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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/04/2025, n. 2146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2146 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5915/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott. Elena Gelato Giudice rel. dott. Enrico Colognesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 5915/2024 promossa
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Tamara Grimaldi per delega in atti C.F._2
appellanti
CONTRO
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore, contumace CP_1 P.IVA_1
appellata
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 I signori e hanno impugnato la pronuncia emessa dal Tribunale Pt_1 Parte_2
di Rieti in data 10 settembre 2024, lamentando l'erroneità del capo di pronuncia con il quale era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta da e quello Parte_2
relativo alla liquidazione delle spese di lite, non essendosi tenuto conto di quelle sostenute nella fase di avvio della negoziazione assistita.
La , seppur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita. CP_1
Alla prima udienza nessuno è comparso.
Alla successiva udienza, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., gli appellanti non hanno depositato note scritte.
Il Collegio ha dunque trattenuto la causa in decisione, senza assegnazione di termini ex art. 190
c.p.c.
L'appello deve essere dichiarato improcedibile, giusto il disposto di cui all'art. 348, secondo comma, c.p.c.
A seguito della mancata comparizione degli appellanti alla prima udienza, gli stessi non sono comparsi neppure alla successiva udienza, la cui fissazione è stata loro ritualmente comunicata dalla cancelleria.
Si è dunque verificato l'effetto di cui alla richiamata disposizione normativa, preclusivo della trattazione e della decisione nella causa nel merito.
Nulla è a statuire sulle spese, stante la contumacia dell'appellato.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul giudizio di secondo grado rubricato al n. 5915/2024 R.G., ogni altra conclusione, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
pagina 2 di 3 Dr. Elena Gelato
Dr. Diego Rosario Pinto
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott. Elena Gelato Giudice rel. dott. Enrico Colognesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 5915/2024 promossa
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Tamara Grimaldi per delega in atti C.F._2
appellanti
CONTRO
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore, contumace CP_1 P.IVA_1
appellata
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 I signori e hanno impugnato la pronuncia emessa dal Tribunale Pt_1 Parte_2
di Rieti in data 10 settembre 2024, lamentando l'erroneità del capo di pronuncia con il quale era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta da e quello Parte_2
relativo alla liquidazione delle spese di lite, non essendosi tenuto conto di quelle sostenute nella fase di avvio della negoziazione assistita.
La , seppur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita. CP_1
Alla prima udienza nessuno è comparso.
Alla successiva udienza, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., gli appellanti non hanno depositato note scritte.
Il Collegio ha dunque trattenuto la causa in decisione, senza assegnazione di termini ex art. 190
c.p.c.
L'appello deve essere dichiarato improcedibile, giusto il disposto di cui all'art. 348, secondo comma, c.p.c.
A seguito della mancata comparizione degli appellanti alla prima udienza, gli stessi non sono comparsi neppure alla successiva udienza, la cui fissazione è stata loro ritualmente comunicata dalla cancelleria.
Si è dunque verificato l'effetto di cui alla richiamata disposizione normativa, preclusivo della trattazione e della decisione nella causa nel merito.
Nulla è a statuire sulle spese, stante la contumacia dell'appellato.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul giudizio di secondo grado rubricato al n. 5915/2024 R.G., ogni altra conclusione, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
pagina 2 di 3 Dr. Elena Gelato
Dr. Diego Rosario Pinto
pagina 3 di 3