Sentenza 31 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 31/01/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00078/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00050/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 50 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Mariantonietta Calligaro, con domicilio eletto presso il suo studio in San Giorgio del Sannio (BN) via G. Bocchini 17 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. calligaroma@legpec.it;
contro
Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Di Meglio e Andrea Botta, con domicilio eletto presso la sede provinciale dell’ente in Latina, via C. Battisti 52 e domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. avv.alessandro.dimeglio@postacert.inps.gov.it e avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente al ricalcolo del trattamento di fine servizio (t.f.s.) con inclusione di sei scatti stipendiali, ai sensi degli artt. 6- bis , d.l. 21 settembre 1987 n. 387, conv. nella l. 20 novembre 1987 n. 472.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’INPS;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. RI TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 24 gennaio 2024 e depositato il 1° febbraio 2024, -OMISSIS-, ex appuntato scelto dell’Arma dei carabinieri collocato in quiescenza all’età di 54 anni per invalidità dovuta a causa di servizio, avendo espletato 42 anni di servizio utile, ha domandato l’accertamento del diritto a godere del beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6- bis , d.l. 21 settembre 1987 n. 387, conv. nella l. 20 novembre 1987 n. 472, con conseguente obbligo dell’amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo degli scatti contemplati dalla disposizione citata.
Si è costituito l’ente previdenziale resistente il quale ha preliminarmente eccepito la prescrizione del diritto fatto valere, posto che il ricorrente è cessato dal servizio il 3 settembre 2017 ed è stato collocato a riposto il successivo giorno 4, ma ne ha domandato l’accertamento soltanto con atto notificato il 24 gennaio 2024. Ha quindi argomentato sulla non spettanza del beneficio richiesto al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, sollevando anche eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 6- bis , comma 2, d.l. n. 387 del 1987, conv. nella l. n. 472 del 1987, per violazione degli artt. 3 e 81 Cost., perché sarebbe irragionevole la concessione della provvidenza de qua anche ai soggetti collocati in quiescenza avendo maturato solamente 55 anni di età e 35 di contributi, rispetto alla diversa platea individuata dal comma 1 per finalità premiali. Infine, ha eccepito la decadenza dal beneficio per non avere il ricorrente presentato tempestiva domanda di collocamento in quiescenza rispetto al termine indicato dalla legge.
Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. – Il ricorso è fondato e da accogliere.
2.1 In primo luogo, si ritiene non rilevante la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6- bis , d.l. n. 387 cit., conv. nella l. n. 472 cit., per violazione degli artt. 3 e 81 Cost.
Infatti, la fattispecie di cui è causa ricade nel perimetro applicativo dell’art. 6- bis , comma 1 (e non comma 2), d.l. n. 387 cit., conv. nella l. n. 472 cit., essendo il ricorrente cessato dal servizio per sopravvenuta inabilità all’età di 54 anni (e non 55), sì che ogni criticità concernente la presunta irragionevolezza dell’ampia formulazione del comma 2 della surriferita disposizione non ha alcuna rilevanza nel presente giudizio perché non è di esso che occorre fare applicazione.
Sempre in via preliminare, va rigettata anche l’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS, atteso che il suo termine iniziale coincide “ con la data di emissione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito da riconnettersi al pagamento rateale dovuto ” (TAR Lazio, Roma, sez. V, 3 aprile 2025 nn. 6772-6774). Ciò implica che, in concreto, la prescrizione abbia iniziato a decorrere dal 4 settembre 2020, data dell’ultimo ordinativo di pagamento versato in atti da parte ricorrente.
2.2 Nel merito, come detto, il gravame deve essere accolto alla luce dei principi affermati dalla più recente giurisprudenza, anche della sezione, la quale ha avuto modo di affermare che al personale in quiescenza delle forze di polizia ad ordinamento militare spetta il beneficio consistente nell’attribuzione dei sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio (TAR Veneto, sez. II, 8 ottobre 2025 n. 1748; TAR Lazio, Latina, sez. I, 10 giugno 2025 n. 533; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 24 aprile 2025 n. 1441; TAR Lazio, Latina, sez. I, 4 aprile 2025 n. 273; sez. I, 13 febbraio 2025 n. 112; sez. I, 5 febbraio 2025 n. 112; Roma, sez. V, 13 gennaio 2025 n. 488; in termini v: Cons. Stato, sez. II, 14 dicembre 2023 n. 10834; sez. II, 24 marzo 2023 n. 3041; sez. II, 23 marzo 2023 nn. 2948, 2979, 2980, 2982, 2983, 2984, 2986, 2987 e 2990; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 10 gennaio 2025 n. 222; sez. VI, 16 ottobre 2024 n. 5470; TAR Lazio, Roma, sez. V, 1° luglio 2022 n. 9011; TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 1° aprile 2022 n. 315; TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 19 marzo 2022 n. 153; TAR Sicilia, Catania, sez. III, 11 marzo 2022 n. 714; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 28 gennaio 2022 n. 193; TAR Veneto, sez. I, 4 gennaio 2022 n. 6).
Infatti, l’art. 6- bis , d.l. n. 387 del 1987, conv. nella l. n. 472 del 1987, dispone che “ 1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefìci stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all’articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del 8 6 presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 ”. L’art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, dispone che al personale delle forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’art. 6- bis , d.l. n. 387 cit., conv. nella l. n. 472 cit. La lettura combinata delle disposizioni in parola permette di ritenere che l’articolo 6- bis , d.l. n. 387 cit., conv. nella l. n. 472 cit., oltre che nei confronti del personale della Polizia di Stato, è applicabile anche in favore del personale delle altre forze di polizia ad ordinamento militare, quali l’Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza (cfr.: TAR Lazio, Latina, sez. I, 10 giugno 2025 n. 533; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 24 aprile 2025 n. 1441; TAR Lazio, Latina, sez. I, 4 aprile 2025 n. 273; sez. I, 13 febbraio 2025 n. 112; sez. I, 5 febbraio 2025 n. 112).
Nella specie, poi, la situazione in cui versa -OMISSIS- si attaglia alla fattispecie contemplata dall’art. 6- bis , comma 1, d.l. n. 387 cit., conv. nella l. n. 472 cit., a mente del quale il beneficio in parola spetta al personale cessato dal servizio perché divenuto permanentemente inabile, dato che il collocamento in quiescenza del ricorrente è avvenuto a 54 anni di età per invalidità dovuta a causa di servizio, essendogli stata riconosciuta una pensione privilegiata diretta di VIII categoria (tab. A, d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915), ai sensi degli artt. 64 e ss., d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092.
Né la pretesa di -OMISSIS- potrebbe essere disconosciuta in ragione del fatto che la domanda di collocamento in quiescenza “deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità ”, posto che il termine in discorso non è qualificato come perentorio dalla legge né al suo superamento essa ricollega alcuna decadenza (TAR Veneto, sez. III, 22 luglio 2025 nn. 1307-1308; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 24 aprile 2025 n. 1441; TAR Lazio, Latina, sez. I, 4 aprile 2025 n. 273; sez. I, 13 febbraio 2025 n. 112; sez. I, 5 febbraio 2025 n. 112; Roma, sez. V, 13 gennaio 2025 n. 488; in termini v. Cons. Stato, sez. II, 23 marzo 2023 n. 2982; sez. III, 22 febbraio 2019 n. 1231; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 10 gennaio 2025 n. 222; sez. VI, 16 ottobre 2024 n. 5470).
In conclusione, per tutti i surriferiti motivi, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente dichiarazione del diritto del ricorrente ai benefici economici contemplati dall’art. 6- bis , d.l. n. 387 cit., conv. nella l. n. 472 cit., e con il correlativo obbligo da parte dell’INPS di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.
In virtù degli artt. 429, comma 3 e 39 cod. proc. amm., sulle relative somme vanno corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi degli artt. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991 n. 412 e 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724 (TAR Lazio, Latina, sez. I, 10 giugno 2025 n. 533; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 24 aprile 2025 n. 1441; TAR Lazio, Latina, sez. I, 4 aprile 2025 n. 273; sez. I, 13 febbraio 2025 n. 112; sez. I, 5 febbraio 2025 n. 112; Roma, sez. V, 13 gennaio 2025 n. 488; in termini v. Cass. civ., sez. lav., 2 luglio 2020 n. 13624).
3. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accerta il diritto del ricorrente al beneficio richiesto e condanna l’INPS al pagamento delle somme corrispondentemente dovute, oltre a interessi legali.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, che sono liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato, da distrarsi in favore dell’avv. Mariantonietta Calligaro procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003n. 196 e degli artt. 5 e 6, reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL SC, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
RI TO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI TO | EL SC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.