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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 25/02/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4811/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. ssa Monica Santa Kumbasar ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4811/2022 promossa da:
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CROCI
[...] P.IVA_1
MARGHERITA, elettivamente domiciliata presso la persona e lo studio del difensore a Reggio Emilia in Via Sforza n°4;
ATTORE/ contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARTESAGHI MARIA Controparte_2 P.IVA_2
CLEME e dell'avv. LOPEZ DE GONZALO MARCO ( VIA XX C.F._1
SETTEMBRE 14/17 16100 GENOVA;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA DANTE N. 6/4
GENOVA presso la persona e lo studio del difensore avv. BARTESAGHI MARIA CLEME
CONVENUTO
CONCLUSIONI di parte attrice: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Reggio Emilia, contrariis reiectis,
Nel merito: per i motivi dedotti in narrativa, accertare il diritto dell'attrice alla restituzione in proprio favore delle somme indebitamente corrisposte alla convenuta a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per gli anni 2010 e 2011 e per l'effetto condannare la convenuta
[...]
a restituire all'attrice l'importo complessivo di Euro 8.462,55 oltre ad Iva, oltre agli CP_2
interessi legali dalla data della prima ripetizione fino alla domanda giudiziale e agli interessi maggiorati ex art. 1284 co. 4° c.c. dalla domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo. In via
pagina 1 di 13 subordinata: Nella malaugurata ipotesi in cui il Giudicante ritenesse, anche solo parzialmente, fondate le argomentazioni sollevate da controparte, condannare la convenuta a restituire Controparte_2 all'attrice l'importo complessivo di Euro 8.462,55 oltre Iva ed interessi legali ex art. 1284 c.c. o il diverso minor importo che sarà accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, con o senza
l'aggiunta di Iva ed interessi legali ex art. 1284 c.c. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
CONCLUSIONI di parte convenuta: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, - Previa modifica del decreto 16 marzo 2023 previa rifissazione della prima udienza con contestuale differimento ex art. 269 comma secondo disporre, a norma dell'art. 102 c.p.c., ovvero dell'art. 107
c.p.c l'integrazione del contradditorio nei confronti dell' Controparte_3 [...]
Via Napoli, 32 - 42100 Reggio Emilia in persona del Direttore Pro Tempore in Controparte_4 subordine, a norma dell'art. 269 c.p.c., consentire la chiamata in causa dell' Controparte_3
Via Napoli, 32 - 42100 Reggio Emilia - in persona del
[...] Controparte_4
Direttore Pro Tempore nel merito 1. In via principale respingere la domanda di nei CP_1
confronti di in quanto infondata in fatto ed in diritto, basata sulla asserita Controparte_2
illegittimità della normativa nazionale per contrasto con la normativa unionale che non è accertabile nel presente giudizio e comunque perché non sussistono i presupposti per la disapplicazione della norma istitutiva dell'addizionale sull'accisa per il consumo di energia elettrica.
2. In via subordinata, previo occorrendo rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia Europea e/o alla
Corte Costituzionale italiana sulle questioni portate all'attenzione dei detti Supremi collegi come da quesiti indicati nei documenti 6, 7, 10 e 23 da intendersi qui integralmente ritrascritti;
ovvero previa occorrendo sospensione del presente giudizio -anche ma non solo ex art. 295 cod. proc. civ.- in attesa che la Corte Costituzionale e la Corte di Giustizie Europea si pronuncino sulle questioni ad esse già rimesse respingere la domanda di nei confronti di per carenza di CP_1 Controparte_2 legittimazione passiva di , dichiarando tenuta alla restituzione l' Controparte_2 [...]
di Reggio Emilia Via Napoli, 32 - 42100 Reggio Emilia in persona del Controparte_3
Direttore Pro Tempore.
3. In via di ulteriore subordine, ove fosse accolta la domanda di CP_1
nei confronti di (a) limitare la condanna al solo importo in linea capitale e Controparte_2 comunque (b) condannare l' di Reggio Emilia Via Napoli, 32 - Controparte_3
42100 Reggio Emilia in persona del Direttore Pro Tempore a tenere indenne e manlevata
[...]
da ogni avversaria pretesa anche in punto spese ed interessi ognuna per quanto di CP_2 ragione 4. In via istruttoria ammettere le istanze di cui al § 10 dell'atto di costituzione e risposta. Con
pagina 2 di 13 vittoria di spese ed onorari di lite, anche di eventuali CTU e CTP.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La Controparte_1 Controparte_1 Parte_1
ha chiesto, ex art. 2033 c.c., la restituzione della somma di € 8.462,55, oltre IVA e
[...] interessi, versati ad nell'anno 2011, a titolo di addizionale provinciale alle Controparte_2 accise sull'energia elettrica, somme che non erano più dovute in forza della Direttiva
n.2008/118/CE.
Parte attrice nello specifico ha rappresentato:
Di avere stipulato per l'anno 2011 con un contratto di somministrazione di Controparte_2 energia elettrica presso la propria sede produttiva sita in Castelnovo di Sotto (RE), Via Limido n.
24/a; di avere sempre pagato ad l'intero importo delle fatture emesse, ivi compresi CP_2 gli importi addebitati dal fornitore a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa prevista dall'art. 6, comma 1, lett. C), D.L. n. 511/1988, così come evidenziati in fattura;
che gli importi versati a titolo di addizionale all'accisa per l'anno 2011 sono pari a complessivi Euro 8.462,55, oltre ad Iva, come si evince dalle fatture prodotte (cfr. doc. 1); che nel corso del 2011 la
Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia ritenendo che l'addizionale sull'accisa sull'energia elettrica, di cui all'art. 6 D.L. 511/1988, fosse in contrasto con al Direttiva 2008/118/CE in quanto priva di finalità specifica;
che il Governo Italiano, al fine di evitare la procedura di infrazione, ha abrogato, a decorrere dal 2012, tale addizionale che, tuttavia, è stata addebitata ai consumatori per ben 2 anni;
che la Corte di Giustizia Europea, nell'esaminare casi analoghi a quello italiano, ha affermato in due note sentenze (sent.
05.03.2015 in causa C-553/13 e sent. 25.07.2018 in causa C-103/17, rispettivamente docc. 2 e 3) che le norme interne che istituiscono, come ha fatto l'art. 6, comma 2, DL 511/88, un'imposta addizionale, si pongono in contrasto con il diritto comunitario e dunque devono essere disapplicate, con conseguente diritto al rimorso delle somme indebitamente versate;
che il principio enunciato dalla Corte di Giustizia Europea è stato poi recepito e confermato da numerosissime pronunce della Suprema Corte;
di avere inutilmente presentato domanda di restituzione delle somme pagate e di non aver avuto alcun rimborso.
Costituendosi in giudizio con memoria in data 10/3/2023 ha chiesto Controparte_2 respingersi la domanda attorea, assumendo che la direttiva Europea non ha efficacia diretta orizzontale nei rapporti tra fornitore di energia elettrica ed utente, ma solo efficacia verticale nei rapporti tra lo Stato e il fornitore;
che è un mero collettore di imposta che CP_2 viene poi riversata allo Stato;
che è pertanto priva di legittimazione passiva rispetto alla pagina 3 di 13 domanda di restituzione dell'accisa finita nelle casse dello Stato e che il rimborso avrebbe dovuto essere richiesto dunque all'Amministrazione dello Stato;
ha quindi chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' ha Controparte_3 sostenuto l'illegittimità dell'articolo 14 T.U. accise e ne ha chiesto la disapplicazione o il rinvio alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
in subordine per l'ipotesi di condanna di al CP_2 rimborso, ha contestato di dovere gli interessi e ha chiesto di limitare la condanna del fornitore alla restituzione al cliente della somma capitale a titolo di accise.
Il Giudice con ordinanza in data 30/3/2023 non ha autorizzato la chiamata del terzo ed ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. La causa è giunta a decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note conclusive depositate in vista dell'udienza cartolare del 19/11/2024.
2. Va innanzitutto rilevata l'infondatezza dell'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta di carenza di legittimazione passiva. Il cliente, ovvero nel caso di specie la
[...]
Banco San Geminiano e San Prospero S.p.a., ha Controparte_1 correttamente agito contro il fornitore per la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., e la legittimazione passiva dell'odierna convenuta emerge con tutta evidenza dal fatto che quest'ultima abbia fatturato le addizionali provinciali in questione, come dimostrato dalle bollette prodotte in atti da parte attrice (doc. n. 1), i cui pagamenti assunti come indebiti ed eseguiti dall'attrice, non ha mai contestato di avere ricevuto, risultando così l'unico CP_2 soggetto passivamente legittimato rispetto all'azione civile qui svolta ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. (in definitiva, solvens è stata la accipiens la ). CP_1 CP_2
3. Ciò detto in ordine alla sussistenza della legittimazione passiva in capo alla convenuta, e passando al merito della controversia, questo Giudice che concorda con quanto affermato da questo Tribunale in analoga fattispecie, ritiene che la domanda di ripetizione dell'indebito promossa dalla società attrice sia fondata e vada accolta. La controversia trae origine dai recenti pronunciamenti della Cassazione che hanno ritenuto che l'art. 6 del decreto-legge n.
511/1988, istitutivo dell'addizionale provinciale sull'accisa dell'energia elettrica, dovesse essere disapplicato per contrasto con la normativa comunitaria così come interpretata dalla
Corte di Giustizia. Giova al riguardo ripercorrere la normativa che ha disciplinato l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica. L'art. 6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988 ha istituito un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei
Comuni, delle Province o dell'Erario, obbligando al versamento i somministranti dell'energia pagina 4 di 13 elettrica con diritto di rivalsa a norma dell'art. 56 del Testo Unico (D.Lgs. 26 ottobre 1995 n.
504). La disciplina nazionale è stata progressivamente oggetto di integrazione con la normativa di rango comunitario. In particolare, con l'art. 3 della direttiva 92/12/CEE è stato disposto che “i prodotti di cui al paragrafo 1”, tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art.3 della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003,
“possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”. La direttiva 2003/96/CE, che ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE, è stata recepita in Italia dal D.Lgs. 2 febbraio
2007 n. 26, il cui art. 5 ha sostituito il D.L. n.511 del 1988 art. 6, istituendo in favore dello
Stato e delle Province imposte addizionali alle accise, stabilendo che le stesse “sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica” (comma 3). La Direttiva comunitaria 2008/118/CE, con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione del citato art. 3 par. 2 della direttiva 92/12/CEE del 23 febbraio 1992, ha statuito che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise...”.
Tale Direttiva 2008/118/CE, che avrebbe dovuto essere recepita dallo Stato italiano entro il
1.1.2010, è stata recepita in Italia con D.Lgs 29.3.2010 n. 48 (l'art. 48 della Direttiva aveva previsto che gli Stati membri avrebbero adottato e pubblicato, entro il 1 gennaio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva a decorrere dal 1 aprile 2010); tale decreto attuativo, tuttavia, non è intervenuto sull'art. 6 del D.L. 511/1988, così come modificato dal D.lgs 26/2007.
Pertanto, nel corso dell'anno 2011, la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, di cui al citato art.6 del D.L. n.511/1988, in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE. Il Governo, al fine di evitare l'instaurarsi di tale procedura, ha abrogato l'addizionale a decorrere dal 2012
(D. Lgs.23/2011 e 68/2011 nelle Regioni a statuto ordinario e D.L. 16/2012 nelle Regioni a statuto speciale).
L'odierna parte attrice ha rivendicato il diritto alla restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa addebitatale nelle fatture in atti, richiedendone il rimborso alla convenuta.
pagina 5 di 13 A sostegno della domanda proposta, la ha richiamato alcune pronunce della Cassazione, che hanno ritenuto che il citato art. 6 del D.L. 511/1988, istitutivo dell'addizionale all'accise sull'energia elettrica, debba essere disapplicato in quanto in contrasto con la normativa comunitaria (Cass. 27099/2019 e Cass. 27101/2019).
Osserva a tal proposito questo Giudice che la Corte di Cassazione, con una serie di recenti pronunce, ha affermato che “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione, applicabile ratione temporis, … va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e
25 luglio 2018, in causa C-103/17” (così, tra le altre, Cass. 22343/2020; cfr., negli stessi termini e con le medesime argomentazioni, tra le più recenti, Cass. 16142/2020; Cass.
10691/2020; Cass. 27101/2019; Cass. 15198/2019).
In particolare – osserva la Cassazione - “L'art. 3, par. 2, della direttiva 92/12/CEE afferma che “I prodotti di cui al paragrafo 1”, tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
Tale disposizione è pressoché sovrapponibile alla formulazione dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, … per la quale “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. La
Suprema Corte ha rilevato che, affinché le addizionali provinciali alle accise siano legittime ai sensi della direttiva 2008/118/CE, occorre il cumulativo riscontro di due requisiti, cioè: 1) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità ed il controllo dell'imposta; 2) “le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (….). La già citata sentenza della Corte di Giustizia del 25 luglio 2018, punti 38 e 39, chiarisce poi che affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su
pagina 6 di 13 cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione” […]. Orbene, sotto il primo profilo il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 3, ultimo periodo, chiarisce che “Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica”, sicché è rispettata la prima condizione. Non è invece rispettata la seconda, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio (…). Ne consegue che il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 2, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa Organizzazione interna, va disapplicato in ossequio al ricevuto principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia
U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (….). Le imposte addizionali in questione non sono dunque dovute, con conseguente fondatezza del ricorso, dovendosi pertanto affermare il seguente principio di diritto: «l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche 8 introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-
553/13, e 25 luglio 2018, in causa C103/17» ( Cass. civ. Sez. 5, Sentenza n. 22343 del 2020 cit.
).
4. Ciò precisato in merito al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, appaiono del tutto irrilevanti ai fini della decisione i rilievi sollevati dalla convenuta relativi all'efficacia verticale e/o orizzontale della direttiva comunitaria 2008/118/CE, e quindi circa il fatto che le direttive comunitarie non possano avere efficacia orizzontale e che i principi affermati dalla
Suprema Corte non sarebbero applicabili nella presente controversia tra privati.
L'argomentazione è ininfluente, perché l'art. 6 del D.L. n. 511/1988 viene disapplicato non già per contrasto con la direttiva comunitaria self-executing tardivamente recepita dal nostro
Stato e quindi per effetto della diretta ed immediata esecuzione della direttiva n.
pagina 7 di 13 2008/118/CE; la disapplicazione dell'art. 6 del DL 511/1988 avviene, invece, per il contrasto della norma interna con il diritto comunitario così come interpretato con efficacia vincolante dalla Corte di Giustizia UE. Alle pronunce della Corte di Giustizia va, infatti, riconosciuto il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, così come già aveva precisato la Corte di
Cassazione nella sentenza n. 22577/2012, laddove aveva affermato il seguente principio:
“L'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia, ha efficacia
"ultra partes", sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della
Comunità” (nello stesso senso, Cass. Sez. 5 Sentenza n. 5381 del 03/03/2017). Con specifico riferimento al D.L. n. 511/1988, art. 6, si è già precisato più sopra come la stessa Suprema
Corte abbia affermato in molteplici pronunce (ex multis, Cass. civ. n. 16142/2020, Cass. civ. pagina 9 di 18 n. 3233/2020, Cass. civ. n. 10691/2020) che “indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self executing o meno dell'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE, va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa” (Cass. 16142/2020).
Alla luce dell'interpretazione del diritto comunitario imposto dalla Corte di Giustizia, risulta quindi irrilevante la circostanza, evidenziata dalla parte convenuta, che la giurisprudenza della Cassazione si sia pronunciata in controversie che vedevano coinvolti i cittadini e l'erario, quindi, in controversie in cui venivano in rilievo effetti diretti verticali (privato
contro
Stato) e non orizzontali.
La Cassazione ha affermato il principio di diritto suesposto che tiene conto proprio dell'efficacia lato sensu normativa riconosciuta alle pronunce interpretative della Corte di
Giustizia UE e che vincola il giudice nazionale, imponendogli di disapplicare le disposizioni di diritto interno che con esse si pongano in contrasto: tale principio trova applicazione sia nei rapporti verticali tra privati ed Amministrazione dello Stato, sia nei rapporti orizzontali tra privati.
La questione dedotta in giudizio, dunque, non è quella relativa all'efficacia verticale/orizzontale della Direttiva 2008/118/Ce, perché le parti in causa non sono lo Stato e pagina 8 di 13 l'ente impositore, ma è quella privatistica, tra il soggetto passivo dell'imposta/fornitore e l'utente/terzo che ha subito la rivalsa (consentita ma non imposta dal diritto interno). Unica via praticabile per l'utente al fine di recuperare l'esborso indebito per accise è la ripetizione di quanto pagato al fornitore.
A fronte, infatti, dell'illegittimità della norma tributaria nazionale per contrasto con una direttiva europea (limitatamente agli anni da 2008 a 2012), non era dovuto il pagamento delle addizionali de quibus. Ne consegue che, è venuto meno anche il diritto (non dovere) di rivalsa previsto in capo al concessionario nei confronti dell'utente finale, così che quanto riscosso da questi costituisce indebito.
Il consumatore finale cui sono state addebitate le imposte addizionali da parte del fornitore può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione di indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione (da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva 2008/118/Ce della norma in tema di accise), può chiedere direttamente il rimborso all'amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale dell'effettività (Cass., 2019 nn. 14200 e 29980 e Cass., 2020 n. 10114)
Il suddetto principio è stato confermato da una recente pronuncia della Suprema Corte
Sezione Tributaria che ha così statuito: «il principio di effettività impone che il consumatore finale di energia elettrica - ove abbia corrisposto al fornitore di energia a titolo di rivalsa imposte in contrasto con il diritto dell'Unione e ove risulti che l'azione di rimborso nei confronti del fornitore risulti eccessivamente difficoltosa - ha legittimazione straordinaria nei confronti dell'Erario a esperire l'azione di indebito oggettivo che avrebbe esperito nei confronti del fornitore , assoggettata a prescrizione ordinaria e non al termine di decadenza di cui all'art.
14, comma 2, d. lgs. n. 504/1995». Cass. Cassazione civile sez. trib., 29/07/2024, n.21154).
Essendo il rapporto tra Erario e fornitore presupposto del rapporto civilistico tra quest'ultimo ed il cliente finale, al Giudice ordinario, investito della decisione sul rapporto di natura privatistica - ovvero sulla rivalsa che il fornitore, esercitando la facoltà di traslare l'imposta, ha operato - spetta un accertamento meramente incidentale in ordine alla debenza dell'imposta contestata, ed egli “ha sempre il potere di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo ove sia presupposto e di disapplicarlo …” (cfr. Cass. civ., S.U., 28 gennaio 2011,
2064, in motivazione). Nella specie, dunque, questo Giudice è tenuto, con cognizione meramente incidentale ed ai limitati fini della decisione sulla lite tra privati, all'interpretazione della norma fiscale che riguarda il rapporto esistente fra l'Amministrazione finanziaria ed il soggetto passivo d'imposta, e deve farlo sulla base degli stessi principi pagina 9 di 13 applicabili a tale rapporto, dunque tenendo conto della disapplicazione della norma istitutiva dell'imposta per contrarietà al diritto dell'Unione. Ne consegue che, in assenza di una disposizione atta a giustificare l'applicazione dell'addizionale provinciale all'accise, le somme che ha inteso addebitare a tale titolo alla Controparte_1
costituiscono un addebito privo di causa CP_1 Controparte_1 giustificatrice, e rendono perciò fondata la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata ai sensi dell'art. 2033 c.c.
5. Per le ragioni sopra esposte, non è necessario il rinvio pregiudiziale alla CGE richiesto dal fornitore convenuto poiché non vi è una questione di interpretazione della direttiva, essendo rimessa al Giudice solo una questione privatistica tra il fornitore e l'utente finale, in cui lo
Stato non riveste il ruolo di contraddittore.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, appare quindi parimenti irrilevante l'ulteriore rilievo sollevato dalla convenuta secondo cui parte attrice avrebbe dovuto svolgere un'azione di risarcimento del danno verso lo Stato per ritardata o errata attuazione delle direttive comunitarie, atteso che la possibilità per il creditore di tutelare i propri diritti asseritamente lesi nell'ambito della stessa vicenda ricorrendo a diverse azioni (proponibili contro diversi soggetti in forza di differenti causae petendi), non preclude la spettanza del diritto azionato una volta che il creditore abbia esperito uno solo dei rimedi astrattamente ipotizzabili, come l'azione di ripetizione oggi esercitata ex art. 2033 c.c. dalla parte attrice.
7. La disposizione generale in materia di rimborso delle accise indebitamente versate è l'art. 14 del T.U.A., il quale, al comma 2, prevede che «l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata» ed il rimborso «deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento». La medesima disposizione prevede poi, al comma 4, che
«qualora al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme». E' pertanto evidente che l'esperimento dell'azione di rimborso del fornitore di energia elettrica nei confronti l'Amministrazione Finanziaria sia stata espressamente ricollegata dal legislatore, tra l'altro, al rispetto del termine di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che imponga al fornitore la restituzione all'utente finale delle somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, ed in tal modo è pagina 10 di 13 quindi lo stesso legislatore che ha riconosciuto la legittimità di un'azione di ripetizione di indebito dell'utente finale (quale quella oggi esercitata dall'attrice) verso il fornitore della somministrazione di energia elettrica.
Tuttavia, la questione non ha il requisito della rilevanza nella causa di mero indebito, che ci occupa, dove, come più sopra motivato, la normativa applicata, è l'art. 2033 c.c. e non l'art. 14
D.Lgs 504/1995.
Alla luce delle considerazioni svolte, quale fornitore, è tenuto a Controparte_2 restituire a la somma indebitamente percepita per accise di Euro 8.462,55. CP_1
8. Deve inoltre essere restituito anche l'importo pagato dall'attrice a titolo di IVA sul costo addebitato a titolo di addizionale provinciale. In particolare, relativamente all'IVA versata, parte convenuta, con la comparsa di costituzione e risposta (pag. 24), ha dedotto che l'attrice non avrebbe diritto al rimborso dell'IVA, paventando il rischio di un indebito arricchimento in favore della stessa parte attrice, stante la neutralità che caratterizza l'IVA, rilevando al riguardo che l'Iva non possa costituire un costo per , avendola essa detratta per intero ex art. 19 DPR 633/1972 ed essendo quindi per la società attrice neutrale sul piano economico.
L'assunto è infondato. Infatti, in tema di IVA, come rilevato dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 633/1972, ai fini della detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi, è indispensabile che dette operazioni siano effettivamente assoggettabili all'IVA nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario (Cass. n. 9946/2015; Cass. ord. 8652/2020 e Cass. ord. 25741/2021). Ne consegue che, vertendosi nella specie in ipotesi di pagamento indebito di addizionale provinciale sulle accise per contrarietà al diritto comunitario, anche l'IVA ad esso correlata va restituita all'odierna parte attrice, trattandosi di operazione che è stata erroneamente assoggettata all'IVA nella misura dovuta.
9. Con riguardo agli interessi, vanno richiamati i principi giurisprudenziali secondo cui, in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza pagina 11 di 13 degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul "solvens", che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'accipiens all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla (cfr. Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 23448 del
26/10/2020).
Peraltro, in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (cfr.
Cass. Sez. U - Sentenza n. 15895 del 13/06/2019), come - nella specie - la lettera pec
17/2/2020 (doc. 4 . CP_1
Nella specie non sussiste mala fede in capo a che ha percepito l'indebito posto che tale CP_2 elemento soggettivo non è stato né specificamente dedotto né dimostrato dalla parte ricorrente.
Sono quindi dovuti gli interessi legali che vanno riconosciuti dal 17.2.2020 (pec di essa in mora) sino al 21.11.2022 ex art. 1284 primo comma c.c. e dal 22.11.2022, data di notificazione dell'atto di citazione e dunque di proposizione della domanda giudiziale, sino al saldo ex art. 1284, quarto comma, c.c.
Nulla deve essere corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria, trattandosi di pagamento di indebito oggettivo, il quale genera la sola obbligazione di restituzione con gli interessi a norma dell'art. 2033 c.c.
10.Quanto alla regolazione delle spese, si ritiene che il Fornitore conoscesse o dovesse conoscere la Direttiva 2008/118 CE, per cui avrebbe dovuto astenersi, a fronte del mancato recepimento della stessa da parte del legislatore nazionale, dal pretendere le accise sull'utente finale. , pertanto, ha dato causa ai contenziosi di ripetizione dell'indebito instaurati dagli CP_2 utenti finali e ciò ne determina la soccombenza in relazione alle spese di lite.
Le spese si liquidano in dispositivo in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione da € 5.201 ad
€ 26.000) e dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale.
pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese ed assorbite, così provvede:
1) Condanna la convenuta, al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 8.462,55 oltre agli interessi al saggio ordinario di cui al comma 1 dell'art. 1284 cod. civ. dal 17.02.2020 sino alla proposizione della domanda giudiziale, ed al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4,
c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) condanna la convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in € 5.341,00 di cui €264,00 per spese ed € 5.077,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.
Reggio Emilia, 24 febbraio 2025
Il Giudice onorario dott.ssa Monica Santa Kumbasar
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. ssa Monica Santa Kumbasar ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4811/2022 promossa da:
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CROCI
[...] P.IVA_1
MARGHERITA, elettivamente domiciliata presso la persona e lo studio del difensore a Reggio Emilia in Via Sforza n°4;
ATTORE/ contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARTESAGHI MARIA Controparte_2 P.IVA_2
CLEME e dell'avv. LOPEZ DE GONZALO MARCO ( VIA XX C.F._1
SETTEMBRE 14/17 16100 GENOVA;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA DANTE N. 6/4
GENOVA presso la persona e lo studio del difensore avv. BARTESAGHI MARIA CLEME
CONVENUTO
CONCLUSIONI di parte attrice: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Reggio Emilia, contrariis reiectis,
Nel merito: per i motivi dedotti in narrativa, accertare il diritto dell'attrice alla restituzione in proprio favore delle somme indebitamente corrisposte alla convenuta a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per gli anni 2010 e 2011 e per l'effetto condannare la convenuta
[...]
a restituire all'attrice l'importo complessivo di Euro 8.462,55 oltre ad Iva, oltre agli CP_2
interessi legali dalla data della prima ripetizione fino alla domanda giudiziale e agli interessi maggiorati ex art. 1284 co. 4° c.c. dalla domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo. In via
pagina 1 di 13 subordinata: Nella malaugurata ipotesi in cui il Giudicante ritenesse, anche solo parzialmente, fondate le argomentazioni sollevate da controparte, condannare la convenuta a restituire Controparte_2 all'attrice l'importo complessivo di Euro 8.462,55 oltre Iva ed interessi legali ex art. 1284 c.c. o il diverso minor importo che sarà accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, con o senza
l'aggiunta di Iva ed interessi legali ex art. 1284 c.c. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
CONCLUSIONI di parte convenuta: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, - Previa modifica del decreto 16 marzo 2023 previa rifissazione della prima udienza con contestuale differimento ex art. 269 comma secondo disporre, a norma dell'art. 102 c.p.c., ovvero dell'art. 107
c.p.c l'integrazione del contradditorio nei confronti dell' Controparte_3 [...]
Via Napoli, 32 - 42100 Reggio Emilia in persona del Direttore Pro Tempore in Controparte_4 subordine, a norma dell'art. 269 c.p.c., consentire la chiamata in causa dell' Controparte_3
Via Napoli, 32 - 42100 Reggio Emilia - in persona del
[...] Controparte_4
Direttore Pro Tempore nel merito 1. In via principale respingere la domanda di nei CP_1
confronti di in quanto infondata in fatto ed in diritto, basata sulla asserita Controparte_2
illegittimità della normativa nazionale per contrasto con la normativa unionale che non è accertabile nel presente giudizio e comunque perché non sussistono i presupposti per la disapplicazione della norma istitutiva dell'addizionale sull'accisa per il consumo di energia elettrica.
2. In via subordinata, previo occorrendo rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia Europea e/o alla
Corte Costituzionale italiana sulle questioni portate all'attenzione dei detti Supremi collegi come da quesiti indicati nei documenti 6, 7, 10 e 23 da intendersi qui integralmente ritrascritti;
ovvero previa occorrendo sospensione del presente giudizio -anche ma non solo ex art. 295 cod. proc. civ.- in attesa che la Corte Costituzionale e la Corte di Giustizie Europea si pronuncino sulle questioni ad esse già rimesse respingere la domanda di nei confronti di per carenza di CP_1 Controparte_2 legittimazione passiva di , dichiarando tenuta alla restituzione l' Controparte_2 [...]
di Reggio Emilia Via Napoli, 32 - 42100 Reggio Emilia in persona del Controparte_3
Direttore Pro Tempore.
3. In via di ulteriore subordine, ove fosse accolta la domanda di CP_1
nei confronti di (a) limitare la condanna al solo importo in linea capitale e Controparte_2 comunque (b) condannare l' di Reggio Emilia Via Napoli, 32 - Controparte_3
42100 Reggio Emilia in persona del Direttore Pro Tempore a tenere indenne e manlevata
[...]
da ogni avversaria pretesa anche in punto spese ed interessi ognuna per quanto di CP_2 ragione 4. In via istruttoria ammettere le istanze di cui al § 10 dell'atto di costituzione e risposta. Con
pagina 2 di 13 vittoria di spese ed onorari di lite, anche di eventuali CTU e CTP.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La Controparte_1 Controparte_1 Parte_1
ha chiesto, ex art. 2033 c.c., la restituzione della somma di € 8.462,55, oltre IVA e
[...] interessi, versati ad nell'anno 2011, a titolo di addizionale provinciale alle Controparte_2 accise sull'energia elettrica, somme che non erano più dovute in forza della Direttiva
n.2008/118/CE.
Parte attrice nello specifico ha rappresentato:
Di avere stipulato per l'anno 2011 con un contratto di somministrazione di Controparte_2 energia elettrica presso la propria sede produttiva sita in Castelnovo di Sotto (RE), Via Limido n.
24/a; di avere sempre pagato ad l'intero importo delle fatture emesse, ivi compresi CP_2 gli importi addebitati dal fornitore a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa prevista dall'art. 6, comma 1, lett. C), D.L. n. 511/1988, così come evidenziati in fattura;
che gli importi versati a titolo di addizionale all'accisa per l'anno 2011 sono pari a complessivi Euro 8.462,55, oltre ad Iva, come si evince dalle fatture prodotte (cfr. doc. 1); che nel corso del 2011 la
Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia ritenendo che l'addizionale sull'accisa sull'energia elettrica, di cui all'art. 6 D.L. 511/1988, fosse in contrasto con al Direttiva 2008/118/CE in quanto priva di finalità specifica;
che il Governo Italiano, al fine di evitare la procedura di infrazione, ha abrogato, a decorrere dal 2012, tale addizionale che, tuttavia, è stata addebitata ai consumatori per ben 2 anni;
che la Corte di Giustizia Europea, nell'esaminare casi analoghi a quello italiano, ha affermato in due note sentenze (sent.
05.03.2015 in causa C-553/13 e sent. 25.07.2018 in causa C-103/17, rispettivamente docc. 2 e 3) che le norme interne che istituiscono, come ha fatto l'art. 6, comma 2, DL 511/88, un'imposta addizionale, si pongono in contrasto con il diritto comunitario e dunque devono essere disapplicate, con conseguente diritto al rimorso delle somme indebitamente versate;
che il principio enunciato dalla Corte di Giustizia Europea è stato poi recepito e confermato da numerosissime pronunce della Suprema Corte;
di avere inutilmente presentato domanda di restituzione delle somme pagate e di non aver avuto alcun rimborso.
Costituendosi in giudizio con memoria in data 10/3/2023 ha chiesto Controparte_2 respingersi la domanda attorea, assumendo che la direttiva Europea non ha efficacia diretta orizzontale nei rapporti tra fornitore di energia elettrica ed utente, ma solo efficacia verticale nei rapporti tra lo Stato e il fornitore;
che è un mero collettore di imposta che CP_2 viene poi riversata allo Stato;
che è pertanto priva di legittimazione passiva rispetto alla pagina 3 di 13 domanda di restituzione dell'accisa finita nelle casse dello Stato e che il rimborso avrebbe dovuto essere richiesto dunque all'Amministrazione dello Stato;
ha quindi chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' ha Controparte_3 sostenuto l'illegittimità dell'articolo 14 T.U. accise e ne ha chiesto la disapplicazione o il rinvio alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
in subordine per l'ipotesi di condanna di al CP_2 rimborso, ha contestato di dovere gli interessi e ha chiesto di limitare la condanna del fornitore alla restituzione al cliente della somma capitale a titolo di accise.
Il Giudice con ordinanza in data 30/3/2023 non ha autorizzato la chiamata del terzo ed ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. La causa è giunta a decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note conclusive depositate in vista dell'udienza cartolare del 19/11/2024.
2. Va innanzitutto rilevata l'infondatezza dell'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta di carenza di legittimazione passiva. Il cliente, ovvero nel caso di specie la
[...]
Banco San Geminiano e San Prospero S.p.a., ha Controparte_1 correttamente agito contro il fornitore per la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., e la legittimazione passiva dell'odierna convenuta emerge con tutta evidenza dal fatto che quest'ultima abbia fatturato le addizionali provinciali in questione, come dimostrato dalle bollette prodotte in atti da parte attrice (doc. n. 1), i cui pagamenti assunti come indebiti ed eseguiti dall'attrice, non ha mai contestato di avere ricevuto, risultando così l'unico CP_2 soggetto passivamente legittimato rispetto all'azione civile qui svolta ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. (in definitiva, solvens è stata la accipiens la ). CP_1 CP_2
3. Ciò detto in ordine alla sussistenza della legittimazione passiva in capo alla convenuta, e passando al merito della controversia, questo Giudice che concorda con quanto affermato da questo Tribunale in analoga fattispecie, ritiene che la domanda di ripetizione dell'indebito promossa dalla società attrice sia fondata e vada accolta. La controversia trae origine dai recenti pronunciamenti della Cassazione che hanno ritenuto che l'art. 6 del decreto-legge n.
511/1988, istitutivo dell'addizionale provinciale sull'accisa dell'energia elettrica, dovesse essere disapplicato per contrasto con la normativa comunitaria così come interpretata dalla
Corte di Giustizia. Giova al riguardo ripercorrere la normativa che ha disciplinato l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica. L'art. 6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988 ha istituito un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei
Comuni, delle Province o dell'Erario, obbligando al versamento i somministranti dell'energia pagina 4 di 13 elettrica con diritto di rivalsa a norma dell'art. 56 del Testo Unico (D.Lgs. 26 ottobre 1995 n.
504). La disciplina nazionale è stata progressivamente oggetto di integrazione con la normativa di rango comunitario. In particolare, con l'art. 3 della direttiva 92/12/CEE è stato disposto che “i prodotti di cui al paragrafo 1”, tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art.3 della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003,
“possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”. La direttiva 2003/96/CE, che ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE, è stata recepita in Italia dal D.Lgs. 2 febbraio
2007 n. 26, il cui art. 5 ha sostituito il D.L. n.511 del 1988 art. 6, istituendo in favore dello
Stato e delle Province imposte addizionali alle accise, stabilendo che le stesse “sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica” (comma 3). La Direttiva comunitaria 2008/118/CE, con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione del citato art. 3 par. 2 della direttiva 92/12/CEE del 23 febbraio 1992, ha statuito che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise...”.
Tale Direttiva 2008/118/CE, che avrebbe dovuto essere recepita dallo Stato italiano entro il
1.1.2010, è stata recepita in Italia con D.Lgs 29.3.2010 n. 48 (l'art. 48 della Direttiva aveva previsto che gli Stati membri avrebbero adottato e pubblicato, entro il 1 gennaio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva a decorrere dal 1 aprile 2010); tale decreto attuativo, tuttavia, non è intervenuto sull'art. 6 del D.L. 511/1988, così come modificato dal D.lgs 26/2007.
Pertanto, nel corso dell'anno 2011, la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, di cui al citato art.6 del D.L. n.511/1988, in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE. Il Governo, al fine di evitare l'instaurarsi di tale procedura, ha abrogato l'addizionale a decorrere dal 2012
(D. Lgs.23/2011 e 68/2011 nelle Regioni a statuto ordinario e D.L. 16/2012 nelle Regioni a statuto speciale).
L'odierna parte attrice ha rivendicato il diritto alla restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa addebitatale nelle fatture in atti, richiedendone il rimborso alla convenuta.
pagina 5 di 13 A sostegno della domanda proposta, la ha richiamato alcune pronunce della Cassazione, che hanno ritenuto che il citato art. 6 del D.L. 511/1988, istitutivo dell'addizionale all'accise sull'energia elettrica, debba essere disapplicato in quanto in contrasto con la normativa comunitaria (Cass. 27099/2019 e Cass. 27101/2019).
Osserva a tal proposito questo Giudice che la Corte di Cassazione, con una serie di recenti pronunce, ha affermato che “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione, applicabile ratione temporis, … va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e
25 luglio 2018, in causa C-103/17” (così, tra le altre, Cass. 22343/2020; cfr., negli stessi termini e con le medesime argomentazioni, tra le più recenti, Cass. 16142/2020; Cass.
10691/2020; Cass. 27101/2019; Cass. 15198/2019).
In particolare – osserva la Cassazione - “L'art. 3, par. 2, della direttiva 92/12/CEE afferma che “I prodotti di cui al paragrafo 1”, tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
Tale disposizione è pressoché sovrapponibile alla formulazione dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, … per la quale “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. La
Suprema Corte ha rilevato che, affinché le addizionali provinciali alle accise siano legittime ai sensi della direttiva 2008/118/CE, occorre il cumulativo riscontro di due requisiti, cioè: 1) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità ed il controllo dell'imposta; 2) “le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (….). La già citata sentenza della Corte di Giustizia del 25 luglio 2018, punti 38 e 39, chiarisce poi che affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su
pagina 6 di 13 cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione” […]. Orbene, sotto il primo profilo il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 3, ultimo periodo, chiarisce che “Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica”, sicché è rispettata la prima condizione. Non è invece rispettata la seconda, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio (…). Ne consegue che il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 2, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa Organizzazione interna, va disapplicato in ossequio al ricevuto principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia
U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (….). Le imposte addizionali in questione non sono dunque dovute, con conseguente fondatezza del ricorso, dovendosi pertanto affermare il seguente principio di diritto: «l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche 8 introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-
553/13, e 25 luglio 2018, in causa C103/17» ( Cass. civ. Sez. 5, Sentenza n. 22343 del 2020 cit.
).
4. Ciò precisato in merito al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, appaiono del tutto irrilevanti ai fini della decisione i rilievi sollevati dalla convenuta relativi all'efficacia verticale e/o orizzontale della direttiva comunitaria 2008/118/CE, e quindi circa il fatto che le direttive comunitarie non possano avere efficacia orizzontale e che i principi affermati dalla
Suprema Corte non sarebbero applicabili nella presente controversia tra privati.
L'argomentazione è ininfluente, perché l'art. 6 del D.L. n. 511/1988 viene disapplicato non già per contrasto con la direttiva comunitaria self-executing tardivamente recepita dal nostro
Stato e quindi per effetto della diretta ed immediata esecuzione della direttiva n.
pagina 7 di 13 2008/118/CE; la disapplicazione dell'art. 6 del DL 511/1988 avviene, invece, per il contrasto della norma interna con il diritto comunitario così come interpretato con efficacia vincolante dalla Corte di Giustizia UE. Alle pronunce della Corte di Giustizia va, infatti, riconosciuto il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, così come già aveva precisato la Corte di
Cassazione nella sentenza n. 22577/2012, laddove aveva affermato il seguente principio:
“L'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia, ha efficacia
"ultra partes", sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della
Comunità” (nello stesso senso, Cass. Sez. 5 Sentenza n. 5381 del 03/03/2017). Con specifico riferimento al D.L. n. 511/1988, art. 6, si è già precisato più sopra come la stessa Suprema
Corte abbia affermato in molteplici pronunce (ex multis, Cass. civ. n. 16142/2020, Cass. civ. pagina 9 di 18 n. 3233/2020, Cass. civ. n. 10691/2020) che “indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self executing o meno dell'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE, va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa” (Cass. 16142/2020).
Alla luce dell'interpretazione del diritto comunitario imposto dalla Corte di Giustizia, risulta quindi irrilevante la circostanza, evidenziata dalla parte convenuta, che la giurisprudenza della Cassazione si sia pronunciata in controversie che vedevano coinvolti i cittadini e l'erario, quindi, in controversie in cui venivano in rilievo effetti diretti verticali (privato
contro
Stato) e non orizzontali.
La Cassazione ha affermato il principio di diritto suesposto che tiene conto proprio dell'efficacia lato sensu normativa riconosciuta alle pronunce interpretative della Corte di
Giustizia UE e che vincola il giudice nazionale, imponendogli di disapplicare le disposizioni di diritto interno che con esse si pongano in contrasto: tale principio trova applicazione sia nei rapporti verticali tra privati ed Amministrazione dello Stato, sia nei rapporti orizzontali tra privati.
La questione dedotta in giudizio, dunque, non è quella relativa all'efficacia verticale/orizzontale della Direttiva 2008/118/Ce, perché le parti in causa non sono lo Stato e pagina 8 di 13 l'ente impositore, ma è quella privatistica, tra il soggetto passivo dell'imposta/fornitore e l'utente/terzo che ha subito la rivalsa (consentita ma non imposta dal diritto interno). Unica via praticabile per l'utente al fine di recuperare l'esborso indebito per accise è la ripetizione di quanto pagato al fornitore.
A fronte, infatti, dell'illegittimità della norma tributaria nazionale per contrasto con una direttiva europea (limitatamente agli anni da 2008 a 2012), non era dovuto il pagamento delle addizionali de quibus. Ne consegue che, è venuto meno anche il diritto (non dovere) di rivalsa previsto in capo al concessionario nei confronti dell'utente finale, così che quanto riscosso da questi costituisce indebito.
Il consumatore finale cui sono state addebitate le imposte addizionali da parte del fornitore può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione di indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione (da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva 2008/118/Ce della norma in tema di accise), può chiedere direttamente il rimborso all'amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale dell'effettività (Cass., 2019 nn. 14200 e 29980 e Cass., 2020 n. 10114)
Il suddetto principio è stato confermato da una recente pronuncia della Suprema Corte
Sezione Tributaria che ha così statuito: «il principio di effettività impone che il consumatore finale di energia elettrica - ove abbia corrisposto al fornitore di energia a titolo di rivalsa imposte in contrasto con il diritto dell'Unione e ove risulti che l'azione di rimborso nei confronti del fornitore risulti eccessivamente difficoltosa - ha legittimazione straordinaria nei confronti dell'Erario a esperire l'azione di indebito oggettivo che avrebbe esperito nei confronti del fornitore , assoggettata a prescrizione ordinaria e non al termine di decadenza di cui all'art.
14, comma 2, d. lgs. n. 504/1995». Cass. Cassazione civile sez. trib., 29/07/2024, n.21154).
Essendo il rapporto tra Erario e fornitore presupposto del rapporto civilistico tra quest'ultimo ed il cliente finale, al Giudice ordinario, investito della decisione sul rapporto di natura privatistica - ovvero sulla rivalsa che il fornitore, esercitando la facoltà di traslare l'imposta, ha operato - spetta un accertamento meramente incidentale in ordine alla debenza dell'imposta contestata, ed egli “ha sempre il potere di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo ove sia presupposto e di disapplicarlo …” (cfr. Cass. civ., S.U., 28 gennaio 2011,
2064, in motivazione). Nella specie, dunque, questo Giudice è tenuto, con cognizione meramente incidentale ed ai limitati fini della decisione sulla lite tra privati, all'interpretazione della norma fiscale che riguarda il rapporto esistente fra l'Amministrazione finanziaria ed il soggetto passivo d'imposta, e deve farlo sulla base degli stessi principi pagina 9 di 13 applicabili a tale rapporto, dunque tenendo conto della disapplicazione della norma istitutiva dell'imposta per contrarietà al diritto dell'Unione. Ne consegue che, in assenza di una disposizione atta a giustificare l'applicazione dell'addizionale provinciale all'accise, le somme che ha inteso addebitare a tale titolo alla Controparte_1
costituiscono un addebito privo di causa CP_1 Controparte_1 giustificatrice, e rendono perciò fondata la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata ai sensi dell'art. 2033 c.c.
5. Per le ragioni sopra esposte, non è necessario il rinvio pregiudiziale alla CGE richiesto dal fornitore convenuto poiché non vi è una questione di interpretazione della direttiva, essendo rimessa al Giudice solo una questione privatistica tra il fornitore e l'utente finale, in cui lo
Stato non riveste il ruolo di contraddittore.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, appare quindi parimenti irrilevante l'ulteriore rilievo sollevato dalla convenuta secondo cui parte attrice avrebbe dovuto svolgere un'azione di risarcimento del danno verso lo Stato per ritardata o errata attuazione delle direttive comunitarie, atteso che la possibilità per il creditore di tutelare i propri diritti asseritamente lesi nell'ambito della stessa vicenda ricorrendo a diverse azioni (proponibili contro diversi soggetti in forza di differenti causae petendi), non preclude la spettanza del diritto azionato una volta che il creditore abbia esperito uno solo dei rimedi astrattamente ipotizzabili, come l'azione di ripetizione oggi esercitata ex art. 2033 c.c. dalla parte attrice.
7. La disposizione generale in materia di rimborso delle accise indebitamente versate è l'art. 14 del T.U.A., il quale, al comma 2, prevede che «l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata» ed il rimborso «deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento». La medesima disposizione prevede poi, al comma 4, che
«qualora al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme». E' pertanto evidente che l'esperimento dell'azione di rimborso del fornitore di energia elettrica nei confronti l'Amministrazione Finanziaria sia stata espressamente ricollegata dal legislatore, tra l'altro, al rispetto del termine di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che imponga al fornitore la restituzione all'utente finale delle somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, ed in tal modo è pagina 10 di 13 quindi lo stesso legislatore che ha riconosciuto la legittimità di un'azione di ripetizione di indebito dell'utente finale (quale quella oggi esercitata dall'attrice) verso il fornitore della somministrazione di energia elettrica.
Tuttavia, la questione non ha il requisito della rilevanza nella causa di mero indebito, che ci occupa, dove, come più sopra motivato, la normativa applicata, è l'art. 2033 c.c. e non l'art. 14
D.Lgs 504/1995.
Alla luce delle considerazioni svolte, quale fornitore, è tenuto a Controparte_2 restituire a la somma indebitamente percepita per accise di Euro 8.462,55. CP_1
8. Deve inoltre essere restituito anche l'importo pagato dall'attrice a titolo di IVA sul costo addebitato a titolo di addizionale provinciale. In particolare, relativamente all'IVA versata, parte convenuta, con la comparsa di costituzione e risposta (pag. 24), ha dedotto che l'attrice non avrebbe diritto al rimborso dell'IVA, paventando il rischio di un indebito arricchimento in favore della stessa parte attrice, stante la neutralità che caratterizza l'IVA, rilevando al riguardo che l'Iva non possa costituire un costo per , avendola essa detratta per intero ex art. 19 DPR 633/1972 ed essendo quindi per la società attrice neutrale sul piano economico.
L'assunto è infondato. Infatti, in tema di IVA, come rilevato dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 633/1972, ai fini della detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi, è indispensabile che dette operazioni siano effettivamente assoggettabili all'IVA nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario (Cass. n. 9946/2015; Cass. ord. 8652/2020 e Cass. ord. 25741/2021). Ne consegue che, vertendosi nella specie in ipotesi di pagamento indebito di addizionale provinciale sulle accise per contrarietà al diritto comunitario, anche l'IVA ad esso correlata va restituita all'odierna parte attrice, trattandosi di operazione che è stata erroneamente assoggettata all'IVA nella misura dovuta.
9. Con riguardo agli interessi, vanno richiamati i principi giurisprudenziali secondo cui, in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza pagina 11 di 13 degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul "solvens", che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'accipiens all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla (cfr. Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 23448 del
26/10/2020).
Peraltro, in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (cfr.
Cass. Sez. U - Sentenza n. 15895 del 13/06/2019), come - nella specie - la lettera pec
17/2/2020 (doc. 4 . CP_1
Nella specie non sussiste mala fede in capo a che ha percepito l'indebito posto che tale CP_2 elemento soggettivo non è stato né specificamente dedotto né dimostrato dalla parte ricorrente.
Sono quindi dovuti gli interessi legali che vanno riconosciuti dal 17.2.2020 (pec di essa in mora) sino al 21.11.2022 ex art. 1284 primo comma c.c. e dal 22.11.2022, data di notificazione dell'atto di citazione e dunque di proposizione della domanda giudiziale, sino al saldo ex art. 1284, quarto comma, c.c.
Nulla deve essere corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria, trattandosi di pagamento di indebito oggettivo, il quale genera la sola obbligazione di restituzione con gli interessi a norma dell'art. 2033 c.c.
10.Quanto alla regolazione delle spese, si ritiene che il Fornitore conoscesse o dovesse conoscere la Direttiva 2008/118 CE, per cui avrebbe dovuto astenersi, a fronte del mancato recepimento della stessa da parte del legislatore nazionale, dal pretendere le accise sull'utente finale. , pertanto, ha dato causa ai contenziosi di ripetizione dell'indebito instaurati dagli CP_2 utenti finali e ciò ne determina la soccombenza in relazione alle spese di lite.
Le spese si liquidano in dispositivo in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione da € 5.201 ad
€ 26.000) e dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale.
pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese ed assorbite, così provvede:
1) Condanna la convenuta, al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 8.462,55 oltre agli interessi al saggio ordinario di cui al comma 1 dell'art. 1284 cod. civ. dal 17.02.2020 sino alla proposizione della domanda giudiziale, ed al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4,
c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) condanna la convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in € 5.341,00 di cui €264,00 per spese ed € 5.077,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.
Reggio Emilia, 24 febbraio 2025
Il Giudice onorario dott.ssa Monica Santa Kumbasar
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