Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 12/06/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 639/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
Pa V I T O M A R C E L L O L A D I N O P R E S . E S T E Pt_2
A N T O N I N O A G I U D I C E Parte_3
L L O F I O R E G I U D I C E Parte_4
r i u n i t o i n c a m e r a d i c o n s i g l i o h a e m e s s o l a s e g u e n t e
S E N T E N Z A
nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi e rispettivamente rappresentati e difesi dagli Parte_5 Controparte_1 avvocati TRANCHIDA ROBERTA e GERARDI GUGLIELMO IVAN per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste;
ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 6 giugno 2025, con le quali le parti hanno confermato la domanda, escludendo la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto;
considerato che
dall'unione coniugale è nato il figlio , ancora minorenne, e che le condizioni Per_1 previste dalle parti con riferimento al suo affido e mantenimento non contrastano con i principi generali dell'ordinamento;
ritenuto che
nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi e i quali Parte_5 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Petrosino (TP) il 3/9/2012 trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Petrosino (TP) al n. 22, parte II, serie A, anno 2012, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile del comune di Petrosino
(TP);
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in Marsala in data 12 giugno 2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
V i t o M a r c e l l o S a l a d i n o