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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/05/2025, n. 2324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2324 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica sezione V civile In persona del Giudice dott.ssa Claudia Spiga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 17120 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Fegatelli e dall'Avv. Vincenza Parte_1
Scardina
ATTORE
E
(già ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 Controparte_2
tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Zitiello e Benedetta Musco Carbonaro
CONVENUTA
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 15.12.2024.
MOTIVI della DECISIONE
ha agito nei confronti dell'allora (oggi ), Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento del danno – quantificato nella misura complessiva di €. 232.312,50 oltre interessi di cui al d.lgs. 231/2002 – pari all'ammontare della perdita subita, calcolata con riferimento al capitale investito oltre interessi e rivalutazione, in conseguenza delle operazioni di acquisto delle azioni di Banca Popolare di Vicenza spa meglio indicate nell'atto di citazione, poste in essere con l'intermediazione dell'allora ; in Controparte_2
via subordinata ha domandato la risoluzione di detti ordini di acquisto con conseguente condanna della convenuta alla restituzione degli importi incassati, contro la restituzione dei relativi titoli.
L'attrice ha lamentato la violazione (da parte della banca) degli obblighi informativi previsti dal
TUF, con riferimento alle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'investimento
1 effettuato, così come gli obblighi di previa profilatura di esso acquirente, in relazione ad operazione peraltro concluse in conflitto di interessi.
Ha altresì dedotto la nullità e/o annullabilità delle predette operazioni, in quanto concluse in violazione dell'art. 22 co. TUF e dell'art. 2358 c.c., rilevando che:
- la convenuta era partecipata dalla banca emittente;
- gli investimenti per cui è causa sono stati effettuati dall'agosto 2013 al dicembre 2014, Cont quando all'interno del gruppo erano già evidenti i sintomi della reale situazione Cont economico finanziaria della banca, poi culminata con il default della;
- tale situazione era stata occultata agli investitori, ai quali i titoli venivano prospettati come sicuri e solidi.
Ha poi rilevato come l'acquisto dei titoli era stato effettuato su sollecitazione della stessa banca convenuta, e posto quale condizione per ottenere i diversi finanziamenti nel tempo concessi e necessari per l'attività di impresa dalla stessa svolta.
Parallelamente ai contratti di finanziamento erano infatti stati conclusi accordi definiti “gentlmen agreement” con i quali si era impegnata a mantenere presso nel conto deposito titoli le CP_2 obbligazioni per un valore nominale non inferiore ad una percentuale dell'importo degli investimenti concessi, autorizzando la medesima banca ad utilizzare il controvalore dei suddetti valori mobiliari a copertura in via compensativa dell'esposizione dai rapporti di finanziamento, in ipotesi di decadenza del beneficio del termine.
Ha quindi dedotto anche la violazione dell'art. 2358 c.c.
– tempestivamente costituitasi nella qualità di incorporante di Controparte_4 CP_5
ha eccepito la prescrizione delle azioni proposte dall'attore e, nel merito, contestato la
[...]
fondatezza delle domande deducendo la correttezza del proprio operato in relazione a ognuno dei profili censurati da parte attrice e illustrando il tenore della documentazione sottoposta al vaglio della cliente e dalla stessa sottoscritta. Ha inoltre eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al disposto del DL 99/17 conv. dalla L. 121/2017, nonché in ragione della circostanza che le azioni erano state acquistate direttamente da Banca Popolare di Vicenza.
Secondo la convenuta doveva poi tenersi conto del fatto che la svalutazione del titolo era da imputare a circostanze sopravvenute e non imputabili, e degli eventuali importo corrisposti dal
Fondo di Indennizzo dei risparmiatori.
Ha poi contestato il quantum del danno dedotto rilevando come in ogni caso dalle somme considerate dovevano destrarsi quelle medio termine incassate, e ancora le somme ricevute dalla Cont vendita della azioni delle obbligazioni 4% 2014-2019 .
*****
2 Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, va respinta l'eccezione di difetto di titolarità del credito sollevata dalla banca convenuta, sia con riferimento al questione che attiene al ruolo svolto dalla banca cedente nell'attività di collocamento dei titoli, sia quanto alla disciplina di cui al d.l. D.L. 99/17 convertito con legge 121/17.
La questione della legittimazione a contraddire rispetto alle domande di nullità, annullamento e risoluzione dei contratti di acquisto delle azioni è stata affrontata e risolta – con pronuncia dalla quale questo Tribunale, condividendola, non ha ragione di discostarsi – dalla S.C., che ha altresì escluso la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa (cfr. ord. sez. VI civ. n.
8738/17), sicché la causa rientra nella competenza del Tribunale in composizione monocratica e, segnatamente, nella sfera di attribuzione tabellare di questa sezione (specializzata in materia di impresa, ma anche) V civile.
I giudici di legittimità hanno evidenziato che “l'azione non è relativa al trasferimento delle azioni, ma è basata sul contratto di intermediazione, … negozio il cui oggetto non è costituito dalle partecipazioni sociali, se non in via mediata, tant'è che la domanda di nullità dell'acquisto delle azioni consegue, in tesi di parte attrice, alla nullità del contratto generale d'investimento”. CP_6
Hanno dunque escluso, alla luce della “natura meramente consequenziale della domanda di nullità dell'acquisto delle azioni”, la vis attractiva della competenza delle sezioni specializzate.
Poiché peraltro gli effetti restitutori derivanti dall'ipotetico accoglimento di una delle domande in questione riguarderebbero esclusivamente i rapporti tra il cliente e l'intermediario, considerato il regime di circolazione delle azioni previsto dagli artt. 2355 e ss. c.c., non è neppure necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società emittente ormai in lca (cfr. Cass. sez. 1^ civ. n. 9314/95 in ordine alla distinzione tra modalità di acquisto della proprietà del titolo e modalità di acquisto della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali, nel trasferimento di azioni nominative), dovendosi dunque affermare la legittimazione passiva in capo alla banca convenuta anche con riferimento a tali domande.
Proprio perché la dedotta responsabilità si fonda sul preteso inadempimento degli obblighi posti
Contr dal a carico dell'intermediario, è evidente che la responsabilità dell'emittente in ordine alle carenze del prospetto informativo (prospettata dalla convenuta e invocata a sostegno della propria pretesa estraneità rispetto alle pretese degli attori) non vale a escludere la (eventuale) responsabilità concorrente dell'intermediario che, consapevole di quelle carenze, tacendole al cliente, abbia collocato i prodotti o comunque nell'attività di intermediazione abbia commesso ulteriori violazioni dei propri obblighi di condotta, quali quelli prospettati nel caso di specie.
Inidonea a incidere sul profilo della legittimazione passiva [rectius: titolarità passiva] della banca convenuta rispetto alle obbligazioni risarcitorie e restitutorie dedotte in giudizio, è pure la
3 portata della disciplina dettata dal D.L. 99/17 convertito con legge 121/17. Tale norma riguarda infatti “l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di
Vicenza spa e di nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di Parte_2 queste ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato” (art. 1).
Le cessioni disciplinate (art. 2 e 3) sono quelle poste in essere dai commissari liquidatori di CP_8
e e da tali cessioni, secondo quanto previsto dalla norma, sono espressamente esclusi,
[...] CP_9 giusta art. 3 co. 1 lett. b) e c),: “i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;
le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”.
Con tale statuizione è stato quindi impedito ai commissari liquidatori di cedere, nell'ambito della complessa attività di liquidazione della Banca Popolare di Vicenza, i debiti ivi indicati, che sono dunque rimasti in capo alla società in liquidazione. Nulla è invece previsto per i debiti delle società partecipate da Banca Popolare di Vincenza, trattandosi evidentemente di soggetto giuridico distinto dalla partecipante posta in liquidazione.
Il fatto che l'art.
3.1.1 del contratto di cessione richiamato nel d.l. preveda che per passività e attività incluse nella cessione “si intendono anche quelle delle relative partecipate che siano espressamente incluse nell'insieme aggregato” e che l'art. 4 relativo alle c.d. “operazioni di ri- bilanciamento” preveda la possibilità di restituzione o retrocessione al soggetto in liquidazione di
“attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società appartenenti ai gruppi bancari delle Banche, entro il termine e alle condizioni definiti dal decreto di cui all'articolo 2, co. 1” (con conseguente riespansione della sua responsabilità), non vale certamente a dimostrare che le passività delle partecipate derivanti dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle azioni o obbligazioni subordinate delle banche in liquidazione
(peraltro nel caso di specie ancora da accertare) – quale quella per cui è causa – siano incluse nella cessione.
Sarebbe infatti quanto meno irrazionale escludere espressamente dalle cessioni tali passività quando relative alle banche in liquidazione e includervi in via interpretativa quelle delle partecipate, tale essendo Controparte_2
Il fatto che tali passività siano escluse dalla cessione a non vale tuttavia neppure Controparte_4
a dimostrare che le partecipate – quale era l'allora oggi incorporata da Controparte_2 CP_10
[..
[...] – non debbano rispondere di tali passività in proprio, facendole gravare sulle LCA della
[...]
capogruppo. Cont L'art. 1 del decreto individua infatti espressamente i soggetti in liquidazione in e VB [art. 1 co. 1^ ult. cpv.: “ai fini del presente decreto per «soggetti sottoposti a liquidazione» si intendono le
Banche poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2”] e l'art. 2 co. 2^ dello stesso testo prevede che, dopo l'adozione dei decreti di cui al co.1 [ndr quelli di liquidazione e relativa attuazione compresi quelli aventi a oggetto le cessioni], “l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione ai sensi dell'articolo 86 del Testo unico bancario è condotto con riferimento ai soli crediti non ceduti ai sensi dell'articolo 3, retrocessi ai sensi dell'articolo 4 o sorti dopo l'avvio della procedura”.
Un'interpretazione di segno contrario presterebbe il fianco a evidenti censure di incostituzionalità in relazione all'art. 47 della Carta fondamentale che tra l'altro incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme e comunque sarebbe irragionevole.
Posto infatti che le società partecipate dalle banche in liquidazione non sono a loro volta sottoposte a tale procedura e posto che le cessioni postulano un massiccio ricorso ad aiuti di Stato, ritenuti compatibili con l'art. 107 del trattato UE dalla commissione europea, perché funzionali a evitare tensioni economiche e a consolidare il settore creditizio nel Paese;
è evidente che la cessione di attività, passività o rapporti di società del gruppo da parte dei commissari liquidatori delle banche in liquidazione, per i ceduti, si risolve in un vantaggio considerata la solvibilità e solidità del cessionario.
Ammettere che le partecipate possano dirottare nella sfera patrimoniale della partecipante in lca i propri debiti, all'evidenza, comporterebbe un effetto contrario alla ratio della disciplina esaminata, estendendo di fatto ai creditori delle partecipate gli effetti dell'insolvenza della partecipante, peraltro in violazione del dettato dell'art. 1273 c.c. che, in caso di accollo, subordina la liberazione del cedente all'espressa volontà del creditore ceduto.
Sul punto non risulta poi pertinente la recente pronuncia della Corte di cassazione (sentenza n.35820/2023) che ha riguardato la sola questione della successione di nei Controparte_4
Cont rapporti di e non anche i rapporti di cui è titolare la quale società Controparte_2
Cont incorporata e responsabile del collocamento dei titoli di .
Nè ulteriori elementi per la decisione della relativa questione possono trarsi dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 225/2022 nella parte in cui ha ricostruito la disciplina normativa, per poi affermare l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della L. 121/2017 e degli artt. 2, c. 1°, lett. c), e 2°; 3, c. 1°, lett. a), b) e c), 2°, 3° e 4°; 4, c. 1°, lett. b) e d), 3°, 4° e 5°; e 6.
5 Ed invero la Corte ha osservato come il d.l. n. 99 del 2017, come convertito, “ha rimesso alle parti delle convenzioni di cessione di determinare le attività e passività cedute, ponendo un divieto di trasferimento di alcune poste. Nella specie, quale conseguenza del limite inderogabile imposto all'autonomia negoziale delle parti degli accordi di trasferimento, il perimetro della cessione ha lasciato fuori sia i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche, sia i debiti correlati alle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, nonché, in generale, le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”.
Ha quindi osservato come “Il legislatore statale ha ravvisato, quale misura di tutela delle capacità operative della cessionaria, che la stessa dovesse restare esonerata anche dalle pretese di terzi e dalle passività collegate a condotte di misselling nella commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle due Banche, seppure si trattasse di «atti o fatti» verificatisi prima della cessione, ma non già oggetto di controversi”, ma non ha fornito alcuna interpretazione della disposizione normativa, né tantomeno del successivo contratto di cessione, in relazione alle domande aventi ad oggetti titoli negoziati dalle società partecipate (come dalle Controparte_2
banche poste in liquidazione.
Deve quindi ritenersi che è quindi chiamata, ex art. 2504 bis c.c. a Controparte_4 rispondere dell'obbligazione risarcitoria gravante sulla società incorporata Controparte_2
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Nel merito deve osservarsi come, vertendosi in tema di vendita di prodotti finanziari a investitori privati, la normativa da applicare (avuto riguardo al tempo dell'acquisto) è quella dettata dal T.U.
58/1998 recante “disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (di seguito TUF) e dal regolamento attuativo approvato dalla SO con delibera n. 1152 del 1.7.1998 (avente portata integrativa rispetto alle prescrizioni del TUF) a sua volta modificato ed integrato dal regolamento introdotto con il documento del 20.07.07 volto a dare attuazione alle prescrizioni contenute CP_11
nella direttiva comunitaria c.d. FI (recepita con d lgs. 164/07).
“In tema di intermediazione finanziaria e alla stregua di quanto stabilito dall'art. 23 d. lgs.
58/98, sono nulle per carenza di un indispensabile requisito di forma prescritto dalla legge a protezione dell'investitore, le operazioni di investimento compiute da una banca in assenza del c.d. contratto quadro, senza che sia possibile una ratifica tacita che sarebbe affetta dal medesimo vizio di forma” (cfr. cass sez. I civ. n. 7283/13). “La forma scritta è richiesta per la validità del c.d.
6 contratto- quadro col quale l'intermediario si obbliga a prestare il servizio di negoziazione di strumenti finanziari in favore del cliente, ma non anche per i singoli ordini che, in base a tale contratto, vengano poi impartiti dal cliente all'intermediario medesimo, la cui validità non è soggetta a requisiti di forma” (cfr. cass. sez. I civ. n. 384/12).
Inoltre, l'art. 21 del TUF impone agli intermediari nell'attività di servizi di investimenti ed accessori di: a) comportarsi con diligenza. correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l''integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
Il regolamento SO (artt. art. 26 co. 1^ lett. e, 27, 28 comma 1^ lett. a e 29 co. 1^) specifica tali doveri individuando i comportamenti che in concreto l'operatore è tenuto a compiere al fine di rendere l'operazione il più possibile trasparente e comprensibile anche ad un cliente scarso conoscitore dei meccanismi del mercato e degli strumenti finanziari e, in particolare, prevede:
- che l'intermediario, prima della stipula del contratto di gestione, chieda all'investitore ogni notizia sulla sua propensione al rischio, sulla sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, sulla sua situazione finanziaria e che l'eventuale rifiuto a fornire le predette informazioni risulti dal contratto;
- che l'intermediario consegni al cliente il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari;
- che l'intermediario acquisisca un'adeguata conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi e dei prodotti diversi, propri o di terzi e non effettui operazioni prima di avere assolto prontamente agli oneri di informazione sulla natura dei rischi e sulle implicazioni della specifica operazione, mettendo a disposizione dei clienti i documenti e le registrazioni che li riguardano;
- che l'intermediario non agisca in situazioni di conflitto di interessi a meno che l'investitore non sia stato preventivamente informato per iscritto e non abbia acconsentito sempre per iscritto alla relativa operazione;
- che l'intermediario si astenga dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni, pur espressamente impartite dal cliente, rispetto a costui non adeguate per tipologia, oggetto,
7 frequenza e dimensione, salvo l'onere di reiterazione per iscritto dell'ordine preceduto dall'esplicazione delle ragioni di inadeguatezza.
Tale disciplina mira a tutelare l'interesse degli investitori e l'integrità del mercato assicurando la correttezza e trasparenza dell'attività di intermediazione. La corretta interpretazione delle preferenze d'investimento dei risparmiatori e la ponderata valutazione dei rischi da parte di costoro riducono infatti l'alea connessa agli investimenti finanziari a quella connaturata, e perciò insopprimibile, alle operazioni eseguite sul mercato dei valori mobiliari, elidendo – tendenzialmente
– il rischio non necessario ed evitando che questo sia addossato in modo inconsapevole ai risparmiatori.
Le norme in questione – con riferimento alla cui violazione il legislatore non ha previsto esplicitamente alcuna sanzione – contengono prescrizioni relative agli obblighi di comportamento che l'intermediario è tenuto a rispettare, tanto nella fase che precede la stipula del contratto di intermediazione finanziaria (c.d. contratto quadro), quanto nella fase esecutiva dello stesso, fase
(quest'ultima) durante la quale l'intermediario compie per conto del cliente una serie di operazioni che possono a loro volta consistere in atti di natura negoziale. Gli obblighi che tali norme pongono a carico dell'intermediario sono, in sostanza, una specificazione di quelli più generali di correttezza e buona fede sanciti dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ. la cui violazione – ove non sia altrimenti stabilito dalla legge – non incide sulla genesi del contratto sì da provocarne la nullità, integrando piuttosto gli estremi della responsabilità precontrattuale e/o dell'inadempimento contrattuale con conseguente diritto del cliente ad ottenere il risarcimento del danno che a tali violazioni sia conseguito e, nel caso di inadempimento, la risoluzione del contratto.
Ricostruita nei termini appena illustrati la natura delle disposizioni di cui si è detto, non può che condividersi il principio enunciato dalle Sezioni unite civili della S.C. (cfr. sent. n. 26724/07) secondo il quale “la violazione dei doveri di informazione del cliente e corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi
d'investimento finanziario, può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti;
può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto di intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti a norma dell'art. 1418 co. 1 c.c.”.
8 Né può dubitarsi della possibilità di addivenire, in conseguenza delle suddette violazioni, alla risoluzione delle singole operazioni di investimento in valori mobiliari in quanto contratti autonomi, benché esecutivi del contratto quadro (cfr. in tal senso Cass. sez. 1^ civ. n. 16861/17).
Va altresì osservato che “in tema di intermediazione mobiliare, le valutazioni dell'adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del cliente ed alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non escludono la gravità dell'inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario finanziario, sicché il fatto che l'investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie che egli selezioni tra questi ultimi quelli, a suo giudizio, aventi maggiori probabilità di successo, grazie alle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli” (cfr. Cass. sez. 1^ ord. n. 8333/18).
L'onere della prova gravante sull'intermediario non risulta poi assolto dalla prova dell'adeguatezza dell'operazione, in quanto lo stesso deve dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risultando irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di adeguatezza dell'operazione, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento. Si è infatti osservato (Cass. 36854/2022) che “l'intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal decreto legislativo
n. 58 del 1998 e dalle relative prescrizioni di cui al regolamento n. 11522 del 1998 e CP_11
successive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo. Né, infine, la violazione di tale obbligo può ritenersi esclusa in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici”.
Quanto al riparto dell'onere della prova, va infine evidenziato, sempre sulla scorta di costante giurisprudenza di legittimità, (cfr. ex multis Cass. sez. 1^ civ. ord. n. 10111/18) che “la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra
9 inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute”.
La giurisprudenza (Cassazione 7932/2023) è anche giunta ad affermare che dall'inadempimento degli obblighi informativi scaturisce una presunzione legale di riconducibilità, sotto il profilo causale, dell'investimento effettuato all'inadeguatezza delle informazioni fornite dall'istituto di credito, responsabile del disorientamento del risparmiatore, così obbligandolo al risarcimento del danno. È onere dell'intermediario provare, per converso, di aver agito con la diligenza richiestagli, non essendo a ciò sufficiente una dimostrazione generica della propensione al rischio dell'investitore ovvero l'aver fornito al cliente la segnalazione di inadeguatezza dell'operazione, trattandosi di uno strumento inidoneo all'assolvimento degli obblighi informativi di cui all'art. 21 del d. lgs. n. 58/1998 (TUF).
Non può poi riconoscersi valore confessorio alla dichiarazione resa dal cliente su modulo sottoscritto predisposto dall'intermediario, in ordine alla propria consapevolezza, conseguente alle informazioni ricevute, della rischiosità dell'investimento suggerito dal medesimo intermediario e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d'investitore, in quanto la dichiarazione è rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo (cfr. Cassazione civile sez. I, 31/08/2020, n.18122).
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Così inquadrata la domanda avanzata da parte attrice, va respinta l'ulteriore eccezione in relazione al difetto di legittimazione passiva che si fonda sul rilievo che l'acquisto dei titoli sarebbe avvenuto, nella specie, senza l'intermediazione di ma direttamente dal Banca Controparte_2
Popolare di Vicenza s.p.a.
Ed invero risulta che le parti hanno sottoscritto il 26.9.2012 contratto quadro (all.51 della produzione di parte convenuta), con il quale ha assunto il servizio di deposito, Controparte_2 custodia e amministrazione titoli, nonché l'attività di negoziazione in modalità “execution only”, per conto della società attrice.
E' poi depositata la corrispondenza con la quale il dipendente di CP_2 Testimone_1
, in relazione all'operazione di sottoscrizione delle azioni si proponeva di “passare a
[...] prendere l'originale della sottoscrizione” e contemporaneamente a portare “la profilatura” per la
“firma a vista”; nei medesimi termini la mail del 2.12.2014 con la quale il dipendente di
[...]
, scriveva alla società attrice affermando “come da accordi CP_2 Parte_3
telefonici in allegato il modulo corretto da firmare per acquistare azioni BPVI. Il dott. Pt_4
10 dovrebbe mettere 2 firme con timbro FinCenter a pagina 3 (firma richiedente). Mi dovresti fare la cortesia di inviarmi quanto prima stesso mezzo il modulo allegato, in attesa di ricevere
l'originale”. Cont L'acquisto dei titoli e delle azioni di è stato quindi realizzato in esecuzione di detto contratto quadro, e va quindi negato il ruolo di mera “depositaria delle schede di adesione agli aumenti di capitale firmate da FinC” invocato dalla convenuta.
Sul punto oltre che la documentazione sopra indicata, milita la prova testimoniale assunta col teste (direttore finanziario presso la che ha riferito che “nel 2013 Tes_2 Parte_1
ricordo che una cosa lunga, noi avevamo bisogno di un finanziamento perché dovevamo fare i lavori nel nostro albergo, e ci proposero un investimento nelle quote della capogruppo, Banca
Popolare di Vincenza, circostanza questa che avrebbe favorito la concessione del finanziamento. Ci proposero un gentleman agreement in vista del bando per essere ammessi a soci, l'acquisto fu fatto
a fine estate dell'importo di circa € 37.000,00 che diventarono circa €. 50.000,00 oltre all'acquisto di circa € 50.000,00, somma che corrispondeva all'importo di circa il 20% del finanziamento che ci avevano concesso di €. 500.000,00. Il vantaggio era che la banca non ci avrebbe richiesto garanzie per il finanziamento a condizione che la società acquistasse le quote sociali della capogruppo di
”. CP_2
Cont Il teste ha quindi confermato che l'acquisto delle azioni di è avvenuto su proposta della stessa e che tale acquisto avrebbe facilitato la concessione del finanziamento di Controparte_2
cui la società aveva bisogno.
Anche il teste , dipendente di ha poi confermato il ruolo di Testimone_3 CP_2 CP_2 nell'acquisto delle azioni avendo riferito che “l'acquisto delle azioni consentiva al cliente di
[...] ottenere condizioni più favorevoli in relazione al finanziamento già deliberato”.
Va quindi affermato che la banca convenuta è chiamata a rispondere quale intermediaria secondo la disciplina sopra richiamata.
Nel merito, alla luce dei principi illustrati e dei rilievi che seguono in ordine agli esiti dell'istruttoria svolta, reputa il Tribunale di dovere addivenire all'accoglimento della domanda di risoluzione dei singoli ordini di acquisto formulata dall'attrice.
Risulta dagli atti depositati ha acquistato con l'intermediazione di Parte_1 CP_2
Cont
azioni e obbligazioni e nello specifico:
[...]
1) l'acquisto di n. 849 azioni di Banca Popolare di Vicenza al valore nominale di Euro 62,50 ciascuna, per un controvalore pari a Euro 53.062,50 e di titoli obbligazionari Banca Popolare di Vicenza 5% 2013-2018 convertibili, per un controvalore nominale di Euro 53.062,50
Cont (come da comunicazione di assegnazione di del 26.8.2013);
11 2) l'acquisto di n. 800 azioni di Banca Popolare di Vicenza, sempre al valore nominale di Euro
62,50 ciascuna controvalore di Euro 50.000 e n. 800 titoli obbligazionari per un controvalore Cont nominale di Euro 50.000 (come da comunicazione di assegnazione di del 20.8.2013);
3) ulteriori n.
1.050 azioni della Banca Popolare di Vicenza, sempre per un valore di Euro 62,50 ciascuna, e controvalore complessivo di Euro 62.625,50 (come da domanda di ammissione a socio dell'1.12.2014)
L'attore lamenta di non avere ricevuto informazioni relative alle caratteristiche dei titoli acquistati;
assume che i titoli – peraltro acquistati attraverso la contestuale conclusione di contratti di finanziamento – erano anzi stati proditoriamente presentati come convenienti e sicuri pur non essendolo e che il loro acquisto fu sollecitato nell'esclusivo interesse dell'emittente, capogruppo dell'intermediaria e quindi in conflitto di interessi.
A fronte di tali allegazioni la banca ha dedotto la correttezza del proprio operato, richiamando il modulo di profilazione del 24.6.2014 e i fogli informativi dei titoli acquistati, nonché il contenuto
Cont della documentazione informativa relativa all'aumento di capitale di , all'epoca depositata presso la Ha poi contestato di aver mai condizionato l'erogazione dei finanziamenti alla CP_11
sottoscrizione delle azioni.
Ciò posto, deve ritenersi che non è stata fornita la prova dell'assolvimento dell'obbligo di informazione gravante sulla banca.
Come infatti la S.C. ha ripetutamente chiarito:
-“in tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, ai sensi dell'art. 29, comma 3, della delibera del 1 luglio 1998 n. 11522) applicabile "ratione temporis", prima di dare CP_11 attuazione ad un ordine, ancorché scritto, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente” (cfr. Cass. sez. 1^ civ. n. 22147/10);
-“in tema d'intermediazione finanziaria, la dichiarazione del cliente, contenuta nell'ordine di acquisto di un prodotto finanziario, con la quale egli dia atto di avere ricevuto le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del "grado di rischiosità", non può essere qualificata come confessione stragiudiziale, essendo a tal fine necessaria la consapevolezza e volontà di ammettere un fatto specifico sfavorevole per il dichiarante e favorevole all'altra parte, che determini la realizzazione di un obiettivo pregiudizio, ed è, inoltre, inidonea ad assolvere gli obblighi informativi prescritti dagli artt. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e 28 del Reg.
Consob n. 11522 del 1998, trattandosi di una dichiarazione riassuntiva e generica circa l'avvenuta
12 completezza dell'informazione sottoscritta dal cliente” (cfr. Cass. sez. 1^ civ. n. 11412/12, nonché cass. sez. 1^ civ. n. 20178/14).
Manca dunque la prova che i predetti documenti (depositati dalla banca e sul cui contenuto si tornerà infra) siano stati consegnati al cliente prima della sottoscrizione dell'aumento di capitale e, soprattutto, non risulta provato che l'operatore della banca gliene abbia illustrato il contenuto, non avendo la banca articolato richieste di prova orale sul punto.
Non risulta compiutamente assolta sia l'obbligazione di previa profilazione del cliente che di informativa.
In relazione al primo punto va osservato come il questionario di profilazione del cliente reca data successiva (24.6.2014) alla conclusione di parte degli ordini di acquisto.
Quanto all'obbligo di informativa, non vale a far ritenere fornita la prova di aver correttamente assolto detto dovere attraverso la produzione delle note informative (all.53, 54 e 55 della produzione di parte convenuta). Si tratta infatti di documenti che recano una descrizione generica e non specifica delle caratteristiche del prodotto, dei quali non vi è peraltro prova che siano stati effettivamente consegnati ed illustrati al cliente.
Nella specie, risulta, al contrario che l'intermediario, a mezzo del proprio dipendente, invitato dalla società attrice su segnalazione del collegio sindacale, a chiarire la natura dei titoli da acquistare, con mail del 24.7.2013, descriveva le relative caratteristiche nei seguenti termini:
“Buonasera dr. con riferimento alle considerazioni del Vostro Collegio Sindacale, Tes_2
evidenzio quanto segue : A) la valutazione teorica di un'azione non quotata può essere esperita secondo diverse modalità di calcolo. Nello specifico però occorre precisare che il Cavalier Pt_5
Presidente della Banca Popolare di Vicenza, da sempre, nelle Sue politiche di governo del gruppo, ha escluso la quotazione in borsa. IL Suo recente settimo mandato da Presidente lascia presagire che anche per i prossimi anni ciò non accadrà. Allego una delle interviste che è possibile trovare in rete. La determinazione del prezzo è fissato dal CdA una volta l'anno, con l'approvazione del bilancio ufficiale. Tale prezzo rimane costante per tutto l'esercizio e consente la negoziazione tra chi vuole vendere i titoli e chi li vuole acquistare. Nel bilancio della capogruppo, esiste inoltre un
Fondo per il riacquisto delle azioni che assicura ulteriormente la vendita dei titoli;
B) Le obbligazioni convertibili saranno quotate sul nostro mercato TLX dove, per regolamento di emissione, la nostra banca, oltre ad incrociare i prezzi di chi acquista e di chi vende, è impegnata ad assicurare il mercato sottostante. Si tratta dello stesso mercato sul quale sono quotate le obbligazioni già nel Vostro portafoglio. Resto comunque a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento”.
13 Si tratta di chiarimenti rassicuranti laddove è affermato il valore costante la possibilità di vendita a richiesta dei titoli, nonchè la presenza di un fondo per il relativo riacquisto, e che non palesa né i rischi connessi ad azioni non quotate nel mercato, né in relazione alla situazione patrimoniale e finanziaria dell'emittente.
La circostanza che l'acquirente abbia effettuato diversi investimenti in valori mobiliari analoghi a quelli per cui è lite e l'eventuale adeguatezza dell'investimento al profilo del cliente, non vale a far ritenere assolto il diverso e autonomo onere della prova che riguarda l'adempimento agli stringenti obblighi informativi previsti.
L'inadempimento a tale obbligazione vale poi a fondare la domanda di risoluzione dei singoli ordini.
Applicando i principi sopra esposti, deve infatti ritenersi che costituiva onere della banca dimostrare che anche a fronte del non corretto assolvimento dell'obbligo di informativa il cliente avrebbe comunque acquistato i titoli in questione.
Nella specie tale prova non è stata fornita, essendo emerso, di contro, un collegamento tra l'acquisto delle azioni e le operazioni di finanziamento concesse dalla banca intermediaria, come si desume dal dato temporale dei relativi acquisti in relazione al finanziamento concesso in data
1.12.2014 e dalle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice come sopra riportate, che evidentemente consentono di affermare che l'acquisto delle azioni è stato effettuato su sollecitazione della stessa intermediaria in connessione con l'erogazione di prestiti in favore della società.
I rilievi così esposti rendono superflua la disamina delle ulteriori censure sollevate da parte attrice quanto alla violazione del disposto di cui all'art. 2358 c.c.
Va quindi dichiarata la risoluzione dei singoli ordini di acquisto con condanna della convenuta a restituire il prezzo di acquisto dei titoli effettuato in assenza della prescritta informazione.
Va infine respinta l'eccezione ex art. 1227 co. 2 c.c. sollevata da parte convenuta.
Non è infatti emersa una condotta ascrivibile all'attore che abbia concorso alla determinazione del danno.
Quanto all'indennizzo previsto dal Fondo dei risparmiatori di cui all'art. 1 co. 493 L. 145/2018, manca la prova che l'attrice abbia presentato la relativa istanza (ammissione che avviene comunque nei limiti delle risorse disponibili e previa verifica dei requisiti di ammissibilità) o ancora che abbia percepito alcuna somma a tale titolo.
Nel calcolo delle somme che devono essere restituite all'attore per effetto della pronuncia risolutoria, deve invece tenersi conto di quanto incassato dall'attrice a titolo di rendimento dei titoli acquistati (Euro 5.306,24 con riferimento alle obbligazioni 5% 2013-2018 convertibili BPVi, e euro
7.500,00 alle obbligazioni 4% 2014-2019), nonché Euro 51.530,88 ottenuti dalla vendita con
14 riferimento le somme ottenute dalla vendita delle obbligazioni 4% 2014-2019 BPVi., come allegato da parte convenuta e non contestato da parte attrice.
La domanda di ripetizione va quindi accolta nella misura di euro 167.975,38 (cui si giunge sottraendo da euro 232.312,50 la cifra di euro 64.337,12).
Su detto importo devono poi calcolarsi gli interessi di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal giorno dei singoli pagamenti fino alla data di proposizione della domanda giudiziale (12.11.2021) e da tale data gli interessi di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. (cfr. Cass. sez. un. n. 12942/92 in ordine alla natura di debito di valuta di quello restitutorio derivante dalla risoluzione); sull'attrice grava poi l'obbligo di consegnare i titoli oggetto delle lite (cfr. Cass. sez. 1^ civ. n. 2661/19 in ordine agli effetti restitutori reciproci che discendono dalla risoluzione delle operazioni di investimento finanziario).
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano – ex DM 55/14 e succ. mod. tenuto conto del valore della controversia in € 14.103,00 oltre CPA, spese generali e IVA come per legge e le spese vive pari a €. 786,00.
P.Q.M.
DICHIARA risolti per inadempimento imputabile a gli altri ordini di acquisto Controparte_2
meglio individuati in citazione;
CONDANNA al pagamento di euro 167.975,38 oltre interessi di cui all'art. Controparte_1
1284 co. 1 c.c. a decorrere dalla data della sottoscrizione di ogni investimento e dal 12.11.2021 gli interessi di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. ;
CONDANNA al pagamento in favore di parte attrice le spese di lite che si Controparte_1
liquidano in 14.103,00 oltre CPA, spese generali e IVA come per legge e le spese vive pari a €.
786,00.
Palermo, lì 28.5.2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Spiga
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica sezione V civile In persona del Giudice dott.ssa Claudia Spiga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 17120 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Fegatelli e dall'Avv. Vincenza Parte_1
Scardina
ATTORE
E
(già ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 Controparte_2
tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Zitiello e Benedetta Musco Carbonaro
CONVENUTA
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 15.12.2024.
MOTIVI della DECISIONE
ha agito nei confronti dell'allora (oggi ), Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento del danno – quantificato nella misura complessiva di €. 232.312,50 oltre interessi di cui al d.lgs. 231/2002 – pari all'ammontare della perdita subita, calcolata con riferimento al capitale investito oltre interessi e rivalutazione, in conseguenza delle operazioni di acquisto delle azioni di Banca Popolare di Vicenza spa meglio indicate nell'atto di citazione, poste in essere con l'intermediazione dell'allora ; in Controparte_2
via subordinata ha domandato la risoluzione di detti ordini di acquisto con conseguente condanna della convenuta alla restituzione degli importi incassati, contro la restituzione dei relativi titoli.
L'attrice ha lamentato la violazione (da parte della banca) degli obblighi informativi previsti dal
TUF, con riferimento alle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'investimento
1 effettuato, così come gli obblighi di previa profilatura di esso acquirente, in relazione ad operazione peraltro concluse in conflitto di interessi.
Ha altresì dedotto la nullità e/o annullabilità delle predette operazioni, in quanto concluse in violazione dell'art. 22 co. TUF e dell'art. 2358 c.c., rilevando che:
- la convenuta era partecipata dalla banca emittente;
- gli investimenti per cui è causa sono stati effettuati dall'agosto 2013 al dicembre 2014, Cont quando all'interno del gruppo erano già evidenti i sintomi della reale situazione Cont economico finanziaria della banca, poi culminata con il default della;
- tale situazione era stata occultata agli investitori, ai quali i titoli venivano prospettati come sicuri e solidi.
Ha poi rilevato come l'acquisto dei titoli era stato effettuato su sollecitazione della stessa banca convenuta, e posto quale condizione per ottenere i diversi finanziamenti nel tempo concessi e necessari per l'attività di impresa dalla stessa svolta.
Parallelamente ai contratti di finanziamento erano infatti stati conclusi accordi definiti “gentlmen agreement” con i quali si era impegnata a mantenere presso nel conto deposito titoli le CP_2 obbligazioni per un valore nominale non inferiore ad una percentuale dell'importo degli investimenti concessi, autorizzando la medesima banca ad utilizzare il controvalore dei suddetti valori mobiliari a copertura in via compensativa dell'esposizione dai rapporti di finanziamento, in ipotesi di decadenza del beneficio del termine.
Ha quindi dedotto anche la violazione dell'art. 2358 c.c.
– tempestivamente costituitasi nella qualità di incorporante di Controparte_4 CP_5
ha eccepito la prescrizione delle azioni proposte dall'attore e, nel merito, contestato la
[...]
fondatezza delle domande deducendo la correttezza del proprio operato in relazione a ognuno dei profili censurati da parte attrice e illustrando il tenore della documentazione sottoposta al vaglio della cliente e dalla stessa sottoscritta. Ha inoltre eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al disposto del DL 99/17 conv. dalla L. 121/2017, nonché in ragione della circostanza che le azioni erano state acquistate direttamente da Banca Popolare di Vicenza.
Secondo la convenuta doveva poi tenersi conto del fatto che la svalutazione del titolo era da imputare a circostanze sopravvenute e non imputabili, e degli eventuali importo corrisposti dal
Fondo di Indennizzo dei risparmiatori.
Ha poi contestato il quantum del danno dedotto rilevando come in ogni caso dalle somme considerate dovevano destrarsi quelle medio termine incassate, e ancora le somme ricevute dalla Cont vendita della azioni delle obbligazioni 4% 2014-2019 .
*****
2 Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, va respinta l'eccezione di difetto di titolarità del credito sollevata dalla banca convenuta, sia con riferimento al questione che attiene al ruolo svolto dalla banca cedente nell'attività di collocamento dei titoli, sia quanto alla disciplina di cui al d.l. D.L. 99/17 convertito con legge 121/17.
La questione della legittimazione a contraddire rispetto alle domande di nullità, annullamento e risoluzione dei contratti di acquisto delle azioni è stata affrontata e risolta – con pronuncia dalla quale questo Tribunale, condividendola, non ha ragione di discostarsi – dalla S.C., che ha altresì escluso la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa (cfr. ord. sez. VI civ. n.
8738/17), sicché la causa rientra nella competenza del Tribunale in composizione monocratica e, segnatamente, nella sfera di attribuzione tabellare di questa sezione (specializzata in materia di impresa, ma anche) V civile.
I giudici di legittimità hanno evidenziato che “l'azione non è relativa al trasferimento delle azioni, ma è basata sul contratto di intermediazione, … negozio il cui oggetto non è costituito dalle partecipazioni sociali, se non in via mediata, tant'è che la domanda di nullità dell'acquisto delle azioni consegue, in tesi di parte attrice, alla nullità del contratto generale d'investimento”. CP_6
Hanno dunque escluso, alla luce della “natura meramente consequenziale della domanda di nullità dell'acquisto delle azioni”, la vis attractiva della competenza delle sezioni specializzate.
Poiché peraltro gli effetti restitutori derivanti dall'ipotetico accoglimento di una delle domande in questione riguarderebbero esclusivamente i rapporti tra il cliente e l'intermediario, considerato il regime di circolazione delle azioni previsto dagli artt. 2355 e ss. c.c., non è neppure necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società emittente ormai in lca (cfr. Cass. sez. 1^ civ. n. 9314/95 in ordine alla distinzione tra modalità di acquisto della proprietà del titolo e modalità di acquisto della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali, nel trasferimento di azioni nominative), dovendosi dunque affermare la legittimazione passiva in capo alla banca convenuta anche con riferimento a tali domande.
Proprio perché la dedotta responsabilità si fonda sul preteso inadempimento degli obblighi posti
Contr dal a carico dell'intermediario, è evidente che la responsabilità dell'emittente in ordine alle carenze del prospetto informativo (prospettata dalla convenuta e invocata a sostegno della propria pretesa estraneità rispetto alle pretese degli attori) non vale a escludere la (eventuale) responsabilità concorrente dell'intermediario che, consapevole di quelle carenze, tacendole al cliente, abbia collocato i prodotti o comunque nell'attività di intermediazione abbia commesso ulteriori violazioni dei propri obblighi di condotta, quali quelli prospettati nel caso di specie.
Inidonea a incidere sul profilo della legittimazione passiva [rectius: titolarità passiva] della banca convenuta rispetto alle obbligazioni risarcitorie e restitutorie dedotte in giudizio, è pure la
3 portata della disciplina dettata dal D.L. 99/17 convertito con legge 121/17. Tale norma riguarda infatti “l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di
Vicenza spa e di nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di Parte_2 queste ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato” (art. 1).
Le cessioni disciplinate (art. 2 e 3) sono quelle poste in essere dai commissari liquidatori di CP_8
e e da tali cessioni, secondo quanto previsto dalla norma, sono espressamente esclusi,
[...] CP_9 giusta art. 3 co. 1 lett. b) e c),: “i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;
le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”.
Con tale statuizione è stato quindi impedito ai commissari liquidatori di cedere, nell'ambito della complessa attività di liquidazione della Banca Popolare di Vicenza, i debiti ivi indicati, che sono dunque rimasti in capo alla società in liquidazione. Nulla è invece previsto per i debiti delle società partecipate da Banca Popolare di Vincenza, trattandosi evidentemente di soggetto giuridico distinto dalla partecipante posta in liquidazione.
Il fatto che l'art.
3.1.1 del contratto di cessione richiamato nel d.l. preveda che per passività e attività incluse nella cessione “si intendono anche quelle delle relative partecipate che siano espressamente incluse nell'insieme aggregato” e che l'art. 4 relativo alle c.d. “operazioni di ri- bilanciamento” preveda la possibilità di restituzione o retrocessione al soggetto in liquidazione di
“attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società appartenenti ai gruppi bancari delle Banche, entro il termine e alle condizioni definiti dal decreto di cui all'articolo 2, co. 1” (con conseguente riespansione della sua responsabilità), non vale certamente a dimostrare che le passività delle partecipate derivanti dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle azioni o obbligazioni subordinate delle banche in liquidazione
(peraltro nel caso di specie ancora da accertare) – quale quella per cui è causa – siano incluse nella cessione.
Sarebbe infatti quanto meno irrazionale escludere espressamente dalle cessioni tali passività quando relative alle banche in liquidazione e includervi in via interpretativa quelle delle partecipate, tale essendo Controparte_2
Il fatto che tali passività siano escluse dalla cessione a non vale tuttavia neppure Controparte_4
a dimostrare che le partecipate – quale era l'allora oggi incorporata da Controparte_2 CP_10
[..
[...] – non debbano rispondere di tali passività in proprio, facendole gravare sulle LCA della
[...]
capogruppo. Cont L'art. 1 del decreto individua infatti espressamente i soggetti in liquidazione in e VB [art. 1 co. 1^ ult. cpv.: “ai fini del presente decreto per «soggetti sottoposti a liquidazione» si intendono le
Banche poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2”] e l'art. 2 co. 2^ dello stesso testo prevede che, dopo l'adozione dei decreti di cui al co.1 [ndr quelli di liquidazione e relativa attuazione compresi quelli aventi a oggetto le cessioni], “l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione ai sensi dell'articolo 86 del Testo unico bancario è condotto con riferimento ai soli crediti non ceduti ai sensi dell'articolo 3, retrocessi ai sensi dell'articolo 4 o sorti dopo l'avvio della procedura”.
Un'interpretazione di segno contrario presterebbe il fianco a evidenti censure di incostituzionalità in relazione all'art. 47 della Carta fondamentale che tra l'altro incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme e comunque sarebbe irragionevole.
Posto infatti che le società partecipate dalle banche in liquidazione non sono a loro volta sottoposte a tale procedura e posto che le cessioni postulano un massiccio ricorso ad aiuti di Stato, ritenuti compatibili con l'art. 107 del trattato UE dalla commissione europea, perché funzionali a evitare tensioni economiche e a consolidare il settore creditizio nel Paese;
è evidente che la cessione di attività, passività o rapporti di società del gruppo da parte dei commissari liquidatori delle banche in liquidazione, per i ceduti, si risolve in un vantaggio considerata la solvibilità e solidità del cessionario.
Ammettere che le partecipate possano dirottare nella sfera patrimoniale della partecipante in lca i propri debiti, all'evidenza, comporterebbe un effetto contrario alla ratio della disciplina esaminata, estendendo di fatto ai creditori delle partecipate gli effetti dell'insolvenza della partecipante, peraltro in violazione del dettato dell'art. 1273 c.c. che, in caso di accollo, subordina la liberazione del cedente all'espressa volontà del creditore ceduto.
Sul punto non risulta poi pertinente la recente pronuncia della Corte di cassazione (sentenza n.35820/2023) che ha riguardato la sola questione della successione di nei Controparte_4
Cont rapporti di e non anche i rapporti di cui è titolare la quale società Controparte_2
Cont incorporata e responsabile del collocamento dei titoli di .
Nè ulteriori elementi per la decisione della relativa questione possono trarsi dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 225/2022 nella parte in cui ha ricostruito la disciplina normativa, per poi affermare l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della L. 121/2017 e degli artt. 2, c. 1°, lett. c), e 2°; 3, c. 1°, lett. a), b) e c), 2°, 3° e 4°; 4, c. 1°, lett. b) e d), 3°, 4° e 5°; e 6.
5 Ed invero la Corte ha osservato come il d.l. n. 99 del 2017, come convertito, “ha rimesso alle parti delle convenzioni di cessione di determinare le attività e passività cedute, ponendo un divieto di trasferimento di alcune poste. Nella specie, quale conseguenza del limite inderogabile imposto all'autonomia negoziale delle parti degli accordi di trasferimento, il perimetro della cessione ha lasciato fuori sia i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche, sia i debiti correlati alle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, nonché, in generale, le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”.
Ha quindi osservato come “Il legislatore statale ha ravvisato, quale misura di tutela delle capacità operative della cessionaria, che la stessa dovesse restare esonerata anche dalle pretese di terzi e dalle passività collegate a condotte di misselling nella commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle due Banche, seppure si trattasse di «atti o fatti» verificatisi prima della cessione, ma non già oggetto di controversi”, ma non ha fornito alcuna interpretazione della disposizione normativa, né tantomeno del successivo contratto di cessione, in relazione alle domande aventi ad oggetti titoli negoziati dalle società partecipate (come dalle Controparte_2
banche poste in liquidazione.
Deve quindi ritenersi che è quindi chiamata, ex art. 2504 bis c.c. a Controparte_4 rispondere dell'obbligazione risarcitoria gravante sulla società incorporata Controparte_2
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Nel merito deve osservarsi come, vertendosi in tema di vendita di prodotti finanziari a investitori privati, la normativa da applicare (avuto riguardo al tempo dell'acquisto) è quella dettata dal T.U.
58/1998 recante “disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (di seguito TUF) e dal regolamento attuativo approvato dalla SO con delibera n. 1152 del 1.7.1998 (avente portata integrativa rispetto alle prescrizioni del TUF) a sua volta modificato ed integrato dal regolamento introdotto con il documento del 20.07.07 volto a dare attuazione alle prescrizioni contenute CP_11
nella direttiva comunitaria c.d. FI (recepita con d lgs. 164/07).
“In tema di intermediazione finanziaria e alla stregua di quanto stabilito dall'art. 23 d. lgs.
58/98, sono nulle per carenza di un indispensabile requisito di forma prescritto dalla legge a protezione dell'investitore, le operazioni di investimento compiute da una banca in assenza del c.d. contratto quadro, senza che sia possibile una ratifica tacita che sarebbe affetta dal medesimo vizio di forma” (cfr. cass sez. I civ. n. 7283/13). “La forma scritta è richiesta per la validità del c.d.
6 contratto- quadro col quale l'intermediario si obbliga a prestare il servizio di negoziazione di strumenti finanziari in favore del cliente, ma non anche per i singoli ordini che, in base a tale contratto, vengano poi impartiti dal cliente all'intermediario medesimo, la cui validità non è soggetta a requisiti di forma” (cfr. cass. sez. I civ. n. 384/12).
Inoltre, l'art. 21 del TUF impone agli intermediari nell'attività di servizi di investimenti ed accessori di: a) comportarsi con diligenza. correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l''integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
Il regolamento SO (artt. art. 26 co. 1^ lett. e, 27, 28 comma 1^ lett. a e 29 co. 1^) specifica tali doveri individuando i comportamenti che in concreto l'operatore è tenuto a compiere al fine di rendere l'operazione il più possibile trasparente e comprensibile anche ad un cliente scarso conoscitore dei meccanismi del mercato e degli strumenti finanziari e, in particolare, prevede:
- che l'intermediario, prima della stipula del contratto di gestione, chieda all'investitore ogni notizia sulla sua propensione al rischio, sulla sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, sulla sua situazione finanziaria e che l'eventuale rifiuto a fornire le predette informazioni risulti dal contratto;
- che l'intermediario consegni al cliente il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari;
- che l'intermediario acquisisca un'adeguata conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi e dei prodotti diversi, propri o di terzi e non effettui operazioni prima di avere assolto prontamente agli oneri di informazione sulla natura dei rischi e sulle implicazioni della specifica operazione, mettendo a disposizione dei clienti i documenti e le registrazioni che li riguardano;
- che l'intermediario non agisca in situazioni di conflitto di interessi a meno che l'investitore non sia stato preventivamente informato per iscritto e non abbia acconsentito sempre per iscritto alla relativa operazione;
- che l'intermediario si astenga dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni, pur espressamente impartite dal cliente, rispetto a costui non adeguate per tipologia, oggetto,
7 frequenza e dimensione, salvo l'onere di reiterazione per iscritto dell'ordine preceduto dall'esplicazione delle ragioni di inadeguatezza.
Tale disciplina mira a tutelare l'interesse degli investitori e l'integrità del mercato assicurando la correttezza e trasparenza dell'attività di intermediazione. La corretta interpretazione delle preferenze d'investimento dei risparmiatori e la ponderata valutazione dei rischi da parte di costoro riducono infatti l'alea connessa agli investimenti finanziari a quella connaturata, e perciò insopprimibile, alle operazioni eseguite sul mercato dei valori mobiliari, elidendo – tendenzialmente
– il rischio non necessario ed evitando che questo sia addossato in modo inconsapevole ai risparmiatori.
Le norme in questione – con riferimento alla cui violazione il legislatore non ha previsto esplicitamente alcuna sanzione – contengono prescrizioni relative agli obblighi di comportamento che l'intermediario è tenuto a rispettare, tanto nella fase che precede la stipula del contratto di intermediazione finanziaria (c.d. contratto quadro), quanto nella fase esecutiva dello stesso, fase
(quest'ultima) durante la quale l'intermediario compie per conto del cliente una serie di operazioni che possono a loro volta consistere in atti di natura negoziale. Gli obblighi che tali norme pongono a carico dell'intermediario sono, in sostanza, una specificazione di quelli più generali di correttezza e buona fede sanciti dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ. la cui violazione – ove non sia altrimenti stabilito dalla legge – non incide sulla genesi del contratto sì da provocarne la nullità, integrando piuttosto gli estremi della responsabilità precontrattuale e/o dell'inadempimento contrattuale con conseguente diritto del cliente ad ottenere il risarcimento del danno che a tali violazioni sia conseguito e, nel caso di inadempimento, la risoluzione del contratto.
Ricostruita nei termini appena illustrati la natura delle disposizioni di cui si è detto, non può che condividersi il principio enunciato dalle Sezioni unite civili della S.C. (cfr. sent. n. 26724/07) secondo il quale “la violazione dei doveri di informazione del cliente e corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi
d'investimento finanziario, può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti;
può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto di intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti a norma dell'art. 1418 co. 1 c.c.”.
8 Né può dubitarsi della possibilità di addivenire, in conseguenza delle suddette violazioni, alla risoluzione delle singole operazioni di investimento in valori mobiliari in quanto contratti autonomi, benché esecutivi del contratto quadro (cfr. in tal senso Cass. sez. 1^ civ. n. 16861/17).
Va altresì osservato che “in tema di intermediazione mobiliare, le valutazioni dell'adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del cliente ed alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non escludono la gravità dell'inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario finanziario, sicché il fatto che l'investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie che egli selezioni tra questi ultimi quelli, a suo giudizio, aventi maggiori probabilità di successo, grazie alle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli” (cfr. Cass. sez. 1^ ord. n. 8333/18).
L'onere della prova gravante sull'intermediario non risulta poi assolto dalla prova dell'adeguatezza dell'operazione, in quanto lo stesso deve dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risultando irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di adeguatezza dell'operazione, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento. Si è infatti osservato (Cass. 36854/2022) che “l'intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal decreto legislativo
n. 58 del 1998 e dalle relative prescrizioni di cui al regolamento n. 11522 del 1998 e CP_11
successive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo. Né, infine, la violazione di tale obbligo può ritenersi esclusa in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici”.
Quanto al riparto dell'onere della prova, va infine evidenziato, sempre sulla scorta di costante giurisprudenza di legittimità, (cfr. ex multis Cass. sez. 1^ civ. ord. n. 10111/18) che “la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra
9 inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute”.
La giurisprudenza (Cassazione 7932/2023) è anche giunta ad affermare che dall'inadempimento degli obblighi informativi scaturisce una presunzione legale di riconducibilità, sotto il profilo causale, dell'investimento effettuato all'inadeguatezza delle informazioni fornite dall'istituto di credito, responsabile del disorientamento del risparmiatore, così obbligandolo al risarcimento del danno. È onere dell'intermediario provare, per converso, di aver agito con la diligenza richiestagli, non essendo a ciò sufficiente una dimostrazione generica della propensione al rischio dell'investitore ovvero l'aver fornito al cliente la segnalazione di inadeguatezza dell'operazione, trattandosi di uno strumento inidoneo all'assolvimento degli obblighi informativi di cui all'art. 21 del d. lgs. n. 58/1998 (TUF).
Non può poi riconoscersi valore confessorio alla dichiarazione resa dal cliente su modulo sottoscritto predisposto dall'intermediario, in ordine alla propria consapevolezza, conseguente alle informazioni ricevute, della rischiosità dell'investimento suggerito dal medesimo intermediario e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d'investitore, in quanto la dichiarazione è rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo (cfr. Cassazione civile sez. I, 31/08/2020, n.18122).
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Così inquadrata la domanda avanzata da parte attrice, va respinta l'ulteriore eccezione in relazione al difetto di legittimazione passiva che si fonda sul rilievo che l'acquisto dei titoli sarebbe avvenuto, nella specie, senza l'intermediazione di ma direttamente dal Banca Controparte_2
Popolare di Vicenza s.p.a.
Ed invero risulta che le parti hanno sottoscritto il 26.9.2012 contratto quadro (all.51 della produzione di parte convenuta), con il quale ha assunto il servizio di deposito, Controparte_2 custodia e amministrazione titoli, nonché l'attività di negoziazione in modalità “execution only”, per conto della società attrice.
E' poi depositata la corrispondenza con la quale il dipendente di CP_2 Testimone_1
, in relazione all'operazione di sottoscrizione delle azioni si proponeva di “passare a
[...] prendere l'originale della sottoscrizione” e contemporaneamente a portare “la profilatura” per la
“firma a vista”; nei medesimi termini la mail del 2.12.2014 con la quale il dipendente di
[...]
, scriveva alla società attrice affermando “come da accordi CP_2 Parte_3
telefonici in allegato il modulo corretto da firmare per acquistare azioni BPVI. Il dott. Pt_4
10 dovrebbe mettere 2 firme con timbro FinCenter a pagina 3 (firma richiedente). Mi dovresti fare la cortesia di inviarmi quanto prima stesso mezzo il modulo allegato, in attesa di ricevere
l'originale”. Cont L'acquisto dei titoli e delle azioni di è stato quindi realizzato in esecuzione di detto contratto quadro, e va quindi negato il ruolo di mera “depositaria delle schede di adesione agli aumenti di capitale firmate da FinC” invocato dalla convenuta.
Sul punto oltre che la documentazione sopra indicata, milita la prova testimoniale assunta col teste (direttore finanziario presso la che ha riferito che “nel 2013 Tes_2 Parte_1
ricordo che una cosa lunga, noi avevamo bisogno di un finanziamento perché dovevamo fare i lavori nel nostro albergo, e ci proposero un investimento nelle quote della capogruppo, Banca
Popolare di Vincenza, circostanza questa che avrebbe favorito la concessione del finanziamento. Ci proposero un gentleman agreement in vista del bando per essere ammessi a soci, l'acquisto fu fatto
a fine estate dell'importo di circa € 37.000,00 che diventarono circa €. 50.000,00 oltre all'acquisto di circa € 50.000,00, somma che corrispondeva all'importo di circa il 20% del finanziamento che ci avevano concesso di €. 500.000,00. Il vantaggio era che la banca non ci avrebbe richiesto garanzie per il finanziamento a condizione che la società acquistasse le quote sociali della capogruppo di
”. CP_2
Cont Il teste ha quindi confermato che l'acquisto delle azioni di è avvenuto su proposta della stessa e che tale acquisto avrebbe facilitato la concessione del finanziamento di Controparte_2
cui la società aveva bisogno.
Anche il teste , dipendente di ha poi confermato il ruolo di Testimone_3 CP_2 CP_2 nell'acquisto delle azioni avendo riferito che “l'acquisto delle azioni consentiva al cliente di
[...] ottenere condizioni più favorevoli in relazione al finanziamento già deliberato”.
Va quindi affermato che la banca convenuta è chiamata a rispondere quale intermediaria secondo la disciplina sopra richiamata.
Nel merito, alla luce dei principi illustrati e dei rilievi che seguono in ordine agli esiti dell'istruttoria svolta, reputa il Tribunale di dovere addivenire all'accoglimento della domanda di risoluzione dei singoli ordini di acquisto formulata dall'attrice.
Risulta dagli atti depositati ha acquistato con l'intermediazione di Parte_1 CP_2
Cont
azioni e obbligazioni e nello specifico:
[...]
1) l'acquisto di n. 849 azioni di Banca Popolare di Vicenza al valore nominale di Euro 62,50 ciascuna, per un controvalore pari a Euro 53.062,50 e di titoli obbligazionari Banca Popolare di Vicenza 5% 2013-2018 convertibili, per un controvalore nominale di Euro 53.062,50
Cont (come da comunicazione di assegnazione di del 26.8.2013);
11 2) l'acquisto di n. 800 azioni di Banca Popolare di Vicenza, sempre al valore nominale di Euro
62,50 ciascuna controvalore di Euro 50.000 e n. 800 titoli obbligazionari per un controvalore Cont nominale di Euro 50.000 (come da comunicazione di assegnazione di del 20.8.2013);
3) ulteriori n.
1.050 azioni della Banca Popolare di Vicenza, sempre per un valore di Euro 62,50 ciascuna, e controvalore complessivo di Euro 62.625,50 (come da domanda di ammissione a socio dell'1.12.2014)
L'attore lamenta di non avere ricevuto informazioni relative alle caratteristiche dei titoli acquistati;
assume che i titoli – peraltro acquistati attraverso la contestuale conclusione di contratti di finanziamento – erano anzi stati proditoriamente presentati come convenienti e sicuri pur non essendolo e che il loro acquisto fu sollecitato nell'esclusivo interesse dell'emittente, capogruppo dell'intermediaria e quindi in conflitto di interessi.
A fronte di tali allegazioni la banca ha dedotto la correttezza del proprio operato, richiamando il modulo di profilazione del 24.6.2014 e i fogli informativi dei titoli acquistati, nonché il contenuto
Cont della documentazione informativa relativa all'aumento di capitale di , all'epoca depositata presso la Ha poi contestato di aver mai condizionato l'erogazione dei finanziamenti alla CP_11
sottoscrizione delle azioni.
Ciò posto, deve ritenersi che non è stata fornita la prova dell'assolvimento dell'obbligo di informazione gravante sulla banca.
Come infatti la S.C. ha ripetutamente chiarito:
-“in tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, ai sensi dell'art. 29, comma 3, della delibera del 1 luglio 1998 n. 11522) applicabile "ratione temporis", prima di dare CP_11 attuazione ad un ordine, ancorché scritto, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente” (cfr. Cass. sez. 1^ civ. n. 22147/10);
-“in tema d'intermediazione finanziaria, la dichiarazione del cliente, contenuta nell'ordine di acquisto di un prodotto finanziario, con la quale egli dia atto di avere ricevuto le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del "grado di rischiosità", non può essere qualificata come confessione stragiudiziale, essendo a tal fine necessaria la consapevolezza e volontà di ammettere un fatto specifico sfavorevole per il dichiarante e favorevole all'altra parte, che determini la realizzazione di un obiettivo pregiudizio, ed è, inoltre, inidonea ad assolvere gli obblighi informativi prescritti dagli artt. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e 28 del Reg.
Consob n. 11522 del 1998, trattandosi di una dichiarazione riassuntiva e generica circa l'avvenuta
12 completezza dell'informazione sottoscritta dal cliente” (cfr. Cass. sez. 1^ civ. n. 11412/12, nonché cass. sez. 1^ civ. n. 20178/14).
Manca dunque la prova che i predetti documenti (depositati dalla banca e sul cui contenuto si tornerà infra) siano stati consegnati al cliente prima della sottoscrizione dell'aumento di capitale e, soprattutto, non risulta provato che l'operatore della banca gliene abbia illustrato il contenuto, non avendo la banca articolato richieste di prova orale sul punto.
Non risulta compiutamente assolta sia l'obbligazione di previa profilazione del cliente che di informativa.
In relazione al primo punto va osservato come il questionario di profilazione del cliente reca data successiva (24.6.2014) alla conclusione di parte degli ordini di acquisto.
Quanto all'obbligo di informativa, non vale a far ritenere fornita la prova di aver correttamente assolto detto dovere attraverso la produzione delle note informative (all.53, 54 e 55 della produzione di parte convenuta). Si tratta infatti di documenti che recano una descrizione generica e non specifica delle caratteristiche del prodotto, dei quali non vi è peraltro prova che siano stati effettivamente consegnati ed illustrati al cliente.
Nella specie, risulta, al contrario che l'intermediario, a mezzo del proprio dipendente, invitato dalla società attrice su segnalazione del collegio sindacale, a chiarire la natura dei titoli da acquistare, con mail del 24.7.2013, descriveva le relative caratteristiche nei seguenti termini:
“Buonasera dr. con riferimento alle considerazioni del Vostro Collegio Sindacale, Tes_2
evidenzio quanto segue : A) la valutazione teorica di un'azione non quotata può essere esperita secondo diverse modalità di calcolo. Nello specifico però occorre precisare che il Cavalier Pt_5
Presidente della Banca Popolare di Vicenza, da sempre, nelle Sue politiche di governo del gruppo, ha escluso la quotazione in borsa. IL Suo recente settimo mandato da Presidente lascia presagire che anche per i prossimi anni ciò non accadrà. Allego una delle interviste che è possibile trovare in rete. La determinazione del prezzo è fissato dal CdA una volta l'anno, con l'approvazione del bilancio ufficiale. Tale prezzo rimane costante per tutto l'esercizio e consente la negoziazione tra chi vuole vendere i titoli e chi li vuole acquistare. Nel bilancio della capogruppo, esiste inoltre un
Fondo per il riacquisto delle azioni che assicura ulteriormente la vendita dei titoli;
B) Le obbligazioni convertibili saranno quotate sul nostro mercato TLX dove, per regolamento di emissione, la nostra banca, oltre ad incrociare i prezzi di chi acquista e di chi vende, è impegnata ad assicurare il mercato sottostante. Si tratta dello stesso mercato sul quale sono quotate le obbligazioni già nel Vostro portafoglio. Resto comunque a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento”.
13 Si tratta di chiarimenti rassicuranti laddove è affermato il valore costante la possibilità di vendita a richiesta dei titoli, nonchè la presenza di un fondo per il relativo riacquisto, e che non palesa né i rischi connessi ad azioni non quotate nel mercato, né in relazione alla situazione patrimoniale e finanziaria dell'emittente.
La circostanza che l'acquirente abbia effettuato diversi investimenti in valori mobiliari analoghi a quelli per cui è lite e l'eventuale adeguatezza dell'investimento al profilo del cliente, non vale a far ritenere assolto il diverso e autonomo onere della prova che riguarda l'adempimento agli stringenti obblighi informativi previsti.
L'inadempimento a tale obbligazione vale poi a fondare la domanda di risoluzione dei singoli ordini.
Applicando i principi sopra esposti, deve infatti ritenersi che costituiva onere della banca dimostrare che anche a fronte del non corretto assolvimento dell'obbligo di informativa il cliente avrebbe comunque acquistato i titoli in questione.
Nella specie tale prova non è stata fornita, essendo emerso, di contro, un collegamento tra l'acquisto delle azioni e le operazioni di finanziamento concesse dalla banca intermediaria, come si desume dal dato temporale dei relativi acquisti in relazione al finanziamento concesso in data
1.12.2014 e dalle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice come sopra riportate, che evidentemente consentono di affermare che l'acquisto delle azioni è stato effettuato su sollecitazione della stessa intermediaria in connessione con l'erogazione di prestiti in favore della società.
I rilievi così esposti rendono superflua la disamina delle ulteriori censure sollevate da parte attrice quanto alla violazione del disposto di cui all'art. 2358 c.c.
Va quindi dichiarata la risoluzione dei singoli ordini di acquisto con condanna della convenuta a restituire il prezzo di acquisto dei titoli effettuato in assenza della prescritta informazione.
Va infine respinta l'eccezione ex art. 1227 co. 2 c.c. sollevata da parte convenuta.
Non è infatti emersa una condotta ascrivibile all'attore che abbia concorso alla determinazione del danno.
Quanto all'indennizzo previsto dal Fondo dei risparmiatori di cui all'art. 1 co. 493 L. 145/2018, manca la prova che l'attrice abbia presentato la relativa istanza (ammissione che avviene comunque nei limiti delle risorse disponibili e previa verifica dei requisiti di ammissibilità) o ancora che abbia percepito alcuna somma a tale titolo.
Nel calcolo delle somme che devono essere restituite all'attore per effetto della pronuncia risolutoria, deve invece tenersi conto di quanto incassato dall'attrice a titolo di rendimento dei titoli acquistati (Euro 5.306,24 con riferimento alle obbligazioni 5% 2013-2018 convertibili BPVi, e euro
7.500,00 alle obbligazioni 4% 2014-2019), nonché Euro 51.530,88 ottenuti dalla vendita con
14 riferimento le somme ottenute dalla vendita delle obbligazioni 4% 2014-2019 BPVi., come allegato da parte convenuta e non contestato da parte attrice.
La domanda di ripetizione va quindi accolta nella misura di euro 167.975,38 (cui si giunge sottraendo da euro 232.312,50 la cifra di euro 64.337,12).
Su detto importo devono poi calcolarsi gli interessi di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal giorno dei singoli pagamenti fino alla data di proposizione della domanda giudiziale (12.11.2021) e da tale data gli interessi di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. (cfr. Cass. sez. un. n. 12942/92 in ordine alla natura di debito di valuta di quello restitutorio derivante dalla risoluzione); sull'attrice grava poi l'obbligo di consegnare i titoli oggetto delle lite (cfr. Cass. sez. 1^ civ. n. 2661/19 in ordine agli effetti restitutori reciproci che discendono dalla risoluzione delle operazioni di investimento finanziario).
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano – ex DM 55/14 e succ. mod. tenuto conto del valore della controversia in € 14.103,00 oltre CPA, spese generali e IVA come per legge e le spese vive pari a €. 786,00.
P.Q.M.
DICHIARA risolti per inadempimento imputabile a gli altri ordini di acquisto Controparte_2
meglio individuati in citazione;
CONDANNA al pagamento di euro 167.975,38 oltre interessi di cui all'art. Controparte_1
1284 co. 1 c.c. a decorrere dalla data della sottoscrizione di ogni investimento e dal 12.11.2021 gli interessi di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. ;
CONDANNA al pagamento in favore di parte attrice le spese di lite che si Controparte_1
liquidano in 14.103,00 oltre CPA, spese generali e IVA come per legge e le spese vive pari a €.
786,00.
Palermo, lì 28.5.2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Spiga
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