iva e Cpa come per legge,
spese generali, euro 750.00 a titolo di C.U. con attribuzione agli avvocati
Antonio Parisi e Luigi Cerbone dichiaratisi antistatari.
7) Pone le spese della CTU in via definitiva a carico di entrambe le parti essendo stata la consulenza utile ai fini del giudizio.
Salerno, 25-2-2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 818/2017 avente ad oggetto “appalti”
TRA
(C.F. ), in Parte_1 C.F._1
persona del legale rappresentate p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti
Antonio Parisi e Luigi Cerbone, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Concetta Soldovieri in Salerno,
Vicoletto Santa Lucia n. 6;
- Attore –
CONTRO
(C.F. ), in persona del p.t. _1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv.to Mariannina
Forlenza, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio dell'Avvocatura
Comunale in Battipaglia (Sa), Piazza Aldo Moro;
- Convenuta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in Parte_1
giudizio il per sentir: “accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'illiceità CP_1
della risoluzione contrattuale disposta con determina n. 1050 del 4.10.2016 a firma del
e del R.U.P., notificata giusta nota prot. n. 78622 del 28.10.2016; di CP_3 CP_4
1 converso, accertare e dichiarare la sussistenza degli estremi per disporre la risoluzione
del contratto di appalto per grave inadempimento della Stazione appaltante intimata;
condannare il convenuto al pagamento della somma di € 156.236,02 a titolo CP_1
di mancata corresponsione delle somme dovute per le lavorazioni eseguite;
condannare
il convenuto al risarcimento dei danni subiti e subendi consistenti in una CP_1
somma pari al 10% dei lavori non eseguiti a titolo di utile di impresa ovvero alla
maggiore o minor somma che ci riserva di meglio quantificare e specificare in corso di
causa e che, comunque, codesto Giudicante riterrà di liquidare, anche in via equitativa
ex art. 1226 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condannare il CP_1
convenuto al risarcimento dei danni subiti e subendi consistenti in una somma pari al
15% dei lavori non eseguiti a titolo di spese generali ovvero alla maggiore o minor
somma che ci riserva di meglio quantificare e specificare in corso di causa e che,
comunque, codesto Giudicante riterrà di liquidare, anche in via equitativa ex art. 1226
c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condannare il convenuto CP_1
al risarcimento dei danni subiti e subendi consistenti in una somma pari all'intero
importo del valore del materiale a piè d'opera pari ad € 14.822,90 ovvero alla maggiore
o minor somma che ci riserva di meglio quantificare e specificare in corso di causa e
che, comunque, codesto Giudicante riterrà di liquidare, anche in via equitativa ex art.
1226 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condannare il CP_1
convenuto al pagamento degli interessi legali e moratori ai sensi dell'art. 13 del
contratto di appalto, secondo la disciplina posta dall'art. 133, comma 1, del D.Lgs. n.
163/06 nella misura e con le modalità previste dagli artt. 142, 143 e 144 del D.P.R. n.
207 del 2010; sugli importi così determinati condannare le parti convenute al
pagamento degli interessi al tasso legale, con capitalizzazione semestrale ex art. 1283
c.c., con decorrenza dalla data di presentazione della domanda fino all'effettivo
soddisfo; attesa l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità dell'impresa in ordine
alla violazione del termine di conclusione delle lavorazioni, dichiarare lo svincolo della
la polizza di assicurazione, debitamente legalizzata, n. 849437 in data 8/2/2016 con la
sia per danni di esecuzione che per Controparte_5
2 responsabilità civile terzi;
condannare, in ogni caso, il convenuto alla CP_1
rifusione delle spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione ai sottoscritti
procuratori antistatarii”.
Con comparsa si costituiva il , il quale contestando tutto _1
quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedeva: “In via principale accertare e
dichiarare legittimo ed efficace il provvedimento di risoluzione del contratto di appalto
dei lavori di collegamento rete fognaria di Via Padova disposto con determina n. 1050
del 04.10.2016 e confermarlo;
Dichiarare nulla, inammissibile o improcedibile la
domanda così come proposta da e rigettarla in toto Controparte_6
unitamente a tutte le altre richieste di condanna al pagamento a titolo di risarcimento
del danno e/o di condanna al pagamento delle somme di danaro indicate nelle
conclusioni dell'atto introduttivo del presente giudizio perché tutte del tutto infondate
in fatto e in diritto, non solo perchè i lavori non sono stati ultimati nel termine
prescritto, ma anche perché buona parte degli stessi non risultano essere stati
nemmeno eseguiti. Attesa l'esclusiva responsabilità della impresa
[...]
che ha illegittimamente sospeso i lavori determinando la risoluzione Parte_1
del contratto di appalto, rigettare anche la richiesta di svincolo della polizza di
assicurazione n. 849437 del 08.02.2016 stipulata con la Controparte_5
sia per danni di esecuzione che per responsabilità civile terzi;
Controparte_5
condannare al pagamento di spese, diritti ed onorari di Controparte_6
causa tenendo conto del danno subito dal Comune di e delle spese CP_1
aggiuntive occorse per affidare ad altra ditta i lavori non eseguiti dalla impresa oltre i
danni da ritardo nell'adempimento, considerate le serie problematiche ambientali e il
concreto rischio di perdere il finanziamento ottenuto, nonché la temerarietà della lite.
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda provvedere ad una
sostanziosa riduzione della cifra richiesta tenuto conto che non risulta essere stata
eseguita la totalità dei lavori appaltati, a fronte della richiesta del l'intero corrispettivo
stabilito e che tutte le altre richieste di somme di danaro risultano eccessive
sproporzionate e soprattutto non dovute non essendo supportate da alcun fondamento
3 normativo nonché in considerazione del comportamento tenuto dall'impresa
palesemente contrario al principio di buona fede, con compensazione delle spese, diritti
e onorari di causa”.
Instaurato il contraddittorio, concessi i termini di cui all'art. 183, 6 co. c.p.c.,
disposta CTU, chiusa la fase istruttoria e precisate le conclusioni all'udienza del 26.09.2024 tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda proposta è parzialmente fondata e pertanto merita accoglimento per quanto di ragione.
Parte attrice deduce la illegittimità del provvedimento di risoluzione contrattuale adottato dal con determina n. 1050 del _1
4.10.2016 per violazione dell'art. 1457 c.c. Secondo la prospettazione di parte attrice il provvedimento di risoluzione presenta profili di illegittimità in quanto essa deducente aveva provveduto ad eseguire la quasi totalità delle lavorazioni previste dal progetto esecutivo di gara nonché la totalità delle lavorazioni ulteriori ed aggiuntive rispetto al contratto di appalto stipulato in data 31 marzo 2016 Rep. N.6/2016 per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del collegamento rete fognaria Via Padova. Ogni ritardo in cui è incorsa la impresa aggiudicatrice è imputabile unicamente alla stazione appaltante in merito all'allacciamento non provvisorio del contatore Enel propedeutico alla installazione dell'impianto di sollevamento idraulico, nella emissione dei SAL;
pertanto la risoluzione contrattuale è imputabile unicamente alla stazione appaltante che deve essere condannata a pagare le somme relative alle opere eseguite.
Secondo invece la prospettazione di parte convenuta la risoluzione operata è
un provvedimento legittimo anzi necessario in considerazione della illegittima sospensione dei lavori da parte della già a far data dal 30.6.2016 Parte_1
neppure comunicata alla stazione appaltante.
4 L'art. 15 del contratto di appalto rubricato “risoluzione del contratto”
prevede:” La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice
raccomandata con messa in mora di 15 giorni senza necessità di ulteriori adempimenti
nei seguenti casi: ….sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato
motivo”
Dalla documentazione depositata emerge che il contratto di appalto stipulato in data 31.3.2016 rep n. 6/2016 è stato interrotto da parte dell'impresa appaltatrice in data 30.6.2016 quando risultavano da ultimare le opere relative alla realizzazione dell'impianto di sollevamento dei reflui di Via Padova,
opera necessaria e urgente poiché i reflui delle utenze ivi ubicate non erano collettate ad alcuna rete fognaria, ed il ripristino della pavimentazione stradale.
Risulta altresì che i lavori sono stati sospesi dall'impresa appaltatrice poiché
non era stato pagato il primo SAL. Tale circostanza emerge dalla nota del
12.09.2016 inviata dall'impresa al Comune di dalla quale emerge la CP_1
volontà dell'impresa stessa a riprendere i lavori dopo aver incassato il primo
SAL. Inoltre con successiva nota del 20.09.2016 l'impresa appaltatrice comunicava al Comune di che i lavori per completare l'impianto CP_1
di sollevamento non potevano essere ripresi per l'inadempienza dell'ente appaltante e dell'Enel che non avevano provveduto a fornire l'erogazione di energia per l'installazione dell'impianto di sollevamento . Risulta altresì dalla documentazione depositata che in data 27.10.2016 l'impresa esecutrice di comunicava a mezzo PEC al Comune di Parte_1 Controparte_6
la ripresa dei lavori a partire dal 31.10.2016 precisando che CP_1
sarebbero state installate le pompe elettromeccaniche per completare l'impianto di sollevamento e che successivamente si sarebbe verificata la sua efficienza utilizzando un gruppo elettrogeno fornito dalla stessa impresa e che,
pertanto, completando anche i lavori di rifacimento dell'asfalto fosse rilasciato il certificato di ultimazione dei lavori svincolandosi da ogni responsabilità
5 relativa alla mancata fornitura dell'energia elettrica da parte dell'ente gestore
ENEL. In data 14.11.2016 il Direttore dei Lavori procedeva in contraddittorio alla redazione dello stato di consistenza e alla visita di accertamento dei lavori eseguiti (Art. 138, 1° comma, D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163).
E' incontroverso tra le parti che parte attrice abbia sospeso l'esecuzione dei lavori .
Sul punto, mette conto rilevare che l'inadempimento da parte del committente relativo al mancato pagamento degli importi dovuti alle scadenze pattuite,
giustifica la sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore, dato che nell'appalto trovano applicazione i principi generali in materia di contratti a prestazioni corrispettive, per cui, se il committente non paga il residuo corrispettivo, l'appaltatore puo' rifiutarsi di consegnargli la restante parte dell'opera, alla stregua del principio inadimplenti non est adimplendum, di cui all'art. 1460 c.c.. Nel caso di specie, risulta agli atti e dalla consulenza espletata che la stazione appaltante non aveva pagato il corrispettivo dovuto sulla base del primo S.A.L. emesso. In relazione alle somme liquidate all'impresa appaltatrice il ctu ha accertato che alla stessa è stata liquidata con determina n. 766 del 14.07.2016, a firma del Dirigente del Settore Tecnico e Politiche
Comunitarie (STPC) Ing. la fattura n.2 / 16 del 22.06.2016 Persona_1
per un importo di 63.415,00 euro di cui 57.650,00 euro per credito di impresa e
5.765,00 euro per IVA come da certificato di pagamento n. 1 del 20.06.2016 a firma del Direttore dei Lavori Ing. Tuttavia rispetto a tale Persona_2
somma risultava esigibile solo la minor somma di euro 15.000 essendo i pagamento vincolati all'effettivo incasso dei fondi dalla regione Campania. E
invero all'impresa veniva liquidato solo l'importo di euro 15.000 .
Peraltro nel caso in esame, per come è emerso dalla attenta analisi svolta dal consulente, alla data di sospensione dei lavori l'impresa appaltatrice aveva eseguito lavori per un importo pari a euro 138.968,18 laddove l'importo complessivo dell'appalto era pari a euro 156.236,02. Quindi alla data di
6 sospensione dei lavori l'impresa aveva eseguito quasi il 90% dei lavori oggetto dell'originario importo del contratto di appalto, percependo solo un acconto di euro 15.000.
E' bene precisare che per consolidato orientamento di legittimità nell'ambito di un appalto pubblico, la responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuti all'appaltatore (acconti e saldo) resta a carico del committente, anche se la causa dell'inadempimento è il ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico ( n. 221180/18, n. 22580 del 2014 e n.4214 del 2012
Cassazione civile).
Ne consegue che ad avviso del Tribunale il provvedimento di risoluzione adottato è illegittimo.
Per come emerge dalla documentazione depositata in 9.6.2016 il Direttore dei
Lavori Ing. con Ordine di Servizio n. 1 ordinava all'impresa Per_2
appaltatrice di eseguire le maggiori lavorazioni variantive e suppletive rispetto al progetto esecutivo originario per la demolizione e successiva rimozione della fognatura esistente, propedeutica alla posa della nuova condotta fognaria in progetto da eseguirsi in Via Marsala e che tale Perizia di
Variante avrebbe dovuto assegnare all'impresa un ulteriore lasso di tempo per ultimare i lavori;
non può non considerarsi che l'impresa il 30.6.2016 ha sospeso i lavori mentre il termine per la consegna degli stessi era fissato al
20.8.2016. Tuttavia tale perizia di variante non risulta adottata nel rispetto della previsione contenuta nell'art. 132 D. lgs 163/2006. Invero il chiaro dettato normativo di cui all'art. 132 comma 3 d.lgs. 163/2006, che ne evidenzia il connotato di specialità ed eccezionalità, appare coerente con le esigenze di interesse pubblico concernenti l'attenta delimitazione delle variazioni ovvero delle modifiche progettuali introducibili. Inoltre l'art. 132 prevede che “le
varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore
dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi” .
7 Nel caso di specie il direttore dei lavori Ing. avendo Persona_2
rinvenuto durante l'esecuzione dei lavori di scavo per la posa della condotta fognaria su Via Marsala la presenza di un rivestimento della vecchia condotta in calcestruzzo di circa 40 cm provvedeva in data 09 giugno 2016, secondo quanto previsto dall'art. 152 comma 3 del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 270 / 2010 ed emetteva l'ordine di servizio con il quale impartiva all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori.
Come rilevato dal consulente nominato “Qualora l'ordine di servizio sia impartito
dal direttore dei lavori, deve essere vistato dal responsabile del procedimento.
L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio,
fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le
riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente
successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve. Nel predetto ordine di servizio
veniva riportato che il pagamento dei lavori eseguiti sarebbe stato subordinato alla
preventiva approvazione di apposita variante in corso d'opera da redigersi nei modi e
nei termini di cui all'art.132 del decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Le varianti
di cui alle lettere b), c) e d), sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto
di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'Autorità
nazionale anticorruzione entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza, ai sensi
dell'art. 37 della legge n. 114 del 2014). Successivamente in data 29 agosto 2016 il
Settore Tecnico e Politiche Comunitarie “ Servizio Ambiente” invitava l'impresa
esecutrice alla firma della Perizia di Variante…..Pertanto, alla stregua di quanto
esposto, a giudizio dello scrivente, non è stato seguito il corretto iter procedurale che
doveva prevedere preventivamente, accertata la necessità di adottare durante
l'esecuzione dei lavori di una perizia di variante prima che possa essere resa esecutiva
con atto amministrativo, il parere favorevole dei progettisti e del RUP, per cui
successivamente la Direzione Lavori si sarebbe dovuta attivare per la sua elaborazione
8 definendo attraverso la documentazione necessaria, le caratteristiche tecniche
progettuali delle parti modificate rispetto al progetto originario, raggiungendo un
livello di definizione e contenuti da restituire una nuova progettazione esecutiva
immediatamente cantierabile con la immediata ripresa dei lavori. Ad ultimazione del
progetto di perizia il RUP avrebbe dovuto ricevere una copia vistata sia dal Direttore
dei Lavori che dall'Impresa Esecutrice per approvarla con Determina Dirigenziale.”
Pur condividendosi le conclusioni cui perviene il consulente sul mancato rispetto della procedura di cui all'art. 132 D.Lgs 163/2006 vi è da considerare che ormai la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio di diritto secondo il quale: “In tema di appalto di opera pubblica, qualora i lavori appaltati dal
siano variati per ordine scritto del direttore dei lavori, che si palesi carente CP_1
dell'indicazione della preventiva approvazione dell'amministrazione committente, ma
che successivamente siano autorizzati con una perizia di variante e suppletiva, ai sensi
della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 342, all. F e dall'art. 13 del capitolato generale di
appalto approvato con il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (applicabili ratione temporis),
e con la conseguente delibera del consiglio comunale, l'originaria irregolarità
dell'ordine privo di quell'indicazione deve ritenersi sanata in virtù dell'intervenuta
ratifica dell'ordine medesimo. (Cassazione civile sez. I, 18/12/2015, (ud. 23/11/2015,
dep. 18/12/2015), n.25524)
Sulla scorta delle considerazioni svolte ad avviso del Tribunale il provvedimento di risoluzione contrattuale appare illegittimo considerando che alla data di sospensione dei lavori erano stati eseguiti quasi il 90% delle opere senza che all'impresa fosse stato corrisposto come acconto del primo
SAL solo l'importo di euro 15.000 imputando il ritardo nel pagamento a fatto del terzo .
Sotto questo profilo la domanda deve essere accolta e pertanto il
[...]
deve essere condannato a pagare la somma di euro 138.968,18 a CP_1
titolo di opere eseguite, che al netto del ribasso è pari a euro 98.895,39. Inoltre,
rileva il ctu “secondo quanto riportato nelle riserve formulate dall'impresa
9 esecutrice al momento della verifica dello stato di consistenza del 14.11.2016
debbono essere riconosciute ulteriori somme alla stessa di cui una parte già
contabilizzata nell'importo dei lavori a misura ed ulteriori somme da liquidarsi considerando i lavori in economia. In particolare i lavori in economia effettuati dall'impresa esecutrice da considerare sono i seguenti:
4) Realizzazione allaccio fognatura esistente su via Padova eseguita mediante saggio preventivo, demolizione cielo fogna esistente, imbocco nuova fognatura e ripristino;
5) Realizzazione allaccio fognatura esistente su via Domossola eseguita mediante saggio preventivo, demolizione cielo fogna esistente, imbocco nuova fognatura e ripristino;
6) Demolizione e ripristino marciapiedi su Via Padova per posa in opera vasca di accumulo reflui.
L'importo complessivo delle somme relative ai lavori in economia effettuati ammontano a 10.618,46 euro.
Gli oneri di discarica calcolati dal consulente non sono oggetto di domanda.
Infine per quanto riguarda la responsabilità dell'impresa come dedotta dalla stazione appaltante per non aver provveduto a installare le pompe elettromeccaniche per mancanza dell' allaccio al contatore elettrico alimentato dal fornitore di energia elettrica, si osserva che dalla consulenza tecnica espletata è emerso che l'Impresa aveva provveduto ad acquistare le Pompe
elettromeccaniche e che le stesse pompe fossero “idonee a svolgere pienamente la loro funzione”. Secondo la ricostruzione compiuta dal consulente, che il Tribunale condivide, “In relazione alla mancata installazione
delle pompe elettromeccaniche, a giudizio dello scrivente, l'impresa le avrebbe potuto
installare anche in assenza di allaccio al contatore elettrico alimentato dal fornitore di
energia elettrica in virtù di contratto sottoscritto dalla Stazione appaltante. Infatti,
l'impresa esecutrice avrebbe potuto procedere alla messa in opera delle predette pompe
che poi, ad avvenuta consegna dei lavori, sarebbero state collaudate utilizzando
10 l'energia fornita da un gruppo elettrogeno così come previsto nel Capitolato Speciale
d'Appalto all'art. 58 lettera j. L 'utilizzo di un gruppo elettrogeno per produrre energia
elettrica da parte dell'impresa esecutrice, a giudizio dello scrivente, rientra nella
casistica di opera provvisoria atta a garantire il funzionamento del cantiere e la
regolare esecuzione dei lavori. Infatti, come detto in precedenza, tale gruppo
elettrogeno poteva essere messo in funzione al fine di garantire il collaudo
dell'impianto e, attestato la regolare esecuzione dei lavori e il corretto funzionamento
delle pompe, l'impresa esecutrice avrebbe potuto consegnare i lavori alla Stazione
appaltante che avrebbe poi provveduto a stipulare regolare contratto di fornitura di
energia elettrica con l'ente gestore.
Ne consegue che il deve essere condannato a pagare in _1
favore dell'impresa la complessiva Parte_1 Controparte_6
somma di euro 109.513,85 ( euro 98.895,39+10.618,46). A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali e moratori ai sensi dell'art. 13 del contratto di appalto.
Venendo alla domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice si rileva che l'art. 134 D.Lgs 163/2006 alla quale l'appalto era soggetto ratione temporis, prevede che sull'amministrazione che eserciti la facoltà di risolvere in qualunque tempo il contratto grava " il pagamento dei lavori eseguiti e del
valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere
non eseguite.”
La legge in questo modo impone che il pagamento sia correlato ai lavori che risultino eseguiti in base all'appalto e nel contesto di esso e limitato al decimo per quelli non eseguiti. In altre parole, in ogni caso, dinanzi al recesso,
l'amministrazione è tenuta a pagare i lavori eseguiti in base all'appalto, e l'appaltatore può ottenere in aggiunta esclusivamente il risarcimento del danno, parametrato all'ammontare dell'utile conseguibile e dunque al criterio presuntivo - forfetario e automatico - del decimo, rinvenibile nella medesima disposizione.
11 Il consulente ha verificato che l'importo dei lavori non eseguiti ammonta a euro 84.39558. Pertanto a titolo di risarcimento danni spetta all'impresa appaltatrice la somma di euro 8.439,558.
Quanto alla ulteriore domanda relativa allo svincolo della polizza di assicurazione si osserva che secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza “in tema di appalto di opere pubbliche, ai fini dello svincolo delle polizze fideiussorie, con la conseguente liberazione dell'appaltatore dall'obbligazione del pagamento dei premi alla società assicuratrice, l'ipotesi della risoluzione anticipata del contratto per fatto e colpa dell'appaltatore è
assimilabile a quella della integrale esecuzione dell'opera appaltata e dell'omissione o del ritardo dell'amministrazione nell'effettuazione del collaudo e nell'approvazione del relativo certificato nel termini previsti dalla legge. Pertanto, anche nella prima ipotesi è obbligatorio il collaudo, sia pure parziale (limitato alla parte dei lavori eseguiti), pena l'estinzione della garanzia fideiussoria (Cass. 11/05/2012, n. 7292; Cass. 29/09/2017, n. 22950;
Cass. 12/07/2018, n. 18490; Cass. 13/03/2019, n. 7194). L'esigenza che il collaudo venga effettuato anche nel caso di risoluzione anticipata dell'appalto postula che i lavori, sebbene non integralmente ultimati, siano stati comunque almeno parzialmente eseguiti e l'interesse creditorio dell'appaltatore (art. 1174 c.c.) sia stato, almeno in parte, soddisfatto;
in tale fattispecie, la predetta esigenza trova fondamento nella necessità di evitare che il garante resti vincolato ad libitum,
in forza di un rapporto accessorio ormai privo del fondamento causale (Cass.
n. 7292 del 2012, cit.).
Tuttavia il contesta l'avvenuta ricezione della polizza _1
fideiussoria. Il documento non è stato rinvenuto nella produzione attorea.
Pertanto sotto questo profilo la domanda deve essere rigettata.
Spetta infine alla parte attrice il riconoscimento della somma pari a euro
7.539,61 di cui alla fattura n. 160006983 relativa all'acquisto delle pompe YL
, acquistate ma non installate.
12 Non resta che regolamentare le spese processuali.
Le spese meritano di essere compensate nella misura del 20% ponendo il residuo 70% a carico del liquidato secondo i valori _1
medi dello scaglione di riferimento di cui al DM 5572014 e successive modifiche in complessivi euro 11.282,40 oltre Iva e Cpa come per legge, spese generali, euro 750.00 a titolo di C.U. con attribuzione agli avvocati Antonio
Parisi e Luigi Cerbone dichiaratisi antistatari.
Le spese della CTU vanno poste in via definitiva a carico di entrambe le parti essendo stata la consulenza utile ai fini del giudizio
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza,
difesa ed eccezione, così decide:
1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la illegittimità della risoluzione contrattuale disposta con determina n. 1050 del 4.10.2016 per le ragione illustrate in motivazione.
2) Condanna il al pagamento, in favore di _1
, della somma di euro 109.513,85 ( euro Parte_1 Controparte_6
98.895,39+10.618,46) oltre interessi legali e moratori ai sensi dell'art. 13 del contratto di appalto.
3) Condanna il al pagamento, in favore di _1
di , della somma di euro 8.439,558 a titolo Parte_1 Controparte_6
di lavori non eseguiti.
4) Condanna il al pagamento, in favore di _1
di , della somma di euro 7.539,61 di cui alla Parte_1 Controparte_6
fattura n. 160006983 relativa all'acquisto delle pompe YL
5) Rigetta la domanda di svincolo della polizza assicurativa.
6) Compensa nella misura del 20% le spese processuali ponendo il residuo 70%
a carico del liquidato in euro 11.282,40 ( euro 2.552 _1
per la fase di studio, euro 1.628 per la fase introduttiva, euro 5.670 per la fase
13 istruttoria, euro 4.253 per la fase decisionale) oltre Iva e Cpa come per legge,
spese generali, euro 750.00 a titolo di C.U. con attribuzione agli avvocati
Antonio Parisi e Luigi Cerbone dichiaratisi antistatari.
7) Pone le spese della CTU in via definitiva a carico di entrambe le parti essendo stata la consulenza utile ai fini del giudizio.
Salerno, 25-2-2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
14