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Sentenza 4 gennaio 2022
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Ordinanza cautelare 11 aprile 2022
Improcedibile
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/03/2025, n. 2169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2169 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02169/2025REG.PROV.COLL.
N. 02007/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2007 del 2022, proposto da
Legambiente-Associazione di Promozione Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Wanessa Ferrario, Emanuela Beacco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Iseo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Lidl Italia S.r.l. A Su, Sviluppo4.O S.r.l., Immobiliarevi S.r.l.., Immobiliare Arena S.r.l., Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Bergamo e Brescia, Ente per la Gestione della Riserva Naturale Torbiere del Sebino, non costituiti in giudizio;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Lidl Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Righetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Avezzana n. 3;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), n. 7/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Iseo, del Ministero della Cultura e di Lidl Italia S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 marzo 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- visto l’appello in epigrafe, avente ad oggetto l’impugnativa della sentenza del TAR Brescia n. 7/22;
- rilevato che, con memoria depositata in data 13.2.2025, l’appellante ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse all’appello;
- ritenuto pertanto, ai sensi dell’art. 35 co. 1 lett. c) c.p.a, di dichiarare l’improcedibilità dell’appello;
- ritenuto che la natura delle questioni esaminate giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 – tenutasi in modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO