Ordinanza cautelare 29 agosto 2024
Rigetto
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/04/2025, n. 3000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3000 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03000/2025REG.PROV.COLL.
N. 05628/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5628 del 2024, proposto dalla signora RI EP, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Bruno, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nocera Superiore, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno, Sezione Seconda, n. 1060/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Superiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 aprile 2025 il Cons. Ugo De Carlo nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La signora RI EP ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento n. 1/2024 del 20 febbraio 2024 del Comune di Nocera Superiore.
Con tale atto veniva revocata l’autorizzazione alla ricostruzione del fabbricato demolito in modo fedele al vecchio fabbricato, con ingiunzione del ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione della struttura in c.a. realizzata al piano interrato, composta da fondazione e muri perimetrali da cui fuoriescono n. 10 pilastri in elevazione e l'interramento dello scavo eseguito per la realizzazione del piano interrato, nel rispetto delle quote di terreno preesistenti.
2. L’appellante è proprietaria di un immobile sito alla Via Mercato del Comune di Nocera Superiore ed aveva presentato una C.I.L.A. per la realizzazione di un intervento di efficientamento energetico e di adeguamento strutturale mediante demo-ricostruzione.
Il Comune di Nocera Superiore ha dichiarato inefficace la C.I.L.A. ritenendo l’intervento di demo-ricostruzione riconducibile agli interventi di ristrutturazione edilizia assoggettati a permesso di costruire, disponendo la fedele ricostruzione dell’immobile demolito, “così come prescritto nel parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino”.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso poiché ha ritenuto che l’atto impugnato era la inevitabile conseguenza del parere espresso dalla Soprintendenza, e ciò in quanto l’immobile era stato costruito in epoca in cui era necessaria la licenza edilizia prevista dalla L. 1150/1942 perché all’interno del centro abitato di una frazione.
4. L’appello è affidato a tre motivi.
4.1. Con il primo, si contesta che l’immobile all’epoca della sua costruzione si trovasse all’interno del centro abitato della frazione di S. RI Maggiore, poiché non esiste alcun provvedimento autoritativo che perimetri il “centro abitato” di Nocera Superiore negli anni cui si riferisce il contenzioso in essere.
Sulla base dei criteri individuati dalla giurisprudenza per poter esprimere un giudizio circa la necessità o meno della licenza edilizia, va dato atto che la frazione ancor oggi è caratterizzata da pochi immobili sparsi; la zona all’epoca era certamente di tipo rurale, con la presenza solo di qualche fabbricato in posizione isolata.
Solo a partire dall’approvazione del Piano Regolatore nel 1976, l’area, ove insiste il fabbricato di cui è causa, veniva classificata come “zona omogenea B2” suscettibile di edificazione residenziale.
Per quanto concerne, poi, l’urbanizzazione secondaria, l’area risultava, come risulta, in parte, ancora oggi, completamente carente di servizi pubblici, quali scuole, spazi pubblici, parcheggi, negozi, fatta eccezione per la Chiesa di Santa RI Maggiore.
4.2. Il secondo motivo lamenta che il primo giudice abbia affermato che alla data del 1956 l’immobile dell’appellante rientrasse all’interno del centro abitato della frazione in assenza di un provvedimento del Comune che delimitasse il centro abitato, mentre avrebbe dovuto rifarsi a delle valutazioni che tenessero conto della reale consistenza abitativa nella zona.
4.3. Il terzo motivo censura il mancato riconoscimento nonostante le prove prodotte che il fabbricato risaliva ad epoca precedente il 1942.
Ciò si desume dallo stralcio della tavola 1.2.2 del Piano Urbanistico Comunale di Nocera Superiore, che, al di là del suo carattere ricognitivo dei vincoli architettonici dei fabbricati siti nel Comune, attesta comunque, per il semplice fatto di raffigurarlo, la presenza sul territorio, già dal 1904, del fabbricato dell’appellante.
5. Il Comune di Nocera Superiore si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
6. Alla camera di consiglio del 27 agosto 2024 veniva accolta l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
7. L’appello non è fondato.
7.1. In merito all’esistenza o meno di un centro abitato nella frazione di S. RI Maggiore, esiste in atti un’aerofotogrammetria effettuata dal Consorzio Agro Sarnese Nocerino negli anni 1956-57 che dà atto come il terreno dell’appellante si trovasse all’interno del centro abitato della frazione.
Il documento mostra la delimitazione del centro abitato tra la ferrovia ed un torrente e dalla strada statale 18 e presenta una serie di strade vicine senza soluzione di continuità tra loro; sono presenti due chiese e diverse attività commerciali oltre al foro boario. Per gli immobili residenziali edificati in quegli anni furono rilasciate varie licenze edilizie, una delle quali il Comune ha depositato in giudizio perché relativa ad un edificio adiacente a quello dell’appellante.
Pertanto i primi due motivi sono infondati.
7.2. Il terzo motivo è ammissibile, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, poiché la censura era stata avanzata anche in primo grado.
Va premesso che l’esistenza catastale dell’immobile risale al 2021 a seguito di un accertamento
dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2020.
L’efficacia probatoria della tavola 1.2.2. del P.U.C. non è decisiva dal momento che il suo valore è meramente ricognitivo rispetto ai vincoli architettonici presenti sul territorio ed è molto generica, mentre dalle foto aeree e dalla cartografia esibita risulta che nel 1956 l’edificio ancora non esisteva.
Pertanto l’assenza di un titolo legittimante non può giustificarsi con la sua anteriorità al 1942.
7.3. Per le ragioni sin qui esposte, l’appello deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere al Comune le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO