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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 17/07/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.2664 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Oristano, via Cagliari n. 165, presso lo studio dell'Avv. URRU
GIOVANNA MARIA che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso congiunto e
C.F. nata a [...], il Parte_2 C.F._2
07/10/1976, elettivamente domiciliato in Olbia, via Acquedotto Romano n. 5c, presso lo studio dell'Avv. PAGANO ANNA che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso congiunto
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“1. l'assegno divorzile di euro 200,00 a favore di deve essere revocato a far Parte_2
data dal 15 Maggio 2024;
2) l'assegno per il mantenimento del figlio verrà aumentato da 250 euro ad euro 400, a Per_1 decorrere dal 15 Maggio 2024, e non avrà più luogo l'integrazione di euro 100,00 prevista per i
Pagina 1 mesi di Giugno, Luglio e Agosto.
La partecipazione alle spese straordinarie rimarrà invariata al 50% .
3) l'assegnazione del piano terra del domicilio coniugale alla ricorrente deve Parte_2 ritenersi revocata dalla data delle sue nuove nozze, con l'obbligo della stessa: di liberare l'appartamento dai suoi effetti personali entro il 30 Settembre 2024 e trasferire la propria residenza entro 10 giorni dalla sottoscrizione del ricorso. Il figlio fisserà la propria residenza presso Per_1
la madre.
4) Tutte le altre condizioni pattuite in sede di negoziazione assistita relative all'affidamento del minore rimarranno in vigore con la specificazione che la frequentazione tra padre e figlio sarà libera, solo in difetto di accordo, si farà riferimento alle modalità fissate in sede di divorzio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.08.2024, e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto congiuntamente la pronuncia della modifica delle condizioni di divorzio attualmente stabilite.
In particolare, i coniugi hanno contratto matrimonio in Samugheo il 08.12.2005. Dall'unione coniugale è nato, in data 26.3.2007 in Sorgono, il figlio . Per_1
Con decreto emesso in data 10.4.2018 dal Tribunale di Oristano è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi e con accordo di negoziazione assistita del 30.10.2022, autorizzato dal PM in data 7.11.2023, i coniugi hanno dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni stabilite in sede di separazione, che di seguito si riportano:
A) I IGg. e vivranno separati con l'obbligo del Parte_1 Controparte_1 reciproco rispetto, ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con l'obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
B) L'abitazione sita in Samugheo via Giorgio Amendola, 26 presso la quale i coniugi risiedono, stante la possibilità di ricavarne due unità distinte verrà assegnata a fini abitativi nel seguente modo: la parte al piano terra composta da cucina, soggiorno abitabile, bagno e camera da letto, vano caldaie e garage, verrà assegnata alla Sig.ra con Parte_2
cui convive il figlio. Prende atto che la stessa dovrà consentire l'accesso al vano caldaie al IG.
per la manutenzione delle medesime che sono al servizio dell'intera unità immobiliare. Pt_1 prende atto che al IG. rimarrà l'utilizzo della restante parte dell'immobile composta dal Pt_1
primo piano e dalla mansarda e altre pertinenze.
Pagina 2 C) prende atto che relativamente ai mobili il IG. manterrà la disponibilità della camera Pt_1
da letto attualmente presente nel piano terra che dovrà trasferire al piano superiore, mentre la IGnora manterrà la disponibilità di quella presente nel piano superiore, oltre a tutti i Pt_2
mobili presenti nel suddetto piano e nella mansarda, che si impegna a portar via quanto prima.
D) Il figlio minore rimarrà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno le responsabilità genitoriali nei suoi confronti secondo i principi dell'affidamento condiviso, così come disciplinato dall'art.155 c.c;
E) abiterà con la madre e continuerà ad avere la residenza presso l'abitazione di Via Per_1
Giorgio Amendola, 26 in Samugheo, mantenendo con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo rapporti IGnificativi.
F) Entrambi i genitori avranno sia il diritto, sia il dovere di mantenere, educare ed istruire i minori. Tutte le decisioni di maggior importanza e rilevanza e, specificatamente, quelle relative alla salute, all'istruzione ed all'educazione saranno assunte di comune accordo dai genitori, che le adotteranno con spirito collaborativo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli;
G) Il padre e la madre, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno separatamente la responsabilità, spettando la stessa a quello dei genitori presso separatamente la responsabilità, spettando la stessa a quello dei genitori presso cui si troverà il cui si troverà il figlio al momento della decisione.al momento della decisione.
H) Sui tempi di permanenza presso ciascun genitore si stabilisce che il minore Persona_2
abiterà con la madre e il padre potrà tenerlo con se, salvo diverso accordo, il martedì e il giovedì dalle ore 8.00 a.m., e si impegnerà ad accompagnarlo a scuola, fino alle 7 del giorno successivo. Il padre lo potrà inoltre tenere a settimane alternate, dal sabato alle 14 fino alla
21.30 di domenica. Qualora i IGg.ri e avessero necessità di modificare le Pt_1 Pt_2 giornate di permanenza così come già stabilite, dovranno concordarlo con l'altra parte con preavviso di almeno due giorni.
I) Durante le Festività Natalizie trascorrerà la giornata del 24 dicembre con uno dei Per_1 genitori e la giornata del 25 dicembre con l'altro, così come la giornata di Santo Stefano, del
31 dicembre e del 1 gennaio. Tali periodi saranno alternati annualmente tra ciascun genitore.
Pagina 3 J) Durante le Festività Pasquali il minore trascorrerà la giornata della Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, seguendo il criterio dell'alternanza annuale.
Ferme restando le eIGenze e le volontà del minore.
K) I genitori s'impegnano sin d'ora a organizzare ed a partecipare insieme ai festeggiamenti del compleanno del loro bambino;
L) Sul mantenimento si concorda quanto segue: Il IG. , che lavora nella società Parte_1
di famiglia che gestisce una rivendita di materiali edili mentre la IG.ra è Parte_2 casalinga, avendo ben ponderato i criteri indicati nell'art.155 c.c., valutate le capacitò reddituali e patrimoniali di entrambi, stabiliscono che il IG. corrisponda alla Parte_1
IG.ra a titolo di contributo al mantenimento suo e del figlio Parte_2 Per_1 somma di € 450,00 (di cui 200,00 per la moglie e 250,00 per il figlio) da versare il 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario. Tale somma verrà integrata di € 100,00 nei mesi di Giugno,
Luglio e Agosto. L'importo relativo all'assegno di mantenimento sarà aggiornato annualmente, secondo gli indici Istat, a decorrere dal mese di Gennaio 2019. Prende atto che il IG. si impegna, altresì, a farsi carico di tutte le spese relative alle utenze di luce Parte_1
e gas, nonché tutte le tasse relative all'immobile abitato da entrambi le parti. prende atto che si impegna inoltre ad acquistare ogni mese in favore del figlio , affetto da una forma di Per_1
diabete, un pacco di strisce per il rilevamento della glicemia.
M) Relativamente alle spese straordinarie, esse dovranno essere previamente concordate tra i genitori e sostenute da entrambi nella misura del 50% ciascuno. Per spese straordinarie si intendono: le spese mediche e spese relative a visite specialistiche non coperte dal S.S.N, spese per le gite di istruzione organizzate dalla scuola, spese per il corre-do scolastico di inizio anno, quelle relative ai buoni mensa, l'abbigliamento di inizio stagione invernale, quello relativo alla cresima, l'attrezzatura sportiva, la retta mensile dello sport praticato. Le spese anticipate da ciascun genitore devono essere rimborsate entro il mese successivo alla richiesta;
N) Prende atto che l'autovettura marca Fiat 500, targata EF814ZY, attualmente in uso alla IG.ra , verrà attribuita in proprietà esclusiva alla stessa la quale si farà Parte_2 carico delle spese relative all'assicurazione e al bollo e alla trascrizione presso il Pra del trasferimento di proprietà, e comunque con il presente atto il IG. promette di Parte_1
trasferire a titolo gratuito la sua quota del 50% del predetto autoveicolo alla IGnora . Pt_2
Al IG. verrà attribuita la proprietà esclusiva dell'autovettura Marca Fiat Panda Parte_1
Pagina 4 targata BS702NG e dell'autovettura Marca Bmw modello AG 39 targata DJ870WC. Il IG. si farà carico di tutte le spese relative al bollo, all'assicurazione e alla trascrizione al Pt_1
Pra. La IGnora promette di trasferire a titolo gratuito le sue quote del50% dei predetti Pt_2
autoveicoli al IG. Pt_1
O) Prende atto che in sede di regolamentazione dei rapporti patrimoniali le parti stabiliscono che la quota di ¼ dell'intero dell'immobile sito in Olbia via PU s.n.c . acquistato con atto rog. di cui i coniugi sono comproprietari per effetto della comunione legale, sarà Pt_3
attribuita in proprietà esclusiva al IG. e, per contro, a compensazione di ciò, Parte_1
dichiara di non avere nulla da pretendere in ordine ai titoli depositati presso il Parte_1
Banco di Sardegna nè sul corrispettivo della loro vendita incamerato dalla IGnora nel Pt_2
2017. A tal fine la IGnora promette di trasferire a la sua quota di Pt_2 Parte_1
immobile e a compensazione di ciò il IGnor rinuncia a qualsiasi pretesa in ordine ai titoli Pt_1
depositati presso il Banco di Sardegna.
Per il perfezionamento della cessione di quota dell'immobile di Olbia fin d'ora le parti stabiliscono che l'atto notarile dovrà essere stipulato entro e non oltre il 30 aprile 2017. Il notaio sarà scelto dal IG. il quale si accollerà i relativi oneri. Pt_1
Ai fini dei benefici previsti dall'art. 19 della legge n. 74 del 1987 i ricorrenti precisano esplicitamente che il suddetto accordo patrimoniale raggiunto a beneficio anche dei figli è da considerarsi elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale
P) prende atto che le parti reciprocamente si danno il consenso per il rilascio del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio;
Q) Le parti danno atto che l'accordo patrimoniale che precede è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale”.
Mediante il ricorso, le parti hanno congiuntamente rappresentato il sopravvenuto nuovo matrimonio contratto dalla;
conseguentemente, essendo venuti meno i presupposti per l'assegnazione Pt_2 della casa e per l'assegno divorzile, hanno concordato le seguenti modifiche:
- l'assegno divorzile di euro 200,00 a favore di deve essere revocato a far data Parte_2
dal 14 aprile 2024;
Pagina 5 - l'assegno per il mantenimento del figlio verrà aumentato da euro 250 a euro 400, a Per_1 decorrere dal 5 maggio 2024 e non avrà più luogo l'integrazione di euro 100 prevista per i mesi di giugno, luglio e agosto;
la partecipazione alle spese straordinarie rimarrà invariata al 50%;
- l'assegnazione del piano terra del domicilio coniugale alla ricorrente deve Parte_2
essere revocata a far data dalle nuove nozze della IGnora . La medesima entro il 30 Pt_2
settembre 2024 dovrà liberare il predetto domicilio dai suoi effetti personali, ed entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso dovrà trasferire la sua residenza in altro luogo;
- tutte le condizioni relative all'affidamento di rimangono in vigore ad eccezione della Per_1 modalità di visita che, stante l'età di , saranno libere, e solo in caso di difficoltà a Per_1
raggiungere un accordo troveranno applicazione le modalità fissate in sede di negoziazione assistita per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, non intendendo comparire personalmente, hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473bis.51 co. 2, c.p.c., dando atto di non intendere riconciliarsi e confermando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Alla luce delle allegazioni fornite e della documentazione depositata in atti, non è stato ritenuto necessario richiedere chiarimenti alle parti e la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
Devono essere, con le precisazioni di cui infra, integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi del figlio nonché degli stessi coniugi.
Invero, nei procedimenti di modifica delle condizioni di divorzio è necessario verificare se sia sopravvenuta un'effettiva modifica della situazione di fatto esistente all'epoca della pronuncia, con conseguente mutamento delle circostanze di cui il Tribunale aveva tenuto conto nell'adozione del provvedimento.
In sede di revisione, infatti, il giudice non può procedere a una rinnovata e autonoma ponderazione dei presupposti originari che avevano fondato, a suo tempo, l'assunzione dei provvedimenti relativi alle condizioni del divorzio, bensì è tenuto a limitarsi all'accertamento del sopravvenuto mutamento delle condizioni personali o economiche degli ex coniugi o dei figli.
Nel caso di specie, le nuove nozze contratte dalla costituiscono senza dubbio evento Pt_2
sopravvenuto idoneo a modificare radicalmente le condizioni personali delle parti.
Pagina 6 Ciò premesso, occorre aggiungere che nel corso del procedimento il figlio delle parti è Per_1
divenuto maggiorenne, di talché nessuna statuizione dovrà e potrà essere assunta in punto di affidamento, collocamento o diritto di visita, essendo ormai rimessa alla libera volontà del figlio ogni scelta relativa alla sua vita personale e al rapporto coi genitori.
Devono essere recepite, invece, le condizioni stabilite in punto di mantenimento del figlio, in quanto – stante la giovanissima età – deve senz'altro presumersi che egli non sia ancora autosufficiente sotto il profilo economico. L'aumento del contributo previsto a carico del padre corrisponde alla necessità di provvedere alle maggiori eIGenze del figlio, stante il tempo trascorso dai precedenti provvedimenti adottati. A fronte della mancata indicazione di sopravvenienze circa la situazione reddituale delle parti, non vi sono ragioni per non accogliere la richiesta congiunta in questione, in quanto corrispondente all'interesse del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente.
La revoca dell'assegno divorzile attiene a diritti che, una volta sorti, possono essere oggetto di rinuncia da parte del titolare;
peraltro, il fatto che la IT abbia contratto nuovo matrimonio rende senz'altro necessaria la modifica richiesta.
Anche la revoca dell'assegnazione della casa coniugale merita di essere accolta, avendo la precedente assegnataria dato vita a un nuovo nucleo familiare, con conseguente recisione del legame con la precedente abitazione. La tutela del figlio non indipendente è garantita dalla circostanza che, secondo quanto riferito in ricorso, egli stabilirà la sua residenza presso la madre
(laddove ciò, essendo egli comunque divenuto maggiorenne, corrisponda alla sua volontà).
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite con accordo di negoziazione assistita del 30.10.2022, autorizzato dal PM in data 7.11.2023, da intendersi confermate per la parte non oggetto di odierna modifica, definitivamente decidendo, sull'accordo tra le parti:
1. nulla dispone sull'affidamento, sul collocamento e sulla permanenza presso ciascun genitore del figlio , stante la sopravvenuta maggiore età del medesimo;
Per_1
2. dispone che l'assegno divorzile di euro 200,00 a favore di sia revocato Parte_2
a far data dal 15 Maggio 2024;
3. dispone che l'assegno per il mantenimento del figlio, ormai maggiorenne ma non
Pagina 7 economicamente indipendente, sia aumentato da 250 euro ad euro 400, a decorrere Per_1 dal 15 Maggio 2024, e non avrà più luogo l'integrazione di euro 100,00 prevista per i mesi di
Giugno, Luglio e Agosto. La partecipazione alle spese straordinarie rimarrà invariata al 50%.
4. dispone la revoca l'assegnazione del piano terra del domicilio coniugale alla ricorrente
, dalla data delle sue nuove nozze, prendendo atto dell'impegno dalla Parte_2 stessa già assunto di liberare l'appartamento dai suoi effetti personali entro la già trascorsa data del 30 Settembre 2024 e di trasferire la propria residenza entro 10 giorni dalla sottoscrizione del ricorso.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, in data
16/07/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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