Articolo 1396 del Codice civile
Articolo 1395Articolo 1397
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19 aprile 1942
Art. 1396.

(Modificazione ed estinzione della procura).

Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto.

Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall'interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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