Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 30/12/2025, n. 4308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4308 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04308/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02367/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2367 del 2025, proposto da
NA AN AN, DR LO, rappresentati e difesi dagli avvocati DR LO, Giuseppe Critelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l’ottemperanza
alla sentenza n. 3375/2023 del Tribunale Civile di Milano, sez. Lavoro e Previdenza, resa in esito al giudizio iscritto sub R.G.L. n. 7867/2023, pubblicata in data 18.10.2023, passata in giudicato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 il dott. BR AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- con sentenza n. 3375/2023, depositata in data 18/10/2023, il Tribunale di Milano ha condannato il Ministero resistente a mettere a disposizione di AN NA AN la carta docente o altro equipollente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023 per l'importo di euro 500,00 annui per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge; nel contempo ha condannato la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite liquidandole “in complessivi euro 1.030,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione ai procuratori antistatari”;
- il presente giudizio di ottemperanza è proposto sia da AN NA AN, per il conseguimento della carta docente, sia dall’avv. DR LO per conseguire il pagamento delle spese di lite;
- la parte ricorrente non ha depositato in giudizio la relata della notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione – che deve essere effettuata da ciascuno dei ricorrenti, stante la legittimazione esclusiva del difensore antistatario ad agire per il pagamento delle spese di lite distratte in suo favore – funzionale alla decorrenza del termine di 120 giorni di cui all’art 14 del d.l. 1996 n 669, prima del cui decorso è inammissibile l’azione di ottemperanza;
- vale ribadire che la mancata decorrenza del termine indicato preclude al creditore la possibilità di procedere ad esecuzione forzata, con la precisazione che all’istituto dell’esecuzione è riconducibile il giudizio di ottemperanza proposto in relazione a sentenze del giudice ordinario che condannano al pagamento di somme di denaro, come nel caso di specie;
- la mancata produzione in giudizio della relata di notificazione del titolo da ottemperare, secondo le modalità già precisate, non consente di accertare il decorso del termine di 120 giorni di cui alla norma citata, con conseguente inammissibilità del ricorso;
- la peculiarità della questione trattata consente di compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara l’inammissibilità del ricorso;
2) compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CH OS, Presidente
BR AR, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BR AR | CH OS |
IL SEGRETARIO