Versione
4 maggio 1973
4 maggio 1973
Art. 39.
Contravvenzioni all'esclusivita' postale
Chiunque faccia incetta, trasporti o distribuisca, direttamente od a mezzo di terze persone, corrispondenze in contravvenzione all'art. 1 del presente decreto e' punito con l'ammenda eguale a venti volte l'importo della tassa di francatura, col minimo di lire ottocento.
Alla stessa pena soggiace chiunque abitualmente consegni a terzi corrispondenze epistolari per il trasporto od il recapito.
Quando la contravvenzione e' commessa da un agente addetto al servizio postale, nell'esercizio di esso, l'ammenda e' aumentata di un terzo.
Le corrispondenze trasportate in contravvenzione sono sequestrate e consegnate immediatamente ad un ufficio postale, con la contemporanea elevazione del verbale di contravvenzione.
Contravvenzioni all'esclusivita' postale
Chiunque faccia incetta, trasporti o distribuisca, direttamente od a mezzo di terze persone, corrispondenze in contravvenzione all'art. 1 del presente decreto e' punito con l'ammenda eguale a venti volte l'importo della tassa di francatura, col minimo di lire ottocento.
Alla stessa pena soggiace chiunque abitualmente consegni a terzi corrispondenze epistolari per il trasporto od il recapito.
Quando la contravvenzione e' commessa da un agente addetto al servizio postale, nell'esercizio di esso, l'ammenda e' aumentata di un terzo.
Le corrispondenze trasportate in contravvenzione sono sequestrate e consegnate immediatamente ad un ufficio postale, con la contemporanea elevazione del verbale di contravvenzione.
Commentari • 24
- 1. Circolare del 07/04/2016 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale NormativaAgenzia delle Entrate · 7 aprile 2016 · 1.2727935
INDICE PREMESSA PARTE PRIMA 1 DEFINIZIONI 2 LA FINALITA\' DELLA NORMA 3 AMBITO SOGGETTIVO 3.1 Modalit\à di accesso 3.1.1 Esercizio dell\'opzione 3.1.2 Presentazione di un\'istanza di ruling 3.1.3 Efficacia dell\'opzione a seguito di presentazione di istanza di ruling 3.1.4 Passaggio da ruling obbligatorio a ruling facoltativo e viceversa 3.1.5 Effetti della sottoscrizione dell\'accordo di ruling 4 AMBITO OGGETTIVO 4.1 Definizione di bene immateriale 4.1.1 Software protetto da copyright 4.1.2 Brevetti industriali siano essi concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione, ivi comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativi …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 247
- 1. Trib. Brindisi, sentenza 09/12/2025, n. 1623Provvedimento: R.G. 1863/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BRINDISI - Sezione Civile - Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile a n. 1863/2024 R.G., avente ad oggetto “Appello – opposizione a sanzione amministrativa” TRA Pt_1 AVV. LEONARDO (c.f.: C.F._1 ) Rappresentato e difeso da sé medesimo APPELLANTE- APPELLATO INCIDENTALE E Controparte_1 (c.f.: P.IVA_1 ) Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Marino GUADALUPI, Monica CANEPA, Emanuela GUARINO APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE _____________________________ IN FATTO Con atto depositato il 22.01.2020 l'avv. Leonardo Andriulo proponeva appello avverso la sent. n. …Leggi di più...
- improcedibilità appello·
- contributo unificato·
- spese processuali·
- art. 204 bis C.d.S.·
- nullità sentenza per vizio di motivazione·
- art. 132 c.p.c.·
- opposizione a sanzione amministrativa·
- segnaletica stradale·
- onere della prova·
- appello incidentale