Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/05/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N . 3 4 1 3 / 2 0 1 9 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE in composizione monocratica ed in persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3413 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, promossa
DA
nata il [...] in [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Savona (SV), via Paleocapa n. 18/5, presso lo C.F._1 studio dell'avv. Stefano Pescio, chela rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTRICE
CONTRO nato il [...] ad [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Palermo, in Via E.O. Mandalà n. 35, presso lo studio dell'avv. Adriana
Crisci che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
E
, nato il [...] ad [...], C.F. Controparte_2 C.F._3
NONCHÉ
, nata a [...] il giorno 01.09.1988, C.F. Controparte_3 C.F._4
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: cessione d'azienda
Conclusioni: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 02.04.2025
n. 3413/2019 r.g.a.c. Pag. 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 CP_2
e rappresentando, nel complesso, le circostanze di seguito evidenziate:
[...] Controparte_3
- che, nell'anno 2016, decideva di avviare, insieme all'allora marito, Controparte_1 un'attività di bar-gelateria;
- che, a tal fine, ottenevano da (fratello di un contratto Controparte_2 Controparte_1
di comodato a tempo indeterminato di un immobile;
- che, conclusasi la ristrutturazione, otteneva la relativa licenza commerciale e iniziava la gestione del locale in questione, mentre, veniva inquadrato come Controparte_1
“coadiuvatole familiare”, continuando, quest'ultimo, a gestire la sua attività di ricambi d'auto e limitandosi, pertanto, soltanto ad aiutare la moglie;
- che l'apertura della suddetta attività commerciale, con la denominazione di “
[...]
, aveva comportato una profonda ristrutturazione, con cambio di Parte_2 destinazione d'uso dei locali che in precedenza erano al grezzo e privi di utilità commerciale;
- che a seguito dell'apertura del locale, nel corso dell'anno 2017, aveva inizio una crisi coniugale che sfociava nell'instaurazione di una procedura di separazione personale dei coniugi;
- che, a causa della rottura del legame coniugale, le era divenuto “impossibile” proseguire nella gestione dell'attività commerciale, anche alla luce delle minacce e ingiurie che la stessa era costretta a subire dal marito all'interno del locale stesso e alla presenza degli avventori e dei dipendenti;
- che, in data 18.06.2018, addiveniva con alla conclusione di una Controparte_1 scrittura privata di transazione con la quale si impegnava a cedere l'azienda, rinunciando ad ogni diritto sul prezzo di vendita, e provvedendo, inoltre, a consegnare al marito le chiavi del locale, con obbligo di rilasciargli la relativa procura a vendere;
- che, di contro, “- quale corrispettivo per la cessione dell'azienda, si Controparte_1 accollava tutti i debiti contratti per la realizzazione e gestione dell'attività e pari ad euro
186.888,55; - doveva una penale per il caso di inadempimento ai pagamenti di cui alla scrittura di euro 50.000 con previsione di riduzione proporzionale agli impegni onorati;
-doveva consegnare alla sig.ra gli effetti personali in quanto nella casa Parte_1
n. 3413/2019 r.g.a.c. Pag. 2 coniugale vi rimaneva il convenuto con la nuova compagna e il figlio AN;” (cfr. pag.
4 atto di citazione);
- che, in data 04.07.2018, rilasciava ad la procura a vendere l'azienda a Controparte_1
prezzo libero, ed anche in conflitto d'interessi, con obbligo del rendiconto;
- che ottenute le chiavi, procedeva all'assunzione di due dipendenti, tra Controparte_1 cui a cui affidava la gestione dell'attività; Controparte_3
- che, in data 30.09.2018, non aveva ancora provveduto alla cessione Controparte_1 dell'azienda, e, pertanto, alla luce di tali inadempimenti, seguivano numerosi solleciti, con i quali formulava diffida ad adempiere agli obblighi della scrittura privata sopra menzionata;
- che, non avendo avuto tali solleciti alcun esito positivo, in data 21.01.2019, procedeva alla chiusura dell'attività, e comunicava alla controparte che, in data 24.01.2019, un suo incaricato si sarebbe recato presso il locale in esame al fine di provvedere al ritiro dei beni costituenti l'azienda;
- che, alla data sopradetta (21.01.2019), provvedeva a cedere l'azienda, Controparte_1
ormai non più esistente, alla sig.ra al prezzo di euro 34.870, 00, da Controparte_3 pagarsi senza interessi in 43 rate mensili di euro 800,00 e l'ultima di euro 470,00” (cfr. pag. 5 atto di citazione);
- che il Comune di Alia, essendo l'azienda cessata prima della vendita, respingeva la richiesta di voltura della licenza e procedeva, dunque, ad una nuova Controparte_3
richiesta;
- che, con lettera del 15.03.2019, “diffidava alla rendita del conto controparte, revocandogli la procura a vendere con ogni sospensione del relativo mandato fino all'adempimento alla diffida” (pag. 5 atto di citazione);
- che, in data 01.04.2019, il convenuto affittava alla stessa Controparte_2 CP_3
sia i locali del bar, già concessi in comodato, sia taluni beni di parte attrice, al
[...] prezzo di € 300 mensili;
- che con più lettere di diffida, avvertiva dell'avvenuta revoca della Controparte_3 procura e del relativo mandato all'incasso, e, di seguito, “chiedeva il pagamento dei ratei
a far data dal 23.04.2019 a proprie mani, non essendo in difetto liberata dall'obbligazione” (cfr. pag. 5 atto di citazione);
- che, non avendo le suddette lettere sortito l'effetto sperato, con “diffida stragiudiziale notificata in data 07.05.2019, l'attrice diffidava la sig.ra al pagamento CP_4
n. 3413/2019 r.g.a.c. Pag. 3 dell'intero dovuto, essendo decaduta dal beneficio del termine ovvero, in difetto, ove il contratto fosse stato valido, la diffidava ad adempiere ex art. 1464 c.c. con risoluzione del contratto” (cfr. pag. 5 atto di citazione);
- che anche quest'ultima diffida rimaneva priva di risposta.
Ciò posto, in sintesi, avanzava sulla scorta delle circostanze sopra dette le Parte_1
seguenti contestazioni:
- che il convenuto non aveva mai reso il conto della vendita e non aveva Controparte_1
provveduto al pagamento dei debiti, né, a suo dire, aveva mai incassato alcuna somma a titolo di pagamento del prezzo di cessione dell'azienda;
- che la convenuta si trovava nel possesso di beni aziendali a lei intestati, Controparte_3
e che tali beni non erano mai stati restituiti. Inoltre, il locale, sede dell'azienda, risultava occupato da senza un titolo a lei opponibile, atteso che il contratto di Controparte_3
comodato attualmente in vigore era stato concluso in data successiva rispetto al contratto di affitto;
- che, infine, il convenuto , non le aveva mai restituito i beni, mantenendo Controparte_2
una condotta del tutto omissiva, affittando, per di più, tali beni.
Sulla scorta poi di tutte le deduzioni svolte, parte attrice, rassegnava le seguenti conclusioni:
“A) IN VIA CAUTELARE – ISTANZA EX ART. 186 TER C.P.C PER CONSEGNA DI BENI
MOBILI -Ordinare in via solidale, alternativa o altra meglio vista ai sig.ri CP_3
e la consegna dei beni di cui all'allegato
[...] Controparte_1 Controparte_2
elenco, con concessione della provvisoria esecutorietà e dispensa ex art. 642 c.p.c.
B) NEL MERITO - DOMANDA RELATIVA ALLA NULLITA' – RISOLUZIONE DELLA
VENDITA
IN VIA PRINCIPALE
-Accertare e dichiarare la nullità della vendita dell'azienda di cui all'atto del 24.01.2019, per il venir meno dell'oggetto del contratto o, in subordine, per l'intervenuta scadenza del termine di validità del mandato;
IN VIA SUBORDINATA
-Accertare e dichiarare la risoluzione della procura di vendita ipso iure per il decorso del termine di cui alla diffida ad adempiere, ovvero, per inadempimento alla rendita del
n. 3413/2019 r.g.a.c. Pag. 4 conto, all'esercizio del potere di rappresentanza entro i termini del mandato ovvero all'esercizio successivo all'intervenuta revoca;
IN VIA SUSSIDIARIA E RESIDUALE
Per la denegata ipotesi in cui quanto sopra non fosse accolto,
-accertare, dichiarare e condannare la sig.ra al pagamento della somma Controparte_3
di euro 34.700, oltre agli interessi moratori dal giorno del dovuto al saldo o in subordine legali.
C) DOMANDA DI RENDITA DEL CONTO
-Accertare, dichiarare tenuto e condannare il sig. alla rendita del conto Controparte_1
in ragione del mandato di cui alla procura a vendere e della scrittura privata transattiva;
D) DOMANDA DI RISOLUZIONE DELLA SCRITTURA PRIVATA E RISARCIMENTO
DEL DANNO
-accertare e dichiarare risolta ipo iure per omesso adempimento alla diffida ad adempiere ovvero, in subordine, per inadempimento del sig. la scrittura privata Controparte_1 del 19.06.2018 e, per l'effetto,
-condannare il sig. al pagamento della penale per inadempimento pari Controparte_1
ad euro 50.00 oltre interessi e rivalutazione monetaria ovvero, in subordine, al risarcimento di tutti i danni patiti e/o patiendi nella misura emergenda di causa da determinarsi all'occorrenza anche in via equitativa.
E) DOMANDA DI RESTITUZIONE DEI BENI
-In accoglimento delle precedenti domande, comportanti la risoluzione e/o scioglimento e/o nullità del rapporto, comunque denominato ed in ogni caso, accertare dichiarare tenuti
e condannare in via solidale, alternativa o altra meglio vista i sig.ri , Controparte_3
e alla restituzione dei beni;
Controparte_1 Controparte_2
-Fissare ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. un'indennità in caso di mancato ritardo nella consegna di euro 50 die a far data dal provvedimento, anche temporaneo, di rilascio dei beni.
F) DOMANDA DI PREVALENZA DEL CONTRATTO DI COMODATO – RILASCIO DEI
LOCALI E RISARCIMENTO DEL DANNO
IN VIA PRINCIPALE
-accertare e dichiarare la validità ed efficacia del contratto di comodato concluso con il sig.
e la sua prevalenza su altri contratti di godimento e, per l'effetto, Controparte_2
n. 3413/2019 r.g.a.c. Pag. 5 -condannare in via solidale, alternativa o altra meglio vista i sig.ri , Controparte_3
e , alla restituzione dei locali liberi da persone e/o Controparte_1 Controparte_2
cose;
-Fissare ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. un'indennità in caso di mancato ritardo nella consegna di euro 100 die a far data dal provvedimento, anche temporaneo, di rilascio dei beni.
IN SUBORDINE
-accertare, dichiarare tenuto e condannare il sig. al risarcimento di tutti Controparte_2
i danni patiti e patiendi in relazione sia all'utilizzo illecito dei propri beni, sia della dazione a terzi dell'immobile nella misura di euro 160.000 e/o in quell'altra maggiore o minore emergente in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
G) IN OGNI CASO, SPESE DI LITE
-Con vittoria delle spese di lite IVA e CPA di legge” (cfr. pag. 12 e 13 atto di citazione).
Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.02.2020, si costituiva che Controparte_1
contestava in fatto e in diritto la ricostruzione della vicenda così come rappresentata da parte attrice ritenendola del tutto priva di fondamento.
Nello specifico, chiedeva di rigettare la domanda di nullità della vendita dell'azienda, in quanto, relativamente alla validità della procura, rilevava l'infondatezza dell'eccezione, atteso che la procura a vendere in questione non era assoggettata ad alcun termine di validità; mentre, sull'eccezione di nullità del contratto di compravendita per assenza dell'oggetto, citava la giurisprudenza di legittimità secondo cui la nozione di azienda postula unicamente l'esistenza di un complesso di beni organizzato teleologicamente per l'esercizio di una specifica e ben individuata impresa, non richiedendo, pertanto, che l'attività d'impresa sia in atto, essendo sufficiente il mero vincolo di organizzazione finalistica, il cui accertamento in concreto è rimesso alla valutazione del giudice di merito.
Con riguardo, invece, alla domanda di restituzione dei beni e al rilascio dei locali, asseriva la scadenza del contratto di comodato in questione, essendo quest'ultimo un contratto reale conclusosi con il rilascio delle chiavi da parte di come da lei stessa pattuito nella scrittura Parte_1 privata del mese di giugno dell'anno 2019.
Infine, per quanto concerne le ulteriori domande formulate da parte attrice, Controparte_1
come di seguito riportato, chiedeva: “C) DOMANDA DI RENDITA DEL CONTO, dire e dichiarare che il Sig. è tenuto alla rendita del conto solo ad avvenuto pagamento del saldo Controparte_1
prezzo da parte della;
D) DOMANDA DI RISOLUZIONE DELLA SCRITTURA Controparte_3
n. 3413/2019 r.g.a.c. Pag. 6 PRIVATA E RISARCIMENTO DEL DANNO, rigettare la domanda de qua poiché infondata in fatto ed in diritto;
dare atto dell'adempimento del Sig. alla scrittura privata richiamata Controparte_1
e dire e dichiarare che è la Sig.ra che è rimasta inadempiente alle obbligazioni Parte_1
sulla stessa gravanti;
rigettare la domanda di risarcimento del danno, poiché infondata in fatto ed in diritto, per le superiori motivazioni e per l'inapplicabilità del concorso tra la penale ed il risarcimento danni richiesti;
” (cfr. pag. 18 comparsa di costituzione).
Per ultimo, chiedeva la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con vittorie delle spese di lite.
Non si costituiva e pertanto, all'udienza del 20.01.2021 ne veniva dichiarata Controparte_3
la contumacia.
Quanto, invece, ad , pur regolarmente citato, egli deve ritenersi non costituito Controparte_2
nel presente giudizio.
Infatti, sebbene, il difensore di nei suoi scritti difensivi abbia asserito di Controparte_1
patrocinare anche , si rileva che non è agli atti alcuna procura alle liti conferita da Controparte_2 quest'ultimo. In atti risulta esclusivamente una procura alle liti rilasciata da e non Controparte_1
anche da . Controparte_2
Sul punto deve evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito con riferimento al quadro normativo antecedente al D. Lgs. n. 149/2022 che l'art. 182 c.p.c. “[…] non consente di
“sanare” l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite” (Cass. SS.UU. n. 37434/2022).
Deve, in definitiva, dichiararsi la contumacia di . Controparte_2
Concessi i termini per le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., all'udienza del 24.06.2021, veniva rigettata, la richiesta di prova orale così come formulata da parte attrice nelle memorie ex art. 183 co.
6 c.p.c. 2° termine, perché ritenuta irrilevante ai fini del decidere, e, all'udienza del 16.10.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con ordinanza del 13.01.2025, lo scrivente, rimetteva la causa sul ruolo istruttorio affinché, ex art. 101 cpc, le parti rendessero le proprie difese in merito ai profili di validità della “[…] clausola contenuta nell'accordo di transazione del giorno 19.06.2018, con cui le parti espressamente, al di fuori del giudizio di separazione, in via stragiudiziale, hanno pattuito l'espressa “rinuncia della sig.ra al proprio mantenimento, all'assegnazione della casa coniugale e al Parte_1 contributo di mantenimento per il figlio , sempre in considerazione dell'assunzione di tutti i Per_1
debiti sopra elencati da parte del sig. Sicché al mantenimento di , ormai Controparte_1 Per_1
maggiorenne, finché lo stesso non raggiungerà una indipendenza economica provvederà il sig.
n. 3413/2019 r.g.a.c. Pag. 7 e la sig. si obbliga a contribuire alle spese (abbigliamento, dentista Controparte_1 Parte_1 ecc…) in ragione del 50% […]”.
Infine, con ordinanza del 10.04.2025, la causa veniva assegnata nuovamente in decisione, senza la concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali di cui all'art. 190 cpc, in quanto non espressamente richiesti dalle parti.
*****
1. Sull'interpretazione delle clausole di cui alla scrittura privata del 19.06.2018
Occorre, innanzitutto, qualificare, sotto il profilo negoziale, la scrittura privata intercorsa tra e in data 19.06.2018. Controparte_1 Parte_1
Preliminarmente, è necessario rilevare che il giudice di merito è tenuto ad interpretare il negozio giuridico nel suo significato oggettivo e ciò sulla base dell'applicazione congiunta di una pluralità di criteri ermeneutici, quali il criterio:
a) letterale, per cui bisogna procedere ad analizzare il testo secondo il significato proprio delle espressioni utilizzate;
b) sistematico, a mente del quale le clausole pattizie si interpretano le une per mezzo delle altre;
c) funzionale, in base al quale si “attribuisce rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale” (Cass. n. 23701/2016).
Dunque, “l'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa
l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le parti restanti del contratto e con la condotta delle stesse” (Cass. n. 9380/2016; cfr. anche Cass. nn. 14432/2016 e
12120/2005).
Ebbene, dall'interpretazione del testo negoziale di cui è causa, trattasi di una scrittura privata con cui le parti hanno regolato una pluralità di rapporti patrimoniali;
e ciò a seguito del sorgere della loro crisi familiare.
n. 3413/2019 r.g.a.c. Pag. 8 Tale assunto è desumibile da una interpretazione letterale dell'accordo.
Infatti, già nelle premesse è dato leggere il riferimento: - al giorno in cui i coniugi contrassero matrimonio;
- al fatto che dalla unione coniugale nasceva un figlio, ormai maggiorenne, - dalla circostanza della pendenza in quel momento di un ricorso per separazione giudiziale intrapreso da in cui ella chiedeva un assegno per il proprio mantenimento e per quello del figlio, Parte_1 nonché l'assegnazione della casa coniugale.
Inoltre, sempre nel teso dell'accordo è dato leggere espressamente che: “Dato l'incrinarsi del rapporto matrimoniale, i coniugi sono venuti nella determinazione di porre fine alla loro unione, e di regolare i rapporti patrimoniali, in particolare la vendita dell'attività commerciale costituita in costanza di matrimonio “ ” nel seguente modo [...]”. Parte_2
Ciò posto, deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ha ravvisato con riferimento alle procedure di separazione consensuale e di divorzio congiunto un contenuto necessario dell'accordo,
(attinente all'affidamento dei figli, al regime di visita dei genitori, ai modi di contributo al mantenimento dei figli, all'assegnazione della casa coniugale, alla misura e al modo di mantenimento, nonché alla determinazione di un assegno divorzile per il coniuge economicamente più debole), ed un contenuto eventuale (attinente alla regolamentazione di ogni altra questione patrimoniale o personale tra i coniugi stessi;
cfr. Cass. n. 16909/2015).
Ha poi nella pronuncia n. 28649/2020 evidenziato che: “[…] In tema di separazione consensuale, il regolamento concordato fra i coniugi ed avente ad oggetto la definizione dei loro rapporti patrimoniali, pur trovando la sua fonte nell'accordo delle parti, acquista efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione, al quale compete l'essenziale funzione di controllare che i patti intervenuti siano conformi ai superiori interessi della famiglia;
ne consegue che, potendo le predette pattuizioni divenire parte costitutiva della separazione solo se questa è omologata, secondo la fattispecie complessa cui dà vita il procedimento di cui all'art. 711 c.p.c. in relazione all'art. 158 comma 1 c.c., in difetto di tale omologazione le pattuizioni convenute antecedentemente sono prive di efficacia giuridica, a meno che non si collochino in una posizione di autonomia in quanto non collegate al regime di separazione consensuale.» (Cass. n.9174 del
09/04/2008)”.
Orientamento che trova, di fatto, conferma anche in una successiva pronuncia della Suprema
Corte, ove, proprio con riguardo al quadro normativo antecedente all'introduzione del D.lgs. n.
149/2022, che costituisce il momento temporale da tenere in considerazione ai fini del presente giudizio, ha affermato: “ Nel delineare, poi, la natura giuridica del provvedimento di omologazione della separazione personale, questa Corte ha rimarcato la distinzione fra gli aspetti di natura
n. 3413/2019 r.g.a.c. Pag. 9 negoziale sottesi alla separazione consensuale e quelli propri del decreto previsto dall'art. 158, comma 2, cod. civ. (nel testo, qui applicabile ratione temporis, vigente anteriormente all'avvenuta sua abrogazione disposta dall'art. 1, comma 2, lett. b], del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), precisando che la separazione trova la sua unica fonte nel consenso manifestato dai coniugi dinanzi al presidente del tribunale e che la successiva omologazione è unicamente diretta ad attribuire efficacia dall'esterno all'accordo di separazione, assumendo la funzione di condizione sospensiva della produzione degli effetti delle pattuizioni stipulate tra i coniugi, già integranti un negozio giuridico perfetto ed autonomo (cfr. Cass. n. 26202 del 2013; Cass. n. 17607 del 2003). È stato rilevato, infatti, che l'accordo tra i coniugi costituisce l'elemento fondante della condizione di coniugi separati e del regolamento dei loro rapporti, mentre il provvedimento di omologazione svolge la funzione di controllare la compatibilità della convenzione rispetto alle norme cogenti ed ai principi di ordine pubblico, nonché di compiere la più pregnante indagine circa la conformità delle condizioni relative all'affidamento ed al mantenimento dei minori al loro interesse, e quindi di imprimere efficacia giuridica all'accordo stesso (cfr. Cass. n. 26202 del 2013; Cass. n. 9287 del 1997). Il suddetto provvedimento, in altri termini, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno su tale accordo, attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse superiore e trascendente della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 18066 del 2014; Cass., n. 10463 del 2018; Cass., SU, n. 21761 del 2021)” (Cass. n. 15697/2023).
Dunque, secondo l'organo di nomofilachia la parte necessaria dell'accordo deve essere necessariamente sempre vagliata dal giudice.
L'accordo intercorso tra le parti deve così intendersi come sottoposto alla condizione sospensiva del sopraggiungere dell'omologa giudiziale, non potendo “medio tempore” esplicare alcun effetto. Trattasi di una c.d. “condicio iuris”, in quanto non apposta dalle parti ma dalla legge che al suo verificarsi subordina, così, il sopravvenire dell'efficacia del negozio. In mancanza, ove non sopravvenga l'omologa, il negozio resterà inefficace tra le parti (c.d. inefficacia in senso stretto), e trattandosi di mancato avveramento di una “condicio iuris” non potrà trovare applicazione il disposto dell'art. 1359 c.c., in merito alla finzione di avveramento della condizione (cfr. Cass. n. 2875/1992).
Ciò precisato, deve considerarsi che non è stata data prova che l'accordo di cui alla scrittura in atti sia stato poi oggetto di omologa da parte del Tribunale.
Al contrario, in base al tenore complessivo delle note difensive depositate da Parte_1
e da rispettivamente in data 05.03.2025 e 25.02.2025, è possibile desumere la loro Controparte_1
n. 3413/2019 r.g.a.c. Pag. 10 ammissione che la scrittura in analisi, non fu, nel suo contenuto complessivo, oggetto di omologa da parte del Tribunale, essendo, invece, i coniugi pervenuti a regolare la loro separazione secondo altre determinazioni, non espressamente documentate nell'ambito del presente giudizio.
Alla luce di tali considerazioni, e tenuto conto dei principi sopra enunciati da parte della giurisprudenza di legittimità, deve necessariamente ritenersi l'inefficacia dell'accordo di separazione di cui alla scrittura in atti per mancato avveramento della condizione sospensiva.
Infatti, con riferimento alla cessione dell'attività commerciale sopra detta, nella scrittura in esame, sono riportate le seguenti clausole: “La sig.ra rinuncia a qualsiasi pretesa, Parte_1
diritto, azione e ragione nei confronti della suddetta attività, obbligandosi a rilasciare procura speciale a vendere, al sig. con espressa rinuncia a qualsiasi pretesa sul prezzo di Controparte_1
vendita. Quale contropartita della superiore rinuncia il sig. si accolla tutti i debiti contratti CP_1 per la realizzazione e la gestione dell'attività […]”.
Orbene, tali clausole devono essere interpretate alla luce dell'ulteriore pattuizione di seguito riportata, secondo cui: “I sigg. e sono venuti nella determinazione di porre fine CP_1 Parte_1
a tutte le ostilità e di separarsi consensualmente, convertendo il ricorso per separazione giudiziale di cui in premessa in ricorso per separazione consensuale con espressa rinuncia della sig.ra
al proprio mantenimento, all'assegnazione della casa coniugale e al contributo di Parte_1
mantenimento per il figlio , sempre in considerazione dell'assunzione di tutti i debiti sopra Per_1 elencati da parte del sig. . Controparte_1
Emerge, quindi, dalle clausole “de quibus” che l'impegno di a rinunciare ad Parte_1
ogni forma di mantenimento, per sé e per il figlio (oltre che all'assegnazione della casa coniugale), è stato, comunque, giustificato dall'assunzione da parte di nelle forme dell'accollo Controparte_1 interno, di tutti i debiti legati all'attività commerciale “ . Assunzione da parte di Parte_2 di tali debiti che a sua volta trovava giustificazione nell'obbligo di Controparte_1 Parte_1 di conferire, al predetto, procura a vendere l'attività, con espressa rinuncia a ogni pretesa sul
[...]
prezzo di vendita.
Ne discende, quindi, alla stregua di un criterio interpretativo sistematico, a mente del quale, come sopra già evidenziato, le clausole pattizie si interpretano le une per mezzo delle altre, che l'operazione di vendita dell'attività commerciale, unitamente all'accollo interno dei debiti da parte di si inseriva e trovava giustificazione nel più ampio contesto di regolamentazione Controparte_1
dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, conseguenti alla crisi familiare.
Detto in altri termini, le singole operazioni di cui all'accordo (vendita dell'attività; accollo interno dei debiti;
rinuncia al mantenimento e all'assegnazione della casa coniugale) non possono n. 3413/2019 r.g.a.c. Pag. 11 essere considerate come indipendenti le une dalle altre, ma, invece, necessariamente tra loro tutte interdipendenti e, quindi, ritenute come parti di una operazione economica complessiva, strumentale a risolvere ogni rapporto patrimoniale tra i coniugi, a seguito del verificarsi della loro crisi coniugale.
Operazioni costituenti, allora, tutte il contenuto necessario dell'accordo, tali da dover essere ai fini della loro validità, necessariamente tutte oggetto di complessiva e integrale omologa da parte del
Tribunale. Circostanza, invece, non verificatasi nel caso di specie.
Ne discende, in definitiva, una pronuncia di accertamento dell'inefficacia integrale delle pattuizioni di cui all'accordo di separazione tra i coniugi, depositato in atti, e, quindi, anche della clausola con cui essi prevedevano che: “[…] il mancato rispetto degli impegni di pagamento assunti da parte del sig. con la presente scrittura, comporterà il pagamento di una somma di € CP_1
50.000,00 (euro cinquantamila/00) a titolo di penale, detta penale si ridurrà proporzionalmente agli impegni che lo stesso onorerà”.
2. Le conseguenze dell'inefficacia dell'accordo sulla procura a vendere
Occorre ora verificare come l'accertata inefficacia di cui sopra si riverberi tanto con riguardo alla procura a vendere, tanto con riferimento al contratto di cessione dell'azienda stipulato con
Controparte_3
Con riferimento al primo atto, deve considerarsi che la procura costituisce, in linea di principio, un negozio unilaterale a carattere recettizio che deve necessariamente rivestire la forma richiesta dalla legge per l'atto successivo che dovrà poi essere stipulato dal rappresentante.
Procura che trova la sua giustificazione causale nell'interesse dell'autore dell'atto a farsi sostituire nella gestione dei propri affari, con attribuzione al rappresentante del potere di spendere il suo nome, di modo che gli effetti del successivo negozio, da stipulare, si riverberano direttamente nella sua sfera giuridica, ponendosi così il rappresentato direttamente come parte sostanziale del c.d.
“negozio rappresentativo”, stipulato dal rappresentante.
Tuttavia, deve considerarsi che nell'accordo di separazione le parti espressamente pattuivano che: “La sig.ra rinuncia a qualsiasi pretesa, diritto, azione e ragione nei confronti Parte_1
della suddetta attività, obbligandosi a rilasciare procura speciale a vendere, al sig. Controparte_1 con espressa rinuncia a qualsiasi pretesa sul prezzo di vendita”.
Le parti, dunque, con la scrittura prevedevano un obbligo espresso di parte attrice al rilascio della procura speciale a vendere l'azienda.
n. 3413/2019 r.g.a.c. Pag. 12 Un obbligo giustificato nel contesto dei plurimi e reciproci impegni assunti nell'accordo di separazione, e come tale strumentale anch'esso a consentire alle parti di realizzare lo scopo in concreto del negozio, e cioè l'interesse a regolare i loro rapporti patrimoniali in conseguenza della crisi coniugale.
Ne deriva che l'atto in analisi, avendo il suo rilascio lo scopo di estinguere l'obbligazione di cui alla scrittura privata, trova la sua giustificazione causale proprio nell'accordo di separazione, configurandosi, allora, non come un atto negoziale, bensì come un atto di adempimento.
Si tratta, dunque, di un atto di attribuzione, “solvendi causa”.
Ebbene, ritiene lo scrivente che l'assenza del rapporto esterno che avrebbe dovuto giustificare l'attribuzione del potere in parola, per inefficacia in senso stretto dell'accordo di separazione, non incide, comunque, sulla produzione degli effetti giuridici derivanti dall'atto di procura, ma solo sul piano della conservazione di tali effetti.
Detto in altri termini, sebbene conferita in assenza di un obbligo giuridicamente vincolante, la procura comunque è stata rilasciata e, quindi, risulta essere stato attribuito il potere di agire in nome e per conto della rappresentata ai fini della cessione dell'azienda.
Tuttavia, proprio l'assenza di una causa esterna all'atto di procura, giustificativa dell'obbligo adempiuto, porta a riconoscere a la facoltà di poter revocare in ogni momento la Parte_1
procura stessa conferita, senza il configurarsi di alcun inadempimento a suo carico agli obblighi di cui all'accordo di separazione, stante, per l'appunto, l'inefficacia giuridica degli stessi.
3. Sulla revoca della procura e sulle domande di nullità dell'atto di cessione dell'azienda
Orbene, prima di verificare se un atto di revoca sia stato effettivamente emesso prima della stipula dell'atto di cessione della azienda, occorre, preliminarmente, evidenziare che nella procura a cedere l'azienda, rilasciata il 04.07.2018 da ad alcun termine di Parte_1 Controparte_1
efficacia della stessa venne espressamente previsto.
Non risulta, dunque, certamente fondata la richiesta di parte attrice di veder dichiarare la nullità dell'atto di vendita dell'azienda per essere essa intervenuta, a suo dire, dopo la scadenza dell'efficacia della procura;
ciò, proprio in ragione dell'assenza, in base al tenore letterale dell'atto “de quo”, di un termine entro cui compiere l'attività di vendita (assunto reso indipendentemente, tra l'altro, da ogni considerazione sul se l'eventuale vendita dopo la scadenza dell'atto di procura avrebbe condotto effettivamente ad una nullità o meno dell'atto traslativo).
n. 3413/2019 r.g.a.c. Pag. 13 Così, come non può trovare accoglimento la richiesta di dichiarare la nullità della vendita perché intervenuta in un momento in cui parte attrice aveva proceduto a dichiarare alle autorità competenti la cessazione dell'attività commerciale.
In merito occorre precisare che “[…] l'azienda costituisce un complesso di beni organizzato legato all'impresa da un rapporto di strumentalità, la cui rilevanza si manifesta eminentemente nelle relative vicende circolatorie” (Cass. n. 137/2025).
L'azienda, quindi, costituisce una universalità di diritto, ma non è un soggetto giuridico a sé stante distinto dall'imprenditore, essendo, piuttosto, un bene dell'imprenditore, su cui egli vanta un autonomo e specifico diritto. Diritto da tenersi distinto dai diritti spettanti sui singoli beni costituenti l'azienda stessa.
Essa, infatti, ben può essere costituita anche da beni non di proprietà dell'imprenditore che egli potrebbe avere in mera detenzione per effetto di contratti di affitto, locazione o comodato. I singoli cespiti, allora, sono definibili come beni facenti parte del “bene azienda”, in quanto l'imprenditore stesso li ha collegati funzionalmente al processo produttivo, e cioè li ha inseriti come parte essenziale della sua organizzazione di impresa.
Tuttavia, precisa la giurisprudenza che perché possa dirsi esistente una azienda non è necessario che sussista in concreto l'attività produttiva, essendo invece sufficiente una produttività potenziale, e cioè una attitudine a produrre che deriva dall'avvenuta organizzazione dei beni (cfr. Cass. n.
166/2005, che richiamando precedenti orientamenti con riferimento all'ipotesi dell'affitto di azienda ha affermato che: “[…] l'azienda concessa in affitto può anche essere non ancora in grado di funzionare, essendo sufficiente che i vari elementi dedotti in contratto siano potenzialmente idonei allo svolgimento dell'attività di impresa. Oggetto dell'affitto può essere, cioè, anche un'azienda in fase statica e non ancora dinamica, cosicché è irrilevante che la parte concedente non svolgesse in precedenza attività imprenditoriale, che detta attività sia stata iniziata dall'affittuario, che i beni aziendali non fossero ancora funzionanti quando è stato stipulato il contratto”).
Le considerazioni predette portano a dire, così, che anche in ipotesi di chiusura dell'attività (con cancellazione dal registro dell'imprese) non debba parlarsi di estinzione dell'azienda, proprio perché per il configurarsi di quest'ultima è sufficiente una capacità produttiva potenziale del complesso dei beni. Assunto confermato dalla Suprema Corte che ha affermato che: “[…] per quanto riguarda la possibilità di cessione di azienda cessata, può ricordarsi che essa può essere oggetto di trasferimento almeno fino a quando, secondo la più accreditata e condivisibile dottrina, il complesso non venga disgregato o non perda comunque la propria attitudine ad essere utilizzato per l'esercizio dell'azienda, e ciò nella specie andrà verificato alla luce del fatto significativo dell'avvenuta cessione
n. 3413/2019 r.g.a.c. Pag. 14 di tutti i beni suddetti ad un unico soggetto, che dunque ne ha proseguito o ripreso la destinazione imprenditoriale, operando tale ultima verifica sulla base di un esame più puntuale del programma pattizio” (Cass. n. 137/2025).
In definitiva, anche una azienda la cui attività è cessata può essere oggetto di cessione, ove il complesso di beni da cui essa è costituita non è stato disgregato, ma è ancora strumentale, anche sotto il profilo meramente potenziale, allo svolgimento dell'attività produttiva.
Prova della disgregazione, al momento della cessione dell'azienda, non fornita da parte attrice, con conseguente rigetto della domanda di accertamento della nullità della vendita, avanzata per pretesa inesistenza dell'oggetto del contratto.
Tutto quanto sopra statuito, con riferimento al se sia effettivamente intervenuta una revoca prima dell'atto di vendita, si osserva che l'atto di revoca è un atto dal carattere recettizio nei confronti del rappresentante, cui è destinato. Inoltre, gli atti compiuti dal rappresentante prima della revoca restano perfettamente efficaci.
Quanto alla forma, si ritiene che, anche nell'ipotesi di procura conferita in forma solenne (come avvenuto, nel caso di specie, in cui è stata conferita nelle forme dell'atto pubblico notarile), la revoca della stessa non necessiti delle medesime forme, dovendo asserirsi la validità di una revoca anche in forma verbale o tacita.
Nel caso di specie, con la memoria ex art. 183 co. 6, primo termine, cpc, parte attrice ha così dedotto: “I solleciti e le diffide non sortivano alcun esito ed in data 21.01.2019 la sig.ra Parte_1 procedeva alla chiusura dell'attività, con comunicazione alla pertinente Camera di Commercio.
Cessata l'attività e stanti gli inadempimenti di controparte, la sig.ra considerava risolta Parte_1 la transazione e comunicava al sig. che essendo venuta meno l'azienda per Persona_2
inadempimento di controparte, in data 24.01.2019, un suo incaricato sarebbe andato per il ritiro dei beni costituenti l'azienda”.
Orbene, alla luce di quanto sopra dedotto, ha asserito che, dopo la Parte_1 comunicazione di cessazione dell'attività alla camera di commercio, comunicava ad CP_1
tale fatto, informandolo anche che, in data 24.01.2019, un suo incaricato si sarebbe recato
[...]
presso la sede a ritirare i beni costituenti il compendio aziendale.
Proprio quest'ultima circostanza, e cioè la volontà di dismettere l'organizzazione di impresa, facendo venire meno la funzionalizzazione dei beni allo svolgimento dell'attività produttiva, mediante loro ritiro dal locale in cui era esercitata l'attività commerciale, porta a ritenere sussistente una revoca tacita della procura a vendere. Detto in altri termini, la manifestata volontà al ritiro dei beni costituisce un comportamento concludente dal quale desumere la volontà di revocare la procura.
n. 3413/2019 r.g.a.c. Pag. 15 Quanto, invece, alla prova della conoscenza del rappresentato, deve osservarsi che risulta agli atti una comunicazione scritta avente ad oggetto proprio il contenuto in parola (cfr. alleg. 24 atto di citazione).
In merito, non ha contestato espressamente nel presente giudizio di aver Controparte_1
ricevuto tale comunicazione.
Pertanto, deve affermarsi che egli in data antecedente al 24.01.2019, data in cui avvenne la vendita dell'azienda, era a conoscenza degli intenti di e quindi, di una volontà Parte_1 della stessa certamente incompatibile con la prosecuzione dell'incarico.
Tuttavia, deve considerarsi che il potere di revoca è da esercitarsi, comunque, pur sempre in ossequio all'art. 1936 co. 1 cc., norma secondo cui: “Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto”.
Dunque, il legislatore pone a carico del rappresentato un onere di pubblicità dell'atto. Il rappresentato così deve curare l'adempimento in parola nelle forme più idonee.
A tale onere corrisponde, comunque, un correlativo onere di diligenza del terzo nel venirne a conoscenza.
Pertanto, la conoscibilità da parte del terzo, secondo diligenza, dell'atto di revoca presuppone che il rappresentato lo abbia posto nelle condizioni di averne conoscenza.
Deve, inoltre, precisarsi che indipendentemente dall'adempimento, generalizzato, dell'onere pubblicitario, certamente l'effettiva conoscenza dell'atto in parola, al momento della conclusione del contratto, da parte del terzo (che magari ne ha avuto cognizione per il tramite di altra persona), ne consente l'opponibilità allo stesso.
Secondo poi la Suprema Corte: “Alla stregua di una risalente e consolidata giurisprudenza di legittimità, a mente dell'art. 1393 cod. civ., il terzo contraente con il rappresentante ha solo la facoltà,
e non l'obbligo, di controllare se colui che si qualifica rappresentante sia realmente tale, sicché non basta il semplice comportamento omissivo del terzo per costituire questo in colpa nel caso di abuso della procura, occorrendo ai fini dell'affermazione che il terzo, nel caso concreto, abbia agito senza la dovuta diligenza, il concorso di altri elementi (cfr., in tal senso, Cass. Sez. III civ., sent. n. 115 del
29.1.1960, id., Sez. I civ., sent. n. 509 del 26.III.1965 id., Sez. III civ., sent. n. 1105 del 17.IV.1970, id., sent. n. 3422 del 24.XI.1971, id., sent. n. 1817 del 20.II.1987).
Questa Corte Suprema, d'altronde, nel solco dell'insegnamento della dottrina tradizionale, ha sempre ritenuto che, a norma dell'art. 1396 cod. civ. le cause estintive della procura operano nei confronti
n. 3413/2019 r.g.a.c. Pag. 16 dei terzi soltanto quando sia accertato che questi le hanno colposamente ignorate, di guisa che incombe al rappresentato l'onere di provare le circostanze che escludono l'apparenza e, quindi,
l'affidamento dei terzi (cfr., in proposito, Cass. Sez. I civ., sent. n. 55 del 6.1.1979)” (Cass. n.
3974/1993).
Orbene, nel caso di specie, si ritiene che parte attrice non abbia adempiuto all'onere probatorio a suo carico.
Innanzitutto, non è stata data prova di alcuna pubblicizzazione nei confronti dei terzi dell'atto di revoca;
terzi da intendersi come quei soggetti potenzialmente in grado di stipulare con il rappresentante il rapporto contrattuale di cui alla procura. Si pensi, a titolo esemplificativo, a pubblicazione dell'atto sui giornali.
Dunque, in assenza di ogni pubblicizzazione diffusa dell'atto “de quo”, nessuna condotta negligente può imputarsi in capo a difettando proprio il presupposto fondante la Controparte_3
sua possibilità di poter giungere a conoscenza della revoca.
Inoltre, non è stata provata, indipendentemente dalla pubblicizzazione, che Controparte_3 avesse comunque conoscenza della revoca prima della stipula dell'atto di cessione dell'azienda.
In particolare, parte attrice in citazione ha affermato che: “Con lettera del 15.03.2019, la sig.ra
diffidava alla rendita del conto controparte, la procura a vendere Parte_1 CP_5 con ogni sospensione del relativo mandato fino all'adempimento alla diffida Con lettera in pari data, si portava a conoscenza dei sig.ri e (compagno della sig.ra Controparte_6 Persona_3
), soggetti nella detenzione dei beni aziendali, dell'avvenuta revoca della procura, chiedendo CP_4 di preservare i beni fino alla restituzione”. Lettera, quella inviata a depositata in Controparte_6
atti, seppur senza ricevuta di avvenuta consegna.
Orbene, può inferirsi, in base alle stesse deduzioni di parte attrice, che ella comunicò la circostanza dell'avvenuta revoca a solo successivamente all'avvenuta vendita Controparte_3
(15.03.2019).
Quanto, invece, ad una comunicazione da parte di nulla è stato dimostrato a Controparte_1
riguardo.
Non è stato, in particolare, dimostrato che la convenuta fu espressamente informata da CP_1 dell'avvenuta revoca (seppur tacita) dell'atto di procura e che, ciò nonostante, la stessa
[...] comunque stipulò l'atto di acquisto dell'azienda.
A riguardo non è stata articolata prova testimoniale, né interrogatorio formale, ai fini della dimostrazione della circostanza in parola, né sono emersi elementi da cui poter desumere tale fatto.
n. 3413/2019 r.g.a.c. Pag. 17 In definitiva, in mancanza di un atto di revoca della procura opponibile a Controparte_6 deve ritenersi l'atto di cessione dell'azienda, stipulato in data 24.01.2019, pienamente efficace nei confronti della stessa e di Parte_1
4. Sulla domanda di simulazione avanzata
Le statuizioni sopra riportate non sono inficiate dall'azione di simulazione assoluta avanzata da parte attrice, secondo cui l'atto di cessione sarebbe un atto simulato, privo di ogni efficacia, e prova ne sarebbe la stipula da parte della stessa dopo l'acquisto dell'azienda, di un Controparte_3 contratto di locazione avente ad oggetto beni facenti parte dell'azienda stessa, ivi compreso il locale già luogo dell'attività commerciale.
Orbene, prescindendo da ogni considerazione sull'ammissibilità di una azione di simulazione avanzata dal rappresentato e avente ad oggetto un contratto stipulato per suo nome e conto dal rappresentante, l'azienda, come sopra già evidenziato, costituisce una universalità di diritto, da tenersi concettualmente e giuridicamente distinta dal complesso dei beni che la compongono. Infatti, essa, ben può essere costituita anche da beni non di proprietà dell'imprenditore che egli potrebbe avere in mera detenzione per effetto di contratti di affitto, locazione o comodato.
Pertanto, la circostanza che successivamente all'alienazione dell'azienda sia intervenuto un contratto di locazione avente ad oggetto proprio il locale in cui già si svolgeva l'attività, stipulato da
, proprietario dello stesso, e non può certamente, di per sé sola Controparte_2 Controparte_3
considerata, essere indicativa di una avvenuta simulazione negoziale, ben potendo le parti aver deciso di mutare il titolo giustificativo della detenzione del cespite “de quo”, trasformandolo da contratto di comodato a contratto di locazione (tali valutazioni vengono rese indipendentemente da ogni considerazione sulla validità del contratto di locazione su cui si tornerà in prosieguo, precisando che parte attrice ha dedotto che prima della cessione dell'azienda aveva la titolarità del locale in forza di un contratto di comodato stipulato nell'anno 2016).
Medesime considerazioni valgono con riferimento agli ulteriori beni mobili oggetto del contratto in parola. In riferimento ad essi parte attrice non ha provato se essi facessero già parte o meno, prima della vendita, del complesso aziendale, né in base a quale titolo fossero nella sua disponibilità. Pertanto, anche con riferimento agli stessi, in mancanza di prova contraria, non può escludersi che le parti con il contratto in esame abbiano solo inteso mutare il titolo di disponibilità degli stessi in favore del soggetto gestore dell'azienda (i singoli cespiti sono qualificabili come beni n. 3413/2019 r.g.a.c. Pag. 18 facenti parte del “bene azienda”, in quanto l'imprenditore stesso li ha collegati funzionalmente al processo produttivo, e cioè li ha inseriti come parte essenziale della sua organizzazione di impresa).
In definitiva, l'azione di accertamento dell'avvenuta simulazione del contratto di cessione di azienda deve essere rigettata.
5. Sulla domanda di risoluzione e sull'azione di restituzione
Al punto 4. dell'atto di citazione, parte attrice, in via subordinata, ha anche chiesto di accertare l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di cessione d'azienda, ex art. 1464 cc, per mancata corresponsione da parte di del prezzo d'acquisto entro il termine di cui alla diffida Controparte_3
del 07.05.2019.
Ebbene, tale domanda non può trovare accoglimento non essendo agli atti prova della ricevuta di avvenuta consegna a della comunicazione sopra indicata (all'allegato n. 29 Controparte_3 dell'atto di citazione si rinviene solo la diffida ma non la ricevuta attestante la consegna).
Parte attrice, ha, tuttavia, avanzato anche domanda di risoluzione del contratto di compravendita per grave inadempimento, ex art. 1453 cc, in ragione sempre del preteso mancato pagamento del corrispettivo di acquisto.
Domanda, a sua volta, proposta, in via principale, rispetto a quella, subordinata, di cui al punto
5., di condanna di al pagamento di quanto previsto in contratto a titolo di prezzo Controparte_3
di acquisto (domanda di esatto adempimento).
Orbene, ritenuta l'efficacia tra e dell'atto di vendita deve, Parte_1 Controparte_6 allora, effettivamente sostenersi l'obbligo di quest'ultima a corrispondere a parte attrice la somma di
€ 34.870,00 di cui al contratto.
Infatti, occorre a riguardo tenere conto della accertata inefficacia dell'accordo di separazione, in cui veniva attribuito a il diritto a incamerare il prezzo della relativa vendita. Controparte_1
Diritto di dunque, in realtà, giuridicamente inesistente. Controparte_1
A riguardo si precisa che, sebbene, nell'atto di procura si faccia espressamente riferimento ad un potere attribuito a di incassare il prezzo di vendita e di dichiarare di averlo Controparte_1
ricevuto, tale attribuzione deve interpretarsi pur sempre nell'ottica della rinuncia prevista nell'accordo di separazione ad ogni pretesa di a trattenere il prezzo di vendita. Parte_1
Ne discende che anche l'attribuzione di tale potere deve intendersi come atto “solvendi causa” degli obblighi previsti in sede di scrittura privata.
n. 3413/2019 r.g.a.c. Pag. 19 Tuttavia, proprio, si ribadisce, l'accertata inefficacia dell'accordo di separazione, porta a ritenere che seppur titolato nei confronti di ad incassare le Controparte_1 Controparte_6 somme (stante pur sempre la validità dell'atto di procura per le ragioni sopra esposte), non abbia, comunque, alcun titolo per trattenerle, con correlativo potere di di poter chiedere Parte_1
in ogni momento la restituzione delle stesse a Controparte_1
Ciò precisato e chiarito, deve considerarsi che, per quanto attiene al profilo della prova dell'inadempimento di un'obbligazione, costituisce ormai principio consolidato che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per l'adempimento o per il risarcimento del danno, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, impeditivo e modificativo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. S.U. n. 13533/01).
Nel caso di specie, non costituitasi in giudizio, nulla ha dimostrato in merito Controparte_3 alla prova dell'avvenuta corresponsione del prezzo di acquisto dell'azienda. Non è stata fornita prova neanche del pagamento di una sola delle singole rate da corrispondere.
Tra l'altro, in merito ad un adempimento quanto meno parziale, nulla è dato riscontrare dalle difese svolte da il quale non ha dimostrato, a mezzo di specifica documentazione, Controparte_1
l'avvenuto incasso, neanche parziale, da parte sua, delle somme dovute a titolo di prezzo di acquisto dell'attività commerciale.
Inoltre, sebbene in contratto venisse previsto un pagamento in quarantatré rate mensili, da corrispondere entro il 23.09.2022, e quindi, in un lasso di tempo non ancora decorso al momento dell'instaurazione del presente giudizio, deve considerarsi che tale termine, al momento della presente decisione è ormai decorso, e come sopra detto, non è stata provata la corresponsione di alcuna rata nel corso dell'intero giudizio.
Ne discende, certamente, allora, che il mancato versamento integrale del prezzo di vendita, costituisce, a giudizio dello scrivente, grave inadempimento, tale da giustificare la risoluzione, tenuto conto che la gravità dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c., è condizione dell'azione di risoluzione e, in quanto tale, deve esistere al momento della decisione e non necessariamente al momento della proposizione della domanda (Cass. n. 14649/2013).
Deve essere, in definitiva, pronunciata la risoluzione del contratto di cessione di azienda intercorso tra e stipulato in data 24.01.2019 innanzi al notaio Parte_1 Controparte_3
(N.238 repertorio;
n. 192 raccolta;
contratto registrato in Palermo il 31.01.2019 Persona_4
al N. 1271 serie 1T).
n. 3413/2019 r.g.a.c. Pag. 20 Quanto all'azione di restituzione avanzata in conseguenza della risoluzione del contratto sopra detto si osserva quanto segue.
Alla pronuncia dichiarativa di risoluzione, consegue, in linea di principio, ex art. 2037 cc,
l'obbligo, in capo all'acquirente del contratto dichiarato risolto, di restituire il complesso dei beni facenti parte dell'azienda.
In particolare, deve considerarsi che l'azienda è un bene “dinamico”, e cioè un complesso produttivo che necessariamente nel corso del tempo subisce modificazioni e sostituzione dei beni che la compongono, sicché l'azione di restituzione deve avere ad oggetto il complesso produttivo nella sua composizione attuale.
Ne discende che il diritto alla restituzione involge anche i beni “medio tempore” immessi nel complesso aziendale da parte del soggetto che l'ha gestita sulla base di un contratto poi dichiarato risolto.
Quanto ad un eventuale diritto a una indennità per i miglioramenti apportati, ritiene lo scrivente, in linea di principio, applicabile, in via analogica alla fattispecie in esame il disposto dell'art. 1150
c.c. Nello specifico, con riferimento agli eventuali nuovi beni immessi nel complesso produttivo, può farsi applicazione, in via analogica, dell'art. 1150 co. 5 cc, norma secondo cui: “Per le addizioni fatte dal possessore sulla cosa si applica il disposto dell'art. 936. Tuttavia, se le addizioni costituiscono miglioramento e il possessore è di buona fede, è dovuta una indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa”.
Tuttavia, non costituita nel presente giudizio, nulla ha avanzato a tal titolo. Controparte_3
Ciò posto, con riferimento, al se l'obbligo di restituzione di cui sopra si estenda anche all'immobile sito in Alia, in via Palermo n. 113, identificato in catasto al fg. 12, p.lla 991, sub 9-10, categoria C/3, si rileva che il fatto che nell'immobile “de quo” veniva svolta l'attività d'impresa, consistente nella somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, porta a ritenere la necessaria funzionalizzazione del cespite in parola al complesso produttivo aziendale.
Parte attrice poi non ha asserito di esserne la proprietaria, bensì di aver avuto la disponibilità dei locali in forza di un contratto di comodato concluso in data 28.06.2016 con e Controparte_2 registrato presso l'Agenzia Entrate in data 07.07.2016.
Orbene, in tema di cessione di azienda, l'art. 2558 co. 1 cc prevede che: “Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.”.
n. 3413/2019 r.g.a.c. Pag. 21 Dunque, salvo che non sia stato espressamente escluso nell'atto di cessione, vi è un fenomeno di successione automatica, “ipso iure”, nei contratti aziendali, e cioè in quei contratti che hanno ad oggetto beni facenti parti del complesso aziendale.
Nel caso di specie, nessun espresso patto contrario al trasferimento del contratto “de quo” è dato ravvisare nel contratto di cessione dell'azienda e, pertanto, in applicazione dell'art. 2558 cc, deve intendersi comunque verificatosi il fenomeno successorio del rapporto in esame, indipendentemente dal fatto che tale rapporto non sia stato espressamente citato nell'atto di trasferimento dell'azienda.
Ciò chiarito, parte attrice ha depositato, come sopra già evidenziato, un contratto di affitto stipulato tra e di data successiva all'atto di cessione dell'azienda Controparte_2 Controparte_3
(01.04.2019), avente ad oggetto proprio il trasferimento dell'immobile in parola. che ha poi dedotto la nullità di tale contratto, asserendo la mancata Parte_1 registrazione dello stesso e, sulla scorta di tale assunto, ha dedotto l'efficacia ancora in essere del contratto di comodato.
Orbene, innanzi all'eccepita nullità del contratto di affitto, in base al principio di vicinanza dell'onere della prova incombeva su e su parti di tale negozio, Controparte_2 Controparte_3 fornire la prova dell'avvenuta registrazione.
Parti che sul punto nulla hanno dedotto, né dimostrato.
Pertanto, seppur in via incidentale (in mancanza di espressa domanda di accertamento), deve ritenersi la nullità del contratto di affitto, e, per l'effetto, ritenersi come ancora efficace il contratto di comodato del 28.06.2016 (contratto che, sebbene, non depositato in atti, in ordine alla sua esistenza alcuna contestazione è sorta tra le parti in causa).
Orbene, ritenuto ancora valido il contratto di comodato originario, la risoluzione del contratto di cessione d'azienda, ha come effetto quello di ricondurre nella titolarità del Parte_1 rapporto di comodato. Deve così ritenersi assorbita l'ulteriore domanda di parte attrice, nell'ipotesi in cui fosse stato ritenuto ormai non più efficace il contratto di comodato, di “condannare il sig.
al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi in relazione sia all'utilizzo illecito Controparte_2
dei propri beni, sia della dazione a terzi dell'immobile nella misura di euro 160.000 e/o in quell'altra maggiore o minore emergente in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria” (cfr. pag.
13 atto di citazione).
In ogni caso, si osserva che quand'anche ritenuto valido il contratto di affitto, essendo esso un contratto stipulato dopo la cessione dell'azienda, quando ne era titolare, esso non Controparte_3 sarebbe travolto dalla pronuncia di risoluzione dell'atto di compravendita dell'azienda, in quanto i n. 3413/2019 r.g.a.c. Pag. 22 relativi effetti non possono estendersi ai contratti aziendali “medio tempore” stipulati, risultando, così, in tal caso, comunque, subentrante nel rapporto di affitto in esame in qualità di Parte_1
conduttrice.
Tutto ciò statuito, deve, tuttavia, evidenziarsi che nel corso del giudizio parte attrice ha asserito che il complesso dei beni aziendali sarebbe stato rilasciato da risultando, Controparte_3
l'azienda, allo stato, nella disponibilità di (nelle memorie autorizzate depositate il Controparte_1
24.02.2025 parte attrice ha affermato: “Atteso che il BAR e l'intera azienda è nel possesso del sig.
la nullità della scrittura comporta l'obbligo in capo allo stesso d'immediata restituzione Parte_3 alla sig.ra ”). Parte_1
Orbene, deve considerarsi che l'azione di restituzione è una azione a carattere personale, potendo essere esperita in base alla disciplina complessiva, di cui agli art. 2033 e ss. cc., solo nei confronti dell'“accipiens”.
Pertanto, nel caso di specie, l'azione di cui all'art. 2037 cc. può essere esperita solo nei confronti di Controparte_3
La circostanza, allora, dedotta da parte attrice che ha consegnato l'azienda Controparte_3
ad porta a ritenere che la richiesta avanzata nelle note di cui al 24.02.2025, di Controparte_1 disporre la condanna alla restituzione nei confronti di quest'ultimo, sia giustificata in ragione di tale fatto sopravvenuto, e come tale da interpretarsi come una rinuncia implicita alla richiesta di restituzione nei confronti di Controparte_3
Tuttavia, deve ribadirsi che essendo l'azione di ripetizione una azione personale, essa è esperibile nei confronti dei terzi solo nell'eccezionale ipotesi di cui all'art. 2038 cc.
Norma che prevede che: “Chi, avendo ricevuto la cosa in buona fede, l'ha alienata prima di conoscere l'obbligo di restituirla è tenuto a restituire il corrispettivo conseguito. Se questo è ancora dovuto, colui che ha pagato l'indebito subentra nel diritto dell'alienante. Nel caso di alienazione a titolo gratuito, il terzo acquirente è obbligato, nei limiti del suo arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebito. Chi ha alienato la cosa ricevuta in mala fede, o dopo aver conosciuto l'obbligo di restituirla, è obbligato a restituirla in natura o a corrisponderne il valore. Colui che ha pagato
l'indebito può però esigere il corrispettivo dell'alienazione e può anche agire direttamente per conseguirlo. Se l'alienazione è stata fatta a titolo gratuito, l'acquirente, qualora l'alienante sia stato inutilmente escusso, è obbligato, nei limiti dell'arricchimento, verso colui che ha pagato
l'indebito”.
Disposizione quella sopra riportata da interpretarsi, inoltre, in ragione di quanto previsto dall'art. 2041 co. 2 cc., norma secondo cui: “Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa
n. 3413/2019 r.g.a.c. Pag. 23 determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda”.
Dunque, in base all'art. 2038 cc., una domanda di restituzione verso il terzo presuppone, innanzitutto, la prova in merito allo stato di buona o mala fede del soggetto che originariamente aveva ricevuto il bene;
nonché la prova che il trasferimento da quest'ultimo al terzo sia avvenuto a titolo gratuito e la dimostrazione dell'arricchimento.
Elementi tutti quelli sopra indicati che, indipendentemente dalla relativa prova, non sono stati proprio dedotti da che, invece, si è limitata solo a richiedere la restituzione Parte_1 dell'azienda da parte di Controparte_1
Ritiene, dunque, lo scrivente che la domanda di restituzione così come avanzata non è qualificabile come domanda ex art. 2038 cc (da ritenersi allora come non proposta), ma da qualificarsi come una domanda di restituzione ex art. 2037 cc.
Una domanda, allora, come tale da rigettare non essendo si ripete l'azione di restituzione di cui all'art. 2037 cc esperibile nei confronti di un soggetto diverso dall' “accipiens” ( . Controparte_3
Si precisa, infine, che eventuali azioni a tutela del diritto di proprietà sull'azienda (azione di rivendicazione) esulano dall'oggetto del presente giudizio.
Dalle statuizioni sopra dette ne discende il rigetto anche della richiesta di condanna ex art. 614 bis cpc avanzata da parte attrice.
6. Sull'obbligo alla rendita del conto da parte di Controparte_1
Quanto alla richiesta di cui al punto 6. dell'atto di citazione di condannare Controparte_1 alla rendita del conto in base a quanto previsto nell'atto di procura, si osserva quanto segue.
Con l'atto di procura il rappresentato attribuisce al rappresentante il potere di gestire l'affare in nome e per suo conto. Rappresentante che però in base al solo atto di procura non ha alcun obbligo di gestire l'affare, e, quindi di attivarsi per la sua conclusione.
Solo attraverso la stipula di un autonomo contratto tra le parti è possibile obbligare il rappresentante ad agire. Contratto che di regola è costituito proprio dal contratto di mandato;
contratto ad efficacia obbligatoria, mediante il quale, ex art. 1703 cc., una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.
n. 3413/2019 r.g.a.c. Pag. 24 Detto in altri termini, la procura attribuisce il potere a spendere il nome, legittimando il rappresentante nei confronti dei terzi;
il contratto di mandato lo obbliga a gestire l'affare, sino alla conclusione del negozio rappresentativo.
Occorre poi precisare che il mandato a vendere con rappresentanza, non richiede, diversamente a quanto previsto normativamente per la procura, ex art. 1392 e 1350 n. 1) cc., la forma scritta.
Ciò in quanto gli effetti del contratto di compravendita si producono in capo al rappresentato in forza del solo rapporto di rappresentanza, mentre il mandato esplica i suoi effetti nei rapporti interni tra rappresentato e rappresentante.
Nel caso di specie, non è stato oggetto di contestazione da parte di e Controparte_1
la stipula tra loro di un contratto di mandato. Parte_1
In ogni caso, si rileva che trattandosi di un contratto non formale la prova della sua stipula ben può essere anche desunta per il tramite di specifiche circostanze.
Nel caso in esame, ritiene lo scrivente che debba valorizzarsi proprio quanto previsto nella procura a vendere, ove espressamente si fa riferimento ad un obbligo di rendiconto in capo ad CP_1
Obbligo che la legge espressamente, ex art. 1713 cc impone in capo proprio al mandatario.
[...]
La circostanza “de qua” porta, allora, ragionevolmente a desumere, la stipula di un contratto di mandato, con la precisazione che non osta a tale assunto il fatto che la procura fu firmata espressamente solo da ciò proprio perché non essendo richiesta la forma scritta Parte_1
per tale contratto, la prova viene ricavata, a mezzo presunzione, ed in mancanza di elementi contrari, da un comportamento concludente di e cioè, si ribadisce, quello di aver previsto Parte_1
espressamente un obbligo di rendicontazione nell'atto di procura.
Ciò posto, deve, tuttavia, ritenersi l'inefficacia di tale rapporto di mandato.
Infatti, mentre come sopra detto l'atto di procura deve ritenersi posto in essere a titolo di atto adempitivo di un obbligo previsto nell'accordo di separazione, con esclusione di ogni natura negoziale dello stesso, diversamente, al contratto di mandato di cui è causa deve attribuirsi natura negoziale, non essendo la sua stipula un obbligo espressamente previsto nella scrittura privata.
Deve, comunque, ritenersi che esso sia collegato, sotto il profilo negoziale, all'accordo di separazione (cfr. Cass. n. n. 12454/2012 secondo cui: “Il collegamento negoziale - espressione dell'autonomia contrattuale prevista dall'art. 1322 c.c., - è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso, che viene realizzato, non attraverso un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri, cosicché le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull'altro.
n. 3413/2019 r.g.a.c. Pag. 25 Ciò che vuoi dire che, pur conservando una loro causa autonoma, i diversi contratti legati dal loro collegamento funzionale sono finalizzati ad un unico regolamento dei reciproci interessi (v. anche Cass. 10.7.2008 n. 18884). Perché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico - che impone la considerazione unitaria della fattispecie - sono quindi necessari due requisiti.
Il primo è quello oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, finalizzati alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario. Il secondo è quello soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione. di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (v. per tutte Cass. 17.5.2010 n. 11974; Cass. 16.3.2006 n. 5851). Sul piano processuale, poi,
l'accertamento della natura, entità, modalità e conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito;
ma un tale apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, solo se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (v. per tutte Cass. 17.5.2010 n. 11974)”.
Circostanza, quella del collegamento, che si ritiene sussistente in ragione del fatto che, innanzitutto, il mandato “de quo” è stato stipulato tra ed e che, Parte_1 Controparte_1 dunque, tale atto è intercorso proprio tra gli stessi soggetti stipulanti l'accordo di separazione. Inoltre, riconducendo la sua stipula al giorno di attribuzione della procura, esso è stato stipulato il giorno
04.07.2018 e, quindi, a breve distanza temporale dalla stipula dell'accordo poi non omologato, avvenuto in data 19.06.2018.
Altresì, deve evidenziarsi che le stesse parti in causa nel presente giudizio non hanno mai contestato che i due negozi non fossero tra loro collegati, non deducendo mai espressamente che il mandato sarebbe stato comunque conferito anche indipendentemente dalla stipula dell'accordo di separazione, poi non omologato.
Elementi quelli sopra detti che portano, dunque, ragionevolmente a presumere la sussistenza di un collegamento tra i due atti sia sotto il profilo teleologico che soggettivo tali da farli inquadrare nel contesto di una unitaria operazione economica, sebbene ciascuno dotato di una propria causa autonoma (ravvisabile nel mandato nell'interesse “ex se” del rappresentato ad obbligate CP_1 ad attivarsi obbligatoriamente alla cessione dell'azienda, e per l'accordo di separazione
[...] nell'interesse dei coniugi a regolare globalmente i rapporti patrimoniali conseguenti alla crisi familiare). Deve, nello specifico, ritenersi il contratto di mandato collegato negozialmente all'accordo di separazione, in base ad un vincolo di accessorietà con quest'ultimo.
n. 3413/2019 r.g.a.c. Pag. 26 Orbene, proprio il vincolo di accessorietà, comporta che l'inefficacia del negozio principale
(quello di separazione) abbia come conseguenza necessaria anche l'inefficacia di quello di mandato, dovendo ritenersi che la mancata realizzazione della “condicio iuris” precluda la possibilità anche per tale negozio di esplicare i suoi effetti.
Ne discende, allora, che alcun obbligo di rendiconto può imputarsi ai sensi dell'art. 1713 cc in capo a Controparte_1
7. Sulle spese di lite
Quanto alle spese di lite, si ritiene che sussistano i presupposti per disporne una compensazione nella misura del 40%, considerato l'accoglimento della domanda di risoluzione avanzata da parte attrice, ma anche il rigetto delle domande di nullità e di simulazione del contratto di cessione dell'azienda dalla stessa avanzata, nonché il rigetto della domanda di restituzione e a rendere il rendiconto, e tenuto conto, infine, anche della accertata inefficacia dell'accordo di separazione.
Il residuo 60% segue, invece, la soccombenza, dovendo così, in tale misura, Controparte_1
e essere condannati al pagamento delle spese di lite di Controparte_2 Controparte_3
e, considerata l'ammissione della stessa al beneficio del patrocinio a spese dello Parte_1
Stato, tali spese devono essere corrisposte in favore dell'Erario ex art. 133 D.P.R. n.115/2002.
Importo che viene liquidato ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., tenuto conto dell'attività difensiva svolta, ai valori medi con riferimento alla fase di studio, introduttiva e decisionale, mentre ai minimi per la fase di trattazione (scaglione da € 26.001 ad € 52.000,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) dichiara accertata l'inefficacia dell'accordo di separazione stipulato tra Parte_1
ed in data 18.06.2018; Controparte_1
c) rigetta le domande di accertamento di nullità del contratto di cessione d'azienda avanzate da Parte_1
n. 3413/2019 r.g.a.c. Pag. 27 d) rigetta la domanda di accertamento di simulazione del contratto di cessione d'azienda avanzata da Parte_1
e) dichiara la risoluzione, per grave inadempimento, ex art. 1453 cc, del contratto di cessione di azienda intercorso tra e stipulato in data Parte_1 Controparte_3
24.01.2019 innanzi al notaio (N. 238 repertorio;
n. 192 raccolta;
Persona_4
contratto registrato in Palermo il 31.01.2019 al N. 1271 serie 1T);
f) rigetta la domanda di restituzione, ex art. 2037 cc, avanzata da nei Parte_1
confronti di Controparte_1
g) rigetta la domanda di rendita del conto avanzata nei confronti di Controparte_1
h) condanna e al pagamento, in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
solido tra loro, in favore di delle spese di lite che, compensate per il Parte_1
40%, si liquidano per il restante 60%, quanto alle spese vive, negli importi prenotati a debito, nonché in € 4.027,80, per compensi, oltre Iva, Cpa, e rimb. spese forf. come per legge e dispone che, ex art. 133 D.P.R. n.115/2002, il pagamento sia eseguito in favore dell'Erario.
26.05.2025
Il Giudice dott. Andrea Quintavalle
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