TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/06/2025, n. 3015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3015 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6806/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa TANIA VETTORE Giudice dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6806/2022 avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. AURORA BUCCAFUSCA ricorrente contro
Controparte_1
Con l'avv. GIANCARLO TONETTO e l'avv. FRANCESCO TONETTO resistente
E con l'intervento del P.M. osta in decisione sulle conclusioni precisate come da note per l'udienza di trattazione scritta del 29/01/2025 con termini ex art. 190 c.p.c.
Conclusioni del ricorrente: “– ritenuti sussistenti i presupposti di legge, voglia l'intestato Tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto da con Parte_1
1 in Venezia il 9 marzo 1985, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente le trascrizioni di legge;
– ai sensi dell'art. 5 com. 6 l. n. 898/1970, disponga l'intestato Tribunale a carico di la corresponsione di un assegno in favore di Parte_1
non superiore ad euro 1000,00 (mille) o comunque dell'importo diverso Controparte_1 anche inferiore che verrà ritenuto di giustizia, a far data dalla domanda;
– confermi inoltre il Tribunale adito la cessazione dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio dott.
[...]
medico dentista libero professionista, economicamente autosufficiente, a far data dal Per_1
31/12/2021 o dalla diversa data che verrà ritenuta giusta;
– sussistendone i presupposti, condanni l'intestato Tribunale per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. Controparte_1
96 c.p.c. anche d'ufficio; Con condanna alla rifusione delle spese di causa”
Conclusioni della resistente: “Voglia il Tribunale di Venezia, contrariis rejectis, Nel merito: respingere la richiesta avversaria di scioglimento del matrimonio per effetto dell'eccezione di interruzione della separazione proposta dalla resistente;
Nel merito, in via gradata: accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda formulata dal ricorrente con riferimento al contributo nel mantenimento erogato al figlio, dott. per carenza di legittimazione Persona_1 passiva della resistente. Nel merito, in via ulteriormente gradata: in ipotesi di accoglimento della richiesta di scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
riconoscere alla stessa, a titolo di assegno divorzile, l'importo fissato dal Tribunale di
[...]
Venezia con sentenza n. 1500/11 nella misura di € 2.000,00 mensili, maggiorato degli indici ISTAT maturati dal Marzo 2011, epoca di pubblicazione di tale sentenza, ad oggi – novembre 2022 – fin qui mai contabilizzati. Con vittoria di spese e provvedimento esecutivo.” per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 15/09/2022 chiedeva pronunciarsi, alle Parte_1
condizioni di cui al proprio atto introduttivo, lo scioglimento del matrimonio celebrato in Venezia il 09/03/1985 con;
dalla cui Controparte_1
unione è nato il figlio (18/09/1989), oggi maggiorenne libero professionista. Per_1
Deduceva parte ricorrente che i coniugi si erano separati come da sentenza n. 1511 del 2011, confermata in appello con sentenza n. 2087 del 2012, e che successivamente la convivenza tra loro non era più ripresa, né era possibile la riconciliazione dei coniugi.
2 Parte convenuta si costituiva in giudizio opponendosi alla declaratoria di scioglimento del matrimonio per carenza dei presupposti di cui all'art.
3.2 lettera B della Legge 1.12.70 n. 898, per avvenuta interruzione della separazione dei coniugi, con ricostituzione della convivenza e dell'affettività tra le parti fino a qualche mese prima del deposito del ricorso, deducendo che “si sono riconciliati ed hanno ripreso la loro relazione affettiva, tanto che il dott. ha vissuto, con la moglie, nell'abitazione di Pt_1
quest'ultima e con il figlio E ciò fino a qualche mese fa quando il dott. ha Per_2 Pt_1
avviato una relazione affettiva con una donna straniera”, e – in via subordinata – formulava proprie e diverse conclusioni in ordine ai provvedimenti accessori, per le ragioni esposte nella propria memoria difensiva.
Preso atto di quanto sopra e sentite le parti in udienza, il Presidente delegato con ordinanza del. 15/05/2023 assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti, confermando il contributo dovuto dal SI. a titolo di assegno di Pt_1
mantenimento in favore della SI.ra , revocando il contributo dovuto per CP_1
il mantenimento ordinario del figlio - in quanto maggiorenne ed economicamente indipendente - e revocando altresì l'assegnazione della casa coniugale in favore della SI.ra . CP_1
Disposto il passaggio al rito ordinario e depositate tanto le memorie integrative e di costituzione quanto le memorie istruttorie, all'udienza del 21 marzo 2024 l'avv.
Buccafusca per il ricorrente insisteva nell'eccezione d'incapacità testimoniale del figlio e la difesa della resistente rinnovava l'eccezione d'intervenuta Per_1
conciliazione tra i coniugi, precisando che “il teste indicato non ha alcun interesse diretto
e concreto rispetto alle circostanze su ci dovrebbe essere sentito”; preso atto di quanto sopra, il Giudice, ritenuto di poter dirimere in sede di decisione nel merito l'eccezione di interruzione della separazione formulata dalla resistente, dichiarava chiusa l'istruttoria e invitava le parti a precisare le proprie conclusioni, che precisavano
3 come da note di trattazione scritta depositate il 28/01/2025; la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. intervenuto non rassegnava conclusioni.
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti va respinta.
Com'è noto, l'art. 3, III co. l. 898/1970 stabilisce che “per la proposizione della domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella
… separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale … L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
Ed invero, parte convenuta ha tempestivamente eccepito tale interruzione deducendo la sopravvenuta riconciliazione dei coniugi, con ripresa della loro coabitazione fin dal 2013.
Sebbene le relative istanze istruttorie siano state respinte per il loro tenore generico e valutativo, è dalle stesse allegazioni avversarie che emerge come, in effetti, tale riconciliazione vi fu, allorché le parti coabitarono nel marzo – aprile 2020.
Deduce, infatti, lo stesso ricorrente nella sua memoria integrativa che egli aveva
“solo cercato negli anni, nell'interesse precipuo del figlio, di mantenere rapporti di prossimità e confidenza con e con il figlio, condividendo con loro qualche periodo di vacanza;
che CP_1
durante il primo lockdown nel marzo 2020, per ragioni di comodità, ha condiviso
l'appartamento di servizio della con e il figlio, perché Controparte_2 CP_1
padre e figlio ivi lavoravano, ma senza alcuna riconciliazione o riavvicinamento nemmeno sessuale con la moglie, con la quale non condivideva il letto. Questa “coabitazione” è cessata a fine aprile
2020 con il primo allentamento delle misure di contenimento della diffusione del Covid19”.
La circostanza che – senza una diversa ragione, se non la “comodità” – marito e moglie, a molti anni di distanza dalla separazione (definita in appello nel 2012), abbiano improvvisamente ripreso la coabitazione in occasione del lockdown appare poco credibile e induce a ritenere che il ménage familiare fosse ripreso già da prima:
4 è inverosimile – in assenza di una pregressa consuetudine – che le parti abbiano ripreso a coabitare – oltretutto in un alloggio di servizio, dunque presumibilmente non particolarmente ampio – proprio nel periodo di maggiore difficoltà ad allontanarsi dall'abitazione per le restrizioni imposte nella pandemia SARS COV2.
Si può dunque ritenere raggiunta una sufficiente dimostrazione della ricostituzione
– tra loro – di un consortium vitae non altrimenti spiegabile dagli atti di causa.
La circostanza che il ricorrente abbia avuto, anche in quel periodo, una relazione extraconiugale non esclude che – accettandola la moglie – il rapporto matrimoniale si fosse a suo modo ricostituito, come del resto comprovano i periodi di vacanza che lo stesso ricorrente ha ammesso di avere condiviso, dopo la separazione, con moglie e figlio – in nome di un non meglio specificato “interesse” di quest'ultimo, peraltro già maggiorenne.
Risulta in tal modo integrata la fattispecie dell'art. 157 c.c. a mente del quale i coniugi possono far cessare gli effetti della separazione o con una dichiarazione congiunta davanti all'Ufficiale di Stato Civile oppure con un comportamento incompatibile con lo stato di separazione: un siffatto comportamento, atto a rivelare la volontà delle parti di tornare insieme, è certamente quello – oggettivamente apprezzabile – costituito dalla ripresa della convivenza.
Va pertanto rigettata la domanda divorzile, in assenza di ulteriori domande principali ed assorbite quelle subordinate.
Le ragioni della decisione e i rapporti tra le parti inducono a compensare le spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda di divorzio;
compensa le spese legali tra le parti.
5 Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Venezia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 5 giugno 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa TANIA VETTORE Giudice dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6806/2022 avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. AURORA BUCCAFUSCA ricorrente contro
Controparte_1
Con l'avv. GIANCARLO TONETTO e l'avv. FRANCESCO TONETTO resistente
E con l'intervento del P.M. osta in decisione sulle conclusioni precisate come da note per l'udienza di trattazione scritta del 29/01/2025 con termini ex art. 190 c.p.c.
Conclusioni del ricorrente: “– ritenuti sussistenti i presupposti di legge, voglia l'intestato Tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto da con Parte_1
1 in Venezia il 9 marzo 1985, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente le trascrizioni di legge;
– ai sensi dell'art. 5 com. 6 l. n. 898/1970, disponga l'intestato Tribunale a carico di la corresponsione di un assegno in favore di Parte_1
non superiore ad euro 1000,00 (mille) o comunque dell'importo diverso Controparte_1 anche inferiore che verrà ritenuto di giustizia, a far data dalla domanda;
– confermi inoltre il Tribunale adito la cessazione dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio dott.
[...]
medico dentista libero professionista, economicamente autosufficiente, a far data dal Per_1
31/12/2021 o dalla diversa data che verrà ritenuta giusta;
– sussistendone i presupposti, condanni l'intestato Tribunale per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. Controparte_1
96 c.p.c. anche d'ufficio; Con condanna alla rifusione delle spese di causa”
Conclusioni della resistente: “Voglia il Tribunale di Venezia, contrariis rejectis, Nel merito: respingere la richiesta avversaria di scioglimento del matrimonio per effetto dell'eccezione di interruzione della separazione proposta dalla resistente;
Nel merito, in via gradata: accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda formulata dal ricorrente con riferimento al contributo nel mantenimento erogato al figlio, dott. per carenza di legittimazione Persona_1 passiva della resistente. Nel merito, in via ulteriormente gradata: in ipotesi di accoglimento della richiesta di scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
riconoscere alla stessa, a titolo di assegno divorzile, l'importo fissato dal Tribunale di
[...]
Venezia con sentenza n. 1500/11 nella misura di € 2.000,00 mensili, maggiorato degli indici ISTAT maturati dal Marzo 2011, epoca di pubblicazione di tale sentenza, ad oggi – novembre 2022 – fin qui mai contabilizzati. Con vittoria di spese e provvedimento esecutivo.” per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 15/09/2022 chiedeva pronunciarsi, alle Parte_1
condizioni di cui al proprio atto introduttivo, lo scioglimento del matrimonio celebrato in Venezia il 09/03/1985 con;
dalla cui Controparte_1
unione è nato il figlio (18/09/1989), oggi maggiorenne libero professionista. Per_1
Deduceva parte ricorrente che i coniugi si erano separati come da sentenza n. 1511 del 2011, confermata in appello con sentenza n. 2087 del 2012, e che successivamente la convivenza tra loro non era più ripresa, né era possibile la riconciliazione dei coniugi.
2 Parte convenuta si costituiva in giudizio opponendosi alla declaratoria di scioglimento del matrimonio per carenza dei presupposti di cui all'art.
3.2 lettera B della Legge 1.12.70 n. 898, per avvenuta interruzione della separazione dei coniugi, con ricostituzione della convivenza e dell'affettività tra le parti fino a qualche mese prima del deposito del ricorso, deducendo che “si sono riconciliati ed hanno ripreso la loro relazione affettiva, tanto che il dott. ha vissuto, con la moglie, nell'abitazione di Pt_1
quest'ultima e con il figlio E ciò fino a qualche mese fa quando il dott. ha Per_2 Pt_1
avviato una relazione affettiva con una donna straniera”, e – in via subordinata – formulava proprie e diverse conclusioni in ordine ai provvedimenti accessori, per le ragioni esposte nella propria memoria difensiva.
Preso atto di quanto sopra e sentite le parti in udienza, il Presidente delegato con ordinanza del. 15/05/2023 assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti, confermando il contributo dovuto dal SI. a titolo di assegno di Pt_1
mantenimento in favore della SI.ra , revocando il contributo dovuto per CP_1
il mantenimento ordinario del figlio - in quanto maggiorenne ed economicamente indipendente - e revocando altresì l'assegnazione della casa coniugale in favore della SI.ra . CP_1
Disposto il passaggio al rito ordinario e depositate tanto le memorie integrative e di costituzione quanto le memorie istruttorie, all'udienza del 21 marzo 2024 l'avv.
Buccafusca per il ricorrente insisteva nell'eccezione d'incapacità testimoniale del figlio e la difesa della resistente rinnovava l'eccezione d'intervenuta Per_1
conciliazione tra i coniugi, precisando che “il teste indicato non ha alcun interesse diretto
e concreto rispetto alle circostanze su ci dovrebbe essere sentito”; preso atto di quanto sopra, il Giudice, ritenuto di poter dirimere in sede di decisione nel merito l'eccezione di interruzione della separazione formulata dalla resistente, dichiarava chiusa l'istruttoria e invitava le parti a precisare le proprie conclusioni, che precisavano
3 come da note di trattazione scritta depositate il 28/01/2025; la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. intervenuto non rassegnava conclusioni.
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti va respinta.
Com'è noto, l'art. 3, III co. l. 898/1970 stabilisce che “per la proposizione della domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella
… separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale … L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
Ed invero, parte convenuta ha tempestivamente eccepito tale interruzione deducendo la sopravvenuta riconciliazione dei coniugi, con ripresa della loro coabitazione fin dal 2013.
Sebbene le relative istanze istruttorie siano state respinte per il loro tenore generico e valutativo, è dalle stesse allegazioni avversarie che emerge come, in effetti, tale riconciliazione vi fu, allorché le parti coabitarono nel marzo – aprile 2020.
Deduce, infatti, lo stesso ricorrente nella sua memoria integrativa che egli aveva
“solo cercato negli anni, nell'interesse precipuo del figlio, di mantenere rapporti di prossimità e confidenza con e con il figlio, condividendo con loro qualche periodo di vacanza;
che CP_1
durante il primo lockdown nel marzo 2020, per ragioni di comodità, ha condiviso
l'appartamento di servizio della con e il figlio, perché Controparte_2 CP_1
padre e figlio ivi lavoravano, ma senza alcuna riconciliazione o riavvicinamento nemmeno sessuale con la moglie, con la quale non condivideva il letto. Questa “coabitazione” è cessata a fine aprile
2020 con il primo allentamento delle misure di contenimento della diffusione del Covid19”.
La circostanza che – senza una diversa ragione, se non la “comodità” – marito e moglie, a molti anni di distanza dalla separazione (definita in appello nel 2012), abbiano improvvisamente ripreso la coabitazione in occasione del lockdown appare poco credibile e induce a ritenere che il ménage familiare fosse ripreso già da prima:
4 è inverosimile – in assenza di una pregressa consuetudine – che le parti abbiano ripreso a coabitare – oltretutto in un alloggio di servizio, dunque presumibilmente non particolarmente ampio – proprio nel periodo di maggiore difficoltà ad allontanarsi dall'abitazione per le restrizioni imposte nella pandemia SARS COV2.
Si può dunque ritenere raggiunta una sufficiente dimostrazione della ricostituzione
– tra loro – di un consortium vitae non altrimenti spiegabile dagli atti di causa.
La circostanza che il ricorrente abbia avuto, anche in quel periodo, una relazione extraconiugale non esclude che – accettandola la moglie – il rapporto matrimoniale si fosse a suo modo ricostituito, come del resto comprovano i periodi di vacanza che lo stesso ricorrente ha ammesso di avere condiviso, dopo la separazione, con moglie e figlio – in nome di un non meglio specificato “interesse” di quest'ultimo, peraltro già maggiorenne.
Risulta in tal modo integrata la fattispecie dell'art. 157 c.c. a mente del quale i coniugi possono far cessare gli effetti della separazione o con una dichiarazione congiunta davanti all'Ufficiale di Stato Civile oppure con un comportamento incompatibile con lo stato di separazione: un siffatto comportamento, atto a rivelare la volontà delle parti di tornare insieme, è certamente quello – oggettivamente apprezzabile – costituito dalla ripresa della convivenza.
Va pertanto rigettata la domanda divorzile, in assenza di ulteriori domande principali ed assorbite quelle subordinate.
Le ragioni della decisione e i rapporti tra le parti inducono a compensare le spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda di divorzio;
compensa le spese legali tra le parti.
5 Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Venezia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 5 giugno 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
6