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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 26/07/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. PU 13-1/2025
Tribunale Ordinario di Vasto Sezione civile Procedure concorsuali
IL TRIBUNALE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: Dott. Michele Monteleone Presidente Dott. Italo Radoccia Giudice Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Giudice rel.
SENTENZA letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da (C.F.: ), rappresentato dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ANTONIO DE BENEDITTIS;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 12.5.25 ha avanzato proposta di Parte_1 liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art.269, comma 2, CCII.
Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:
a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Vasto;
b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore
d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
Ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso oltre che dalla relazione dell'OCC, il debitore ha accumulato una consistente esposizione debitoria (complessivamente pari ad €. 164.676,68) e, atteso che il debitore risulta percettore di un reddito netto mensile pari a € 1.200,00, quasi integralmente assorbito per assicurare al proprio nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, ne deriva la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.
Detto patrimonio è infatti costituito dai seguenti beni
1) BB (negozio) identificabile nel NCEU del Comune di San Salvo al foglio 6, p.lla 307 sub 2, Cat C/1, classe 2, mq 156, R.C. € 3.738,32; BB
(magazzino) identificabile nel NCEU del Comune di San Salvo al fo-glio 6, p.lla
307, sub 3, Cat. C/2, classe 2, mq 208, R.C. € 451,18; 3) BB
(magazzino) identificabile NCEU del Comune di San Salvo al foglio 6, p.lla 307, sub 5, Cat C/2, classe 2, mq 106, R.C. € 229,93; Detti fabbricati insistono su un'area di corte di mq 3.020 circa riportata nel NCEU del Comune di San
Salvo al foglio 6, p.lla 307 sub. 1, bene comune non censibile, il cui valore è stato stimato in € 936.900,00, come da perizia allegata.
2) stipendio al netto della somma trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e dei propri familiari:
3) autovettura targata ER479MH. Con riferimento al tale ultimo bene, ritiene il Tribunale che non possano essere esclusi dalla liquidazione del sovraindebitato beni di proprietà non rientranti - come nel caso di specie – nella previsione normativa di cui all'art. 268 comma 4 CCII. Appare tuttavia indubbio che la disponibilità dell'autoveicolo è necessaria per soddisfare l'esigenza del debitore di organizzare la propria vita quotidiana e la propria attività lavorativa, e giustifica perciò la non immediata consegna del bene ex art. 270 comma 2, lett. e). Pur dovendo considerarsi appreso alla liquidazione controllata il veicolo di che trattasi potrà continuare ad essere utilizzato dal debitore e dai suoi familiari, rimanendo fermo che il liquidatore ne potrà esigere la restituzione immediata, a semplice richiesta orale, nel caso di improcrastinabili esigenze liquidatorie ove il bene sia utilmente collocabile in procedura competitiva, fatta salva la facoltà per il medesimo liquidatore di rinunciare alla sua liquidazione in caso di manifesta non convenienza tenuto conto del presumibile valore di realizzo.
Quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione della composizione del nucleo familiare e della documentazione allegata dalla ricorrente, oltre che della valutazione di congruità espressa al riguardo dall'OCC, può essere quantificata in € 1.200,00 la somma necessaria al mantenimento del ricorrente ed al suo contributo al mantenimento del nucleo familiare dovendosi considerare appresa alla procedura la somma eventualmente eccedente tale limite, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata triennale della procedura;
Ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore Pt_1
(C.F.: )
[...] C.F._1
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa
Anna Rosa Capuozzo;
NOMINA liquidatore l'OCC, Avv. D'Orazio Eliodoro;
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura targata ER479MH che il debitore è autorizzato ad utilizzare fino a nuova disposizione del giudice delegato. Con riferimento a tutti gli altri beni il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in € 1.200,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata della procedura;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al
Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione all'immobile di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione;
DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
Così deciso nella Camera di Consiglio del 22/07/2025
Il Presidente dott. Michele Montelone
Tribunale Ordinario di Vasto Sezione civile Procedure concorsuali
IL TRIBUNALE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: Dott. Michele Monteleone Presidente Dott. Italo Radoccia Giudice Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Giudice rel.
SENTENZA letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da (C.F.: ), rappresentato dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ANTONIO DE BENEDITTIS;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 12.5.25 ha avanzato proposta di Parte_1 liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art.269, comma 2, CCII.
Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:
a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Vasto;
b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore
d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
Ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso oltre che dalla relazione dell'OCC, il debitore ha accumulato una consistente esposizione debitoria (complessivamente pari ad €. 164.676,68) e, atteso che il debitore risulta percettore di un reddito netto mensile pari a € 1.200,00, quasi integralmente assorbito per assicurare al proprio nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, ne deriva la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.
Detto patrimonio è infatti costituito dai seguenti beni
1) BB (negozio) identificabile nel NCEU del Comune di San Salvo al foglio 6, p.lla 307 sub 2, Cat C/1, classe 2, mq 156, R.C. € 3.738,32; BB
(magazzino) identificabile nel NCEU del Comune di San Salvo al fo-glio 6, p.lla
307, sub 3, Cat. C/2, classe 2, mq 208, R.C. € 451,18; 3) BB
(magazzino) identificabile NCEU del Comune di San Salvo al foglio 6, p.lla 307, sub 5, Cat C/2, classe 2, mq 106, R.C. € 229,93; Detti fabbricati insistono su un'area di corte di mq 3.020 circa riportata nel NCEU del Comune di San
Salvo al foglio 6, p.lla 307 sub. 1, bene comune non censibile, il cui valore è stato stimato in € 936.900,00, come da perizia allegata.
2) stipendio al netto della somma trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e dei propri familiari:
3) autovettura targata ER479MH. Con riferimento al tale ultimo bene, ritiene il Tribunale che non possano essere esclusi dalla liquidazione del sovraindebitato beni di proprietà non rientranti - come nel caso di specie – nella previsione normativa di cui all'art. 268 comma 4 CCII. Appare tuttavia indubbio che la disponibilità dell'autoveicolo è necessaria per soddisfare l'esigenza del debitore di organizzare la propria vita quotidiana e la propria attività lavorativa, e giustifica perciò la non immediata consegna del bene ex art. 270 comma 2, lett. e). Pur dovendo considerarsi appreso alla liquidazione controllata il veicolo di che trattasi potrà continuare ad essere utilizzato dal debitore e dai suoi familiari, rimanendo fermo che il liquidatore ne potrà esigere la restituzione immediata, a semplice richiesta orale, nel caso di improcrastinabili esigenze liquidatorie ove il bene sia utilmente collocabile in procedura competitiva, fatta salva la facoltà per il medesimo liquidatore di rinunciare alla sua liquidazione in caso di manifesta non convenienza tenuto conto del presumibile valore di realizzo.
Quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione della composizione del nucleo familiare e della documentazione allegata dalla ricorrente, oltre che della valutazione di congruità espressa al riguardo dall'OCC, può essere quantificata in € 1.200,00 la somma necessaria al mantenimento del ricorrente ed al suo contributo al mantenimento del nucleo familiare dovendosi considerare appresa alla procedura la somma eventualmente eccedente tale limite, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata triennale della procedura;
Ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore Pt_1
(C.F.: )
[...] C.F._1
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa
Anna Rosa Capuozzo;
NOMINA liquidatore l'OCC, Avv. D'Orazio Eliodoro;
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura targata ER479MH che il debitore è autorizzato ad utilizzare fino a nuova disposizione del giudice delegato. Con riferimento a tutti gli altri beni il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in € 1.200,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata della procedura;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al
Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione all'immobile di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione;
DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
Così deciso nella Camera di Consiglio del 22/07/2025
Il Presidente dott. Michele Montelone