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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/05/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4613/2020 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Monasterace (RC) Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Alfredo Arcorace, che la rappresenta e difende insieme all'avv. Rosa
Maria Celentano per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, elettivamente domiciliata presso il prof. avv. Giorgio Fontana , che la rappresenta e difende per Email_1
procura in atti,
resistente
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso Controparte_2 C.F._2
lo studio dell'avv. Mario Maio, che lo rappresenta e difende per procura in atti,
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso lo Parte_2 C.F._3
studio dell'avv. Maria Ruggeri che la rappresenta e difende per procura in atti,
controinteressati
oggetto: illegittimità procedura di conferimento incarico direttivo e risarcimento danni.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 10 dicembre 2020 adiva questo giudice del lavoro Parte_1
e, premesso di lavorare alle dipendenze dell'IRCSS – Centro Neurolesi “IN JO” quale dirigente medico di anestesia e rianimazione, deduceva di aver partecipato alla selezione interna indetta dall' con delibera n. 562 del 6 giugno 2020 per il conferimento di un incarico Pt_3
temporaneo della durata di nove mesi, prorogabili per altri nove, di sostituzione per la direzione dell' i anestesia e rianimazione, all'esito della quale le veniva attribuito il punteggio di 17, CP_3
a fronte di quello di 18,66 riconosciuto a e di 22,20 a Parte_2 Controparte_2
Lamentava l'illegittimità della delibera n. 815 del 10 settembre 2020 con cui l' , approvando Pt_3
gli esiti della selezione operata dalla Commissione, aveva quindi conferito l'incarico al Leonardi, nonché di tutti gli atti ad essa prodromici e successivi e, in generale, dell'intera procedura selettiva e chiedeva la condanna dell'IRCSS al pagamento in proprio favore della somma di 5.000 euro a titolo di risarcimento del danno subito per la perdita di chance, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Nella resistenza dell' e dei controinteressati convenuti, sostituita l'udienza del 6 Pt_3
maggio 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- La ricorrente ha eccepito l'illegittimità della procedura di selezione interna indetta dall'IRCSS IN JO in ragione: - del mancato rispetto delle previsioni di cui all'art. 15 ter, comma 2, d.lgs. n. 502/1992 quanto alla composizione della commissione di valutazione (la quale avrebbe dovuto essere formata da due dirigenti medici preposti a struttura complessa, con impossibilità per il direttore scientifico dell' , di esprimere giudizi valutativi); - Per_1 Pt_3
della mancata previa determinazione dei criteri di valutazione dei titoli, espressi solo all'esito della selezione, con la pubblicazione delle relative schede di valutazione;
- della disparità tra candidati causata da alcuni di tali criteri, quali quello della fissazione di un punteggio massimo di 8 punti per i titoli di carriera, che ha penalizzato l'anzianità di servizio della (10,76 punti complessivi Pt_1
per titoli) equiparandola a quella minore conseguita dal poi risultato vincitore (8,27 CP_2
punti); - della genericità delle valutazioni operate, specie in relazione al criterio della cd. consistenza delle prestazioni, ritenuta di “media complessità e non ben documentate” in relazione alla con attribuzione di n. 2 punti, a fronte dei n. 6 punti assegnati al per attività Pt_1 CP_2 immotivatamente giudicate “ad alto impatto”; - della disparità di valutazione pur a parità di titoli, quanto ai punteggi assegnati per il medesimo incarico di coordinatore locale, valutato con 2 punti per la e 3 punti per il - dell'erronea assegnazione al del punteggio di Pt_1 CP_2 CP_2
0,5 per il precedente incarico di sostituto di struttura complessa, in luogo di quello spettantegli di
0,48.
Ai fini della decisione della controversia va, anzitutto, individuata la normativa applicabile alla fattispecie in esame.
2 Dalla documentazione in atti risulta che con delibera n. 562 del 5 giugno 2020 l'IRCSS
IN JO ha avviato una selezione interna, per soli titoli, per l'attribuzione di incarico di sostituzione di direttore di struttura complessa di Anestesia e Rianimazione, ai sensi dell'art. 22 del c.c.n.l. Area Sanità del 19 dicembre 2019, in ragione dell'imminente scadenza del precedente incarico conferito, con ordine di servizio prot. n. 13802 del 14 dicembre 2019, a . Persona_2
In particolare, nelle premesse all'avviso è specificato che la selezione è stata avviata “nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal D.P.R. n. 484/1997 per la copertura dell'incarico di U.O.C.” e ai fini di individuare il sostituto “tra i dirigenti appartenenti alla U.O.C. summenzionata (…) titolari di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione, con riferimento alla disciplina di appartenenza”.
Le modalità e i criteri di selezione sono stati indicati tanto nella predetta delibera, la quale rinvia espressamente ai contenuti dell'art. 11, comma 2, c.c.n.l. dell'8 giugno 2000, come modificato dal successivo c.c.n.l. del 19 dicembre 2019 (“a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione o comunque della tipologia c) di cui all'art. 27 con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
b) il dirigente sostituito deve essere preferibilmente titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusività e titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di altissima professionalità o di alta specializzazione di cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico)”), nonché dall'allegato avviso di selezione, ove è specificato che “il direttore generale procederà al conferimento dell'incarico con provvedimento motivato sulla base della valutazione dei curricula degli aspiranti in possesso dei requisiti richiesti, effettuata da apposita commissione dallo stesso nominata, che dovrà tenere conto del servizio svolto secondo la struttura e la tipologia di incarico ricoperto, la produzione scientifica, nonché di ulteriori elementi quali la consistenza delle prestazioni, l'attività didattica, l'attività di ricerca, la partecipazione ad eventi formativi”.
Lo stesso avviso, quanto alla normativa applicabile, richiama espressamente le previsioni del c.c.n.l. di categoria e, nel dettaglio, l'art. 22, che regolamenta le ipotesi di sostituzione del direttore di dipartimento e dei dirigenti con incarico di struttura complessa o di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale, nei casi di assenza per ferie, malattia o altro impedimento (comma 1), di cessazione del suo rapporto di lavoro (comma 4) ovvero di assenza dovuta alla fruizione di aspettativa (comma 5).
Quanto alla seconda ipotesi, verificatasi nel caso di specie, il richiamato comma 4 si limita a prevedere che “la sostituzione avviene con atto motivato del Direttore Generale secondo i principi del comma 2” – relativi alla scelta del sostituto tra i dirigenti già titolari di incarichi e, preferibilmente, con rapporto di lavoro in regime di esclusività, espressamente richiamati
3 dall'avviso di selezione – “integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dei dirigenti interessati ed è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997 ovvero dell'art. 17 bis del D.Lgs.
n.502/1992 e s.m.i.. In tal caso può durare nove mesi, prorogabili fino ad altri nove”.
Diversamente da quanto eccepito dalla ricorrente trattasi, dunque, di fattispecie cui non si applica la specifica procedimentalizzazione di cui all'invocato art. 15 d.l.gs. n. 502/1992, posta la necessaria temporaneità dell'incarico di sostituzione e l'esigenza di individuare entro tempi contenuti il sostituto, nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura fissa dell'incarico; lo stesso art. 15 ter, al comma 5, dispone, infatti, che “il dirigente preposto ad una struttura complessa è sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della struttura o del dipartimento individuato dal responsabile della struttura stessa”, senza alcun richiamo ai particolari criteri di cui all'art. 15, comma 7 bis, relativi a composizione della commissione, modalità di comparazione dei curricula e degli esiti del colloquio, attribuzione di punteggi, redazione della graduatoria dei candidati, obbligo di previa pubblicazione dei criteri di selezione nel sito internet dell'azienda.
Del resto, argomentando in senso contrario, si rischierebbe di svuotare del tutto di contenuto il disposto di cui al richiamato art. 22 c.c.n.l., nonché di privare di significato l'istituto stesso della sostituzione, finendo per attuare una doppia procedura di selezione e nomina, con inevitabile pregiudizio delle esigenze di economia e celerità dell' nell'individuazione dei Parte_4
soggetti idonei a ricoprire, seppur temporaneamente, i principali incarichi direttivi all'interno della struttura aziendale.
Ne consegue che non sussisteva in capo all'IRCSS alcun obbligo di specifica composizione della commissione, né di previa esplicitazione dei criteri di attribuzione dei punteggi o ancora di analitica motivazione della valutazione operata in sede di comparazione tra i candidati.
Ciò posto, va comunque precisato che la nomina di apposita commissione per la valutazione delle domande e dei titoli, anche con direttori di struttura complessa appartenenti ad aziende ospedaliere diverse (v. delibera n. 662 del 2 luglio 2020, dalla quale risulta che con nota prot n.
7400 del 18 giugno 2020 l' ha chiesto alle aziende e agli enti del i nominativi dei Pt_3 Pt_5
direttori di struttura complessa di anestesia e rianimazione/terapia intensiva ai fini della costituzione della commissione, cui ha fatto seguito l'individuazione di , direttore Controparte_4 dell' quale componente della Parte_6
commissione), nonché la previa determinazione, fin dall'avviso di selezione, dei criteri utilizzati per la comparazione e la pubblicazione, in uno alla delibera di nomina n. 812 del 10 settembre
2020, dei verbali della commissione e delle schede di valutazione redatte per ogni singolo
4 candidato, sono state idonee a garantire l'imparzialità dell'attività amministrativa e l'uso trasparente e adeguatamente motivato del discrezionale potere di nomina del direttore generale.
Tanto vale ad escludere, in radice, la fondatezza delle domande attoree.
2.1.- Si rammenta, in ogni caso, che secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, già condiviso da questo ufficio in numerosi precedenti (cfr. ex multis sentenza n.
186/2025 e ordinanze nn. 7139/2022 e 5350/2022) “nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico non può prescindersi — ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso — dalla c.d. prova di resistenza, dovendo, infatti, il ricorrente principale dimostrare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova in ordine alla) possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata;
invero, il candidato, che impugna i risultati di una procedura concorsuale, ha l'onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestarla, non potendo egli far valere, quale defensor legitimitatis, un astratto interesse dell'ordinamento a una corretta formulazione della graduatoria, se non comporta per lui alcun apprezzabile risultato concreto”.
E nella specie, pur rimanendo ferma la natura essenzialmente fiduciaria del conferimento dell'incarico dirigenziale (v. in tal senso Cass. S.U. n. 4227/2017 con specifico riferimento alle procedure di cui al d.lgs. n. 502/1992) la non ha in alcun modo fornito la prova della Pt_1
effettiva possibilità di conseguire l'incarico in caso di accoglimento dei motivi di ricorso, essendosi ella limitata a contestare parte del punteggio attribuito dalla Commissione al senza nulla CP_2
eccepire in ordine all'eventuale maggior punteggio cui la stessa avrebbe avuto diritto, anche tenendo conto di quello ottenuto dall'altra candidata, , pari a 18,66 punti e, dunque, Pt_2
comunque superiore ai 17 alla stessa assegnati.
Le censure sono, poi, infondate nel merito.
Sul punto va anzitutto rilevato che rientra nella sfera di discrezionalità dell'Amministrazione che indice la selezione e della relativa commissione esaminatrice l'esercizio dell'attività di individuazione dei criteri di selezione, nonché della conseguente valutazione dei titoli quanto a pertinenza e rilevanza degli stessi rispetto al profilo richiesto, i quali sono dunque scrutinabili dal giudice adito nei soli casi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intellegibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste (v. in termini Consiglio di Stato n.
3889/2022).
Ne consegue che, esclusa nella fattispecie l'eccepita illegittimità della fissazione, da parte della commissione, di un punteggio massimo di 8 per l'anzianità di servizio - trattandosi di criterio
5 neutro, rispetto al quale è ininfluente la circostanza che in precedente procedura di selezione l' avesse previsto un tetto massimo maggiore, pari a 10 punti - alcuna concreta chance di Pt_3
ottenere l'incarico può essere vantata nella specie dalla posto che, pur accogliendo per Pt_1
intero le ulteriori censure mosse, il punteggio dalla stessa ottenuto sarebbe stato di 22 (considerando il richiesto aumento di 4 punti per la cd. consistenza delle prestazioni e di 1 punto per la valutazione dell'incarico di coordinatore generale), comunque inferiore a quello di 22,18 assegnato al CP_2
(già decurtato di 0,02 punti, asseritamente non spettantegli per il precedente incarico di sostituto di
UOC).
Ciò esclude, altresì, la fondatezza delle analoghe doglianze mosse dalla in ordine Pt_2
alla violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 502/1992 e per erroneità nell'attribuzione dei punteggi ai candidati.
Sono, invece, inammissibili quelle relative alla presunta violazione da parte dell' del CP_1
necessario requisito della temporaneità dell'incarico di sostituzione (cui l' avrebbe fatto Pt_3
ricorso fin dal 2016), trattandosi di questione nuova, sulla quale la ricorrente nulla ha dedotto e in relazione alla quale la , costituendosi tardivamente, è comunque decaduta dal diritto alla Pt_2
relativa produzione documentale.
In definitiva, le domande vanno integralmente respinte.
3.- Nei rapporti con l' e con il le ragioni della decisione e la peculiarità delle Pt_3 CP_2
questioni trattate giustificano, tuttavia, la compensazione di metà delle spese del giudizio, che per la restante parte seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore, in 2.694 euro ciascuno, oltre accessori, con distrazione ex 93 c.p.c. quanto al secondo. Vanno, invece, interamente compensate quelle nei rapporti con la . Pt_2
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza respinta, rigetta la domanda e condanna a Parte_1
rimborsare all' e a metà delle spese del Controparte_1 Controparte_2
giudizio, liquidata per ciascuno in 2.694 euro, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi, quanto al secondo, in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato;
compensa le spese per il resto.
Messina, 7.5.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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