Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2002, n. 8310
CASS
Sentenza 7 giugno 2002

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Nel giudizio promosso dall'agente contro la ditta preponente per l'accertamento del suo diritto al pagamento delle provvigioni, l'agente stesso ha l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, ovvero gli affari da lui promossi e la loro esecuzione, non potendosi supplire al mancato assolvimento di tale onere con la richiesta alla controparte di esibizione di documenti, (che per poter essere presa in considerazione deve comunque essere specifica e concernere documenti individuati) e la cui inosservanza da parte del preponente configura un argomento di prova ex art. 116 cod. proc. Civ., liberamente valutabile dal giudice di merito.

Nel rito di lavoro l'espletamento del libero interrogatorio e del tentativo di conciliazione, pur configurandosi come adempimento obbligatorio, non è previsto a pena di nullità, con la conseguenza che l'eventuale omissione non è di per sè, censurabile quale error in procedendo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2002, n. 8310
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8310
    Data del deposito : 7 giugno 2002

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