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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/11/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 75/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott. Monica Attanasio Presidente dott. Luigi Pagliuca Giudice dott. Cristiana Bottazzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
CP_1
(C.F. TEDESCO: , C.F. E P.IVA ITALIANI: ) P.IVA_1 P.IVA_2 visto il ricorso ex art. 40 CCII presentato da in data 28.2.2025, con cui si chiede Parte_1 che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società , con sede CP_1 legale in 85748 Garching (Germania), Bürgerplatz n. 18, sul presupposto che la stessa abbia in Italia la propria sede effettiva;
rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 40 co. 8 CCII;
osservato che la società resistente si è costituita eccependo la carenza di giurisdizione del giudice italiano e, in ogni caso, contestando la legittimazione del ricorrente, poiché titolare di un credito contestato e ancora sub iudice, nonché l'esistenza dello stato di insolvenza, stante la piena capienza del proprio patrimonio immobiliare;
vista la documentazione allegata dal ricorrente e quella acquisita d'ufficio; ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 26 CCII e dell'art. 3 Reg. (UE) 2015/848, potendosi collocare in Italia (e segnatamente nella provincia di Verona) il centro degli interessi principali della società resistente;
considerato, in particolare, che sono stati acquisiti sul piano probatorio elementi sufficienti per ritenere superata la presunzione, posta dal secondo capoverso dell'art. 3 comma 1 del Regolamento, di coincidenza tra la sede legale della società, collocata in Germania, e il suo centro degli interessi principali (centre of main interest, c.d. 'COMI'), e per poter collocare quest'ultimo sul territorio italiano;
pagina 1 di 5 premesso che, per individuare la giurisdizione applicabile, deve aversi riguardo alla definizione di COMI quale “luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi” (art. 3 comma 1 del Reg. 2015/848) e che tale nozione – recepita dal legislatore interno nell'art. 26 CCII anche ai fini della competenza territoriale interna – differisce dal criterio tradizionale della
“sede principale” adottato dal previgente art. 9 l.fall., in quanto attribuisce rilievo dirimente all'aspetto della riconoscibilità esterna da parte dei terzi, dando importanza, cioè, all'affidamento che gli stessi ripongono sull'apparenza del luogo in cui avviene la gestione effettiva dell'attività d'impresa; in questo senso si è espressa recentemente la Corte di Cassazione, affermando che “la competenza territoriale per la domanda ex art. 44 del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII) spetta al tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede effettiva dell'attività, che si identifica con quello in cui vengono posti in essere gli atti di gestione e decisione per la vita dell'impresa e che coincide, di regola, con la sede legale, salvo che non emergano elementi idonei a smentire tale presunzione, dovendosi allora dare rilievo al luogo in cui la società ha, di fatto, esternalizzato il proprio centro di interesse e, in concreto, dove si è svolta l'attività sociale preponderante, in base a una valutazione complessiva delle prove fondata sul criterio della riconoscibilità da parte di terzi” (Cass. n. 6620 del 12.3.2025), ed affermando inoltre, in termini ancora più espliciti, che “la competenza territoriale in relazione alla domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza spetta, ex art. 44 del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII), al tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, che coincide presuntivamente con la sede legale dell'impresa, salvo che non sia provato tanto che esso si situa in un luogo diverso da quelli individuati ai sensi dell'art. 27, comma 3, CCII, quanto che tale diversa collocazione è stata percepita dai terzi” (Cass. n. 21865 del 29.7.2025); considerato dunque, nel caso di specie, che sebbene la sede legale sia posta in Germania e in tale Stato membro vengano formalmente approvati i bilanci di esercizio, risulta che , CP_1 società operante nel settore immobiliare: a) non è proprietaria di alcun immobile in Germania (allegazione mai contestata né confutata dalla resistente), mentre il suo patrimonio immobiliare si trova interamente in Italia, tra le province di Verona, Nuoro e Oristano;
b) ha un codice fiscale e una partita IVA italiani (doc. 5 fascicolo ed è munita di indirizzo PEC;
c) ha una compagine CP_1 sociale composta interamente da cittadini italiani ed è stata a più riprese amministrata da CP_2 residente in [...](doc. 2), e da suo marito d) nel corso degli anni Persona_1 la società ha trasferito la sede legale più volte tra diverse città della Germania e, quando a Monaco, risulta che tale sede era presso uno studio di commercialisti (si veda sul punto la dichiarazione del promissario acquirente sub doc. 26-7, non contestata); e) ha un ufficio operativo in San NO di MO (VR), Contrada Ca' MO n. 34, dotato di un recapito telefonico fisso, indicato sul sito internet della società (doc. 7) e richiamato in numerosi documenti ufficiali (quali contratti preliminari di compravendita immobiliare e documenti amministrativi depositati presso uffici pubblici;
cfr. allegato 2 del doc. 26), oltre che indicato come domicilio fiscale ai fini del rilascio del numero di partita IVA (doc. 5 fascicolo Unity); f) da molti anni la società realizza in Italia importanti operazioni immobiliari, curando lavori di ristrutturazione/costruzione di immobili residenziali principalmente nella provincia di Verona e quindi, nell'esercizio di tale attività, stipula contratti di appalto con imprese locali, conferisce incarichi a professionisti del posto (allegati 12 e 16 del doc. 26), intrattiene rapporti con le Pubbliche Amministrazioni (doc. 16, 17, 22, 23), conduce le trattative con i promissari acquirenti presso il proprio ufficio di San NO di MO (allegati 7, 8, 9 del doc. 26); g) riceve fatture dai propri fornitori in cui viene indicata come sede di l'indirizzo di CP_1
pagina 2 di 5 San NO di MO (v. fattura della ditta Mazzi Scavi prodotta come allegato 14 del doc. 26); h) realizza in Italia, tramite le operazioni immobiliari appena descritte, la parte preponderante - per non dire esclusiva - del fatturato indicato nei propri bilanci di esercizio (anche in questo caso, la dettagliata allegazione del ricorrente, contenuta nella relazione sub doc. 26, non è stata in alcun modo contestata o confutata); i) opera in Italia tramite propri dipendenti, come dalla stessa dichiarato nell'ambito di contenziosi dinanzi all'autorità giudiziaria italiana, legati alle attività immobiliari sopra indicate (allegato 11 del doc. 26); considerato che tali elementi univoci costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti, e convergono nel collocare il COMI della società resistente presso i suoi uffici operativi di San NO di MO (VR), tale essendo il luogo ove la stessa risulta svolgere in modo concreto ed effettivo la propria attività d'impresa tipica, con un'esteriorità riconoscibile e percepibile in modo inequivoco dalla pluralità dei terzi che con essa intrattengono rapporti;
considerato inoltre che, a fronte di un quadro siffatto (di per sé solo sufficiente a situare il COMI in Italia), la società resistente non ha offerto alcun elemento probatorio volto a dimostrare la propria operatività effettiva sul territorio tedesco, ovverosia che l'attività d'impresa sul piano strategico, commerciale e/o finanziario – al di là della formale approvazione dei bilanci di esercizio – sia attuata presso la sede legale in Germania (anche le affermazioni relative all'assenza di rapporti bancari in Italia e all'asserita gestione finanziaria in Germania non risultano suffragate sul piano probatorio); ritenuto, per quanto precede, che sussista la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 26 CCII e dell'art. 3 Reg. (UE) 2015/848 e, nello specifico, la competenza per territorio del Tribunale di Verona ai sensi dell'art. 27 CCII, in quanto il COMI della società resistente risulta situato in luogo ricompreso nel suo circondario di riferimento (Comune di San NO di MO); osservato, nel merito, che il ricorrente è legittimato a proporre l'istanza in quanto vanta nei confronti della società resistente un credito di € 166.033 basato su sentenza del Tribunale di Verona n. 1174/2024 del 21.5.2024, non rilevando che tale sentenza non sia ancora divenuta definitiva, tanto più che non risulta nemmeno adottato un provvedimento di sospensione dell'esecutività ex art. 283 c.p.c.; considerato infatti che, per orientamento consolidato della giurisprudenza formatosi nella vigenza della Legge Fallimentare, ma che può trasporsi anche nell'attuale contesto normativo del Codice della Crisi, “in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 l.f., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (Cass. S.U. n. 1521 del 23.1.2013 e successive conformi, tra cui Cass. n. 11421 del 22.5.2014, Cass. n. 576 del 15.1.2015) e, sotto altro aspetto, “le contestazioni pendenti sul credito non precludono la valutazione della sussistenza della legittimazione da parte del creditore ex art. 6 l.f., alla stregua della valutazione incidentale che concluda positivamente per il riconoscimento non del credito in sé, ma della qualità di creditore” (Cass. n. 30827 del 28.11.2018); ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
pagina 3 di 5 - è impresa che esercita un'attività commerciale (compravendita di beni immobili) ed CP_1
è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
- la società debitrice si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 CCII, come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente: (i) dal protratto inadempimento nei confronti del ricorrente, che, come anticipato, vanta un credito di € 166.033 basato su titolo giudiziale notificato unitamente ad atto di precetto;
(ii) dalla pendenza della procedura esecutiva immobiliare R.E. n. 170/23 Tribunale di Verona (rispetto a cui non vi è prova della circostanza dedotta dalla debitrice, secondo cui sarebbero in corso di negoziazione accordi a saldo e stralcio con tutti i creditori intervenuti nella procedura); è opportuno precisare che, trattandosi di società attiva, l'insolvenza va intesa come incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni correnti, con la conseguenza che non è rilevante, al fine di escludere tale requisito, accertare la capienza o meno del patrimonio della società rispetto alla sua complessiva esposizione debitoria (ciò che costituisce il criterio per valutare l'insolvenza di una società posta in stato di liquidazione);
- dai bilanci prodotti risulta il superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII;
rilevato che, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00, essendo sufficiente a tal fine considerare il debito verso il ricorrente;
dato atto, ai sensi dell'art. 26 co. 4 CCII, che la liquidazione giudiziale di deve CP_1 intendersi quale procedura di insolvenza transfrontaliera c.d. “principale” ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del Reg. (UE) 2015/848, in quanto aperta nello Stato membro in cui si è accertata l'esistenza del centro degli interessi principali della società;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. CCII nonché gli art. 26 CCII e 3 Reg. (UE) 2015/848,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di , con sede legale in 85748 CP_1
Garching, Bürgerplatz n. 18 (Germania), e centro degli interessi principali in San NO di MO (VR), Contrada Ca' MO n. 34, dando atto che si tratta di procedura di insolvenza transfrontaliera c.d. “principale” ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del Reg. (UE) 2015/848;
2) NOMINA giudice delegato la Dott. Cristiana Bottazzi;
3) NOMINA curatore il Dott. , in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 Parte_2
CCII, il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato pagina 4 di 5 dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 CCII);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 18.2.2026 ad ore 10.00 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 CCII;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui il debitore sia socio illimitatamente responsabile.
Verona, 24.10.2025
Il Giudice est. La Presidente dott. Cristiana Bottazzi dott. Monica Attanasio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott. Monica Attanasio Presidente dott. Luigi Pagliuca Giudice dott. Cristiana Bottazzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
CP_1
(C.F. TEDESCO: , C.F. E P.IVA ITALIANI: ) P.IVA_1 P.IVA_2 visto il ricorso ex art. 40 CCII presentato da in data 28.2.2025, con cui si chiede Parte_1 che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società , con sede CP_1 legale in 85748 Garching (Germania), Bürgerplatz n. 18, sul presupposto che la stessa abbia in Italia la propria sede effettiva;
rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 40 co. 8 CCII;
osservato che la società resistente si è costituita eccependo la carenza di giurisdizione del giudice italiano e, in ogni caso, contestando la legittimazione del ricorrente, poiché titolare di un credito contestato e ancora sub iudice, nonché l'esistenza dello stato di insolvenza, stante la piena capienza del proprio patrimonio immobiliare;
vista la documentazione allegata dal ricorrente e quella acquisita d'ufficio; ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 26 CCII e dell'art. 3 Reg. (UE) 2015/848, potendosi collocare in Italia (e segnatamente nella provincia di Verona) il centro degli interessi principali della società resistente;
considerato, in particolare, che sono stati acquisiti sul piano probatorio elementi sufficienti per ritenere superata la presunzione, posta dal secondo capoverso dell'art. 3 comma 1 del Regolamento, di coincidenza tra la sede legale della società, collocata in Germania, e il suo centro degli interessi principali (centre of main interest, c.d. 'COMI'), e per poter collocare quest'ultimo sul territorio italiano;
pagina 1 di 5 premesso che, per individuare la giurisdizione applicabile, deve aversi riguardo alla definizione di COMI quale “luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi” (art. 3 comma 1 del Reg. 2015/848) e che tale nozione – recepita dal legislatore interno nell'art. 26 CCII anche ai fini della competenza territoriale interna – differisce dal criterio tradizionale della
“sede principale” adottato dal previgente art. 9 l.fall., in quanto attribuisce rilievo dirimente all'aspetto della riconoscibilità esterna da parte dei terzi, dando importanza, cioè, all'affidamento che gli stessi ripongono sull'apparenza del luogo in cui avviene la gestione effettiva dell'attività d'impresa; in questo senso si è espressa recentemente la Corte di Cassazione, affermando che “la competenza territoriale per la domanda ex art. 44 del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII) spetta al tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede effettiva dell'attività, che si identifica con quello in cui vengono posti in essere gli atti di gestione e decisione per la vita dell'impresa e che coincide, di regola, con la sede legale, salvo che non emergano elementi idonei a smentire tale presunzione, dovendosi allora dare rilievo al luogo in cui la società ha, di fatto, esternalizzato il proprio centro di interesse e, in concreto, dove si è svolta l'attività sociale preponderante, in base a una valutazione complessiva delle prove fondata sul criterio della riconoscibilità da parte di terzi” (Cass. n. 6620 del 12.3.2025), ed affermando inoltre, in termini ancora più espliciti, che “la competenza territoriale in relazione alla domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza spetta, ex art. 44 del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII), al tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, che coincide presuntivamente con la sede legale dell'impresa, salvo che non sia provato tanto che esso si situa in un luogo diverso da quelli individuati ai sensi dell'art. 27, comma 3, CCII, quanto che tale diversa collocazione è stata percepita dai terzi” (Cass. n. 21865 del 29.7.2025); considerato dunque, nel caso di specie, che sebbene la sede legale sia posta in Germania e in tale Stato membro vengano formalmente approvati i bilanci di esercizio, risulta che , CP_1 società operante nel settore immobiliare: a) non è proprietaria di alcun immobile in Germania (allegazione mai contestata né confutata dalla resistente), mentre il suo patrimonio immobiliare si trova interamente in Italia, tra le province di Verona, Nuoro e Oristano;
b) ha un codice fiscale e una partita IVA italiani (doc. 5 fascicolo ed è munita di indirizzo PEC;
c) ha una compagine CP_1 sociale composta interamente da cittadini italiani ed è stata a più riprese amministrata da CP_2 residente in [...](doc. 2), e da suo marito d) nel corso degli anni Persona_1 la società ha trasferito la sede legale più volte tra diverse città della Germania e, quando a Monaco, risulta che tale sede era presso uno studio di commercialisti (si veda sul punto la dichiarazione del promissario acquirente sub doc. 26-7, non contestata); e) ha un ufficio operativo in San NO di MO (VR), Contrada Ca' MO n. 34, dotato di un recapito telefonico fisso, indicato sul sito internet della società (doc. 7) e richiamato in numerosi documenti ufficiali (quali contratti preliminari di compravendita immobiliare e documenti amministrativi depositati presso uffici pubblici;
cfr. allegato 2 del doc. 26), oltre che indicato come domicilio fiscale ai fini del rilascio del numero di partita IVA (doc. 5 fascicolo Unity); f) da molti anni la società realizza in Italia importanti operazioni immobiliari, curando lavori di ristrutturazione/costruzione di immobili residenziali principalmente nella provincia di Verona e quindi, nell'esercizio di tale attività, stipula contratti di appalto con imprese locali, conferisce incarichi a professionisti del posto (allegati 12 e 16 del doc. 26), intrattiene rapporti con le Pubbliche Amministrazioni (doc. 16, 17, 22, 23), conduce le trattative con i promissari acquirenti presso il proprio ufficio di San NO di MO (allegati 7, 8, 9 del doc. 26); g) riceve fatture dai propri fornitori in cui viene indicata come sede di l'indirizzo di CP_1
pagina 2 di 5 San NO di MO (v. fattura della ditta Mazzi Scavi prodotta come allegato 14 del doc. 26); h) realizza in Italia, tramite le operazioni immobiliari appena descritte, la parte preponderante - per non dire esclusiva - del fatturato indicato nei propri bilanci di esercizio (anche in questo caso, la dettagliata allegazione del ricorrente, contenuta nella relazione sub doc. 26, non è stata in alcun modo contestata o confutata); i) opera in Italia tramite propri dipendenti, come dalla stessa dichiarato nell'ambito di contenziosi dinanzi all'autorità giudiziaria italiana, legati alle attività immobiliari sopra indicate (allegato 11 del doc. 26); considerato che tali elementi univoci costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti, e convergono nel collocare il COMI della società resistente presso i suoi uffici operativi di San NO di MO (VR), tale essendo il luogo ove la stessa risulta svolgere in modo concreto ed effettivo la propria attività d'impresa tipica, con un'esteriorità riconoscibile e percepibile in modo inequivoco dalla pluralità dei terzi che con essa intrattengono rapporti;
considerato inoltre che, a fronte di un quadro siffatto (di per sé solo sufficiente a situare il COMI in Italia), la società resistente non ha offerto alcun elemento probatorio volto a dimostrare la propria operatività effettiva sul territorio tedesco, ovverosia che l'attività d'impresa sul piano strategico, commerciale e/o finanziario – al di là della formale approvazione dei bilanci di esercizio – sia attuata presso la sede legale in Germania (anche le affermazioni relative all'assenza di rapporti bancari in Italia e all'asserita gestione finanziaria in Germania non risultano suffragate sul piano probatorio); ritenuto, per quanto precede, che sussista la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 26 CCII e dell'art. 3 Reg. (UE) 2015/848 e, nello specifico, la competenza per territorio del Tribunale di Verona ai sensi dell'art. 27 CCII, in quanto il COMI della società resistente risulta situato in luogo ricompreso nel suo circondario di riferimento (Comune di San NO di MO); osservato, nel merito, che il ricorrente è legittimato a proporre l'istanza in quanto vanta nei confronti della società resistente un credito di € 166.033 basato su sentenza del Tribunale di Verona n. 1174/2024 del 21.5.2024, non rilevando che tale sentenza non sia ancora divenuta definitiva, tanto più che non risulta nemmeno adottato un provvedimento di sospensione dell'esecutività ex art. 283 c.p.c.; considerato infatti che, per orientamento consolidato della giurisprudenza formatosi nella vigenza della Legge Fallimentare, ma che può trasporsi anche nell'attuale contesto normativo del Codice della Crisi, “in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 l.f., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (Cass. S.U. n. 1521 del 23.1.2013 e successive conformi, tra cui Cass. n. 11421 del 22.5.2014, Cass. n. 576 del 15.1.2015) e, sotto altro aspetto, “le contestazioni pendenti sul credito non precludono la valutazione della sussistenza della legittimazione da parte del creditore ex art. 6 l.f., alla stregua della valutazione incidentale che concluda positivamente per il riconoscimento non del credito in sé, ma della qualità di creditore” (Cass. n. 30827 del 28.11.2018); ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
pagina 3 di 5 - è impresa che esercita un'attività commerciale (compravendita di beni immobili) ed CP_1
è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
- la società debitrice si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 CCII, come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente: (i) dal protratto inadempimento nei confronti del ricorrente, che, come anticipato, vanta un credito di € 166.033 basato su titolo giudiziale notificato unitamente ad atto di precetto;
(ii) dalla pendenza della procedura esecutiva immobiliare R.E. n. 170/23 Tribunale di Verona (rispetto a cui non vi è prova della circostanza dedotta dalla debitrice, secondo cui sarebbero in corso di negoziazione accordi a saldo e stralcio con tutti i creditori intervenuti nella procedura); è opportuno precisare che, trattandosi di società attiva, l'insolvenza va intesa come incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni correnti, con la conseguenza che non è rilevante, al fine di escludere tale requisito, accertare la capienza o meno del patrimonio della società rispetto alla sua complessiva esposizione debitoria (ciò che costituisce il criterio per valutare l'insolvenza di una società posta in stato di liquidazione);
- dai bilanci prodotti risulta il superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII;
rilevato che, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00, essendo sufficiente a tal fine considerare il debito verso il ricorrente;
dato atto, ai sensi dell'art. 26 co. 4 CCII, che la liquidazione giudiziale di deve CP_1 intendersi quale procedura di insolvenza transfrontaliera c.d. “principale” ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del Reg. (UE) 2015/848, in quanto aperta nello Stato membro in cui si è accertata l'esistenza del centro degli interessi principali della società;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. CCII nonché gli art. 26 CCII e 3 Reg. (UE) 2015/848,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di , con sede legale in 85748 CP_1
Garching, Bürgerplatz n. 18 (Germania), e centro degli interessi principali in San NO di MO (VR), Contrada Ca' MO n. 34, dando atto che si tratta di procedura di insolvenza transfrontaliera c.d. “principale” ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del Reg. (UE) 2015/848;
2) NOMINA giudice delegato la Dott. Cristiana Bottazzi;
3) NOMINA curatore il Dott. , in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 Parte_2
CCII, il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato pagina 4 di 5 dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 CCII);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 18.2.2026 ad ore 10.00 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 CCII;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui il debitore sia socio illimitatamente responsabile.
Verona, 24.10.2025
Il Giudice est. La Presidente dott. Cristiana Bottazzi dott. Monica Attanasio
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