Sentenza 23 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/06/2023, n. 3772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3772 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2023
N. 03772/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04415/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4415 del 2022, proposto da
IA GA PO, rappresentata e difesa dall'avvocato Oronzo Caputo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto in Napoli, alla via Toledo n. 156;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via Diaz n. 11;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto decisorio di accoglimento cron. n. 2896/2021, emesso dalla Corte di Appello di Napoli – Seconda Sezione civile in data 24.9.2021, in esito al procedimento RG n. 1081/2021 (in materia di equa riparazione ex lege 89/2001).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 il dott. Michelangelo IA Liguori, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - Con il ricorso in esame, parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto decisorio di accoglimento cron. n. 2896/2021, emesso dalla Corte di Appello di Napoli – Seconda Sezione civile in data 24.9.2021, in esito al procedimento RG n. 1081/2021, a definizione di un giudizio per violazione del principio di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo – ragionevole durata del processo – a titolo di equa riparazione ex artt 2 e 3 della Legge n. 89/2001 (Legge Pinto), con in cui al Ministero della Giustizia è stato ingiunto il pagamento in favore di IA GA PO della somma di € 1.600,00 “ oltre interessi legali dal deposito del ricorso al soddisfo ”, nonché al pagamento delle spese processuali, liquidate “ in € 40,58 per spese, ed in € 540,00 per compenso professionale oltre 15% per rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge, con attribuzione all’avv. Gualtieri Agnese dichiaratosi anticipatario ”.
1.1. - In particolare, la ricorrente ha lamentato il mancato pagamento da parte del Ministero intimato della somma di euro 1.600,00 riconosciutale per il citato titolo.
In aggiunta alla domanda principale ha avanzato richiesta di nomina di un Commissario ad acta, con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento, nonché la fissazione della somma che la PA intimata, qualora ancora inadempiente, sia tenuta a versare per l’ulteriore violazione del giudicato, oltre al pagamento delle spese di giudizio, da liquidare in favore del costituito difensore anticipatario.
2. - Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio con memoria di mero stile in data 31 ottobre 2022.
3. - Alla camera di consiglio del 19 aprile 2023 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
DIRITTO
4. - Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti che seguono.
4.1 - Il Collegio rileva come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento - con esclusione delle spese di lite, non risultando aver proposto il presente ricorso anche il difensore antistatario, titolare per ciò solo di autonomo titolo di credito, distinto rispetto alla posizione del proprio assistito (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 27041 del 12.11.2008; n. 21070 dell’1.10.2009) - essendo il titolo azionato divenuto definitivo in seguito alla mancata proposizione di opposizione, come da certificato in atti della competente cancelleria della Corte di Appello di Napoli del giorno 1/12/2021, ed essendo trascorso il termine di centoventi giorni dalla data della notifica (avvenuta a mezzo posta in data 21/1/2022) del decreto decisorio esecutivo (munito anche di formula esecutiva, apposta in data 15/12/2021) ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Decreto-legge n. 669 del 1996, convertito nella Legge n. 30 del 1997, senza che il Ministero della Giustizia abbia dato esecuzione al dictum del giudice civile.
In tal senso l’art. 112, comma 2, c.p.a. ha codificato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (Cons. Stato, IV, 16.3.2012, n. 1484). Ne discende pertanto l’idoneità del titolo all’esecuzione, attesa la persistente ed ingiustificata inerzia dell’Amministrazione che non ha comprovato l’avvenuto pagamento (Cass. SS.UU., n. 12533/2001).
Infine, è decorso infruttuosamente l’ulteriore termine di sei mesi dall’avvenuta presentazione dell’autodichiarazione di cui all’art. 5-sexies della Legge n. 89/2001 (come introdotto dalla Legge n. 208/2015 - cd. Legge di stabilità 2016), la quale costituisce condizione per l’emissione dell’ordine di pagamento da parte dell’amministrazione giudiziaria.
5.- . La domanda di parte ricorrente va pertanto accolta e, per l’effetto, va ordinato all’Amministrazione convenuta di eseguire la statuizione giudiziale innanzi riportata e, quindi, di far luogo al pagamento di quanto dovuto all’odierna parte ricorrente (per la sola sorta capitale liquidatale, si ribadisce), nel termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della presente decisione.
5.1. - Per quanto riguarda le spese successive alla sentenza azionata, e come tali non liquidate nella stessa, il Collegio condivide la giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Campania, sez. VII, sent. 5097 del 28.10.2019; sez. VIII, sent. 3677 del 5.6.2018; 3977 del 19.7.2019), ai sensi della quale, “ in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, oltre che gli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 28/10/2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094).
Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi alla sentenza sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica del medesimo, nonché alle spese relative ad atti accessori aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348; Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ; T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87).
Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14.07.2009, n. 1268) ”.
Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi alla sentenza azionata sono quindi dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato, il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite.
6. - Per il caso di ulteriore inottemperanza, va fin d’ora designato il Commissario ad acta, da individuarsi ai sensi dell’art. 5-sexies, co. 8, legge n. 89/2001, a cura del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia, all’interno della medesima struttura, il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato ed entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà gli atti necessari al pagamento. Al riguardo, va precisato che:
- il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; ord. della Sezione n. 2039/2019)
- il compenso relativo all’eventuale funzione commissariale rientra nell’omnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del richiamato art. 5-sexies, co. 8, legge n. 89/2001 (cfr. T.A.R. Molise, sent. n. 589/2018).
7. - Si ritiene, altresì, di dover altresì disporre, a carico dell’Amministrazione resistente e a favore del ricorrente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta).
8. - Le spese di lite sono liquidate secondo l’ordinario canone della soccombenza, in misura che tiene conto del valore della lite e della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- dichiara l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto decisorio in epigrafe meglio specificato, nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta un Dirigente amministrativo da individuarsi a cura del Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto decreto;
- condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di parte ricorrente, con distrazione in favore del legale antistatario, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), di cui euro 100,00 per esborsi presumibili, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo IA Liguori, Presidente, Estensore
Michele Buonauro, Consigliere
Valeria Ianniello, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Michelangelo IA Liguori |
IL SEGRETARIO