Sentenza 7 giugno 2002
Massime • 2
Nel giudizio promosso dall'agente contro la ditta preponente per l'accertamento del suo diritto al pagamento delle provvigioni, l'agente stesso ha l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, ovvero gli affari da lui promossi e la loro esecuzione, non potendosi supplire al mancato assolvimento di tale onere con la richiesta alla controparte di esibizione di documenti, (che per poter essere presa in considerazione deve comunque essere specifica e concernere documenti individuati) e la cui inosservanza da parte del preponente configura un argomento di prova ex art. 116 cod. proc. Civ., liberamente valutabile dal giudice di merito.
Nel rito di lavoro l'espletamento del libero interrogatorio e del tentativo di conciliazione, pur configurandosi come adempimento obbligatorio, non è previsto a pena di nullità, con la conseguenza che l'eventuale omissione non è di per sè, censurabile quale error in procedendo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2002, n. 8310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8310 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente - Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere - Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere - Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere - Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA sul ricorso proposto da: AD DY, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. G. BELLI 39, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DI BIASE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO DELLA LUNA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BIMAR SPA;
- intimato -
BIMAR SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE DI PRIMA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonché
contro
AD DY;
- intimato -
avverso la sentenza n. 26/99 del Tribunale di PORDENONE, depositata il 23/08/99 - R.G.N. 4/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/02 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato DI BIASE;
udito l'Avvocato PAFUNDI per delega ROMANELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso previa riunione dei fascicoli, rigetto per il ricorso principale ed assorbito l'incidentale. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 5 febbraio 1997 DD TO conveniva dinanzi al Pretore di Pordenone, in funzione di giudice del lavoro, la s.p.a. BI, esponendo di avere prestato la propria attività quale agente di commercio in esclusiva per la zona Emilia- Romagna e San Marino per il periodo dal 1 gennaio 1995 al maggio 1996 e di non essere stato retribuito per l'attività svolta. Chiedeva, pertanto, nei confronti della convenuta, l'accertamento della intervenuta risoluzione del contratto di agenzia per colpa ed inadempimento di quest'ultima e la condanna al pagamento delle provvigioni non versate, dell'indennità sostitutiva di preavviso ex art. 1751 c.c. e suppletiva di clientela nonché al risarcimento dei danni. Dopo la costituzione del contraddittorio, l'esibizione di documenti e l'espletamento di una consulenza contabile, il Pretore con sentenza del 9 novembre 1998 rigettava in toto il ricorso. A seguito di gravame della parte soccombente il Tribunale di Pordenone con sentenza del 23 agosto 1999, in riforma dell'impugnata sentenza, condannava la s.p.a. BI a corrispondere a DD TO la somma di lire 2.967.600 oltre interessi dalla data di maturazione delle provvigioni al saldo e compensava le spese dell'intero giudizio. Il Tribunale, sulla base di una pluralità di elementi scaturenti dalla documentazione in atti, dal contenuto della consulenza e dallo stesso comportamento processuale delle parti, riteneva non contestati la sussistenza del rapporto di agenzia, la zona ed il periodo di lavoro nonché il relativo fatturato ed il saggio delle provvigioni (sul quale nessun rilievo aveva mosso la società) e, quindi, il loro ammontare. Ne conseguiva che mentre spettava allo TO la somma di lire 2.967.000 per provvigioni, stante la mancata prova da parte della società dell'avvenuto pagamento, non potevano invece all'agente riconoscersi le ulteriori indennità richieste ed il risarcimento dei danni. Non poteva infatti riconoscersi l'indennità di cui all'art. 1751 c.c. atteso che non risultavano provate alcune delle condizioni richieste dal comma 1 della norma e dovendosi anzi dubitare - stante il modesto volume d'affari - che lo TO avesse procurato nuovi clienti alla società o avesse "sensibilmente" sviluppato gli affari con i clienti già esistenti. In relazione alle residue indennità e somme richieste il Tribunale precisava che lo TO nulla aveva di preciso dedotto sicché non era consentito neanche l'esercizio di poteri istruttori officiosi. Avverso tale sentenza DD TO propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso la s.p.a. BI, che spiega anche ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Va in primo luogo disposta ai sensi dell'art. 335 c.p.c. la riunione del ricorso principale e di quello incidentale perché investono ambedue la medesima decisione.
2. Con il primo motivo del ricorso principale lo TO denunzia nullità della sentenza per mancata pronunzia degli artt. 112, 156 e 360 n. 4 c.p.c. nonché omessa o insufficiente motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.). In particolare in relazione alle indennità relative agli affari non fatturati il ricorrente lamenta che la società, nonostante fosse stata sollecitata al riguardo, non gli aveva trasmesso i documenti cui aveva diritto ex art. 1749 c.c. sicché non gli era stato possibile conoscere a quanto ammontassero le vendite. Il Tribunale, forse in ragione di un equivoco nella formulazione del testo della consulenza, aveva invece deciso come se la concordanza sul volume fatturato concretizzasse una concordanza sull'importo dell'intero volume venduto, composto invece da fatturato e non fatturato. Invece i consulenti di parte e le parti stesse avevano concordato sul fatturato ma mai sull'an e sul quantum delle vendite in nero. Sia il giudice di primo grado che quello d'appello non si erano avveduti della componente degli affari non fatturati nonostante che negli atti introduttivi e nelle memorie istruttorie si fosse fatta espressa richiesta per gli accertamenti del reale venduto. Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato. Va in primo luogo osservato che il Tribunale ha, diversamente da quanto si è sostenuto in ricorso, liquidato le provvigioni spettanti all'agente sulla base del volume d'affari che - aggiunge sempre il Tribunale - era stato dal consulente d'ufficio, e sull'accordo dei consulenti di parte, quantificato in lire 49.460.000. Il Tribunale, quindi, ha preso in esame tutti gli affari in relazione ai quali l'agente può rivendicare i propri diritti non limitando invece il suo accertamento sui soli affari fatturati, come invece sostenuto dallo TO. Sotto altro versante va anche richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'agente che chiede in giudizio il pagamento delle provvigioni ha l'onere di provare (quali fatti costitutivi della pretesa) gli affari da lui promossi e la loro esecuzione non potendosi al mancato assolvimento di tale onere supplire con la richiesta alla controparte di esibizione di documenti, la quale esige comunque l'indicazione dei documenti specificatamente individuati ed individuabili non potendo concernere tutti i documenti contabili relativi al rapporto controverso (cfr. Cass. 17 dicembre 1994 n. 10834 cui adde, più di recente, Cass. 2 febbraio 1999 n. 842; Cass. 9 ottobre 1998 n. 10063, che precisa altresì come l'inosservanza dell'ordine di esibizione dei documenti da parte del proponente possa configurare un argomento di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c., discrezionalmente valutabile dal giudice di merito, e come la mancata considerazione di tale inosservanza e la mancata ammissione di una consulenza contabile non possano in alcun modo esonerare dalla prova dei fatti posti a base della pretesa fatta valere in giudizio). Non può poi di certo dubitarsi che l'onere probatorio che impone all'agente di dimostrare i fatti posti a fondamento del proprio diritto debba operare in ogni caso essendo evidente la configurabilità come elemento costitutivo del diritto alla provvigione della conclusione di un affare da parte del proponente per il tramite dell'agente stesso. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1748, 1749, 1453, 1455, 1218 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.). In particolare sostiene che ingiustificatamente il Tribunale non ha riconosciuto il risarcimento dei danni scaturenti dal grave inadempimento della società (consistita nel negare l'esistenza del rapporto di agenzia, nel non fornire le notizie richiestegli, nel non pagare le provvigioni e nel non avere aperto la posizione contributiva), ammontanti a lire 20 milioni o altra soma da accertare, ed ha altrettanto ingiustificatamente negato l'indennità suppletiva di clientela. Anche questo motivo risulta privo di fondamento. Ed invero il ricorrente non ha indicato quali fossero i danni subiti oltre quelli derivanti dal mancato pagamento delle provvigioni riconosciute dalla impugnata sentenza e detta indicazione non è stata fatta neanche in questa sede per essersi lo TO limitato a formulare sul punto richieste del tutto generiche non rispettando in tal modo neanche il principio dell'autosufficienza del ricorso in base al quale, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata, è necessario che il ricorrente stesso precisi la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata dato che il controllo deve essere consentito alla Corte di Cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (cfr. ex plurimis: Cass. 24 febbraio 1998 n. 1988; Cass. 15 giugno 1999 n. 5945; Cass. 1 febbraio 1995 n. 1161). Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione degli art. 421 n. 2, 3, 4 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.). Lamenta in particolare che il giudice del lavoro ha rinunziato al potere dovere di ricercare la verità con il ricorso ai poteri d'ufficio pur non avendo il consulente tecnico provveduto a rispondere al quesito postogli dal giudice (distinguere tra venduto fatturato e venduto non fatturato) e nonostante la prova per testi per le vendite in nero fosse praticamente inutilizzabile in ragione della coincidenza dei possibili testi con i dipendenti della società e con i compratori "in nero". Al fine di respingere tale motivo è sufficiente ricordare che i poteri istruttori conferiti al giudice del lavoro dagli artt. 427 e 437 c.p.c., pur comportando una attenuazione dell'onere della prova a carico delle parti, non possono ritenersi di certo finalizzati ed estesi alla ricerca di fatti che sarebbero rilevanti - se provati - ai fini della decisione ma che le parti per negligenza o per qualsiasi altra causa non abbiano ritualmente dedotto in giudizio. Nè può, su di un diverso piano, trascurarsi di considerare che in materia di controversie di lavoro il potere di disporre anche d'ufficio i mezzi istruttori (eccettuato il giuramento decisorio) ritenuti necessari od opportuni ai fini della decisione è meramente discrezionale sicché il mancato esercizio di esso non è sindacabile in sede di legittimità (cfr. tra le altre: Cass., 11 agosto 2000 n. 10640; Cass. 27 settembre 1999 n. 10658; Cass. 15 aprile 1994 n. 3549; Cass. 9 aprile 1990 n. 2941). Con il quarto motivo la società deduce nullità della sentenza di appello per mancata pronunzia di nullità di quella del Pretore per violazione del rito del lavoro e per mancata pronuncia sulle istanze istruttorie finalizzate a provare l'inosservanza del rito del lavoro(art. 156,409 ss. e 421 c.p.c.; art. 360 n. 4 c.p.c.) nonché omessa o insufficiente motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.). Pure tale ultimo motivo non presenta alcun fondamento giuridico. Ed invero il ricorrente, in violazione ancora una volta del già citato principio dell'autosufficienza del ricorso, non ha in alcun modo precisato quali sono state le violazioni di norme processuali dalle quali sarebbe scaturita la denunziata nullità della sentenza del primo giudice. Nè tale nullità può derivare dalla mancata udienza di comparizione delle parti avendo la giurisprudenza dei giudici di legittimità più volte ribadito che nel rito del lavoro l'espletamento del libero interrogatorio delle parti e del tentativo di conciliazione, pur configurando un adempimento obbligatorio, non è previsto a pena di nullità, restando affidato al potere discrezionale del giudice di merito di valutare anche in relazione agli assunti delle parti se tale espletamento si configuri di qualche potenziale utilità, o sotto il profilo del buon esito del tentativo o al fine di acquisire elementi di convincimento per la decisione (cfr. tra le altre: Cass. 9 giugno 1998 n. 5710; Cass. 21 ottobre 1995 n. 10958). Il rigetto del ricorso principale importa l'assorbimento di quello incidentale - prospettato come dipendente - con il quale si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), assumendosi che qualora questa Corte accogliesse il secondo motivo del ricorso principale dovrebbe dare atto che il Tribunale di Pordenone è andato ultra petita perché ha pronunziato (anche se rigettandola) sulla richiesta dell'indennità ex art. 1751 c.c. avanzata dall'agente, pur essendo stata la decisione del Pretore, investita di gravame in ordine soltanto al punto relativo al risarcimento danni(e non, di contro, su quello attinente alla suddetta indennità). Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi, rigetta quello principale e dichiara assorbito quello incidentale. Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 21 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2002