Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 06/06/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 00434/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00584/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 584 del 2024, proposto dal sig. ON OM CH, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Marcucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza:
- del giudicato di cui alla sentenza n. 302/19 del 12.03.2019 adottata dal Tribunale di Palmi, Sez. lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. PREMESSO che:
- con ricorso notificato in data 17.10.2024 e depositato in data 23.10.2024, il ricorrente, dipendente dell’A.S.P. di Reggio Calabria quale dirigente medico, a tempo indeterminato, in servizio presso il nosocomio di Gioia Tauro ed esercente attività intramuraria, agisce per ottenere l’esecuzione del giudicato, attestato in atti, di cui alla sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, n. 302 depositata in data 12.03.2019, a definizione del giudizio RG n. 1321/2015. Con la sentenza in parola, il Giudice del Lavoro ha dichiarato l’illegittimità delle ritenute stipendiali operate dall’Azienda Sanitaria per IRAP, con conseguente condanna di quest’ultima alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo, pari ad € 5.401,52 oltre interessi, al tasso legale, dalla data delle singole trattenute (dal 2010 al 10.06.2015, per come risultante dalla C.T.U. in atti) al soddisfo;
2. RITENUTO che:
- sussistano tutti i requisiti per l’azione in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., giacché, la sentenza in parola, spedita in forma esecutiva in data 25.03.2019, è stata notificata all’A.S.P. di Reggio Calabria, in data 10.04.2019. È, dunque, decorso il termine di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
3. RILEVATO che l’A.S.P., benché regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita sicché non vi sono elementi da cui desumere che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la stessa abbia dato esecuzione al titolo giudiziale;
4. RITENUTO, pertanto, di dovere dichiarare l'obbligo dell’amministrazione convenuta di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe menzionata mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, maggiorate degli interessi nella misura legale, con le decorrenze ivi indicate;
5. RITENUTO di dover nominare, in caso di inutile scadenza del termine di 60 giorni entro cui l’A.S.P. dovrà ottemperare al giudicato nei termini sopra descritti, quale Commissario ad acta , il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di sub-delega nell’ambito dello stesso Ufficio, il quale, su istanza del ricorrente attestante l’intervenuta ed infruttuosa notifica della presente sentenza in favore dell’amministrazione, entro i sessanta giorni successivi darà corso al procedimento compiendo tutti gli atti necessari.
In particolare, il Commissario ad acta :
- provvedere al pagamento delle somme indicate nel titolo, maggiorate degli interessi nella misura legale, con le decorrenze ivi indicate. Dovrà, quindi, curare sia l’allocazione delle somme in bilancio (ove mancasse un apposito stanziamento), che l’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché il reperimento materiale delle somme dovute. Con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento;
- dovrà provvedere anche al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, nonché del contributo unificato laddove versato e degli interessi successivi maturandi sino al soddisfo effettivo. Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto. Il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;
6. RAVVISATA l’opportunità di delegare sin d’ora il magistrato relatore per l’esame di eventuali richieste di proroga del suddetto termine;
7. RITENUTO, infine, che le spese del presente giudizio, in considerazione della soccombenza, vadano poste a carico dell’amministrazione intimata, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria:
- accoglie la domanda di ottemperanza proposta dal ricorrente, nei termini sopra indicati;
- per l’effetto, ordina all’amministrazione, ex art. 112 e ss. c.p.a., di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe menzionata ai sensi e nei termini di cui in motivazione, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta , il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di sub-delega nell’ambito dello stesso Ufficio, il quale, su istanza del ricorrente attestante l’intervenuta ed infruttuosa notifica della presente sentenza in favore dell’amministrazione, entro i 60 giorni successivi darà corso al procedimento compiendo tutti gli atti necessari, per come indicati in motivazione, con spese a carico dell'Amministrazione inadempiente.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali che vengono liquidate in complessivi euro 500,00, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, ove versato, da distrarsi in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario, Estensore
Alberto Romeo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Mazzulla | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO