Sentenza 31 marzo 2025
Ordinanza collegiale 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 31/03/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00253/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00627/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 627 del 2024, proposto da:
IA ZI, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppa Elvezio, Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
della Sentenza n. 54/2024, resa all’esito del giudizio R.G. n. 2393/2023, del Tribunale ordinario di Bergamo – Sezione Lavoro – pubblicata in data 23 gennaio 2024 e notificata in data 2 febbraio 2024 (Retribuzione Professionale Docenti)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 la dott.ssa Laura Marchio' e udito per il Ministero il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e ss. c.p.a., per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 54 del 2024, pubblicata in data 23 gennaio 2024, resa nel procedimento R.G.2393/2023, con la quale il Tribunale ordinario di Bergamo, sez. Lavoro, ha così statuito: “ accoglie il ricorso; condanna il MIM a pagare a ZI IA la somma di € 1.204,05 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; condanna il MIM al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 750,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario ” .
2. La ricorrente espone che la sentenza è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 2 febbraio 2024 all’indirizzo pec uffgabinetto@postacert.istruzione.it senza che facesse seguito alcuna condotta adempitiva da parte dell’amministrazione soccombente.
3. Sempre nel ricorso viene dato atto come la sentenza abbia acquisito efficacia di giudicato, come da certificazione resa dalla cancelleria del Tribunale ordinario di Bergamo, rilasciata in data 25 luglio 2024, e che, pur essendo decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 comma 1 del D.L. 669/1996, le “ dette statuizioni giudiziali non risultano essere state ottemperate ”.
4. Alla stregua di quanto finora esposto, la ricorrente chiede a questo Tribunale di ordinare al Ministero di ottemperare alla sentenza sopra richiamata, nominando nel caso di ulteriore inadempimento un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
5. Viene, altresì, chiesta la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di denaro, in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in pendenza di giudicato, assumendo quale dies a quo il giorno della notificazione della sentenza all’Amministrazione inadempiente e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo o, in mancanza, quello dell’insediamento del commissario ad acta.
Ha chiesto infine la condanna del Ministero intimato al pagamento delle spese di lite oltre alla refusione del contributo unificato, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
6. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mero stile. Successivamente ha depositato una memoria, unitamente ad una relazione dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, allo stato matricolare della ricorrente, al decreto con il quale è stato autorizzato il pagamento delle spese legali di cui alla sentenza, e ai relativi ordini di pagamento (circostanza questa comunque non contestata dalla ricorrente).
7. Il Ministero non si è opposto all’accoglimento della domanda, riportando essenzialmente le ragioni del ritardo dell’Amministrazione intimata nel dare esecuzione alla sentenza di cui si discute, chiedendo la compensazione delle spese di lite, ed evidenziando che le singole controversie hanno un valore assai contenuto e che i ritardi nel pagamento saranno compensati grazie alla percezione di interessi legali.
8. All’udienza camerale del 5 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
10. La sentenza del giudice del lavoro, oggetto della domanda di ottemperanza, è passata in giudicato, come da attestazione di Cancelleria in atti già richiamata.
11. Risulta ampiamente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 comma 1 del D.L. 669/1996, a mente del quale “ Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”. La sentenza, infatti, è stata notificata in data 2 febbraio 2024 ed il ricorso è stato notificato in data 31 luglio 2024. Per completezza, può altresì ricordarsi che, a seguito della riforma del processo civile di cui al d.lgs. 149/2022, l'art. 475 c.p.c. non prevede più che per iniziare l'esecuzione forzata occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all'originale.
12. Non è contestato in giudizio che, allo stato, il Ministero non abbia dato ottemperanza alla sentenza azionata (eccettuato l’onere relativo al pagamento delle spese legali, adempiuto dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ambito Territoriale di Bergamo, come da documentazione in atti).
13. Il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente condanna del Ministero resistente a dare completa esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
14. In caso di persistente inadempimento alla scadenza del predetto termine, all’esecuzione provvederà – entro i novanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della parte ricorrente – un commissario ad acta, che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, il quale darà corso al pagamento della somma spettante a titolo di “ Retribuzione Professionale Docenti ” oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Qualora i pertinenti capitoli di bilancio risultassero insufficienti e non venissero reintegrati, il commissario ad acta potrà utilizzare l'istituto del pagamento in conto sospeso di cui all'art. 14 comma 2 del D.L. 669/1996 e relativi decreti attuativi.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali, affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto commissario ad acta.
15. Con riferimento alla richiesta di condannare l’amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., ritiene il Collegio che il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute giustifichi l’applicazione di questa misura, ma principalmente con finalità sollecitatorie.
16. Secondo l’orientamento della Sezione, la quantificazione della penalità non deve essere immediatamente punitiva, essendo preferibile bilanciare la funzione sanzionatoria con quella sollecitatoria.
17. L’ottemperanza ha infatti maggiori probabilità di essere raggiunta spontaneamente se viene introdotto un incentivo ad evitare una penalizzazione economica certa.
18. A tale scopo, è necessario creare la certezza del diritto sul costo dell’inerzia, e assegnare un termine di adempimento con effetto liberatorio, applicando però retroattivamente la sanzione economica qualora il termine di adempimento venga superato.
19. Alla luce di tali considerazioni, nel caso in cui il Ministero resistente non provveda a dare ottemperanza alla sentenza azionata nel termine perentorio di novanta giorni sopra stabilito, il Ministero medesimo dovrà versare alla ricorrente, con decorrenza dalla data di comunicazione della presente sentenza, una somma commisurata, stante il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), ultimo periodo, c.p.a., agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto.
Qualora maturassero i presupposti per l’applicazione delle penalità di mora come sopra definite, il commissario ad acta dovrà effettuare d’ufficio il calcolo delle stesse, e disporne il pagamento contestualmente al debito principale.
20. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Va posto a carico del Ministero resistente anche l’obbligo di restituzione alla parte ricorrente dell’importo del contributo unificato. In entrambi i casi, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida complessivamente in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, Avv. Salvatore Giannattanasio, Avv. Andrea Giannattanasio, Avv. Giuseppa Elvezio, che si dichiarano antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
Laura Marchio', Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marchio' | Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO