Articolo 936 del Codice della navigazione
Articolo 935Articolo 937
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21 aprile 1942
Art. 936.
(Diritti del beneficiario).

Il coniuge e i figli dell'assicurato sono beneficiari di diritto dell'assicurazione, di cui all'articolo precedente, nel caso di morte dell'assicurato.

Tuttavia, all'atto della stipulazione della polizza o successivamente, l'assicurato puo' designare un beneficiario per un terzo della somma assicurata, se ha figli o coniuge e figli, e per una meta', se ha soltanto il coniuge.

In caso di successivo matrimonio ovvero di sopravvenienza di figli, i diritti del beneficiario designato in polizza si riducono alle quote indicate nel precedente comma.

La ripartizione fra il coniuge e i figli della indennita' di assicurazione loro riservata e' fatta in patti uguali.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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