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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/06/2025, n. 2164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2164 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - 1A Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1)Dott.ssa Alessandra TABARRO - Presidente -
2)Dott.ssa Anna SCOGNAMIGLIO - Giudice rel -
3) Dott. Nadia ZAMPOGNA - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 9430/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Pt_1
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], c.f.: , residente Parte_2 C.F._1
in Marano di Napoli alla Via Pigno n.40, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso rilasciata su foglio separato, dall' avv. Daniela Angelone, c.f.:
, presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._2
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], c.f. e Controparte_1 C.F._3
residente in [...], di fatto domiciliata in
Villaricca (NA), c.a.p. 80010, alla Via della Liberta civ. 726, rappresentata e difesa virtù di procura in calce alla comparsa rilasciata su foglio separato, dall'avv. LUISA IMPERATO c.f.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA), alla C.F._4
Via Alfonso Artiaco civ. 132.
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano per cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate all'udienza del 30.05.2025.
Il PM in data 12.12.2024 ha apposto il visto
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato il giorno 19.11.2024 premesso di aver contratto Parte_2
matrimonio in Qualiano l'8.05.1997 con , che dall'unione nascevano tre Controparte_1
figli: (il 9.2.1999); (il 14.3.2000) e (il 28.2.2006); che si era Per_1 Per_2 Per_3
separato con decreto di omologa del tribunale di Napoli del 15.3.2102 dep. il 19.3.2012
chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni previste in ricorso.
Si costituiva la resistente la quale rinunciava alla richiesta di Controparte_1
corresponsione dell'assegno divorzile per sé e chiedeva di porre a carico di Parte_2
l'assegno di mantenimento per i due figli maggiorenni ma non economicamente
[...]
autosufficienti nella misura complessiva di € 500,00.
All'udienza del 30.05.2025 fissata per la comparizione, le parti dinanzi al Giudice delegato raggiungevano un accordo e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli il 02.03.2012 nel procedimento di separazione conclusosi con decreto di omologa del 15.3.2012 e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“Il sig. di obbliga a versare direttamente al figlio maggiorenne Parte_2 Per_4
nato il [...] la somma di euro 150,00 a titolo di concorso per il suo
[...]
mantenimento entro il giorno 25 di ciascun mese onerando il figlio a comunicare al padre le coordinate bancarie/ postali per l'accredito a decorrere dal mese di giugno del presente anno
Le parti rinunciano ed accettano la rinuncia ad ogni altra domanda.
Spese compensate e i procuratori si riservano di depositare istanza per la liquidazione delle competenze per il GP cui sono stati ammessi i rispettivi assistiti.”
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative possono essere integralmente recepiti da questo tribunale.
Attesa la natura della pronuncia e dell'accordo raggiunto, vanno integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Qualiano (NA)
l'8.05.1997 da , nato a [...] il [...] e Parte_2 [...]
, nata a [...] il [...] (Atto N. 13 parte II serie A - anno 1997) alle CP_1
condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Qualiano la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 03.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
Il Giudice est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - 1A Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1)Dott.ssa Alessandra TABARRO - Presidente -
2)Dott.ssa Anna SCOGNAMIGLIO - Giudice rel -
3) Dott. Nadia ZAMPOGNA - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 9430/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Pt_1
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], c.f.: , residente Parte_2 C.F._1
in Marano di Napoli alla Via Pigno n.40, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso rilasciata su foglio separato, dall' avv. Daniela Angelone, c.f.:
, presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._2
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], c.f. e Controparte_1 C.F._3
residente in [...], di fatto domiciliata in
Villaricca (NA), c.a.p. 80010, alla Via della Liberta civ. 726, rappresentata e difesa virtù di procura in calce alla comparsa rilasciata su foglio separato, dall'avv. LUISA IMPERATO c.f.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA), alla C.F._4
Via Alfonso Artiaco civ. 132.
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano per cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate all'udienza del 30.05.2025.
Il PM in data 12.12.2024 ha apposto il visto
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato il giorno 19.11.2024 premesso di aver contratto Parte_2
matrimonio in Qualiano l'8.05.1997 con , che dall'unione nascevano tre Controparte_1
figli: (il 9.2.1999); (il 14.3.2000) e (il 28.2.2006); che si era Per_1 Per_2 Per_3
separato con decreto di omologa del tribunale di Napoli del 15.3.2102 dep. il 19.3.2012
chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni previste in ricorso.
Si costituiva la resistente la quale rinunciava alla richiesta di Controparte_1
corresponsione dell'assegno divorzile per sé e chiedeva di porre a carico di Parte_2
l'assegno di mantenimento per i due figli maggiorenni ma non economicamente
[...]
autosufficienti nella misura complessiva di € 500,00.
All'udienza del 30.05.2025 fissata per la comparizione, le parti dinanzi al Giudice delegato raggiungevano un accordo e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli il 02.03.2012 nel procedimento di separazione conclusosi con decreto di omologa del 15.3.2012 e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“Il sig. di obbliga a versare direttamente al figlio maggiorenne Parte_2 Per_4
nato il [...] la somma di euro 150,00 a titolo di concorso per il suo
[...]
mantenimento entro il giorno 25 di ciascun mese onerando il figlio a comunicare al padre le coordinate bancarie/ postali per l'accredito a decorrere dal mese di giugno del presente anno
Le parti rinunciano ed accettano la rinuncia ad ogni altra domanda.
Spese compensate e i procuratori si riservano di depositare istanza per la liquidazione delle competenze per il GP cui sono stati ammessi i rispettivi assistiti.”
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative possono essere integralmente recepiti da questo tribunale.
Attesa la natura della pronuncia e dell'accordo raggiunto, vanno integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Qualiano (NA)
l'8.05.1997 da , nato a [...] il [...] e Parte_2 [...]
, nata a [...] il [...] (Atto N. 13 parte II serie A - anno 1997) alle CP_1
condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Qualiano la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 03.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
Il Giudice est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio