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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/09/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1125/24 del ruolo generale dell'anno 2024
promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Irene Pini Parte_1 come da mandato in atti
– appellante –
contro
- appellata contumace – Controparte_1
appello contro la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 86/24 emessa il 17.1.24 e pubblicata il 17.1.24
CONCLUSIONI
Parte costituita:
In riforma della sentenza n. 86/2024 del 17.01.2024, resa inter partes dal
Tribunale di Reggio Emilia Sezione II° Civile, in persona del Giudice
Unico Dott.ssa Beatrice Prisco– R.G. n. 1832/2023, pubblicata il
17.01.2024 mai notificata
Disporre
• Che la Sig.ra è debitrice della somma di € Parte_1
460,00 nei confronti di Sig.ra per canoni di locazione Controparte_1 derivanti dal contratto di locazione o di locazione - registrato in data
30.05.2016 al n. 6989 Serie 3T, avente ad oggetto la porzione immobiliare di proprietà dell'esponente, posta nel Comune di Scandiano
(RE), Via Mazzini n. 43, e precisamente di un appartamento e
Pagina 1 di 5 pertinenziale autorimessa distinti nel Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 27 con i mappali 474 sub. 41 e 474 sub.20
• Per l'effetto procedersi a compensazione del debito pari ad €
460,00 della Sig.ra verso con la Parte_1 Controparte_1 somma indebita ricevuta da quest'ultima di € 2.253,08 dalla Parte_1
[...]
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.
LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Dott. Giampaolo
Borgioli; udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
opponeva il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto da Parte_1
per il pagamento della somma di euro 11.820,02 di cui Controparte_1 per canoni di locazione non corrisposti euro 10.750,00 e per spese condominiali anticipate dalla euro 1.070,02. CP_1
Affermava di aver corrisposto tutti i canoni di locazione e che la proprietaria dell'immobile aveva imputato i pagamenti con causale canone di locazione a presunte spese prive di documenti giustificativi.
Chiedeva quindi la revoca del decreto e la condanna alla restituzione della somma di euro 12.853,08 indebitamente percepita. Si costituiva in giudizio la precisando di aver ottenuto CP_1 ingiunzione per canoni di locazione e spese derivanti dal contratto di locazione stipulato il 1 maggio 2016 e relativo ad un immobile posto in via Mazzini 43 del Comune di Scandiano (RE); di aver imputato alcuni pagamenti effettuati dalla a canoni di locazione e spese per Parte_1 utenze relative ad altro contratto, stipulato il 15 ottobre 2013 è cessato il
30 Aprile 2016, avente ad oggetto un immobile sito in Corso Vallisneri
9/E, Scandiano (RE).
Il Tribunale accertava, mediante semplice operazione matematica, che, in relazione al contratto di locazione del 1 maggio 2016, liberato il 31 Marzo 2022, avrebbe dovuto versare la somma di euro Parte_1
35.500,00 a titolo di canoni ed indennità di occupazione.
Risultava dalla documentazione prodotta che la aveva Parte_1 versato in detto periodo la somma di euro 33.540,00.
L'opposta aveva imputato parte dei versamenti effettuati dall'opponente a canoni di locazione scaduti relativi all'immobile oggetto del precedente contratto stipulato il 15 ottobre 2013.
Accertava il Tribunale che “parte opponente, sul punto, nulla ha eccepito;
era onere di parte opponente fornire la prova di aver corrisposto tutti i canoni di locazione relativi al precedente rapporto contrattuale” (pag. 3 sentenza).
Pagina 2 di 5 In aggiunta specificava che l'art. 1193 c.c., in tema di imputazione, non era applicabile in riferimento a di più canoni relativi ad un unico contratto di locazione e che, in caso di pluralità di rapporti obbligatori, come nella fattispecie essendo presenti due contratti, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c. al creditore “il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193 c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore.
Dalle contabili dei bonifici effettuati dalla solo in alcuni di Parte_1 essi risulta riportato il dato relativo all'immobile sito in via Mazzini;
ogni altro bonifico, privo di imputazione, è stato, pertanto, legittimamente imputato dalla ai canoni di locazione non CP_1 corrisposti per l'immobile sito in Corso Vallisneri n.9/E. Come sopra precisato, era onere di parte opponente fornire la prova dei pagamenti effettuati nel corso del primo rapporto contrattuale al fine di contestare le imputazioni operate dalla e ciò anche a fronte dei CP_1 versamenti effettuati senza alcuna causale e della non sussistente prescrizione del debito pregresso” (pag.
3-4 sentenza). Sulla scorta del doc. 9 del fascicolo di primo grado dell'appellata, in cui veniva riportata la specifica dell'imputazione dei versamenti effettuati dalla risultava la complessiva somma dovuta per canoni pari Parte_1 ad € 6.850,00, cui dovevano detrarsi alcune somme perché imputabili a pagamenti di canone e risultanti dai documenti dell'appellante, con un residuo avere della pari ad € 5.600,00. CP_1 A detta somma andava aggiunta la somma di € 1.070,02 risultante dal bilancio condominiale preventivo 2021/2022 anticipata dalla e CP_1 detratta quella di € 1.500,00 per restituzione deposito cauzionale con condanna quindi della a versare alla la somma di € Parte_1 CP_1
5.170,02 con compensazione delle spese di lite. Impugnava la sentenza la lamentando erronea applicazione Parte_1 dell'art. 1193 c.c., mancata prova delle spese condominiali, mancata prova spese per utenze e indebito di somme percepite “senza giustificazione e non derivanti dal contratto di locazione” (pag. 5 appello). La causa veniva discussa all'udienza del 26.9.25 e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Relativamente al primo motivo di appello ovverosia erronea applicazione del disposto dell'art. 1193 c.c. il motivo è palesemente infondato. E' evidente che tutto ciò che ineriva il primo contratto stipulato nel 2013 è stato saldato, per il semplice motivo che l'appellata ha, come accertato dal Tribunale, imputato alcuni versamenti effettuati in vigenza del secondo contratto al primo. Come già argomentato dal Tribunale, e non contestato dall'appellante, “parte opponente, sul punto, nulla ha eccepito;
era onere di parte opponente fornire la prova di aver corrisposto tutti i canoni di locazione relativi al precedente rapporto
Pagina 3 di 5 contrattuale”. Col secondo motivo lamenta “che le spese condominiali non sono state correttamente documentate e non lo sono state nemmeno in corso di causa” e che la documentazione prodotta sarebbe afferente i due contratti e quindi “le spese prescritte”. Detto motivo è inammissibile ed infondato. Il tribunale ha fondato la propria decisione, in tema di spese condominiali, sulla base dell'allegazione al fascicolo sommario del bilancio preventivo per l'esercizio ordinario 2021/2022 con specifica delle somme a carico della somme anticipate dalla proprietà Parte_1 per € 1070,02. Ha quindi accertato che “parte opponente stante l'assenza di contestazioni al bilancio condominiale approvato, è, dunque, tenuta a corrispondere a parte opposta la somma di € 1.070,02”. Incomprensibile quindi, stante l'esistenza di un bilancio condominiale approvato e, per giunta, neppure contestato dall'appellante né in primo grado né in questo, il motivo della doglianza che la rende inammissibile.
In ogni caso essa sarebbe comunque infondata stante, appunto, l'esistenza agli atti della prova del credito rappresentato dal bilancio condominiale più che sufficiente a ritener provato il credito.
Col terzo motivo lamenta ingiustificato trattenimento di somme per spese per utenze non previste dal contratto.
A suo dire vi sarebbero nei documenti allegati in primo grado utenze relative sia alla abitazione della sia ad altra intestata allo Parte_1
CP_2
Il motivo è inammissibile. L'appellata ha depositato (doc.2 fascicolo primo grado) una ripartizione delle spese, “utenze contratto Locazione 15.10.2013” (doc.2 Parte_1 pag.1) relative evidentemente all'immobile locato alla con Parte_1 tutti i giustificativi di spesa (doc.2 pagg. 2-153). Detto documento non è mai stato oggetto di specifica contestazione dall'appellata (cfr. memoria datata 3.10.23, memoria datata 2.11.23, memoria datata 8.1.24), tantomeno in relazione alla adesso sollevata questione secondo cui “Dalla lettura dei documenti emerge che il PDR ed il numero impianto variano. Stando così le cose è del tutto impossibile capire quale immobile preciso sia stato fornito e se gli importi richiesti si riferiscano all'unità immobiliare locata piuttosto che allo studio (pag. 5 ricorso in appello), ragion per cui gli importi CP_1 si intendono corretti e riconosciuti come dovuti, per mancata specifica contestazione, ex art. 115 c.p.c., dall'appellante. Oltretutto, lo si ripete, la contestazione in merito all'esistenza del c.d.
è nuova e, come tale, il motivo di appello inammissibile CP_2 anche per questo verso. Col quarto motivo lamenta diritto alla ripetizione ex art. 2033 c.c. Secondo l'appellante ella avrebbe versato più soldi di quanti dovuti ed avrebbe diritto alla restituzione della somma di € 2.253,08. Per quanto sopra accertato il motivo è assorbito perché infondato. Niente sulle spese di lite stante la contumacia della convenuta. Stante la reiezione dell'appello ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento, da parte
Pagina 4 di 5 dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 86/24 emessa il 17.1.24 e pubblicata il 17.1.24
1) Respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza.
2) Nulla in tema di spese stante la contumacia della convenuta;
3) Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/12, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso nella camera di consiglio del 26.9.25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore
Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1125/24 del ruolo generale dell'anno 2024
promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Irene Pini Parte_1 come da mandato in atti
– appellante –
contro
- appellata contumace – Controparte_1
appello contro la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 86/24 emessa il 17.1.24 e pubblicata il 17.1.24
CONCLUSIONI
Parte costituita:
In riforma della sentenza n. 86/2024 del 17.01.2024, resa inter partes dal
Tribunale di Reggio Emilia Sezione II° Civile, in persona del Giudice
Unico Dott.ssa Beatrice Prisco– R.G. n. 1832/2023, pubblicata il
17.01.2024 mai notificata
Disporre
• Che la Sig.ra è debitrice della somma di € Parte_1
460,00 nei confronti di Sig.ra per canoni di locazione Controparte_1 derivanti dal contratto di locazione o di locazione - registrato in data
30.05.2016 al n. 6989 Serie 3T, avente ad oggetto la porzione immobiliare di proprietà dell'esponente, posta nel Comune di Scandiano
(RE), Via Mazzini n. 43, e precisamente di un appartamento e
Pagina 1 di 5 pertinenziale autorimessa distinti nel Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 27 con i mappali 474 sub. 41 e 474 sub.20
• Per l'effetto procedersi a compensazione del debito pari ad €
460,00 della Sig.ra verso con la Parte_1 Controparte_1 somma indebita ricevuta da quest'ultima di € 2.253,08 dalla Parte_1
[...]
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.
LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Dott. Giampaolo
Borgioli; udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
opponeva il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto da Parte_1
per il pagamento della somma di euro 11.820,02 di cui Controparte_1 per canoni di locazione non corrisposti euro 10.750,00 e per spese condominiali anticipate dalla euro 1.070,02. CP_1
Affermava di aver corrisposto tutti i canoni di locazione e che la proprietaria dell'immobile aveva imputato i pagamenti con causale canone di locazione a presunte spese prive di documenti giustificativi.
Chiedeva quindi la revoca del decreto e la condanna alla restituzione della somma di euro 12.853,08 indebitamente percepita. Si costituiva in giudizio la precisando di aver ottenuto CP_1 ingiunzione per canoni di locazione e spese derivanti dal contratto di locazione stipulato il 1 maggio 2016 e relativo ad un immobile posto in via Mazzini 43 del Comune di Scandiano (RE); di aver imputato alcuni pagamenti effettuati dalla a canoni di locazione e spese per Parte_1 utenze relative ad altro contratto, stipulato il 15 ottobre 2013 è cessato il
30 Aprile 2016, avente ad oggetto un immobile sito in Corso Vallisneri
9/E, Scandiano (RE).
Il Tribunale accertava, mediante semplice operazione matematica, che, in relazione al contratto di locazione del 1 maggio 2016, liberato il 31 Marzo 2022, avrebbe dovuto versare la somma di euro Parte_1
35.500,00 a titolo di canoni ed indennità di occupazione.
Risultava dalla documentazione prodotta che la aveva Parte_1 versato in detto periodo la somma di euro 33.540,00.
L'opposta aveva imputato parte dei versamenti effettuati dall'opponente a canoni di locazione scaduti relativi all'immobile oggetto del precedente contratto stipulato il 15 ottobre 2013.
Accertava il Tribunale che “parte opponente, sul punto, nulla ha eccepito;
era onere di parte opponente fornire la prova di aver corrisposto tutti i canoni di locazione relativi al precedente rapporto contrattuale” (pag. 3 sentenza).
Pagina 2 di 5 In aggiunta specificava che l'art. 1193 c.c., in tema di imputazione, non era applicabile in riferimento a di più canoni relativi ad un unico contratto di locazione e che, in caso di pluralità di rapporti obbligatori, come nella fattispecie essendo presenti due contratti, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c. al creditore “il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193 c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore.
Dalle contabili dei bonifici effettuati dalla solo in alcuni di Parte_1 essi risulta riportato il dato relativo all'immobile sito in via Mazzini;
ogni altro bonifico, privo di imputazione, è stato, pertanto, legittimamente imputato dalla ai canoni di locazione non CP_1 corrisposti per l'immobile sito in Corso Vallisneri n.9/E. Come sopra precisato, era onere di parte opponente fornire la prova dei pagamenti effettuati nel corso del primo rapporto contrattuale al fine di contestare le imputazioni operate dalla e ciò anche a fronte dei CP_1 versamenti effettuati senza alcuna causale e della non sussistente prescrizione del debito pregresso” (pag.
3-4 sentenza). Sulla scorta del doc. 9 del fascicolo di primo grado dell'appellata, in cui veniva riportata la specifica dell'imputazione dei versamenti effettuati dalla risultava la complessiva somma dovuta per canoni pari Parte_1 ad € 6.850,00, cui dovevano detrarsi alcune somme perché imputabili a pagamenti di canone e risultanti dai documenti dell'appellante, con un residuo avere della pari ad € 5.600,00. CP_1 A detta somma andava aggiunta la somma di € 1.070,02 risultante dal bilancio condominiale preventivo 2021/2022 anticipata dalla e CP_1 detratta quella di € 1.500,00 per restituzione deposito cauzionale con condanna quindi della a versare alla la somma di € Parte_1 CP_1
5.170,02 con compensazione delle spese di lite. Impugnava la sentenza la lamentando erronea applicazione Parte_1 dell'art. 1193 c.c., mancata prova delle spese condominiali, mancata prova spese per utenze e indebito di somme percepite “senza giustificazione e non derivanti dal contratto di locazione” (pag. 5 appello). La causa veniva discussa all'udienza del 26.9.25 e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Relativamente al primo motivo di appello ovverosia erronea applicazione del disposto dell'art. 1193 c.c. il motivo è palesemente infondato. E' evidente che tutto ciò che ineriva il primo contratto stipulato nel 2013 è stato saldato, per il semplice motivo che l'appellata ha, come accertato dal Tribunale, imputato alcuni versamenti effettuati in vigenza del secondo contratto al primo. Come già argomentato dal Tribunale, e non contestato dall'appellante, “parte opponente, sul punto, nulla ha eccepito;
era onere di parte opponente fornire la prova di aver corrisposto tutti i canoni di locazione relativi al precedente rapporto
Pagina 3 di 5 contrattuale”. Col secondo motivo lamenta “che le spese condominiali non sono state correttamente documentate e non lo sono state nemmeno in corso di causa” e che la documentazione prodotta sarebbe afferente i due contratti e quindi “le spese prescritte”. Detto motivo è inammissibile ed infondato. Il tribunale ha fondato la propria decisione, in tema di spese condominiali, sulla base dell'allegazione al fascicolo sommario del bilancio preventivo per l'esercizio ordinario 2021/2022 con specifica delle somme a carico della somme anticipate dalla proprietà Parte_1 per € 1070,02. Ha quindi accertato che “parte opponente stante l'assenza di contestazioni al bilancio condominiale approvato, è, dunque, tenuta a corrispondere a parte opposta la somma di € 1.070,02”. Incomprensibile quindi, stante l'esistenza di un bilancio condominiale approvato e, per giunta, neppure contestato dall'appellante né in primo grado né in questo, il motivo della doglianza che la rende inammissibile.
In ogni caso essa sarebbe comunque infondata stante, appunto, l'esistenza agli atti della prova del credito rappresentato dal bilancio condominiale più che sufficiente a ritener provato il credito.
Col terzo motivo lamenta ingiustificato trattenimento di somme per spese per utenze non previste dal contratto.
A suo dire vi sarebbero nei documenti allegati in primo grado utenze relative sia alla abitazione della sia ad altra intestata allo Parte_1
CP_2
Il motivo è inammissibile. L'appellata ha depositato (doc.2 fascicolo primo grado) una ripartizione delle spese, “utenze contratto Locazione 15.10.2013” (doc.2 Parte_1 pag.1) relative evidentemente all'immobile locato alla con Parte_1 tutti i giustificativi di spesa (doc.2 pagg. 2-153). Detto documento non è mai stato oggetto di specifica contestazione dall'appellata (cfr. memoria datata 3.10.23, memoria datata 2.11.23, memoria datata 8.1.24), tantomeno in relazione alla adesso sollevata questione secondo cui “Dalla lettura dei documenti emerge che il PDR ed il numero impianto variano. Stando così le cose è del tutto impossibile capire quale immobile preciso sia stato fornito e se gli importi richiesti si riferiscano all'unità immobiliare locata piuttosto che allo studio (pag. 5 ricorso in appello), ragion per cui gli importi CP_1 si intendono corretti e riconosciuti come dovuti, per mancata specifica contestazione, ex art. 115 c.p.c., dall'appellante. Oltretutto, lo si ripete, la contestazione in merito all'esistenza del c.d.
è nuova e, come tale, il motivo di appello inammissibile CP_2 anche per questo verso. Col quarto motivo lamenta diritto alla ripetizione ex art. 2033 c.c. Secondo l'appellante ella avrebbe versato più soldi di quanti dovuti ed avrebbe diritto alla restituzione della somma di € 2.253,08. Per quanto sopra accertato il motivo è assorbito perché infondato. Niente sulle spese di lite stante la contumacia della convenuta. Stante la reiezione dell'appello ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento, da parte
Pagina 4 di 5 dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 86/24 emessa il 17.1.24 e pubblicata il 17.1.24
1) Respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza.
2) Nulla in tema di spese stante la contumacia della convenuta;
3) Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/12, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso nella camera di consiglio del 26.9.25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore
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