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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/04/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 187/2025, vertente
TRA
(AREZZO (AR), 27/05/1975), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. IACOBELLI LAURA;
-ricorrente-
E
(ROMA (RM), 30/11/1968), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
IACOBELLI LAURA;
-resistente- NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno chiesto al Tribunale Parte_1 Controparte_1 di pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Santa Marinella (RM) in data 11/06/2011 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Santa Marinella, anno 2011, atto n. 11, p. 2, s. C), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“1) I coniugi vivranno separati con obblighi di mutuo rispetto;
2) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento svolgendo entrambi regolare attività lavorativa;
3) La casa coniugale sita in Roma in Via Ettore Rolli n.49, di proprietà della SI.ra
, dalla quale il SI. si è già allontanato in data 11.06.2020 portando via le Pt_1 CP_1 proprie cose ed i propri effetti personali, rimarrà assegnata alla stessa, che seguiterà a viverci unitamente alla GL MI;
Per_1 4) Circa l'affidamento della GL MI , i ricorrenti intendono adottare il Per_1 regime dell'affidamento condiviso –Legge 8 febbraio 2006, n.54-. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo, mentre le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione sono attribuite anche separatamente a ciascuno dei genitori. La GL MI continuerà a vivere con la madre. Il padre potrà vederla due pomeriggi durante la settimana compatibilmente con i suoi orari di lavoro, gli impegni scolastici di dall'uscita Per_1 da scuola, durante il periodo scolastico, altrimenti dalle ore 16:00, potrà cenare con il padre che provvederà a riaccompagnarla presso l'abitazione della madre entro le ore 21.00. Il padre terrà con sé la GL a weekend alternati, dall'uscita da scuola, sempre durante il periodo scolastico, oppure dalle ore 16:00 del venerdì pomeriggio sino alle ore 20:30 della domenica, non appena avrà ultimato i lavori di ristrutturazione dell'abitazione dallo stesso acquistata. Durante il weekend la GL potrà pernottare presso l'abitazione del padre. Il padre avrà la facoltà di partecipare ad eventi che dovessero riguardare la MI come visite mediche, eventi sportivi e manifestazioni scolastiche. Durante il periodo estivo le ferie verranno regolate direttamente dai coniugi secondo il principio dell'alternanza, così come anche durante il periodo delle festività natalizie e pasquali;
5) Il marito corrisponderà entro il giorno quindici di ogni mese alla moglie, per il solo mantenimento della GL l'importo mensile di € 300,00(trecento/00euro). Detto importo verrà rivalutato annualmente ai sensi degli indici ISTAT. Saranno altresì a carico del padre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
L'assegno unico mensile, attualmente dell'importo di € 174,90, corrisposto dall'INPS continuerà ad essere interamente percepito dalla moglie.
6) I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto consentendo l'inserimento della GL negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(AREZZO (AR), 27/05/1975) e (ROMA (RM), 30/11/1968), che Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Santa Marinella (RM) in data 11/06/2011 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Santa Marinella, anno 2011, atto n. 11, p.
2, s. C), alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone con separata ordinanza la fissazione dell'udienza per il divorzio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 20/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 187/2025, vertente
TRA
(AREZZO (AR), 27/05/1975), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. IACOBELLI LAURA;
-ricorrente-
E
(ROMA (RM), 30/11/1968), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
IACOBELLI LAURA;
-resistente- NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno chiesto al Tribunale Parte_1 Controparte_1 di pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Santa Marinella (RM) in data 11/06/2011 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Santa Marinella, anno 2011, atto n. 11, p. 2, s. C), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“1) I coniugi vivranno separati con obblighi di mutuo rispetto;
2) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento svolgendo entrambi regolare attività lavorativa;
3) La casa coniugale sita in Roma in Via Ettore Rolli n.49, di proprietà della SI.ra
, dalla quale il SI. si è già allontanato in data 11.06.2020 portando via le Pt_1 CP_1 proprie cose ed i propri effetti personali, rimarrà assegnata alla stessa, che seguiterà a viverci unitamente alla GL MI;
Per_1 4) Circa l'affidamento della GL MI , i ricorrenti intendono adottare il Per_1 regime dell'affidamento condiviso –Legge 8 febbraio 2006, n.54-. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo, mentre le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione sono attribuite anche separatamente a ciascuno dei genitori. La GL MI continuerà a vivere con la madre. Il padre potrà vederla due pomeriggi durante la settimana compatibilmente con i suoi orari di lavoro, gli impegni scolastici di dall'uscita Per_1 da scuola, durante il periodo scolastico, altrimenti dalle ore 16:00, potrà cenare con il padre che provvederà a riaccompagnarla presso l'abitazione della madre entro le ore 21.00. Il padre terrà con sé la GL a weekend alternati, dall'uscita da scuola, sempre durante il periodo scolastico, oppure dalle ore 16:00 del venerdì pomeriggio sino alle ore 20:30 della domenica, non appena avrà ultimato i lavori di ristrutturazione dell'abitazione dallo stesso acquistata. Durante il weekend la GL potrà pernottare presso l'abitazione del padre. Il padre avrà la facoltà di partecipare ad eventi che dovessero riguardare la MI come visite mediche, eventi sportivi e manifestazioni scolastiche. Durante il periodo estivo le ferie verranno regolate direttamente dai coniugi secondo il principio dell'alternanza, così come anche durante il periodo delle festività natalizie e pasquali;
5) Il marito corrisponderà entro il giorno quindici di ogni mese alla moglie, per il solo mantenimento della GL l'importo mensile di € 300,00(trecento/00euro). Detto importo verrà rivalutato annualmente ai sensi degli indici ISTAT. Saranno altresì a carico del padre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
L'assegno unico mensile, attualmente dell'importo di € 174,90, corrisposto dall'INPS continuerà ad essere interamente percepito dalla moglie.
6) I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto consentendo l'inserimento della GL negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(AREZZO (AR), 27/05/1975) e (ROMA (RM), 30/11/1968), che Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Santa Marinella (RM) in data 11/06/2011 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Santa Marinella, anno 2011, atto n. 11, p.
2, s. C), alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone con separata ordinanza la fissazione dell'udienza per il divorzio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 20/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi