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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 07/04/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 92/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente rel. dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 92 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CAMBONE TIZIANA, elettivamente domiciliata in VIA TRENTO N. 5 NUORO, presso lo studio del difensore e (C.F. ), con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. FALCHI ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA
MONSIGNOR MELAS N. 20 NUORO presso lo studio del difensore
RICORRENTI con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI:
Il Tribunale adito voglia:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei IG.ri.
e alle condizioni di cui al piano Parte_1 Parte_2
genitoriale e alle seguenti condizioni:
- I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e che provvederanno ciascuno autonomamente alle proprie eIGenze di vita;
- Entrambi i genitori sono concordi ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale sui minori e per tutte le questioni Per_1 Per_2
di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Per le decisioni di maggior interesse, invece, quali istruzione, educazione e salute, i genitori stabiliscono che le stesse saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena e funzionale comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, nonché di far conservare alla prole rapporti IGnificativi con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
I figli avranno la collocazione presso la madre.
Il diritto di visita potrà essere esercitato liberamente dal padre, anche in base agli impegni reciproci della prole, sia settimanalmente che nei week end, in modo alternato.
Per le festività, i compleanni e le altre ricorrenze, i genitori si organizzeranno con il criterio dell'alternanza ed in base agli impegni reciproci anche della prole.
- Il IG. autorizza che l'assegno unico a carico dei figli Parte_2 minori sia sin d'ora assegnato al 100% alla IG.ra . Parte_1
Il IG. si impegna, altresì, a corrispondere alla IG.ra Parte_2
la somma di € 300 (trecento euro) mensile a titolo di Parte_1 mantenimento della prole ed ulteriori ed aggiuntivi € 100 nel mese di luglio e dicembre, entro il 05 di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento della prole.
L'assegno unico verrà riscosso al 100% dalla IG.ra . Parte_1
Le spese straordinarie, invece, preventivamente da concordare, saranno ripartite nella misura del 50% ciascuno.
I genitori, infine, si impegnano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, nonché a comunicare l'indirizzo dei luoghi di villeggiatura.
2) Ordinare il diritto di visita e la gestione dei minori come da Piano genitoriale allegato al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamato;
3) Con compensazione delle spese, competenze ed onorari di causa.
Pag. 2 di 5 Conclusioni per il Pubblico Ministero:
Esprime parere favorevole secondo gli accordi raggiunti dalle parti nel ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 22.01.2025.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.01.2025 e hanno Parte_1 Parte_2
esposto di aver contratto matrimonio civile in data 28.03.2009, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Nuoro all'atto n. 6, parte uno, anno 2009; che dall'unione sono nati due figli, (nata il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
03.06.2009); che con decreto di omologa del 12.05.2015 il Tribunale di Nuoro ha omologato la separazione dei coniugi;
che la IG.ra è disoccupata, mentre il Pt_1
IG. svolge la professione di giardiniere;
che dal momento della separazione tra Pt_2
le parti non è più ripresa la convivenza e sussistono pertanto le condizioni di cui all'art. 3 L. 898/1970. Ciò premesso, i ricorrenti hanno rassegnato le conclusioni sopra indicate, così come confermate all'udienza del 25.02.2025.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970 e all'esame delle condizioni concernenti i figli della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le altre clausole di divorzio non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale è decorso il termine superiore a 6 mesi. Come dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale.
Pertanto, la domanda delle parti volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
Per quanto concerne i figli e , si ritiene che le condizioni indicate Per_1 Per_2
congiuntamente dalle parti nel ricorso, ad eccezione di quelle riguardanti l'affidamento di , essendo già maggiorenne, corrispondano all'interesse dei Per_1
ragazzi.
Pag. 3 di 5 Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, come dalle stesse espressamente richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_3 [...]
in Nuoro il 28.03.2009, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Pt_2
comune di Nuoro al n. 6, parte I, anno 2009;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che i coniugi dichiarano essere economicamente indipendenti e che provvederanno ciascuno autonomamente alle proprie eIGenze di vita;
- dispone l'affidamento del figlio minore a entrambi i genitori, con Pt_2
collocazione presso la madre, presso l'abitazione di quest'ultima in Nuoro alla via Pasquale Dessanay n. 105;
- dispone che le decisioni di maggior interesse, quali istruzione, educazione e salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
- prende atto che i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena e funzionale comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, nonché di far conservare alla prole rapporti IGnificativi con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale;
- dispone che il padre possa esercitare il diritto di visita anche in base agli impegni reciproci del figlio, sia settimanalmente che nei week end, in modo alternato;
- dispone che per le festività, i compleanni e le altre ricorrenze, i genitori si organizzino con il criterio dell'alternanza e in base agli impegni reciproci anche della prole;
- dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli mediante corresponsione a , entro il giorno 5 di ogni mese, della somma Parte_1 di € 300,00 mensili, e ulteriori e aggiuntivi € 100,00 nei mesi di luglio e dicembre, oltre al 50% delle spese straordinarie, da concordare preventivamente;
- prende atto che l'assegno unico verrà riscosso al 100% dalla IGnora
[...]
; CP_1
Pag. 4 di 5 - prende atto che i genitori si impegnano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, nonché a comunicare l'indirizzo dei luoghi di villeggiatura;
- compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di conIGlio del 7 aprile 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente rel. dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 92 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CAMBONE TIZIANA, elettivamente domiciliata in VIA TRENTO N. 5 NUORO, presso lo studio del difensore e (C.F. ), con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. FALCHI ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA
MONSIGNOR MELAS N. 20 NUORO presso lo studio del difensore
RICORRENTI con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI:
Il Tribunale adito voglia:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei IG.ri.
e alle condizioni di cui al piano Parte_1 Parte_2
genitoriale e alle seguenti condizioni:
- I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e che provvederanno ciascuno autonomamente alle proprie eIGenze di vita;
- Entrambi i genitori sono concordi ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale sui minori e per tutte le questioni Per_1 Per_2
di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Per le decisioni di maggior interesse, invece, quali istruzione, educazione e salute, i genitori stabiliscono che le stesse saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena e funzionale comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, nonché di far conservare alla prole rapporti IGnificativi con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
I figli avranno la collocazione presso la madre.
Il diritto di visita potrà essere esercitato liberamente dal padre, anche in base agli impegni reciproci della prole, sia settimanalmente che nei week end, in modo alternato.
Per le festività, i compleanni e le altre ricorrenze, i genitori si organizzeranno con il criterio dell'alternanza ed in base agli impegni reciproci anche della prole.
- Il IG. autorizza che l'assegno unico a carico dei figli Parte_2 minori sia sin d'ora assegnato al 100% alla IG.ra . Parte_1
Il IG. si impegna, altresì, a corrispondere alla IG.ra Parte_2
la somma di € 300 (trecento euro) mensile a titolo di Parte_1 mantenimento della prole ed ulteriori ed aggiuntivi € 100 nel mese di luglio e dicembre, entro il 05 di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento della prole.
L'assegno unico verrà riscosso al 100% dalla IG.ra . Parte_1
Le spese straordinarie, invece, preventivamente da concordare, saranno ripartite nella misura del 50% ciascuno.
I genitori, infine, si impegnano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, nonché a comunicare l'indirizzo dei luoghi di villeggiatura.
2) Ordinare il diritto di visita e la gestione dei minori come da Piano genitoriale allegato al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamato;
3) Con compensazione delle spese, competenze ed onorari di causa.
Pag. 2 di 5 Conclusioni per il Pubblico Ministero:
Esprime parere favorevole secondo gli accordi raggiunti dalle parti nel ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 22.01.2025.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.01.2025 e hanno Parte_1 Parte_2
esposto di aver contratto matrimonio civile in data 28.03.2009, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Nuoro all'atto n. 6, parte uno, anno 2009; che dall'unione sono nati due figli, (nata il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
03.06.2009); che con decreto di omologa del 12.05.2015 il Tribunale di Nuoro ha omologato la separazione dei coniugi;
che la IG.ra è disoccupata, mentre il Pt_1
IG. svolge la professione di giardiniere;
che dal momento della separazione tra Pt_2
le parti non è più ripresa la convivenza e sussistono pertanto le condizioni di cui all'art. 3 L. 898/1970. Ciò premesso, i ricorrenti hanno rassegnato le conclusioni sopra indicate, così come confermate all'udienza del 25.02.2025.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970 e all'esame delle condizioni concernenti i figli della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le altre clausole di divorzio non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale è decorso il termine superiore a 6 mesi. Come dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale.
Pertanto, la domanda delle parti volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
Per quanto concerne i figli e , si ritiene che le condizioni indicate Per_1 Per_2
congiuntamente dalle parti nel ricorso, ad eccezione di quelle riguardanti l'affidamento di , essendo già maggiorenne, corrispondano all'interesse dei Per_1
ragazzi.
Pag. 3 di 5 Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, come dalle stesse espressamente richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_3 [...]
in Nuoro il 28.03.2009, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Pt_2
comune di Nuoro al n. 6, parte I, anno 2009;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che i coniugi dichiarano essere economicamente indipendenti e che provvederanno ciascuno autonomamente alle proprie eIGenze di vita;
- dispone l'affidamento del figlio minore a entrambi i genitori, con Pt_2
collocazione presso la madre, presso l'abitazione di quest'ultima in Nuoro alla via Pasquale Dessanay n. 105;
- dispone che le decisioni di maggior interesse, quali istruzione, educazione e salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
- prende atto che i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena e funzionale comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, nonché di far conservare alla prole rapporti IGnificativi con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale;
- dispone che il padre possa esercitare il diritto di visita anche in base agli impegni reciproci del figlio, sia settimanalmente che nei week end, in modo alternato;
- dispone che per le festività, i compleanni e le altre ricorrenze, i genitori si organizzino con il criterio dell'alternanza e in base agli impegni reciproci anche della prole;
- dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli mediante corresponsione a , entro il giorno 5 di ogni mese, della somma Parte_1 di € 300,00 mensili, e ulteriori e aggiuntivi € 100,00 nei mesi di luglio e dicembre, oltre al 50% delle spese straordinarie, da concordare preventivamente;
- prende atto che l'assegno unico verrà riscosso al 100% dalla IGnora
[...]
; CP_1
Pag. 4 di 5 - prende atto che i genitori si impegnano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, nonché a comunicare l'indirizzo dei luoghi di villeggiatura;
- compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di conIGlio del 7 aprile 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
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