Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 settembre 2024 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 7 giugno 2025 |
Commentario • 1
- 1. Intesa Sanpaolo e legittimazione passiva ex Popolari Venetehttps://www.avvocatoticozzi.it/it/blog
14 maggio 2019 La cessione delle aziende bancarie di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca a Intesa Sanpaolo spa ha portato al subentro di quest'ultima dei contenziosi pregressi delle ex Banche Popolari Venete. Molte controversie riguardano tale questione: ci si chiede se la legittimazione passiva nei contenziosi pregressi delle ex Banche Popolari Venete (Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca) riguardi tutte le cause pregresse oppure vada limitata a quelle che “derivano da rapporti inerenti o funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria” oggetto di cessione. Le prime sentenze emesse sono in larga parte per l'esclusione delle responsabilità e della legittimazione passiva di Intesa …
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Giurisprudenza • 20
- 1. Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 19/05/2025, n. 447Provvedimento: Proc N° 886 / 2018 R G REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P. G. Nel procedimento iscritto al n. RG 886/2018, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Alberto Stagno d'Alcontres, Controparte_1nell'interesse della convenuta; dall'avv. Giuseppe Parte_1Carianni, nell'interesse dell'attore , sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza del 2.05.2025 adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 04.10.2024, fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc con provvedimento del 04.10.2024, pronuncia la seguente SENTENZA Tra Parte_1 C.F._1 P.IVA_1, (c.f. , P. Iva , titolare dell'omonima ditta …Leggi di più...
- art. 1283 c.c.·
- interessi ultralegali·
- trasparenza bancaria·
- usura·
- commissione massimo scoperto·
- anatocismo·
- legittimazione passiva·
- art. 1419 c.c.·
- nullità clausole contrattuali·
- art. 117 TUB
Versioni del testo
- Art. 1. Istituzione della filiera formativa
tecnologico-professionale 1. Nella sezione III del capo III del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, all'articolo 26 e' premesso il seguente:
« Art. 25-bis (Misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale). - 1. Al fine di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale "Industria 4.0", e' istituita, a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025, la filiera formativa tecnologico-professionale, costituita dai percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione di cui al comma 2 del presente articolo, dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99 , dai percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 , e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008. Le regioni, attraverso gli accordi di cui al comma 3, possono aderire alla filiera formativa tecnologico-professionale di cui al primo periodo, assicurando la programmazione dei percorsi della filiera medesima, e ne definiscono le modalita' realizzative, operando nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, ferme restando le competenze statali in materia di istruzione di cui all'articolo 117 della Costituzione.
2. Nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al comma 1 del presente articolo, sono attivati percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e nel rispetto delle funzioni delle regioni ai sensi dell' articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, assicurando agli studenti il conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nonche' delle conoscenze e delle abilita' previste dall'indirizzo di studi di riferimento. Salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e di rilascio dei titoli di studio finali, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 . All'attuazione del presente comma si provvede ad invarianza delle dotazioni organiche del percorso quinquennale e, comunque, in assenza di esuberi di personale.
3. Ferme restando le funzioni delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al comma 1, le regioni e gli uffici scolastici regionali possono stipulare accordi, anche con la partecipazione degli ITS Academy, delle universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti pubblici e privati, individuati con il decreto di cui al comma 8, per integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali di cui al comma 2 e dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 , in funzione delle esigenze specifiche dei territori. Gli accordi di cui al primo periodo possono prevedere altresi' l'istituzione di reti, denominate "campus", eventualmente afferenti ai poli tecnico-professionali, laddove presenti sul territorio, di cui possono far parte i soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale e percorsi di IFTS, gli ITS Academy, gli istituti che erogano i percorsi sperimentali di cui al comma 2, le altre istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, le universita', le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e i predetti altri soggetti pubblici e privati, nonche' le modalita' di integrazione dell'offerta formativa, condivisa e integrata, erogata dai campus stessi, anche in raccordo con i campus multiregionali e multisettoriali, di cui all' articolo 10, comma 2, lettera f), della legge 15 luglio 2022, n. 99 .
4. Le studentesse e gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all' articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 , possono accedere ai percorsi formativi degli ITS Academy, in deroga a quanto previsto all' articolo 1, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99 , in caso di:
a) adesione alla filiera formativa tecnologico-professionale di cui al comma 1 da parte delle istituzioni formative regionali che erogano i predetti percorsi;
b) validazione dei percorsi di cui al citato articolo 17, comma 1, lettera b), attraverso un sistema di valutazione dell'offerta formativa erogata dagli istituti regionali, basato sugli esiti delle rilevazioni degli apprendimenti predisposte dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), istituito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .
5. I soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali di cui all' articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 , validati ai sensi del comma 4, lettera b), del presente articolo possono sostenere l'esame di Stato presso l'istituto professionale, statale o paritario, assegnato dall'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, in deroga al sostenimento dell'esame preliminare di cui all' articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 , e alla previa frequenza dell'apposito corso annuale di cui all' articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 .
6. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale, le sperimentazioni di cui al comma 2 e gli accordi di cui al comma 3, ove stipulati, prevedono:
a) l'adeguamento e l'ampliamento dell'offerta formativa, con particolare riferimento alle competenze linguistiche e logico-matematiche e alle discipline di base, ai nuovi percorsi sperimentali, funzionali alle esigenze specifiche dei territori, anche attraverso gli accordi di partenariato di cui al comma 7, lettera b), nei limiti della quota di flessibilita' didattica e organizzativa dei soggetti partecipanti alla filiera e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
b) la promozione dei passaggi fra percorsi diversi, anche attraverso l'orientamento individualizzato di studentesse e studenti;
c) la quadriennalita' del percorso di istruzione secondaria di secondo grado;
d) il ricorso alla flessibilita' didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale, all'adozione di metodologie innovative e al rafforzamento dell'utilizzo in rete di tutte le risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili;
e) la stipula di contratti di prestazione d'opera per attivita' di insegnamento e di formazione nonche' di addestramento nell'ambito delle attivita' laboratoriali e dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) con soggetti del sistema delle imprese e delle professioni;
f) la certificazione delle competenze trasversali e tecniche, al fine di orientare gli studenti nei percorsi sperimentali e di favorire il loro inserimento in contesti lavorativi, anche attraverso i servizi di collocamento mirato per studentesse e studenti con disabilita'.
7. Le sperimentazioni di cui al comma 2 e gli accordi di cui al comma 3, ove stipulati, possono, altresi', prevedere:
a) l'introduzione nelle istituzioni scolastiche dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attivita' formative programmate in lingua straniera veicolare (CLIL-Content and Language Integrated Learning) e di compresenze con il conversatore di lingua straniera nell'ambito delle attivita' di indirizzo, oltre che nell'insegnamento della lingua straniera, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ferma restando la possibilita' di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati;
b) la promozione di accordi di partenariato, volti a definire le modalita' di co-progettazione per la realizzazione dell'offerta formativa, di attuazione dei PCTO nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente e di stipula dei contratti di apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ;
c) la valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d'autore e di proprieta' industriale, realizzati all'interno dei percorsi formativi della filiera formativa tecnologico-professionale nonche' il trasferimento tecnologico verso le imprese.
8. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono definiti i criteri di stipula degli accordi, le modalita' di adesione alle reti di cui al comma 3 del presente articolo e le relative condizioni di avvio, le modalita' di integrazione e di ampliamento dell'offerta formativa di cui agli accordi previsti dal medesimo comma 3 e le relative attivita' di monitoraggio e valutazione, l'individuazione del numero massimo di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, istituzioni che erogano percorsi di istruzione tecnica e professionale e istituzioni formative accreditate dalle regioni a norma del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 , rispetto a quelle attive sul territorio regionale, coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 2 ovvero negli accordi di cui al comma 3, nonche', fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 8 della legge 15 luglio 2022, n. 99 , e, con riferimento ai requisiti di accesso ai percorsi universitari, quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 , i raccordi tra i percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale, il sistema universitario e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
9. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ». 2. Il decreto di cui all' articolo 25-bis, comma 8, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 25-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, possono essere applicate ai percorsi quadriennali di cui all' articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 , gia' attivati nell'ambito del progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale attivato per l'anno scolastico 2024/2025 dal Ministero dell'istruzione e del merito.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- Il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 , come modificato dalla presente legge con l'introduzione dell'art. 25-bis, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2022.
- Si riporta l' art. 17, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 , recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell' art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2005, S.O. n. 175:
«Art. 17 (Livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi). - 1.
Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi, un orario complessivo obbligatorio dei percorsi formativi di almeno 990 ore annue. Le Regioni assicurano inoltre, agli stessi fini, l'articolazione dei percorsi formativi nelle seguenti tipologie:
a) omissis
b) percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale.
2. Omissis.». - Art. 2. Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale 1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2024, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, denominata «Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale», che svolge le seguenti funzioni:
a) promuovere le sinergie tra la filiera formativa tecnologico-professionale, costituita dagli istituti tecnici, dagli istituti professionali e dagli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico;
b) migliorare e ampliare la progettazione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, di percorsi didattici finalizzati alla formazione delle professionalita' innovative necessarie allo sviluppo del Paese e connesse alla valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d'autore e di proprieta' industriale, realizzati all'interno dei percorsi formativi della filiera formativa tecnologico-professionale, e al trasferimento tecnologico verso le imprese, l'orientamento professionale e i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), nonche' agevolare l'accesso al sistema delle imprese;
c) favorire una progressiva adesione del sistema di istruzione e formazione professionale al sistema nazionale di valutazione coordinato dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).
2. Alla struttura tecnica di cui al comma 1 e' preposto un coordinatore con incarico dirigenziale di livello generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, individuato tra i dirigenti di ruolo del medesimo Ministero o di altre amministrazioni pubbliche ovvero in deroga ai limiti di cui all' articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del suddetto Ministero. Alla predetta struttura ((sono assegnati un dirigente di livello non generale, con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero dell'istruzione e del merito, e)) un contingente costituito da personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, nonche' da un massimo di otto esperti, incaricati ai sensi dell' articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , cui spettano compensi omnicomprensivi lordi annui nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 400.000 e per un importo pro capite annuo lordo non superiore a 50.000 euro ((, ovvero da personale scolastico ricompreso nell'ambito del contingente previsto dall'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448)) .
2-bis. ((La struttura tecnica opera in raccordo con il competente Dipartimento del Ministero dell'istruzione e del merito. Nelle more della riorganizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito, l'organizzazione e il funzionamento della struttura tecnica nonche' gli uffici del Ministero di cui la citata struttura si puo' avvalere sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito)) .
3. ((Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 735.972 euro per l'anno 2024, 752.363 euro per l'anno 2025 e 825.119 euro annui a decorrere dall'anno 2026)) . Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. - Art. 3. Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito, presso la Struttura tecnica di cui all'articolo 2, il Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale.
2. Il Comitato di cui al comma 1, presieduto dal coordinatore della Struttura tecnica di cui all'articolo 2, comma 2, e' composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, delle regioni, delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, dell'INVALSI e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).
3. Il Comitato di cui al comma 1, sulla base degli esiti del monitoraggio, puo' proporre l'aggiornamento dei profili di uscita e dei risultati di apprendimento dei percorsi sperimentali della filiera formativa tecnologico-professionale di cui all' articolo 25-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 , introdotto dall'articolo 1 della presente legge, anche in relazione ai mutamenti del sistema delle imprese e in funzione delle esigenze specifiche dei territori.
4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione ai lavori del Comitato di cui al comma 1 non da' diritto ad alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
Note all' art. 3 :
- L' art. 25-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 , e' inserito dall'art. 1 della presente legge.