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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 12/11/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 587/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENZA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P. dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 587/2024 promossa da:
(c.f. ) residente in [...] CodiceFiscale_1
) residente in Controparte_2 CodiceFiscale_2
Siena, Via Grossetana n. 18 int. 2, entrambi nella loro qualità di eredi del Prof. Avv.
[...]
(c.f ), rappresentati e difesi, anche disgiuntamen Persona_1 CodiceFiscale_3 loro, dall'Avv. Tiziana Castiglione (c.f. , fax 0577 49975, pec: CodiceFiscale_4
RI (c.f. Email_1 [...]
); fax n. 0577 42974; pec: , ed C.F._5 Email_2 elettivamente domiciliati presso quest'ultimo legale, in Siena, viale A. Diaz n. 9,
ATTORI contro
(CF ) nata a [...] il [...] e Controparte_3 C.F._6
(CF ), nato a [...] il 8-5- Controparte_4 C.F._7 ati e a Caniglia del Foro di Torino (C.F.:
, pec.: fax C.F._8 Email_3 ivamente dom ccari 1,
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di PC che di seguito si riportano: ATTORI: Le parti attrici, nel riportarsi integralmente all'atto di citazione, alle proprie memorie ex art. 171-ter c.p.c., e al verbale di udienza del 17.01.2025, e ribadito che: - come già rappresentato in atto di citazione (pag. 10), la sottoposizione di tutti gli immobili di proprietà della debitrice al vincolo costituito pagina 1 di 12 dall'inserimento nel fondo patrimoniale della famiglia negli anni 2019 e 2021, con la conseguente impossibilità di esecuzione forzata sugli stessi per i debiti contratti verso il Prof. Avv. per Persona_1 scopi estranei ai bisogni della famiglia, costituisce palese pregiudizio per il diritto dei ori, poiché altera in maniera rilevante sia quantitativamente che qualitativamente il patrimonio della debitrice aggredibile in via esecutiva;
- la suddetta natura dei debiti portati dal decreto ingiuntivo n. 422/2016 è espressamente ammessa e riconosciuta da parte debitrice in comparsa di costituzione e risposta, laddove deduce (a pag. 5) anche che il fondo patrimoniale per cui è causa riguarda l'attuale nucleo familiare costituito dai convenuti e con matrimonio contratto nell'agosto 2017; nonché precisato, come a CP_3 CP_4 verbale di ud 1 che il credito accertato in favore degli è credito Parte_1 professionale, non contratto dai convenuti per i bisogni della famiglia, che come tale non legittima i creditori all'esecuzione sui beni inclusi nel fondo patrimoniale (atto a titolo gratuito suscettibile di revocatoria: cfr. Cass. 12 maggio 2022, n. 15257, Cass. 17 gennaio 2007, n. 966), di talché, per poter agire a soddisfazione del credito medesimo, è necessario esperire l'azione di cui all'art. 2901 c.c.; rassegnano di seguito le seguenti c o n c l u s i o n i Piaccia al Tribunale di Siena:
1. Revocare e dichiarare inefficaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901, cod. civ., nei confronti degli attori e Controparte_2 [...]
in qualità di eredi legittimi del Prof. Avv. e creditori della convenuta CP_1 Persona_1 [...]
i seguenti atti di disposizione del patri a debitrice convenuta, con CP_3 quest'ultima e dal coniuge con i quali è stato recato pregiudizio alle ragioni del credito dei Controparte_4 predetti attori: -Atto di ndo patrimoniale tra i coniugi e Controparte_3 [...]
ai rogiti del notaio del 29 marzo 2019, trascritto a Montepulciano in data CP_4 Persona_2
019 al n. 1005 reg le la debitrice ha conferito nel fondo i Controparte_3 seguenti beni e diritti immobiliari di dichiarata proprietà personale: diritto di piena proprietà per l'intero di porzione di immobile ad uso abitativo sito in Cetona (SI) Via Finoglio, censito al Catasto dei Fabbricati del suddetto Comune al foglio 11, particella 73, subalterno 2, categoria A/5; quota di 1/4 (un quarto) del diritto di proprietà di porzione di immobile ad uso abitativo sito in Cetona (SI) Via 2 Giugno, censito al Catasto dei Fabbricati del suddetto Comune al foglio 5, particella 456, subalterno 10 e subalterno 11 graffati, categoria A/3; quota di 1/4 (un quarto) del diritto di proprietà di porzione di immobile sito in Cetona (SI) Via 2 Giugno, censito al Catasto dei Fabbricati del suddetto Comune al foglio 5, particella 456, subalterno 6, categoria C/6; -Atto di incremento di fondo patrimoniale tra i coniugi CP_3
e ai rogiti del notaio del 9 marzo 2021, trascritto a
[...] Controparte_4 Persona_3 lci 021 al n. 806 reg. p la debitrice ha Controparte_3 conferito nel fondo i seguenti beni e diritti immobiliari che ha dichiarato essere di sua esclusiva titolarità: diritti di proprietà pari ad 1/4 (un quarto) su beni in Comune di Cetona, censiti al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 11 particella 201 sub.7, Via G.B. Volpini n. 6, categoria A/4; al foglio 11 particella 201 sub.2, Via Roma, categoria C/2; al foglio 11 particella 201 sub.1, Via Roma, categoria C/1; diritti di piena proprietà su beni in Comune di Chiusi (SI) censiti al Catasto fabbricati di detto Comune come segue: foglio 2, particella 35, subalterno 9, Via Casenuove, categoria A/3; foglio 2, particella 35, subalterno 10, Via Casenuove categoria C/2; foglio 2, particella 35, subalterno 7, Via Casenuove, categoria A/10; foglio 2, particella 35, subalterno 5, via Salcini, categoria C/2; foglio 2, particella 35, subalterno 4, via Salcini, categoria C/6; foglio 2, particella 35, subalterno 3 via Salcini, categoria C/6. 2. Condannare i convenuti al pagamento in favore degli attori delle spese e dei compensi del giudizio.
pagina 2 di 12 CONVENUTI: I signori e , come sopra difesi e rappresentati, Controparte_3 Controparte_4 precisano le proprie conclusioni nel seguente modo: Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue: Nel merito: respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui in atti, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14 marzo 2024 ( e trascritto presso l'Ufficio di Pubblicità Immobiliare di Montepulciano in data 27-28 marzo 2024 ( DOC. 16,17 e 18), e nella loro qualità di eredi del Prof. Avv. CP_1 Controparte_2
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Siena i coniugi Persona_1 [...]
al fine di sentir dichiarare la revoca ed inefficacia, ai se CP_3 Controparte_4 gli effetti dell'art. 2901 cod. civ., nei propri confronti, quali creditori della convenuta dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale tra i predetti coniugi del 29 Controparte_3 marzo 2019, trascritto a Montepulciano in data 1° aprile 2019 al n. 1005 reg. particolare, ed il successivo atto di incremento del fondo patrimoniale sempre tra coniugi Controparte_3
e del 9 marzo 2021, trascritto a Montepulciano il 16 marzo 2021 al n. 806 Controparte_4 reg. particolare.
A sostegno delle proprie argomentazioni difensive hanno dedotto che con decreto ingiuntivo n. 422/2016 emesso dal Tribunale di Siena in data 17 marzo 2016 il Tribunale di Siena ingiungeva a , ad in persona del legale Controparte_3 Controparte_5 rappresentante pro t ale obbligata in solido Controparte_3 Parte_2 con i primi due soggetti, di pagare in favore degli odierni attori, e CP_1 [...]
entrambi quali eredi del Prof. Avv. so CP_2 Persona_1 titolo di compensi e spese per le prestazioni professionali svolte dal predetto legale in favore degli obbligati per precedenti prestazioni professionali in ambito civile e penale:
- quanto ad euro 52.207,52 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo, a carico di e , in solido tra loro;
Parte_2 Controparte_3
- quanto ad euro 3.776,68 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo, a carico di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 nonché di e di tutti in solido tra loro;
Controparte_3 Parte_2
- quanto ad euro 13.737,13 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo, a carico di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 nonché di in solido tra loro;
Parte_2
- quanto ad euro 2.541,00 per spese legali del procedimento di ingiunzione poste a carico solidale degli ingiunti.
Il provvedimento monitorio de quo veniva munito di provvisoria esecutività nei confronti della sola , garante della figlia verso il professionista Parte_2 Controparte_3 creditore, notificato a tutte le parti ingiunte in data 12 aprile 2016.
pagina 3 di 12 Avverso il predetto decreto tutte le parti ingiunte hanno proposto opposizione e, all'esito del giudizio n. 1987/2016 r.g., il Tribunale di Siena, con sentenza n. 475/2022 pubblicata in data 4 giugno 2022, rigettava l'opposizione, condannando altresì le opponenti CP_3
e in solido a rifondere le spese processuali del giudizio di
[...] Parte_2 on e parti convenute opposte, liquidate in euro 13.430,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA ai sensi di legge.
La sentenza ed il decreto ingiuntivo, divenuti definitivi in mancanza di impugnazione, e muniti di formula esecutiva nei confronti di tutte le parti debitrici sono stati poi congiuntamente notificati in data 28 febbraio 2023, unitamente all'atto di precetto a
[...]
mentre, quanto alla debitrice in solido – madre della signora CP_3 Parte_2
- l'ufficiale giudiziario notificante ha la relata, in base alle CP_3 informazioni assunte, anche anagrafiche, che la medesima è nel frattempo deceduta ( cfr doc. 001 e 002).
Il credito degli odierni attori nei confronti di e ammonta Controparte_3 Parte_2 complessivamente, in base ai suddetti titoli e ca .043,73 in totale;
mentre Il debito di nei confronti degli attori esponenti, ammonta Controparte_3 ad euro 81.935,28 oltre int n la de cuius , la cui eredità, ad Parte_2 oggi, non risulta essere stata oggetto né di accettazione espressa, né di rinuncia da parte dei chiamati.
Così esposte le ragioni di credito, gli odierni attori deducevano altresì che in data 12 agosto 2017 la signora contraeva matrimonio con il signor ( Controparte_3 Controparte_4
DOC. 021).
In data successiva all'emissione e notifica del su cennato provvedimento monitorio e nelle more del giudizio di opposizione promosso, e , con atto Controparte_3 Controparte_4 pubblico ai rogiti del notaio di r 782 racc. Per_2 CP_6
n. 25130 ( DOC.003) trascritto a Montepulciano in data 1° aprile 2019 al n. 1005 Reg. Part. ( DOC.004) - dichiaravano di essere in comunione legale dei beni e per l'effetto costituivano un fondo patrimoniale destinando a far fronte ai bisogni della famiglia i diritti di proprietà su tutti i beni immobili di cui la medesima era all'epoca Controparte_3 proprietaria, oltre che su una porzione immobiliare di proprietà del signor in CP_4 seguito alienata a terzi.
In particolare venivano conferiti i seguenti diritti immobiliari di titolarità della signora
CP_3
- A1 - diritto di piena proprietà per l'intero di porzione di immobile ad uso abitativo sito in Cetona (SI) Via Finoglio, censito al Catasto dei Fabbricati del suddetto Comune al foglio 11, particella 73, subalterno 2, categoria A/5, consistenza vani 2,5;
- A2 - quota di 1/4 (un quarto) del diritto di proprietà di porzione di immobile ad uso abitativo sito in Cetona (SI) Via 2 Giugno, censito al Catasto dei Fabbricati del suddetto Comune al foglio 5, particella 456, subalterno 10 e subalterno 11 graffati, categoria A/3, consistenza vani 4,5;
pagina 4 di 12 - A3 - quota di 1/4 (un quarto) del diritto di proprietà di porzione di immobile sito in Cetona (SI) Via 2 Giugno, censito al Catasto dei Fabbricati del suddetto Comune al foglio 5, particella 456, subalterno 6, categoria C/6, consistenza mq. 45;
Sempre con il medesimo atto, venivano altresì conferiti anche diritti immobiliari di titolarità del coniuge , di seguito descritti: Controparte_4
- A4 - quota di 1/2 (un mezzo) del diritto di proprietà di immobile ad uso abitativo sito in Montepulciano (SI) via del Piè al Sasso, censito al Catasto dei Fabbricati del suddetto Comune, al foglio 177, particella 23, subalterno 3, categoria A/2, consistenza vani 8,5.
Dalla nota di trascrizione e dal titolo risulta per tabulas che i coniugi hanno dichiarato che le proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetti ai coniugi che rispettivamente ne sono proprietari al momento del rogito.
Successivamente, la stessa ed il di lei coniuge con atto Controparte_3 Controparte_4 pubblico ai rogiti del notaio di Montepulciano in data 9 marzo 2021, rep. n. Persona_3
4588, racc. n. 3179 ( DOC. to a Montepulciano il 16 marzo 2021 al n. 806 Reg. Part. ( DOC.006), icrementavano il fondo patrimoniale dai medesimi già costituito con il precedente atto del 29 marzo 2019, mediante conferimento di tutti gli ulteriori immobili nel frattempo acquistati dalla ( cfr DOC. 019) nonché di quote di proprietà di altri CP_3 immobili di cui la nel predetto atto, deduce di essere titolare, ed in particolare: CP_3
B1 - i n Comune di Cetona, diritti di proprietà pari ad 1/4 (un quarto) su quanto segue alla Via Giovan Battista Volpini n. 5, ed alla Via Roma civici numeri 17 (diciassette), 19 (diciannove) e 21 (ventuno), censito nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 11 particella 201 sub.7, Via Giovan Battista Volpini n. 6, categoria A/4, vani 5, superficie catastale totale mq. 102; al foglio 11 particella 201 sub.2, Via Roma, categoria C/2, mq. 69; al foglio 11 particella 201 sub.1, Via Roma, categoria C/1, mq. 15 ( evidenziando che l'asserito diritto di proprietà in capo alla per la quota di 1/4 su ridetti immobili CP_3 risultarebbe privo di titolo di acquist sivo alla trascrizione del decreto di trasferimento di detta quota di 1/4 in favore della madre del Tribunale di Parte_2
Montepulciano del 14 ottobre 2004, trascritto il 10 nove 4707 reg. part., ( DOC.007 : Nota trascrizione 10.11.2004 acquisto ) a mezzo del quale quest'ultima Pt_2 diveniva proprietaria per l'intero di tali beni, essen in precedenza titolare dei residui 3/4);
B2 - in Comune di Chiusi diritti di piena proprietà su quanto segue alla Via Casenuove e più precisamente: -appartamento posto ai piani seminterrato primo, terra, primo e secondo della consistenza catastale di vani 11,5 (undici virgola cinque, con pertinente magazzino al piano terra, il tutto risultante censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Chiusi come segue: foglio 2, particella 35, subalterno 9 via Casenuove, piano S1-T-1-2, categoria A/3, classe 3, vani 11,5, superficie catastale mq. 257, totale escluse aree scoperte mq. 251, R.C. euro 653,32; foglio 2, particella 35, subalterno 10 via Casenuove, piano T, categoria C/2, classe 2, metri quadri 39, superficie catastale mq 43, R.C. euro 98,69; -ufficio posto al piano terra della consistenza catastale di vani 2 (due), confinante con appartamento di cui sopra pagina 5 di 12 per tre lati, salvo altri censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Chiusi come segue: foglio 2, particella 35, subalterno 7 via Casenuove, piano T, categoria A/10, classe 1, consistenza vani 2, superficie catastale mq. 34, R.C. euro 377,01; -locale magazzino, posto al piano terra della consistenza catastale di metri quadrati 100 (cento) censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Chiusi come segue: foglio 2, particella 35, subalterno 5, via Salcini, piano T, categoria C/2, classe 1, metri quadri 100, superficie catastale mq.113, R.C. euro 216,91; -locale garage posto al piano terra della consistenza catastale di metri quadrati 52 (cinquantadue) censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Chiusi come segue: foglio 2, particella 35, subalterno 4 via Salcini, piano T, categoria C/6, classe 2, metri quadri 52, superficie catastale mq. 55, R.C. euro 115,48; -locale garage posto al piano terra della consistenza catastale di metri quadrati 27 (ventisette) censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Chiusi come segue: foglio 2, particella 35, subalterno 3 via Salcini, piano T, categoria C/6, classe 4, consistenza metri quadrati 27, superficie catastale totale mq. 32, R.C. euro 83,67.
Sempre dalla nota di trascrizione del predetto atto di incremento del fondo patrimoniale e dal titolo risulta che i coniugi hanno dichiarato che i diritti di proprietà dei beni conferiti
“non sono oggetto di trasferimento, stante il solo vincolo di destinazione dei beni a far fronte ai bisogni della famiglia” e che pertanto l'atto non ha alcun effetto traslativo.
Deducono ancora che, a seguito di operazione di fusione e frazionamento del sopra descritto immobile censito al foglio 2, particella 35, subalterno 9 (inserito nel fondo patrimoniale) con altro identificativo catastale descritto al foglio 2, particella 35, subalterno 8, costituente bene comune a quelli inseriti nel fondo patrimoniale, non censibile, sono stati creati ed individuati ulteriori subalterni della particella 35 del foglio 2 (i subalterni 14, 15, 16, 17, 19 e 20) che, pur non apparendo formalmente inseriti nel costituito fondo patrimoniale, comunque ne farebbero parte in quanto derivano tutti dalla variazione e soppressione del subalterno 9 che già era stato ricompreso nel predetto fondo ( cfr docc. Da 8 a 14 e 24).
Pertanto, alla luce di quanto sopra documentalmente ricostruito, gli attori deducevano che la debitrice è proprietaria degli immobili inseriti e descritti nel fondo Controparte_3 patrimoniale iduati (fatta salva – a quanto consta - la quota di 1/4 degli immobili di cui al precedente punto B1, pur inseriti nel fondo, ma all'epoca di proprietà della madre ), ivi comprse le attuali unità immobiliari classate, sorte nel 2022 Parte_2
(Foglio 2, Part. 35, Sub. 14, 15, 16, 17, 19, 20) perché costituenti l'intera originaria consistenza del precedente Sub. 9 della predetta particella 35 foglio 2 e come tali facenti parte del fondo patrimoniale.
Dedotta ancora l'assenza in testa a di altri diritti di proprietà su altri beni Controparte_3 immobili diversi da quelli conferiti nel fondo patrimoniale, sui quali poter soddisfare le ragioni creditorie rassegnavano le seguenti conclusioni “ Piaccia al Tribunale di Siena:
1. Revocare e dichiarare inefficaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901, cod. civ., nei confronti degli attori e in qualità di eredi legittimi del Prof. Avv. e Controparte_2 CP_1 Persona_1 creditori della convenuta i seguenti atti di disposizione del patrimonio della suddetta Controparte_3 debitrice convenuta, concl e dal coniuge con i quali è stato recato Controparte_4 pregiudizio alle ragioni del credito dei predetti attori: -Atto di costituzione di fondo patrimoniale tra i pagina 6 di 12 coniugi e ai rogiti del notaio del 29 marzo 2019, Controparte_3 Controparte_4 Persona_2 trascritto a Montepulciano in data 1° aprile 2019 al n. 1005 reg. part., con il quale la debitrice
[...] ha conferito nel fondo i seguenti beni e diritti immobiliari di dichiarata proprietà personal CP_3 di piena proprietà per l'intero di porzione di immobile ad uso abitativo sito in Cetona (SI) Via Finoglio, censito al Catasto dei Fabbricati del suddetto Comune al foglio 11, particella 73, subalterno 2, categoria A/5; quota di 1/4 (un quarto) del diritto di proprietà di porzione di immobile ad uso abitativo sito in Cetona (SI) Via 2 Giugno, censito al Catasto dei Fabbricati del suddetto Comune al foglio 5, particella 456, subalterno 10 e subalterno 11 graffati, categoria A/3; quota di 1/4 (un quarto) del diritto di proprietà di porzione di immobile sito in Cetona (SI) Via 2 Giugno, censito al Catasto dei Fabbricati del suddetto Comune al foglio 5, particella 456, subalterno 6, categoria C/6; -Atto di incremento di fondo patrimoniale tra i coniugi e ai rogiti del notaio del 9 Controparte_3 Controparte_4 Persona_3 marzo 2021, trascritto a Montepulciano il 16 marzo 2021 al n. 806 reg. part., con il quale la debitrice ha conferito nel fondo i seguenti beni e diritti immobiliari che ha dichiarato essere di sua Controparte_3 esclusiva titolarità: diritti di proprietà pari ad 1/4 (un quarto) su beni in Comune di Cetona, censiti al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 11 particella 201 sub.7, Via G.B. Volpini n. 6, categoria A/4; al foglio 11 particella 201 sub.2, Via Roma, categoria C/2; al foglio 11 particella 201 sub.1, Via Roma, categoria C/1; diritti di piena proprietà su beni in Comune di Chiusi (SI) censiti al Catasto fabbricati di detto Comune come segue: foglio 2, particella 35, subalterno 9, Via Casenuove, categoria A/3; foglio 2, particella 35, subalterno 10, Via Casenuove categoria C/2; foglio 2, particella 35, subalterno 7, Via Casenuove, categoria A/10; foglio 2, particella 35, subalterno 5, via Salcini, categoria C/2; foglio 2, particella 35, subalterno 4, via Salcini, categoria C/6; foglio 2, particella 35, subalterno 3 via Salcini, categoria C/6. 2. Condannare i convenuti al pagamento in favore degli attori delle spese e dei compensi del giudizio.”
Si costituivano tardivamente i convenuti che con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.12.2024 chiedevano la reiezione delle domande attoree per essere infondate in fatto ed in diritto.
Rassegnavano quindi le seguenti conclusioni “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue: Nel merito: respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui sopra, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa. “.
La causa istruita con le sole produzioni documentali veniva trattenuta in decisione all'esito della udienza di rimessione in decisione del 25.10.25 tenutasi con modalità cartolare sulla scorta delle conclusioni e degli scritti conclusivi per come rassegnati dalle parti.
*** *** ***
Occorre preliminarmente osservare che gli odierni convenuti costituitisi in giudizio in data 4.12.24 (ovvero, successivamente alla data di scadenza del termine di cui all'art. 166 c.p.c.), sono decaduti, ex art. 167 comma 2° c.p.c., dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali e di formulare eccezioni in senso stretto.
Il rilievo è, per la verità, pleonastico, dacché non risulta che il convenuto abbia svolto domande riconvenzionali o proposto eccezioni in senso stretto, essendosi limitato, egli, a contestare i fatti addotti da parte attrice ed a chiedere il rigetto delle domande;
conseguentemente il contenuto della loro comparsa di costituzione può essere valutato pagina 7 di 12 (esclusivamente) in funzione di contestazione (mera difesa) dei fatti costitutivi delle domande della controparte attrice.
Passando al merito della lite la domanda di revocatoria avanzata dagli attori appare fondata, e deve pertanto essere accolta per le ragioni appresso indicate
Com'è noto, l'azione revocatoria ordinaria prevista dall'art. 2901 c.c. è uno degli strumenti di conservazione della garanzia generica del credito costituita dal patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 2740 c.c., serve in particolare contro gli atti dispositivi posti in essere dal debitore, in quanto funzionale a rendere tali atti inefficaci nei confronti del creditore.
Presupposti dell'azione in questione sono dunque, oltre al fatto che il credito sia già sorto al momento del compimento dell'atto che si assume pregiudizievole, quello oggettivo dell'eventus damni, ovvero il pregiudizio per le ragioni creditorie, ravvisabile non soltanto quando si determini la perdita, in tutto od in parte, della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, ma anche quando si verifichi maggiore difficoltà, incertezza o dispendio nell'esazione coattiva del credito (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 marzo 1990, n. 2400), e quello soggettivo, consistente nella consapevolezza di arrecare un pregiudizio all'interesse dei creditori da parte del debitore fallito (c.d. scientia damni).
In relazione a tale azione revocatoria, sussiste poi litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento della domanda revocatoria (cfr. Cassazione civile, sez. III, 29 marzo 2019, n. 8779).
Ciò posto va dato conto che la posteriorità degli atti dispositivi oggi impugnati rispetto all'insorgere del credito indicato in citazione non è circostanza da mettere in discussione, e comunque è dimostrata per tabulas dai documenti versati al fascicolo degli attori (cfr. doc. da 001 a 006 dell'atto di citazione): il decreto ingiuntivo n. 422/2016 emesso dal Tribunale di Siena in data 17 marzo 2016, provvisoriamente esecutivo solo con riferimento alla garante è stato notificato a tutti gli ingiunti, ivi compresa la convenuta Parte_2 il 12.6.16, mentre gli atti di costituzione del fondo patrimoniale e del suo Controparte_3 ento sono avvenuti rispettivamente con i rogiti del 29.3.2019 e 9.3.2021 già citati ( cfr docc. 002 e 004 fasc. attoreo).
Va, infatti, ricordato, con specifico riguardo al tema della posteriorità o meno dell'atto dispositivo (rispetto al credito vantato) che il giudice nomofilattico usa ripetere (es. Cass. n°1050.1996): “Per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, per atti successivi al sorgere del credito, è sufficiente una ragione di credito anche eventuale ed il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale la predetta azione viene esperita deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale”.
Con riferimento agli atti dispositivi posti in essere dai convenuti, rappresentati - come detto
- da un atto costitutivo di fondo patrimoniale ad opera di e Controparte_3 CP_4
, con atto pubblico ai rogiti del notaio di in data 29 marzo 2019, rep.
[...] Per_2 CP_6
n. 69782 racc. n. 25130 ( DOC.003) trascritto a Montepulciano in data 1° aprile 2019 al n.
pagina 8 di 12 1005 Reg. Part. ( DOC.004) e atto di incremento del fondo patrimoniale avvenuto con atto pubblico ai rogiti del notaio di Montepulciano in data 9 marzo 2021, rep. n. Persona_3
4588, racc. n. 3179 ( DOC. to a Montepulciano il 16 marzo 2021 al n. 806 Reg. Part. ( DOC.006) si deve poi evidenziare che, per costante giurisprudenza (cfr. Cassazione civile, sez. III, 22 marzo 2013, n. 7250; in senso analogo, cfr. Cassazione civile, sez. VI, 12 dicembre 2012, n. 22878; Cassazione civile, sez. I, 11 marzo 2010, n. 5934; Cassazione civile, sez. III, 29 aprile 2009, n. 10052), la costituzione di un fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito, non soltanto nell'ipotesi in cui provenga da un terzo o da uno solo dei coniugi, ma anche quando provenga da entrambi i coniugi, non sussistendo mai alcuna contropartita in favore del costituente o dei costituenti, in quanto ciò che assume rilevanza è la destinazione, implicante sottrazione alla regola della responsabilità patrimoniale generalizzata e globale ex art. 2740 c.c.: infatti, se l'essenza caratterizzante l'azione revocatoria consiste nel conservare la garanzia patrimoniale, non vi può essere dubbio che la costituzione del fondo in esame, rendendo i beni conferiti non aggredibili dai creditori, se non a certe condizioni (ai sensi dell'art. 170 c.c., “l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”), incida riduttivamente sulla garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti.
D'altronde, al fine di escludere ogni contrasto con la tutela delle esigenze della famiglia, aventi fondamento costituzionale, è sufficiente considerare il carattere facoltativo del fondo e la rimessione della sua eventuale costituzione alla libera scelta dei coniugi o di un terzo, libera scelta in nome dell'autonomia privata che, in un contesto ordinamentale in cui le aree sottratte all'azione esecutiva sono eccezionali, create dalla legge e ben delimitate, è sottoposta alla possibilità di verificare, proprio mediante l'azione revocatoria, che non si traduca in lesione della garanzia spettante alla generalità dei creditori, quale componente dell'esplicarsi della libertà dell'iniziativa economica, pure presidiata da valori costituzionali ai sensi dell'art. 41 Cost.
Sulla scorta di tali principi, peraltro consolidati, del tutto prive di pregio appaiono le mere difese svolte dai convenuti nei propri atti defensionali posto che l'interpretazione dell'art. 170 c.c., unitamente agli artt. 167 e 2697 c.c., impone al debitore titolare del fondo patrimoniale l'onere di provare l'estraneità dei beni facenti parte dello stesso rispetto ai bisogni propri della famiglia.
I precedenti giurisprudenziali richiamati oltre ad essere inconferenti al caso de quo, in alcun modo sanciscono l'eccepita inversione dell'onus probandi..
Infatti con la sentenza n. 2970/2013 la Suprema Corte interviene nuovamente sul punto per chiarire come, ai fini della prova, non è sufficiente che l'opponente (cioè il debitore) provi soltanto la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità nei confronti del creditore procedente;
ma occorre sicuramente che egli provi l'effettiva estraneità dei beni oggetto di actio pauliniana o che in ogni caso adduca elementi tali da far fortemente presumere la pregressa conoscenza da parte del creditore agente dell'estraneità d'uso tipica del bene facente parte del fondo patrimoniale.
pagina 9 di 12 Vieppiù che risulta ex actis perchè allegato alla memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. degli attori, l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio del Comune di Cetona, contratto dai convenuti e dal quale risultano, oltre alla data del matrimonio stesso (12 agosto 2017), anche le annotazioni a margine relative ai due atti pubblici di costituzione ed incremento del fondo patrimoniale oggetto di causa, rispettivamente in data 29 marzo 2019 e 17 marzo 2021.
Conseguentemente tutte le mere difese svolte dai convenuti non meritano accoglimento.
Si tratta poi infine di verificare se sussista l'elemento oggettivo dell'eventus damni, dovendosi considerare al riguardo che a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente il mero compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso (cfr. Cassazione civile, sez. III, 9 febbraio 2012, n. 1896; analogamente, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 29 marzo 2007, n. 7767).
Ferma, dunque, la posteriorità degli atti impugnati (a carattere gratuito) rispetto alle ragioni di credito a tutela delle quali si è agito in revocatoria, non pare discusso (né discutibile):
che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale e sua successiva integrazione siano ex se idonei a pregiudicare le ragioni creditorie, e che lo siano stati in concreto, dal momento che i convenuti non hanno dimostrato di essere titolari di un patrimonio residuo, o che questo sia sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie degli attori (eventus damni;
per tutte Cass. n°17418.2007, secondo cui è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore;
conformi Cass. n°15310.2007 e numerose altre);
che gli atti impugnati debbano considerarsi a titolo gratuito, con quanto ne consegue sotto il profilo dell'elemento soggettivo (cfr. la sentenza Cass. n°17418.2007, citata, secondo cui “in tema di revocatoria ordinaria del negozio costitutivo del fondo patrimoniale, la gratuità dell'atto fonda la sua dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. se sussiste la mera conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori”).
Alla luce di ciò, si deve ritenersi che la costituzione del fondo patrimoniale, per come integrato a seguito di incremento avvenuto con rogito del 9.3.21 sulla quasi totalità dei beni di proprietà della (fatta salva la quota di 1/4 degli immobili indicati al Controparte_3 precedente punto l fondo, ma all'epoca di proprietà della madre Pt_2
la cui successione non risulta ancora formalizzata) , ha comportato una rilevante
[...] zione della garanzia patrimoniale generica della debitrice, in quanto il patrimonio con cui il debitore risponde di tutte le sue obbligazioni ai sensi dell'art. 2740 c.c. è stato privato di tutti i beni immobili che, in quanto confluiti nel fondo patrimoniale, possono costituire una garanzia solo per le obbligazioni contratte per le esigenze familiari.
Le stesse circostanze temporali in cui si è articolato il progressivo depauperamento della garanzia patrimoniale generica della è indizio di per se solo grave preciso e Controparte_3 concordante della maturata consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditore degli attori posto che quest'ultima ha provveduto a vincolare in un fondo patrimoniale con pagina 10 di 12 atti del 2019 e del 20211, tutto il patrimonio immobiliare di cui è titolare non solo dopo l'insorgenza del suo debito ma in particolare, nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo poi conclusosi nell'anno 2022 con sentenza di conferma del provvedimento monitorio.
Elementi tali ultimi chiaramente evocativi della acquisita consapevolezza che gli atti di “ separazione patrimoniale” avrebbero reso quantomeno più difficoltoso (se non impossibile) il soddisfacimento delle ragioni creditore degli odierni attori per non poter compiere azioni esecutive o cautelari su detti beni.
In ragione di quanto sopra la domanda attorea merita integrale accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti in solido fra loro secondo lo scaglione di valore indicato nel libello introduttivo ( 81.935,00), in base al DM 55/14 per come modificato dal DM 147/22, in base a valori prossimi al minimo edittale in ragione della natura documentale della controversia e della assenza di una effettiva attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento della domanda attorea:
- DICHIARA che l' Atto di costituzione di fondo patrimoniale tra i coniugi CP_3
e ai rogiti del notaio del 29 mar
[...] Controparte_4 Persona_2 trascritto a Montepulciano in data 1° aprile 2019 rep. n. 69782 racc. n. 25130 al n. di registro generale 1398 e al n. 1005 reg. part., con il quale la debitrice
[...] ha conferito nel fondo i seguenti beni e diritti immobiliari di dichiarata CP_3
personale: diritto di piena proprietà per l'intero di porzione di immobile ad uso abitativo sito in Cetona (SI) Via Finoglio, censito al Catasto dei Fabbricati del suddetto Comune al foglio 11, particella 73, subalterno 2, categoria A/5; quota di 1/4 (un quarto) del diritto di proprietà di porzione di immobile ad uso abitativo sito in Cetona (SI) Via 2 Giugno, censito al Catasto dei Fabbricati del suddetto Comune al foglio 5, particella 456, subalterno 10 e subalterno 11 graffati, categoria A/3; quota di 1/4 (un quarto) del diritto di proprietà di porzione di immobile sito in Cetona (SI) Via 2 Giugno, censito al Catasto dei Fabbricati del suddetto Comune al foglio 5, particella 456, subalterno 6, categoria C/6 è inefficace nei confronti degli attori e in qualità di eredi legittimi del Prof. Avv. Controparte_2 CP_1 [...] ri Persona_1 Controparte_3
- DICHIARA che l' Atto di incremento di fondo patrimoniale tra i coniugi CP_3
e ai rogiti del notaio del 9 mar
[...] Controparte_4 Persona_3 trascritto a Montepulciano il 16 marzo 2021, rep. N. 4588, raccolta n. 3179, al n. 1081 del Reg. Gen., ed al n. 806 reg. part., con il quale la debitrice Controparte_3 ha conferito nel fondo i seguenti beni e diritti immobiliari che ha dichiarato essere di sua esclusiva titolarità: diritti di proprietà pari ad 1/4 (un quarto) su beni in Comune di Cetona, censiti al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 11 particella 201 sub.7, Via G.B. Volpini n. 6, categoria A/4; al foglio 11 particella 201 sub.2, Via pagina 11 di 12 Roma, categoria C/2; al foglio 11 particella 201 sub.1, Via Roma, categoria C/1; diritti di piena proprietà su beni in Comune di Chiusi (SI) censiti al Catasto fabbricati di detto Comune come segue: foglio 2, particella 35, subalterno 9, Via Casenuove, categoria A/3; foglio 2, particella 35, subalterno 10, Via Casenuove categoria C/2; foglio 2, particella 35, subalterno 7, Via Casenuove, categoria A/10; foglio 2, particella 35, subalterno 5, via Salcini, categoria C/2; foglio 2, particella 35, subalterno 4, via Salcini, categoria C/6; foglio 2, particella 35, subalterno 3 via Salcini, categoria C/6 è inefficacie nei confronti degli attori e Controparte_2 [...]
in qualità di eredi legittimi del Prof. Avv. or CP_1 Persona_1 convenuta Controparte_3
- ORDINA nservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità;
- CONDANNA i convenuti in solido tra loro a rimborsare agli attori le spese di lite, che liquida in € 1.788,87 per spese documentate ed €7.052,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a come per legge e rimborso spese generali al 15%
Siena, 12 novembre 2025
Il Giudice
dott. Cristina Cavaciocchi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENZA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P. dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 587/2024 promossa da:
(c.f. ) residente in [...] CodiceFiscale_1
) residente in Controparte_2 CodiceFiscale_2
Siena, Via Grossetana n. 18 int. 2, entrambi nella loro qualità di eredi del Prof. Avv.
[...]
(c.f ), rappresentati e difesi, anche disgiuntamen Persona_1 CodiceFiscale_3 loro, dall'Avv. Tiziana Castiglione (c.f. , fax 0577 49975, pec: CodiceFiscale_4
RI (c.f. Email_1 [...]
); fax n. 0577 42974; pec: , ed C.F._5 Email_2 elettivamente domiciliati presso quest'ultimo legale, in Siena, viale A. Diaz n. 9,
ATTORI contro
(CF ) nata a [...] il [...] e Controparte_3 C.F._6
(CF ), nato a [...] il 8-5- Controparte_4 C.F._7 ati e a Caniglia del Foro di Torino (C.F.:
, pec.: fax C.F._8 Email_3 ivamente dom ccari 1,
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di PC che di seguito si riportano: ATTORI: Le parti attrici, nel riportarsi integralmente all'atto di citazione, alle proprie memorie ex art. 171-ter c.p.c., e al verbale di udienza del 17.01.2025, e ribadito che: - come già rappresentato in atto di citazione (pag. 10), la sottoposizione di tutti gli immobili di proprietà della debitrice al vincolo costituito pagina 1 di 12 dall'inserimento nel fondo patrimoniale della famiglia negli anni 2019 e 2021, con la conseguente impossibilità di esecuzione forzata sugli stessi per i debiti contratti verso il Prof. Avv. per Persona_1 scopi estranei ai bisogni della famiglia, costituisce palese pregiudizio per il diritto dei ori, poiché altera in maniera rilevante sia quantitativamente che qualitativamente il patrimonio della debitrice aggredibile in via esecutiva;
- la suddetta natura dei debiti portati dal decreto ingiuntivo n. 422/2016 è espressamente ammessa e riconosciuta da parte debitrice in comparsa di costituzione e risposta, laddove deduce (a pag. 5) anche che il fondo patrimoniale per cui è causa riguarda l'attuale nucleo familiare costituito dai convenuti e con matrimonio contratto nell'agosto 2017; nonché precisato, come a CP_3 CP_4 verbale di ud 1 che il credito accertato in favore degli è credito Parte_1 professionale, non contratto dai convenuti per i bisogni della famiglia, che come tale non legittima i creditori all'esecuzione sui beni inclusi nel fondo patrimoniale (atto a titolo gratuito suscettibile di revocatoria: cfr. Cass. 12 maggio 2022, n. 15257, Cass. 17 gennaio 2007, n. 966), di talché, per poter agire a soddisfazione del credito medesimo, è necessario esperire l'azione di cui all'art. 2901 c.c.; rassegnano di seguito le seguenti c o n c l u s i o n i Piaccia al Tribunale di Siena:
1. Revocare e dichiarare inefficaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901, cod. civ., nei confronti degli attori e Controparte_2 [...]
in qualità di eredi legittimi del Prof. Avv. e creditori della convenuta CP_1 Persona_1 [...]
i seguenti atti di disposizione del patri a debitrice convenuta, con CP_3 quest'ultima e dal coniuge con i quali è stato recato pregiudizio alle ragioni del credito dei Controparte_4 predetti attori: -Atto di ndo patrimoniale tra i coniugi e Controparte_3 [...]
ai rogiti del notaio del 29 marzo 2019, trascritto a Montepulciano in data CP_4 Persona_2
019 al n. 1005 reg le la debitrice ha conferito nel fondo i Controparte_3 seguenti beni e diritti immobiliari di dichiarata proprietà personale: diritto di piena proprietà per l'intero di porzione di immobile ad uso abitativo sito in Cetona (SI) Via Finoglio, censito al Catasto dei Fabbricati del suddetto Comune al foglio 11, particella 73, subalterno 2, categoria A/5; quota di 1/4 (un quarto) del diritto di proprietà di porzione di immobile ad uso abitativo sito in Cetona (SI) Via 2 Giugno, censito al Catasto dei Fabbricati del suddetto Comune al foglio 5, particella 456, subalterno 10 e subalterno 11 graffati, categoria A/3; quota di 1/4 (un quarto) del diritto di proprietà di porzione di immobile sito in Cetona (SI) Via 2 Giugno, censito al Catasto dei Fabbricati del suddetto Comune al foglio 5, particella 456, subalterno 6, categoria C/6; -Atto di incremento di fondo patrimoniale tra i coniugi CP_3
e ai rogiti del notaio del 9 marzo 2021, trascritto a
[...] Controparte_4 Persona_3 lci 021 al n. 806 reg. p la debitrice ha Controparte_3 conferito nel fondo i seguenti beni e diritti immobiliari che ha dichiarato essere di sua esclusiva titolarità: diritti di proprietà pari ad 1/4 (un quarto) su beni in Comune di Cetona, censiti al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 11 particella 201 sub.7, Via G.B. Volpini n. 6, categoria A/4; al foglio 11 particella 201 sub.2, Via Roma, categoria C/2; al foglio 11 particella 201 sub.1, Via Roma, categoria C/1; diritti di piena proprietà su beni in Comune di Chiusi (SI) censiti al Catasto fabbricati di detto Comune come segue: foglio 2, particella 35, subalterno 9, Via Casenuove, categoria A/3; foglio 2, particella 35, subalterno 10, Via Casenuove categoria C/2; foglio 2, particella 35, subalterno 7, Via Casenuove, categoria A/10; foglio 2, particella 35, subalterno 5, via Salcini, categoria C/2; foglio 2, particella 35, subalterno 4, via Salcini, categoria C/6; foglio 2, particella 35, subalterno 3 via Salcini, categoria C/6. 2. Condannare i convenuti al pagamento in favore degli attori delle spese e dei compensi del giudizio.
pagina 2 di 12 CONVENUTI: I signori e , come sopra difesi e rappresentati, Controparte_3 Controparte_4 precisano le proprie conclusioni nel seguente modo: Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue: Nel merito: respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui in atti, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14 marzo 2024 ( e trascritto presso l'Ufficio di Pubblicità Immobiliare di Montepulciano in data 27-28 marzo 2024 ( DOC. 16,17 e 18), e nella loro qualità di eredi del Prof. Avv. CP_1 Controparte_2
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Siena i coniugi Persona_1 [...]
al fine di sentir dichiarare la revoca ed inefficacia, ai se CP_3 Controparte_4 gli effetti dell'art. 2901 cod. civ., nei propri confronti, quali creditori della convenuta dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale tra i predetti coniugi del 29 Controparte_3 marzo 2019, trascritto a Montepulciano in data 1° aprile 2019 al n. 1005 reg. particolare, ed il successivo atto di incremento del fondo patrimoniale sempre tra coniugi Controparte_3
e del 9 marzo 2021, trascritto a Montepulciano il 16 marzo 2021 al n. 806 Controparte_4 reg. particolare.
A sostegno delle proprie argomentazioni difensive hanno dedotto che con decreto ingiuntivo n. 422/2016 emesso dal Tribunale di Siena in data 17 marzo 2016 il Tribunale di Siena ingiungeva a , ad in persona del legale Controparte_3 Controparte_5 rappresentante pro t ale obbligata in solido Controparte_3 Parte_2 con i primi due soggetti, di pagare in favore degli odierni attori, e CP_1 [...]
entrambi quali eredi del Prof. Avv. so CP_2 Persona_1 titolo di compensi e spese per le prestazioni professionali svolte dal predetto legale in favore degli obbligati per precedenti prestazioni professionali in ambito civile e penale:
- quanto ad euro 52.207,52 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo, a carico di e , in solido tra loro;
Parte_2 Controparte_3
- quanto ad euro 3.776,68 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo, a carico di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 nonché di e di tutti in solido tra loro;
Controparte_3 Parte_2
- quanto ad euro 13.737,13 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo, a carico di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 nonché di in solido tra loro;
Parte_2
- quanto ad euro 2.541,00 per spese legali del procedimento di ingiunzione poste a carico solidale degli ingiunti.
Il provvedimento monitorio de quo veniva munito di provvisoria esecutività nei confronti della sola , garante della figlia verso il professionista Parte_2 Controparte_3 creditore, notificato a tutte le parti ingiunte in data 12 aprile 2016.
pagina 3 di 12 Avverso il predetto decreto tutte le parti ingiunte hanno proposto opposizione e, all'esito del giudizio n. 1987/2016 r.g., il Tribunale di Siena, con sentenza n. 475/2022 pubblicata in data 4 giugno 2022, rigettava l'opposizione, condannando altresì le opponenti CP_3
e in solido a rifondere le spese processuali del giudizio di
[...] Parte_2 on e parti convenute opposte, liquidate in euro 13.430,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA ai sensi di legge.
La sentenza ed il decreto ingiuntivo, divenuti definitivi in mancanza di impugnazione, e muniti di formula esecutiva nei confronti di tutte le parti debitrici sono stati poi congiuntamente notificati in data 28 febbraio 2023, unitamente all'atto di precetto a
[...]
mentre, quanto alla debitrice in solido – madre della signora CP_3 Parte_2
- l'ufficiale giudiziario notificante ha la relata, in base alle CP_3 informazioni assunte, anche anagrafiche, che la medesima è nel frattempo deceduta ( cfr doc. 001 e 002).
Il credito degli odierni attori nei confronti di e ammonta Controparte_3 Parte_2 complessivamente, in base ai suddetti titoli e ca .043,73 in totale;
mentre Il debito di nei confronti degli attori esponenti, ammonta Controparte_3 ad euro 81.935,28 oltre int n la de cuius , la cui eredità, ad Parte_2 oggi, non risulta essere stata oggetto né di accettazione espressa, né di rinuncia da parte dei chiamati.
Così esposte le ragioni di credito, gli odierni attori deducevano altresì che in data 12 agosto 2017 la signora contraeva matrimonio con il signor ( Controparte_3 Controparte_4
DOC. 021).
In data successiva all'emissione e notifica del su cennato provvedimento monitorio e nelle more del giudizio di opposizione promosso, e , con atto Controparte_3 Controparte_4 pubblico ai rogiti del notaio di r 782 racc. Per_2 CP_6
n. 25130 ( DOC.003) trascritto a Montepulciano in data 1° aprile 2019 al n. 1005 Reg. Part. ( DOC.004) - dichiaravano di essere in comunione legale dei beni e per l'effetto costituivano un fondo patrimoniale destinando a far fronte ai bisogni della famiglia i diritti di proprietà su tutti i beni immobili di cui la medesima era all'epoca Controparte_3 proprietaria, oltre che su una porzione immobiliare di proprietà del signor in CP_4 seguito alienata a terzi.
In particolare venivano conferiti i seguenti diritti immobiliari di titolarità della signora
CP_3
- A1 - diritto di piena proprietà per l'intero di porzione di immobile ad uso abitativo sito in Cetona (SI) Via Finoglio, censito al Catasto dei Fabbricati del suddetto Comune al foglio 11, particella 73, subalterno 2, categoria A/5, consistenza vani 2,5;
- A2 - quota di 1/4 (un quarto) del diritto di proprietà di porzione di immobile ad uso abitativo sito in Cetona (SI) Via 2 Giugno, censito al Catasto dei Fabbricati del suddetto Comune al foglio 5, particella 456, subalterno 10 e subalterno 11 graffati, categoria A/3, consistenza vani 4,5;
pagina 4 di 12 - A3 - quota di 1/4 (un quarto) del diritto di proprietà di porzione di immobile sito in Cetona (SI) Via 2 Giugno, censito al Catasto dei Fabbricati del suddetto Comune al foglio 5, particella 456, subalterno 6, categoria C/6, consistenza mq. 45;
Sempre con il medesimo atto, venivano altresì conferiti anche diritti immobiliari di titolarità del coniuge , di seguito descritti: Controparte_4
- A4 - quota di 1/2 (un mezzo) del diritto di proprietà di immobile ad uso abitativo sito in Montepulciano (SI) via del Piè al Sasso, censito al Catasto dei Fabbricati del suddetto Comune, al foglio 177, particella 23, subalterno 3, categoria A/2, consistenza vani 8,5.
Dalla nota di trascrizione e dal titolo risulta per tabulas che i coniugi hanno dichiarato che le proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetti ai coniugi che rispettivamente ne sono proprietari al momento del rogito.
Successivamente, la stessa ed il di lei coniuge con atto Controparte_3 Controparte_4 pubblico ai rogiti del notaio di Montepulciano in data 9 marzo 2021, rep. n. Persona_3
4588, racc. n. 3179 ( DOC. to a Montepulciano il 16 marzo 2021 al n. 806 Reg. Part. ( DOC.006), icrementavano il fondo patrimoniale dai medesimi già costituito con il precedente atto del 29 marzo 2019, mediante conferimento di tutti gli ulteriori immobili nel frattempo acquistati dalla ( cfr DOC. 019) nonché di quote di proprietà di altri CP_3 immobili di cui la nel predetto atto, deduce di essere titolare, ed in particolare: CP_3
B1 - i n Comune di Cetona, diritti di proprietà pari ad 1/4 (un quarto) su quanto segue alla Via Giovan Battista Volpini n. 5, ed alla Via Roma civici numeri 17 (diciassette), 19 (diciannove) e 21 (ventuno), censito nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 11 particella 201 sub.7, Via Giovan Battista Volpini n. 6, categoria A/4, vani 5, superficie catastale totale mq. 102; al foglio 11 particella 201 sub.2, Via Roma, categoria C/2, mq. 69; al foglio 11 particella 201 sub.1, Via Roma, categoria C/1, mq. 15 ( evidenziando che l'asserito diritto di proprietà in capo alla per la quota di 1/4 su ridetti immobili CP_3 risultarebbe privo di titolo di acquist sivo alla trascrizione del decreto di trasferimento di detta quota di 1/4 in favore della madre del Tribunale di Parte_2
Montepulciano del 14 ottobre 2004, trascritto il 10 nove 4707 reg. part., ( DOC.007 : Nota trascrizione 10.11.2004 acquisto ) a mezzo del quale quest'ultima Pt_2 diveniva proprietaria per l'intero di tali beni, essen in precedenza titolare dei residui 3/4);
B2 - in Comune di Chiusi diritti di piena proprietà su quanto segue alla Via Casenuove e più precisamente: -appartamento posto ai piani seminterrato primo, terra, primo e secondo della consistenza catastale di vani 11,5 (undici virgola cinque, con pertinente magazzino al piano terra, il tutto risultante censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Chiusi come segue: foglio 2, particella 35, subalterno 9 via Casenuove, piano S1-T-1-2, categoria A/3, classe 3, vani 11,5, superficie catastale mq. 257, totale escluse aree scoperte mq. 251, R.C. euro 653,32; foglio 2, particella 35, subalterno 10 via Casenuove, piano T, categoria C/2, classe 2, metri quadri 39, superficie catastale mq 43, R.C. euro 98,69; -ufficio posto al piano terra della consistenza catastale di vani 2 (due), confinante con appartamento di cui sopra pagina 5 di 12 per tre lati, salvo altri censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Chiusi come segue: foglio 2, particella 35, subalterno 7 via Casenuove, piano T, categoria A/10, classe 1, consistenza vani 2, superficie catastale mq. 34, R.C. euro 377,01; -locale magazzino, posto al piano terra della consistenza catastale di metri quadrati 100 (cento) censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Chiusi come segue: foglio 2, particella 35, subalterno 5, via Salcini, piano T, categoria C/2, classe 1, metri quadri 100, superficie catastale mq.113, R.C. euro 216,91; -locale garage posto al piano terra della consistenza catastale di metri quadrati 52 (cinquantadue) censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Chiusi come segue: foglio 2, particella 35, subalterno 4 via Salcini, piano T, categoria C/6, classe 2, metri quadri 52, superficie catastale mq. 55, R.C. euro 115,48; -locale garage posto al piano terra della consistenza catastale di metri quadrati 27 (ventisette) censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Chiusi come segue: foglio 2, particella 35, subalterno 3 via Salcini, piano T, categoria C/6, classe 4, consistenza metri quadrati 27, superficie catastale totale mq. 32, R.C. euro 83,67.
Sempre dalla nota di trascrizione del predetto atto di incremento del fondo patrimoniale e dal titolo risulta che i coniugi hanno dichiarato che i diritti di proprietà dei beni conferiti
“non sono oggetto di trasferimento, stante il solo vincolo di destinazione dei beni a far fronte ai bisogni della famiglia” e che pertanto l'atto non ha alcun effetto traslativo.
Deducono ancora che, a seguito di operazione di fusione e frazionamento del sopra descritto immobile censito al foglio 2, particella 35, subalterno 9 (inserito nel fondo patrimoniale) con altro identificativo catastale descritto al foglio 2, particella 35, subalterno 8, costituente bene comune a quelli inseriti nel fondo patrimoniale, non censibile, sono stati creati ed individuati ulteriori subalterni della particella 35 del foglio 2 (i subalterni 14, 15, 16, 17, 19 e 20) che, pur non apparendo formalmente inseriti nel costituito fondo patrimoniale, comunque ne farebbero parte in quanto derivano tutti dalla variazione e soppressione del subalterno 9 che già era stato ricompreso nel predetto fondo ( cfr docc. Da 8 a 14 e 24).
Pertanto, alla luce di quanto sopra documentalmente ricostruito, gli attori deducevano che la debitrice è proprietaria degli immobili inseriti e descritti nel fondo Controparte_3 patrimoniale iduati (fatta salva – a quanto consta - la quota di 1/4 degli immobili di cui al precedente punto B1, pur inseriti nel fondo, ma all'epoca di proprietà della madre ), ivi comprse le attuali unità immobiliari classate, sorte nel 2022 Parte_2
(Foglio 2, Part. 35, Sub. 14, 15, 16, 17, 19, 20) perché costituenti l'intera originaria consistenza del precedente Sub. 9 della predetta particella 35 foglio 2 e come tali facenti parte del fondo patrimoniale.
Dedotta ancora l'assenza in testa a di altri diritti di proprietà su altri beni Controparte_3 immobili diversi da quelli conferiti nel fondo patrimoniale, sui quali poter soddisfare le ragioni creditorie rassegnavano le seguenti conclusioni “ Piaccia al Tribunale di Siena:
1. Revocare e dichiarare inefficaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901, cod. civ., nei confronti degli attori e in qualità di eredi legittimi del Prof. Avv. e Controparte_2 CP_1 Persona_1 creditori della convenuta i seguenti atti di disposizione del patrimonio della suddetta Controparte_3 debitrice convenuta, concl e dal coniuge con i quali è stato recato Controparte_4 pregiudizio alle ragioni del credito dei predetti attori: -Atto di costituzione di fondo patrimoniale tra i pagina 6 di 12 coniugi e ai rogiti del notaio del 29 marzo 2019, Controparte_3 Controparte_4 Persona_2 trascritto a Montepulciano in data 1° aprile 2019 al n. 1005 reg. part., con il quale la debitrice
[...] ha conferito nel fondo i seguenti beni e diritti immobiliari di dichiarata proprietà personal CP_3 di piena proprietà per l'intero di porzione di immobile ad uso abitativo sito in Cetona (SI) Via Finoglio, censito al Catasto dei Fabbricati del suddetto Comune al foglio 11, particella 73, subalterno 2, categoria A/5; quota di 1/4 (un quarto) del diritto di proprietà di porzione di immobile ad uso abitativo sito in Cetona (SI) Via 2 Giugno, censito al Catasto dei Fabbricati del suddetto Comune al foglio 5, particella 456, subalterno 10 e subalterno 11 graffati, categoria A/3; quota di 1/4 (un quarto) del diritto di proprietà di porzione di immobile sito in Cetona (SI) Via 2 Giugno, censito al Catasto dei Fabbricati del suddetto Comune al foglio 5, particella 456, subalterno 6, categoria C/6; -Atto di incremento di fondo patrimoniale tra i coniugi e ai rogiti del notaio del 9 Controparte_3 Controparte_4 Persona_3 marzo 2021, trascritto a Montepulciano il 16 marzo 2021 al n. 806 reg. part., con il quale la debitrice ha conferito nel fondo i seguenti beni e diritti immobiliari che ha dichiarato essere di sua Controparte_3 esclusiva titolarità: diritti di proprietà pari ad 1/4 (un quarto) su beni in Comune di Cetona, censiti al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 11 particella 201 sub.7, Via G.B. Volpini n. 6, categoria A/4; al foglio 11 particella 201 sub.2, Via Roma, categoria C/2; al foglio 11 particella 201 sub.1, Via Roma, categoria C/1; diritti di piena proprietà su beni in Comune di Chiusi (SI) censiti al Catasto fabbricati di detto Comune come segue: foglio 2, particella 35, subalterno 9, Via Casenuove, categoria A/3; foglio 2, particella 35, subalterno 10, Via Casenuove categoria C/2; foglio 2, particella 35, subalterno 7, Via Casenuove, categoria A/10; foglio 2, particella 35, subalterno 5, via Salcini, categoria C/2; foglio 2, particella 35, subalterno 4, via Salcini, categoria C/6; foglio 2, particella 35, subalterno 3 via Salcini, categoria C/6. 2. Condannare i convenuti al pagamento in favore degli attori delle spese e dei compensi del giudizio.”
Si costituivano tardivamente i convenuti che con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.12.2024 chiedevano la reiezione delle domande attoree per essere infondate in fatto ed in diritto.
Rassegnavano quindi le seguenti conclusioni “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue: Nel merito: respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui sopra, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa. “.
La causa istruita con le sole produzioni documentali veniva trattenuta in decisione all'esito della udienza di rimessione in decisione del 25.10.25 tenutasi con modalità cartolare sulla scorta delle conclusioni e degli scritti conclusivi per come rassegnati dalle parti.
*** *** ***
Occorre preliminarmente osservare che gli odierni convenuti costituitisi in giudizio in data 4.12.24 (ovvero, successivamente alla data di scadenza del termine di cui all'art. 166 c.p.c.), sono decaduti, ex art. 167 comma 2° c.p.c., dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali e di formulare eccezioni in senso stretto.
Il rilievo è, per la verità, pleonastico, dacché non risulta che il convenuto abbia svolto domande riconvenzionali o proposto eccezioni in senso stretto, essendosi limitato, egli, a contestare i fatti addotti da parte attrice ed a chiedere il rigetto delle domande;
conseguentemente il contenuto della loro comparsa di costituzione può essere valutato pagina 7 di 12 (esclusivamente) in funzione di contestazione (mera difesa) dei fatti costitutivi delle domande della controparte attrice.
Passando al merito della lite la domanda di revocatoria avanzata dagli attori appare fondata, e deve pertanto essere accolta per le ragioni appresso indicate
Com'è noto, l'azione revocatoria ordinaria prevista dall'art. 2901 c.c. è uno degli strumenti di conservazione della garanzia generica del credito costituita dal patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 2740 c.c., serve in particolare contro gli atti dispositivi posti in essere dal debitore, in quanto funzionale a rendere tali atti inefficaci nei confronti del creditore.
Presupposti dell'azione in questione sono dunque, oltre al fatto che il credito sia già sorto al momento del compimento dell'atto che si assume pregiudizievole, quello oggettivo dell'eventus damni, ovvero il pregiudizio per le ragioni creditorie, ravvisabile non soltanto quando si determini la perdita, in tutto od in parte, della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, ma anche quando si verifichi maggiore difficoltà, incertezza o dispendio nell'esazione coattiva del credito (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 marzo 1990, n. 2400), e quello soggettivo, consistente nella consapevolezza di arrecare un pregiudizio all'interesse dei creditori da parte del debitore fallito (c.d. scientia damni).
In relazione a tale azione revocatoria, sussiste poi litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento della domanda revocatoria (cfr. Cassazione civile, sez. III, 29 marzo 2019, n. 8779).
Ciò posto va dato conto che la posteriorità degli atti dispositivi oggi impugnati rispetto all'insorgere del credito indicato in citazione non è circostanza da mettere in discussione, e comunque è dimostrata per tabulas dai documenti versati al fascicolo degli attori (cfr. doc. da 001 a 006 dell'atto di citazione): il decreto ingiuntivo n. 422/2016 emesso dal Tribunale di Siena in data 17 marzo 2016, provvisoriamente esecutivo solo con riferimento alla garante è stato notificato a tutti gli ingiunti, ivi compresa la convenuta Parte_2 il 12.6.16, mentre gli atti di costituzione del fondo patrimoniale e del suo Controparte_3 ento sono avvenuti rispettivamente con i rogiti del 29.3.2019 e 9.3.2021 già citati ( cfr docc. 002 e 004 fasc. attoreo).
Va, infatti, ricordato, con specifico riguardo al tema della posteriorità o meno dell'atto dispositivo (rispetto al credito vantato) che il giudice nomofilattico usa ripetere (es. Cass. n°1050.1996): “Per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, per atti successivi al sorgere del credito, è sufficiente una ragione di credito anche eventuale ed il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale la predetta azione viene esperita deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale”.
Con riferimento agli atti dispositivi posti in essere dai convenuti, rappresentati - come detto
- da un atto costitutivo di fondo patrimoniale ad opera di e Controparte_3 CP_4
, con atto pubblico ai rogiti del notaio di in data 29 marzo 2019, rep.
[...] Per_2 CP_6
n. 69782 racc. n. 25130 ( DOC.003) trascritto a Montepulciano in data 1° aprile 2019 al n.
pagina 8 di 12 1005 Reg. Part. ( DOC.004) e atto di incremento del fondo patrimoniale avvenuto con atto pubblico ai rogiti del notaio di Montepulciano in data 9 marzo 2021, rep. n. Persona_3
4588, racc. n. 3179 ( DOC. to a Montepulciano il 16 marzo 2021 al n. 806 Reg. Part. ( DOC.006) si deve poi evidenziare che, per costante giurisprudenza (cfr. Cassazione civile, sez. III, 22 marzo 2013, n. 7250; in senso analogo, cfr. Cassazione civile, sez. VI, 12 dicembre 2012, n. 22878; Cassazione civile, sez. I, 11 marzo 2010, n. 5934; Cassazione civile, sez. III, 29 aprile 2009, n. 10052), la costituzione di un fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito, non soltanto nell'ipotesi in cui provenga da un terzo o da uno solo dei coniugi, ma anche quando provenga da entrambi i coniugi, non sussistendo mai alcuna contropartita in favore del costituente o dei costituenti, in quanto ciò che assume rilevanza è la destinazione, implicante sottrazione alla regola della responsabilità patrimoniale generalizzata e globale ex art. 2740 c.c.: infatti, se l'essenza caratterizzante l'azione revocatoria consiste nel conservare la garanzia patrimoniale, non vi può essere dubbio che la costituzione del fondo in esame, rendendo i beni conferiti non aggredibili dai creditori, se non a certe condizioni (ai sensi dell'art. 170 c.c., “l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”), incida riduttivamente sulla garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti.
D'altronde, al fine di escludere ogni contrasto con la tutela delle esigenze della famiglia, aventi fondamento costituzionale, è sufficiente considerare il carattere facoltativo del fondo e la rimessione della sua eventuale costituzione alla libera scelta dei coniugi o di un terzo, libera scelta in nome dell'autonomia privata che, in un contesto ordinamentale in cui le aree sottratte all'azione esecutiva sono eccezionali, create dalla legge e ben delimitate, è sottoposta alla possibilità di verificare, proprio mediante l'azione revocatoria, che non si traduca in lesione della garanzia spettante alla generalità dei creditori, quale componente dell'esplicarsi della libertà dell'iniziativa economica, pure presidiata da valori costituzionali ai sensi dell'art. 41 Cost.
Sulla scorta di tali principi, peraltro consolidati, del tutto prive di pregio appaiono le mere difese svolte dai convenuti nei propri atti defensionali posto che l'interpretazione dell'art. 170 c.c., unitamente agli artt. 167 e 2697 c.c., impone al debitore titolare del fondo patrimoniale l'onere di provare l'estraneità dei beni facenti parte dello stesso rispetto ai bisogni propri della famiglia.
I precedenti giurisprudenziali richiamati oltre ad essere inconferenti al caso de quo, in alcun modo sanciscono l'eccepita inversione dell'onus probandi..
Infatti con la sentenza n. 2970/2013 la Suprema Corte interviene nuovamente sul punto per chiarire come, ai fini della prova, non è sufficiente che l'opponente (cioè il debitore) provi soltanto la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità nei confronti del creditore procedente;
ma occorre sicuramente che egli provi l'effettiva estraneità dei beni oggetto di actio pauliniana o che in ogni caso adduca elementi tali da far fortemente presumere la pregressa conoscenza da parte del creditore agente dell'estraneità d'uso tipica del bene facente parte del fondo patrimoniale.
pagina 9 di 12 Vieppiù che risulta ex actis perchè allegato alla memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. degli attori, l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio del Comune di Cetona, contratto dai convenuti e dal quale risultano, oltre alla data del matrimonio stesso (12 agosto 2017), anche le annotazioni a margine relative ai due atti pubblici di costituzione ed incremento del fondo patrimoniale oggetto di causa, rispettivamente in data 29 marzo 2019 e 17 marzo 2021.
Conseguentemente tutte le mere difese svolte dai convenuti non meritano accoglimento.
Si tratta poi infine di verificare se sussista l'elemento oggettivo dell'eventus damni, dovendosi considerare al riguardo che a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente il mero compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso (cfr. Cassazione civile, sez. III, 9 febbraio 2012, n. 1896; analogamente, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 29 marzo 2007, n. 7767).
Ferma, dunque, la posteriorità degli atti impugnati (a carattere gratuito) rispetto alle ragioni di credito a tutela delle quali si è agito in revocatoria, non pare discusso (né discutibile):
che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale e sua successiva integrazione siano ex se idonei a pregiudicare le ragioni creditorie, e che lo siano stati in concreto, dal momento che i convenuti non hanno dimostrato di essere titolari di un patrimonio residuo, o che questo sia sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie degli attori (eventus damni;
per tutte Cass. n°17418.2007, secondo cui è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore;
conformi Cass. n°15310.2007 e numerose altre);
che gli atti impugnati debbano considerarsi a titolo gratuito, con quanto ne consegue sotto il profilo dell'elemento soggettivo (cfr. la sentenza Cass. n°17418.2007, citata, secondo cui “in tema di revocatoria ordinaria del negozio costitutivo del fondo patrimoniale, la gratuità dell'atto fonda la sua dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. se sussiste la mera conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori”).
Alla luce di ciò, si deve ritenersi che la costituzione del fondo patrimoniale, per come integrato a seguito di incremento avvenuto con rogito del 9.3.21 sulla quasi totalità dei beni di proprietà della (fatta salva la quota di 1/4 degli immobili indicati al Controparte_3 precedente punto l fondo, ma all'epoca di proprietà della madre Pt_2
la cui successione non risulta ancora formalizzata) , ha comportato una rilevante
[...] zione della garanzia patrimoniale generica della debitrice, in quanto il patrimonio con cui il debitore risponde di tutte le sue obbligazioni ai sensi dell'art. 2740 c.c. è stato privato di tutti i beni immobili che, in quanto confluiti nel fondo patrimoniale, possono costituire una garanzia solo per le obbligazioni contratte per le esigenze familiari.
Le stesse circostanze temporali in cui si è articolato il progressivo depauperamento della garanzia patrimoniale generica della è indizio di per se solo grave preciso e Controparte_3 concordante della maturata consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditore degli attori posto che quest'ultima ha provveduto a vincolare in un fondo patrimoniale con pagina 10 di 12 atti del 2019 e del 20211, tutto il patrimonio immobiliare di cui è titolare non solo dopo l'insorgenza del suo debito ma in particolare, nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo poi conclusosi nell'anno 2022 con sentenza di conferma del provvedimento monitorio.
Elementi tali ultimi chiaramente evocativi della acquisita consapevolezza che gli atti di “ separazione patrimoniale” avrebbero reso quantomeno più difficoltoso (se non impossibile) il soddisfacimento delle ragioni creditore degli odierni attori per non poter compiere azioni esecutive o cautelari su detti beni.
In ragione di quanto sopra la domanda attorea merita integrale accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti in solido fra loro secondo lo scaglione di valore indicato nel libello introduttivo ( 81.935,00), in base al DM 55/14 per come modificato dal DM 147/22, in base a valori prossimi al minimo edittale in ragione della natura documentale della controversia e della assenza di una effettiva attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento della domanda attorea:
- DICHIARA che l' Atto di costituzione di fondo patrimoniale tra i coniugi CP_3
e ai rogiti del notaio del 29 mar
[...] Controparte_4 Persona_2 trascritto a Montepulciano in data 1° aprile 2019 rep. n. 69782 racc. n. 25130 al n. di registro generale 1398 e al n. 1005 reg. part., con il quale la debitrice
[...] ha conferito nel fondo i seguenti beni e diritti immobiliari di dichiarata CP_3
personale: diritto di piena proprietà per l'intero di porzione di immobile ad uso abitativo sito in Cetona (SI) Via Finoglio, censito al Catasto dei Fabbricati del suddetto Comune al foglio 11, particella 73, subalterno 2, categoria A/5; quota di 1/4 (un quarto) del diritto di proprietà di porzione di immobile ad uso abitativo sito in Cetona (SI) Via 2 Giugno, censito al Catasto dei Fabbricati del suddetto Comune al foglio 5, particella 456, subalterno 10 e subalterno 11 graffati, categoria A/3; quota di 1/4 (un quarto) del diritto di proprietà di porzione di immobile sito in Cetona (SI) Via 2 Giugno, censito al Catasto dei Fabbricati del suddetto Comune al foglio 5, particella 456, subalterno 6, categoria C/6 è inefficace nei confronti degli attori e in qualità di eredi legittimi del Prof. Avv. Controparte_2 CP_1 [...] ri Persona_1 Controparte_3
- DICHIARA che l' Atto di incremento di fondo patrimoniale tra i coniugi CP_3
e ai rogiti del notaio del 9 mar
[...] Controparte_4 Persona_3 trascritto a Montepulciano il 16 marzo 2021, rep. N. 4588, raccolta n. 3179, al n. 1081 del Reg. Gen., ed al n. 806 reg. part., con il quale la debitrice Controparte_3 ha conferito nel fondo i seguenti beni e diritti immobiliari che ha dichiarato essere di sua esclusiva titolarità: diritti di proprietà pari ad 1/4 (un quarto) su beni in Comune di Cetona, censiti al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 11 particella 201 sub.7, Via G.B. Volpini n. 6, categoria A/4; al foglio 11 particella 201 sub.2, Via pagina 11 di 12 Roma, categoria C/2; al foglio 11 particella 201 sub.1, Via Roma, categoria C/1; diritti di piena proprietà su beni in Comune di Chiusi (SI) censiti al Catasto fabbricati di detto Comune come segue: foglio 2, particella 35, subalterno 9, Via Casenuove, categoria A/3; foglio 2, particella 35, subalterno 10, Via Casenuove categoria C/2; foglio 2, particella 35, subalterno 7, Via Casenuove, categoria A/10; foglio 2, particella 35, subalterno 5, via Salcini, categoria C/2; foglio 2, particella 35, subalterno 4, via Salcini, categoria C/6; foglio 2, particella 35, subalterno 3 via Salcini, categoria C/6 è inefficacie nei confronti degli attori e Controparte_2 [...]
in qualità di eredi legittimi del Prof. Avv. or CP_1 Persona_1 convenuta Controparte_3
- ORDINA nservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità;
- CONDANNA i convenuti in solido tra loro a rimborsare agli attori le spese di lite, che liquida in € 1.788,87 per spese documentate ed €7.052,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a come per legge e rimborso spese generali al 15%
Siena, 12 novembre 2025
Il Giudice
dott. Cristina Cavaciocchi
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