Articolo 39 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 38Articolo 40
Versione
4 maggio 1973
Art. 39.
Contravvenzioni all'esclusivita' postale

Chiunque faccia incetta, trasporti o distribuisca, direttamente od a mezzo di terze persone, corrispondenze in contravvenzione all'art. 1 del presente decreto e' punito con l'ammenda eguale a venti volte l'importo della tassa di francatura, col minimo di lire ottocento.
Alla stessa pena soggiace chiunque abitualmente consegni a terzi corrispondenze epistolari per il trasporto od il recapito.
Quando la contravvenzione e' commessa da un agente addetto al servizio postale, nell'esercizio di esso, l'ammenda e' aumentata di un terzo.
Le corrispondenze trasportate in contravvenzione sono sequestrate e consegnate immediatamente ad un ufficio postale, con la contemporanea elevazione del verbale di contravvenzione.
Entrata in vigore il 4 maggio 1973
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