Cass. civ., sez. I, sentenza 20/08/2014, n. 18066
CASS
Sentenza 20 agosto 2014

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La sentenza resa a seguito di conclusioni comuni nell'ambito di un procedimento di divorzio originariamente contenzioso è assimilabile a quella intervenuta in un giudizio di divorzio congiunto, sicché non è impugnabile dai coniugi qualora il giudice abbia integralmente recepito le conclusioni, che persiste, invece, ove le stesse siano state, in tutto o in parte, disattese, mentre il P.M., ai sensi dell'art. 5, quinto comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, può in ogni caso impugnare la sentenza limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli.

In caso di separazione consensuale o divorsio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 20/08/2014, n. 18066
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18066
Data del deposito : 20 agosto 2014

Testo completo