Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/06/2025, n. 2106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2106 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R. G. 10835/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 10835 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024 avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità introdotta da:
, c.f. rappresentato e difeso dall'avvocato Filomena Pt_1 C.F._1
De Luca in virtù di delega in atti e
, c.f. in proprio e nella sua qualità di CP_1 C.F._2
genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della minore , Persona_1
c.f. , rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Vinattieri in C.F._3
virtù di delega in atti
Con l'intervento del P.M.
1
“- Accertare e dichiarare che il signor nato in [...] il [...], Pt_1
residente a [...], c.f. in C.F._1
modifica dello status della minore nata ad [...] il [...], è padre Persona_1
biologico della minore nata ad [...] il [...], residente in [...], Persona_1
Via Vittorio Emanuele II n. 32, c.f. . C.F._3
- Conseguentemente, ordinare la rettifica dell'atto di nascita della minore n. Persona_1
61, p. 1, s. A1, anno 2023, formato dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Firenze, con aggiunta, anteponendolo, del cognome paterno (MD) a quello materno ( e con Per_1 indicazione della minore in . Persona_1 Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27/09/2024, e hanno Pt_1 CP_1
congiuntamente domandato di dichiarare che era padre di nata ad [...] Pt_1 Per_1
il 20 luglio 2023, riconosciuta figlia soltanto da In particolare, le parti CP_1
hanno dedotto di aver contratto matrimonio a Dhaka (Bangladesh) in data 30/06/2003; che, tuttavia, il 28/07/2023 aveva dichiarato all'Ufficiale di Stato Civile che CP_1
era nata da una unione naturale;
che, dunque, non potendo operare la presunzione di Per_1 cui all'art. 231 c.c., a era preclusa la possibilità di operare il riconoscimento Pt_1
della paternità di Per_1
2. In merito alla domanda di accertamento della paternità biologica, va osservato che ai sensi dell'art. 269 c.c. la prova della paternità può essere fornita con ogni mezzo, salva l'insufficienza della sola dichiarazione della madre o della sola esistenza di rapporti tra la madre ed il preteso padre all'epoca del concepimento.
Inoltre, il vigente ordinamento processuale è ispirato ai principi del libero convincimento del giudice e di libertà delle prove, in forza dei quali tutti i mezzi di prova hanno pari valore, senza possibilità di individuare un rapporto gerarchico tra gli stessi (sul punto Cass.
n. 21356/2021; Cass. n. 18644/2011; Cass. n. 9245/2007; Cass. n. 14972/2006; Cass. n.
13665/ 2004).
2 Peraltro, secondo la giurisprudenza, “nei giudizi diretti ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità naturale, le indagini ematologiche e genetiche sul DNA costituiscono elementi di valutazione determinanti non solo per escludere, ma anche per affermare il rapporto biologico di paternità. Tali indagini, per la loro elevatissima attendibilità, possono anche essere le uniche prove sufficienti per l'accertamento del rapporto di filiazione naturale supportate da altri risultati processuali” (Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 03/02/2025, n. 2569).
3. Nel caso di specie, si osserva che MD e la minore – dopo essere stati Pt_1 Per_1
regolarmente identificati, come riferito dal teste – il 5/9/2023 sono stati Testimone_1
sottoposti al test del D.N.A. presso il Centro Diagnostico Villa Maria di Pistoia, dal quale è risultata in capo a una probabilità di paternità di maggiore del 99,99% Pt_1 Per_1
(v. doc. 9 allegato ricorso).
L'esito convincente della consulenza genetica di parte, espletata sui campioni salivari prelevati a e alla figlia consente di affermare che è senza Pt_1 Per_1 Pt_1
dubbio padre biologico di Persona_1
Si deve pertanto dichiarare ex art. 269 c.c. che è figlia di Persona_1 Pt_1
Di conseguenza, deve essere ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 1 luglio 1939, n. 1238 come modificato dal D.P.R. 3 novembre 2002, n. 396.
Quanto al cognome di in conformità ai principi espressi da Corte Cost., sentenza n. Per_1
131/2022, deve senz'altro essere recepito l'accordo raggiunto dalle parti, le quali hanno chiesto di aggiungere, anteponendolo, il cognome paterno 'MD' a quello materno Per_1
con conseguente indicazione del cognome della minore come 'MD Akter': in tal senso dovrà essere rettificato l'atto di nascita di Per_1
4. Le spese di lite del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, avendo le stesse formulato conclusioni congiunte.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
1. dichiara che nata ad [...] in data [...], c.f. Persona_1
, è figlia di , nato in [...] il [...], c.f. C.F._3 Pt_1
C.F._1
3 Parte_
2. dichiara che assumerà il cognome paterno ' nteponendolo a quello materno Per_1
con la conseguenza che il cognome della minore sarà Per_1 Per_2
3. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di nascita di (registri dello Per_1
stato civile, n. 61, p. 1, s. A1, Comune di Firenze, anno 2023), e a rettificare lo stesso atto di nascita, anteponendo il cognome paterno 'MD' al cognome materno Per_1
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 legge 196/2003.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Pietro Giulio Dazzi.
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