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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 18/12/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 439/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SCIACCA
Il Giudice del Lavoro Leonardo CA nella causa instaurata
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Parte_1
CRAPARO
-ricorrente-
E
(P.I. Controparte_1 P.IVA_1
-contumace-
OGGETTO: retribuzioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale di udienza all'udienza del 18/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c., dando lettura del seguente
DISPOSITIVO il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione
- condanna il a Controparte_1 corrispondere a l'importo di € 1.365,72 oltre Parte_1 interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole differenze mensili al saldo;
- condanna al pagamento Controparte_1 delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.300,00 oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA ed € 250,00 per spese vive e documentate.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.03.2024, il ricorrente in epigrafe - premesso di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze del
Comune di dal 23 novembre 2019 all'11 febbraio Controparte_1
2019, con la qualifica di operaio specializzato Livello B1 CCNL
Enti Locali 2019/2020 - ha dedotto che il parziale adempimento della prestazione retributiva da parte del datore di lavoro, avendo questi corrisposto solo due acconti per un ammontare complessivo di € 3.033,99, residuando un credito di € 2.303,22.
Ha quindi convenuto in giudizio il predetto Ente formulando le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto ad ottenere, anche a titolo di risarcimento danni da illecito contrattuale, il pagamento dell'importo di € 2.303,22 o la diversa maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in giudizio, per la prestazione lavorativa resa dallo stesso dal 23/11/2019 all'11/02/2020 per un Cantiere Lavoro alle dipendente del Comune di;
Conseguentemente condannare il Controparte_1 [...]
, in persona del Sindaco protempore, Controparte_1 eventualmente anche a titolo di risarcimento danni da illecito contrattuale, al pagamento della complessiva somma di € 2.303,22
o la diversa maggiore o minore somma che dovesse essere accertata
Pag. 2 di 6 in giudizio, il tutto oltre interessi legali decorrenti dalla data di fine lavoro (11/02/2020) e fino all'effettivo soddisfo, oltre oneri previdenziali e la fattura emessa dal Dott. Persona_1 per il calcolo delle somme dovute stante l'assenza delle buste paga
e della Certificazione Unica;
In via istruttoria: - Ordinare al
Comune di ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 Controparte_1
c.p.c. di produrre tutta la documentazione relativa al contratto di lavoro del Sig. per il periodo 23/11/2019 -11/02/2020 Parte_1 comprensivo di buste paga, certificazione unica e versamento oneri previdenziali”.
Il sebbene raggiunto da regolare Controparte_1 notifica, non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
Nel corso del giudizio, parte ricorrente ah rinunciato alla d omanda di condanna al pagamento delle differenze contributive (cfr. verbale udienza 19.3.2025 e18.12.2025).
La causa istruita a mezzo documenti e prova orale, è stata decisa alla odierna udienza.
Il ricorso merita accoglimento nei termini che seguono.
***
Sulla base delle risultanze istruttorie, può ritenersi anzitutto dimostrato l'assunto del ricorrente in ordine all'espletamento di attività lavorativa andante dal 23.11.2019 all'11.02.2020.
Il teste ha dichiarato: “Da fine novembre 2019 fino Testimone_1
a febbraio 2020, credo il 14.02.2020, ho ricoperto la carica di
Pag. 3 di 6 Direttore dei Lavori in un cantiere presso l'area cimiteriale del
Comune di . In quell'occasione conobbi il Controparte_1 ricorrente, il quale lavorò per tutto il periodo anzidetto, con la mansione di operaio specializzato. I lavori si svolgevano dal lunedì al venerdì ed il ricorrente è stato presente per tutto il periodo, salvo qualche giorno di assenza, sempre che vi sia stato, non ricordo bene”.
Il testimone ha riferito: “Ho lavorato alle Testimone_2 dipendenze del Comune di nel periodo, se non Controparte_1 ricordo male, da dicembre 2019 sino a metà febbraio 2020, svolgendo lavori di muratura presso il cimitero di , in CP_1 veste di operaio. Confermo che il signor è stato presente per Pt_1 tutto il periodo insieme a me. Lavoravamo dal lunedì al venerdì. Io ero un operaio semplice, egli ha lavorato nelle vesti di muratore”.
Il testimone ha dichiarato: “Ho lavorato presso il Testimone_3 cimitero di da dicembre 2019 a febbraio 2020, Controparte_1 alle dipendenze del Comune di . Ho lavorato dal lunedì CP_1 al venerdì, per tutta la settimana. Il signor è stato presente Pt_1 per tutto il periodo suddetto, lavorando dal lunedì al venerdì . Il signor era muratore, il quale insegnava noi cosa dover fare”. Pt_1
Le dichiarazioni rese dai testimoni sono precise, prive di contraddizione e coerenti con la documentazione in atti e segnatamente del modello Unilav, trasmesso dal datore di lavoro il
5.12.2019, attestante l'assunzione del ricorrente con contratto a tempo determinato per il periodo 23.11.2019 – 11.02.2020 con inquadramento nella categoria B1.
Pag. 4 di 6 Il ricorrente ha dunque provato il fatto costitutivo del credito azionato.
In ordine al quantum spettante, condivisibili, in quanto immuni da vizi logico – giuridici e coerenti con il CCNL di riferimento, appaiono i conteggi effettuati dal consulente di parte che ha determinato l'importo delle retribuzioni dovute per il detto periodo in € 4.399,71 (cfr. nota depositata il 10.6.2025).
Acclarata l'esistenza del credito, era onere di parte debitrice dimostrare l'esatto adempimento della prestazione retributiva su di essa gravante.
Rimanendo contumace, il non ha tuttavia offerto la prova CP_1 richiesta.
Parte convenuta va pertanto condannata al pagamento di € 1.365,72, pari alle retribuzioni dovute (€ 4399,71) al netto degli acconti percepiti (€ 3.033,99).
Trattandosi di crediti da lavoro nei confronti di amministrazioni pubbliche, spettano altresì al ricorrente, dalla maturazione del diritto, gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e cioè gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, in ossequio dunque all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994, che non conse nte il cumulo tra
Pag. 5 di 6 tali due voci sulle somme liquidate a titoli di differenze retributive.
Non può invece essere riconosciuto il credito di € 937,49 relativo agli assegni familiari (cfr. deposit o del 10.6.2026), in difetto di prova dell'avvenuta presentazione della domanda della prestazione previdenziale, dovendosi peraltro rilevare il difetto di legittimazione passiva dell'ente resistente (cfr. di recente Cass.
3076/2022 e precedenti in essa richiamati).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa, dell'attività processuale svolta.
La convenuta va altresì condannata al pagamento di € 250,00 per spese vive (cfr. doc. 8).
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Sciacca 18.12.2025
Il Giudice
Leonardo CA
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SCIACCA
Il Giudice del Lavoro Leonardo CA nella causa instaurata
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Parte_1
CRAPARO
-ricorrente-
E
(P.I. Controparte_1 P.IVA_1
-contumace-
OGGETTO: retribuzioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale di udienza all'udienza del 18/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c., dando lettura del seguente
DISPOSITIVO il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione
- condanna il a Controparte_1 corrispondere a l'importo di € 1.365,72 oltre Parte_1 interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole differenze mensili al saldo;
- condanna al pagamento Controparte_1 delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.300,00 oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA ed € 250,00 per spese vive e documentate.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.03.2024, il ricorrente in epigrafe - premesso di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze del
Comune di dal 23 novembre 2019 all'11 febbraio Controparte_1
2019, con la qualifica di operaio specializzato Livello B1 CCNL
Enti Locali 2019/2020 - ha dedotto che il parziale adempimento della prestazione retributiva da parte del datore di lavoro, avendo questi corrisposto solo due acconti per un ammontare complessivo di € 3.033,99, residuando un credito di € 2.303,22.
Ha quindi convenuto in giudizio il predetto Ente formulando le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto ad ottenere, anche a titolo di risarcimento danni da illecito contrattuale, il pagamento dell'importo di € 2.303,22 o la diversa maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in giudizio, per la prestazione lavorativa resa dallo stesso dal 23/11/2019 all'11/02/2020 per un Cantiere Lavoro alle dipendente del Comune di;
Conseguentemente condannare il Controparte_1 [...]
, in persona del Sindaco protempore, Controparte_1 eventualmente anche a titolo di risarcimento danni da illecito contrattuale, al pagamento della complessiva somma di € 2.303,22
o la diversa maggiore o minore somma che dovesse essere accertata
Pag. 2 di 6 in giudizio, il tutto oltre interessi legali decorrenti dalla data di fine lavoro (11/02/2020) e fino all'effettivo soddisfo, oltre oneri previdenziali e la fattura emessa dal Dott. Persona_1 per il calcolo delle somme dovute stante l'assenza delle buste paga
e della Certificazione Unica;
In via istruttoria: - Ordinare al
Comune di ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 Controparte_1
c.p.c. di produrre tutta la documentazione relativa al contratto di lavoro del Sig. per il periodo 23/11/2019 -11/02/2020 Parte_1 comprensivo di buste paga, certificazione unica e versamento oneri previdenziali”.
Il sebbene raggiunto da regolare Controparte_1 notifica, non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
Nel corso del giudizio, parte ricorrente ah rinunciato alla d omanda di condanna al pagamento delle differenze contributive (cfr. verbale udienza 19.3.2025 e18.12.2025).
La causa istruita a mezzo documenti e prova orale, è stata decisa alla odierna udienza.
Il ricorso merita accoglimento nei termini che seguono.
***
Sulla base delle risultanze istruttorie, può ritenersi anzitutto dimostrato l'assunto del ricorrente in ordine all'espletamento di attività lavorativa andante dal 23.11.2019 all'11.02.2020.
Il teste ha dichiarato: “Da fine novembre 2019 fino Testimone_1
a febbraio 2020, credo il 14.02.2020, ho ricoperto la carica di
Pag. 3 di 6 Direttore dei Lavori in un cantiere presso l'area cimiteriale del
Comune di . In quell'occasione conobbi il Controparte_1 ricorrente, il quale lavorò per tutto il periodo anzidetto, con la mansione di operaio specializzato. I lavori si svolgevano dal lunedì al venerdì ed il ricorrente è stato presente per tutto il periodo, salvo qualche giorno di assenza, sempre che vi sia stato, non ricordo bene”.
Il testimone ha riferito: “Ho lavorato alle Testimone_2 dipendenze del Comune di nel periodo, se non Controparte_1 ricordo male, da dicembre 2019 sino a metà febbraio 2020, svolgendo lavori di muratura presso il cimitero di , in CP_1 veste di operaio. Confermo che il signor è stato presente per Pt_1 tutto il periodo insieme a me. Lavoravamo dal lunedì al venerdì. Io ero un operaio semplice, egli ha lavorato nelle vesti di muratore”.
Il testimone ha dichiarato: “Ho lavorato presso il Testimone_3 cimitero di da dicembre 2019 a febbraio 2020, Controparte_1 alle dipendenze del Comune di . Ho lavorato dal lunedì CP_1 al venerdì, per tutta la settimana. Il signor è stato presente Pt_1 per tutto il periodo suddetto, lavorando dal lunedì al venerdì . Il signor era muratore, il quale insegnava noi cosa dover fare”. Pt_1
Le dichiarazioni rese dai testimoni sono precise, prive di contraddizione e coerenti con la documentazione in atti e segnatamente del modello Unilav, trasmesso dal datore di lavoro il
5.12.2019, attestante l'assunzione del ricorrente con contratto a tempo determinato per il periodo 23.11.2019 – 11.02.2020 con inquadramento nella categoria B1.
Pag. 4 di 6 Il ricorrente ha dunque provato il fatto costitutivo del credito azionato.
In ordine al quantum spettante, condivisibili, in quanto immuni da vizi logico – giuridici e coerenti con il CCNL di riferimento, appaiono i conteggi effettuati dal consulente di parte che ha determinato l'importo delle retribuzioni dovute per il detto periodo in € 4.399,71 (cfr. nota depositata il 10.6.2025).
Acclarata l'esistenza del credito, era onere di parte debitrice dimostrare l'esatto adempimento della prestazione retributiva su di essa gravante.
Rimanendo contumace, il non ha tuttavia offerto la prova CP_1 richiesta.
Parte convenuta va pertanto condannata al pagamento di € 1.365,72, pari alle retribuzioni dovute (€ 4399,71) al netto degli acconti percepiti (€ 3.033,99).
Trattandosi di crediti da lavoro nei confronti di amministrazioni pubbliche, spettano altresì al ricorrente, dalla maturazione del diritto, gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e cioè gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, in ossequio dunque all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994, che non conse nte il cumulo tra
Pag. 5 di 6 tali due voci sulle somme liquidate a titoli di differenze retributive.
Non può invece essere riconosciuto il credito di € 937,49 relativo agli assegni familiari (cfr. deposit o del 10.6.2026), in difetto di prova dell'avvenuta presentazione della domanda della prestazione previdenziale, dovendosi peraltro rilevare il difetto di legittimazione passiva dell'ente resistente (cfr. di recente Cass.
3076/2022 e precedenti in essa richiamati).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa, dell'attività processuale svolta.
La convenuta va altresì condannata al pagamento di € 250,00 per spese vive (cfr. doc. 8).
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Sciacca 18.12.2025
Il Giudice
Leonardo CA
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