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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 14/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T RIB UNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro
n. 3686/2024 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
14.1.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nato a [...] -RM- il 09.01.1993), elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma Via Valdinievole 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Ester Ferrari Morandi giusta procura come in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato in Roma Via CP_1
Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivanoe Ciocca giusta procura come in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis cod. proc. civ., ha chiesto l'accertamento della Parte_1 sussistenza delle condizioni sanitarie utili per ottenere il congedo speciale per cure di cui all'art. 7
d.lgs n. 119/11, l'erogazione della pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 legge n. 118/71 oppure dell'assegno mensile ordinario di invalidità civile di cui all'art. 13 legge n. 118/71 nonché dell'esenzione (parziale) dal pagamento dei tickets sanitari di cui all'art. 5, comma 4, legge n.
407/1990 .
All'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, il CTU nominato ha accertato che il è invalido nella misura del 51% ai fini del diritto al congedo speciale per cure di cui all'art. Pt_1
7 d.lgs n. 119/11 a decorrere dalla domanda ammnistrativa (6.9.2022), mentre ha esclusa la ricorrenza dei restanti requisiti medici sopraindicati.
Con ricorso depositato in data 15.5.2024, ha contestato le risultanze Parte_1 peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo limitatamente ai requisiti medici negati,
1 richiamando le note critiche redatte dal proprio consulente Dott. In particolare, Persona_1 ha sostenuto l'omessa valutazione della patologia: “sindrome asteniforme secondaria a polmonite intestiziale covid-19 correlata”.
Parte ricorrente ha quindi chiesto che, contrariamente a quanto ritenuto in prime cure, vengano riconosciuti i suddetti requisiti sanitari.
L' , nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
In primo luogo, deve notarsi che il ricorso è stato tempestivamente iscritto in data 12.6.2024 entro il termine di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso, avvenuto il 16.5.2024.
Detto ciò, va rilevato che il ricorso non merita accoglimento.
Invero, le conclusioni formulate dal C.T.U. (dott. ), nell'elaborato peritale Persona_2 in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio.
Il Ctu, dopo aver esaminato la documentazione sanitaria in atti, ha accertato che il è Pt_1 affetto dalle seguenti patologie: “Sindrome asteniforme in esiti a infezione da SARS-COV-2
(01/2022) complicata da polmonite interstiziale grave, trattata con farmaci antivirali con residua condizione di astenia, dispnea e cardiopalmo. Quadro artrosico”, spiegando che tale quadro clinico non integra i requisiti medici per ottenere l'erogazione delle prestazioni di cui agli artt. 12
e 13 legge n. 118/71 nonché l'esenzione dal pagamento dei tickets sanitari di cui all'art. 5, comma
4, legge n. 407/1990.
Ebbene, deve rilevarsi che le note critiche di parte ricorrente richiamano le medesime patologie già esaminate dal Ctu, e si limitano a proporre rilievi già adeguatamente valutati dallo stesso, senza illustrare alcun specifico errore tecnico commesso dal Ctu ed omettendo di spiegare tecnicamente le ragioni per le quali si dovrebbe giungere ad una diversa valutazione rispetto a quella compiuta dal Ctu;
né sono state individuate specifiche contraddizioni in cui sarebbe incorso l'esperto.
In merito alle censure mosse da parte ricorrente sull'omessa valutazione della patologia
“sindrome asteniforme secondaria a polmonite intestiziale covid-19 correlata”, va precisato che le patologie in questione sono richiamate ed esaminate nell'analisi peritale, ove il Ctu ha avuto modo di chiarire che: “ Il quadro cardiologico, verosimile esito dell'infezione da COVID, realizzatasi in forma grave e con necessità di ricovero ospedaliero e di terapia anti-virale, determina allo stato attuale una condizione valutabile nella misura del 50% con riferimento alla voce 6442 (Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata - II classe NYHA).
2 Infatti, per la voce di riferimento è prevista una valutazione compresa tra il 41% e il 50% e, nella fattispecie, il quadro astenico e dispnoico sono tali da meritare notevole attenzione, in particolare in soggetto di così giovane età, tanto da indurre a scegliere il valore superiore della forchetta valutativa. Per contro, allo stato attuale non si osservano ulteriori condizioni patologiche meritevoli di valutazione, posto che il quadro artrosico non risulta di entità tale da meritare una specifica valutazione in misura superiore al 10%, mentre non può essere preso in considerazione posto che si considera in regime di coesistenza. Nondimeno, si deve ammettere un reale impatto della condizione sulla capacità lavorativa del soggetto, meritando l'applicazione di una maggiorazione pari a un punto percentuale. In definitiva, in termini di invalidità civile, si addiviene a una valutazione finale pari al 51%, con soddisfacimento del requisito medico-legale utile ai fini del congedo speciale per cure”.
Le censure della ricorrente si sostanziano, quindi, in un dissenso diagnostico che non individua puntuali errori o contraddizioni nella valutazione svolta dal Ctu. Le critiche del ricorrente sono, dunque, il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse, peraltro, in termini generici e non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del Ctu. Si tratta, pertanto, di un dissenso assolutamente normale nell'ambito delle valutazioni medico legali, ma non idoneo ad addebitare al consulente d'ufficio carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche e scientificamente errate, o omissione di accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente, al fine di dimostrare la erroneità del giudizio formulato dal Ctu, la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del medesimo e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico ( v.
Cass., 17.4.2004 n. 7341; Cass., 3.10.2011 n.20188).
Dalle considerazioni sinora esposte emerge che non si giustifica il rinnovo della ctu e le stesse conducono al rigetto del presente ricorso nel merito.
In ossequio alle risultanze dell'atp, va dichiarato che il ricorrente è invalido nella misura del
51% ai fini del diritto al congedo speciale per cure di cui all'art. 7 d.lgs n. 119/11 a decorrere dalla domanda ammnistrativa (6.9.2022).
Il parziale accoglimento della domanda (solo un requisito medico è stato riconosciuto) determina la compensazione per intero delle spese processuali, comprese quelle di atp.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'opposizione;
3 - dichiara che il ricorrente ha diritto al congedo speciale per cure di cui all'art. 7 d.lgs n. 119/11 a decorrere dalla domanda ammnistrativa;
- compensa per intero le spese processuali.
Tivoli, 14.1.2025
Il Giudice
Alessio Di Pietro
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