Sentenza 7 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 28/02/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00758/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01250/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1250 del 2025, proposto da
Pro.System S.r.l., in proprio e nella qualità capogruppo mandataria del costituendo R.T.P, Planet Engineering S.r.l., Leonardo Nolasco, Piero Pieri, Studio Tecnico Associato Linear, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Alfredo Zaza D'Aulisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Cardarelli in Roma, via G.P. Da Palestrina, n. 47;
contro
Provincia di Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mariacristina Iadecola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Proietti & LU Group S.r.l., Railway, B.I.M. Design, Engineering And Construction, Proietti & LU Group S.r.l. - Railway, B.I.M. Design, Engineering And Construction Mandate del Rtp con Hypro S.r.l., non costituiti in giudizio;
Hypro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Pullano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 00009/2025, resa tra le parti.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Hypro S.r.l. e della Provincia di Frosinone;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Zaza;
Ritenuto che i motivi di ricorso necessitino di approfondimento in sede di merito, ma che, allo stato, non sussista il periculum in mora rappresentato da parte appellante, considerati l’oggetto dell’affidamento e la possibilità di subentro di cui è detto nell’ordinanza cautelare, sul punto non confutata dai motivi di appello;
ritenuta la sussistenza di giusti motivi di compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'appello (Ricorso numero: 1250/2025).
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Luciana Barreca | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO