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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/10/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 640/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 640/2020 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. MORGANTE STEFANIA e dall'avv. P.IVA_1
VE PA MA
ATTORE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
CI PE
CONVENUTA
OGGETTO
Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali).
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
pagina 1 di 11 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha convenuto Parte_1 in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, , allegando: Controparte_1
− che, in data 29.07.2019, la convenuta aveva inoltrato al Settore “Cultura –
Ufficio Castello Aragonese” del un'istanza, acquisita Parte_1 al prot. n. 127734, per l'utilizzo della “Terrazza dei 4 Venti” del Castello
Aragonese, al fine di svolgervi, in data 20.08.2019, un evento culturale intitolato
“Sguardi al tramonto” dalle ore 19:00 alle ore 22:00 con un numero previsto di partecipanti pari a 70,
− che, nell'istanza, la richiedente aveva espressamente dichiarato – tra l'altro – «di aver preso conoscenza del regolamento disciplinante l'uso della struttura, di rispettarne le prescrizioni e di non potere in alcun modo invocarne l'ignoranza»,
«d'impegnarsi ad utilizzare i locali/gli spazi esterni nel rispetto del regolamento che ne disciplina l'uso» e «d'impegnarsi a lasciare liberi i luoghi al termine dell'utilizzo, nelle medesime condizioni di pulizia e agibilità in cui sono stati consegnati»,
− che, su parere favorevole della responsabile dell'Ufficio “Castello Aragonese”, dott.ssa , il Dirigente del Settore comunale “Cultura” aveva Persona_1 autorizzato l'evento con provvedimento prot. n. 134474 del 09.08.2019, nel quale era stato prescritto – tra l'altro – che «l'iniziativa dovrà essere realizzata durante l'orario di apertura al pubblico […] dovranno essere effettuate la pulizia prima e dopo l'allestimento»,
− che, nel pomeriggio della data stabilita per lo svolgimento dell'evento, personale in servizio presso l'ufficio del Castello aveva comunicato alla Responsabile dello stesso che sulla terrazza erano stati posti allestimenti non del tutto consoni allo svolgimento dell'evento autorizzato,
− che la Responsabile, recatasi sul posto, aveva verificato che, in realtà, l'evento organizzato era la festa per il diciottesimo compleanno del figlio della pagina 2 di 11 richiedente, come chiaramente appariva dai tavoli apparecchiati e da ogni altro allestimento presente,
− che di ciò era poi stato avvisato il Dirigente di settore,
− che, alla fine della festa, la terrazza non era stata sgomberata completamente e sulla stessa erano stati lasciati, oltre che rifiuti, anche diversi scatoloni, sedie, tavoli, bicchieri, bottiglie e, persino, una bombola di gas,
− che, il 21.08.2019, la Responsabile del Castello, dopo aver constatato che all'orario di apertura al pubblico della struttura non era stata effettuata la completa pulizia e lo sgombero, era stata costretta ad interdire ai visitatori l'accesso alla “Terrazza dei 4 Venti”, provvedendo, nel corso della giornata seguente, tramite personale in servizio, alla pulizia dei luoghi e al ripristino dello status quo ante,
− che, nonostante l'inibizione dei locali al pubblico, alcuni ragazzi, nel pomeriggio del 21.08.2019, si erano introdotti nella terrazza del Castello e, dopo aver ripreso lo stato dei luoghi con il proprio smartphone, avevano diffuso il video nei social media,
− che la notizia che il Castello Aragonese fosse stato utilizzato per la festa di compleanno di un privato cittadino aveva avuto un ampio riscontro nei social media, scatenando l'indignazione e la rabbia dei cittadini increduli di come fosse stato possibile trasformare un importante monumento storico della città in una sala per eventi esclusivamente privati,
− che la notizia era stata poi ripresa da tutte le testate online locali e regionali,
− che il Dirigente del Settore comunale “Cultura”, con nota prot. n. 138932 del
22.08.2019, aveva contestato all'odierna convenuta la condotta dolosa da lei tenuta in violazione dell'autorizzazione rilasciata e del regolamento del Castello,
«che non annovera le feste di compleanno tra gli eventi che la struttura può ospitare, rappresentando un uso improprio degli spazi e viola altresì gli obblighi di lasciare puliti e sgomberi i locali dopo qualsivoglia evento», riservandosi di quantificare successivamente il danno all'immagine e i danni materiali subiti dall'Ente,
pagina 3 di 11 − che i danni materiali subiti dall'Ente erano stati quantificati in euro 1.125,00, somma versata dalla convenuta in data 03.09.2019 a mezzo di bonifico bancario.
Parte attrice ha dedotto di aver diritto al risarcimento del danno all'immagine, pari ad euro 52.000,00, subito in conseguenza della condotta tenuta dalla convenuta e ha concluso chiedendo al Tribunale di «accertare e dichiarare che la condotta descritta tenuta dalla convenuta, signora , ha cagionato un danno all'immagine del Controparte_1 [...]
; per l'effetto, condannare la signora al risarcimento Parte_1 Controparte_1 del danno subito dal per un importo complessivo di euro Parte_1
52.000,00. Con vittoria di spese di giudizio e compensi professionali, oltre accessori come per legge».
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.04.2020, si è costituita in giudizio contestando, sotto vari profili, la domanda attorea e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti e l'escussione dei testimoni indicati dalla convenuta.
All'udienza del 16.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine ridotto di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e l'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
La domanda avanzata dal è fondata nei limiti di seguito Parte_1 indicati.
In data 29.07.2019, la convenuta ha inoltrato al Settore “Cultura – Controparte_1
Ufficio Castello Aragonese” del un'istanza, acquisita al prot. n. Parte_1
127734, per l'utilizzo della “Terrazza dei 4 Venti” del Castello Aragonese, al fine di svolgervi, in data 20.08.2019, un evento denominato “Sguardi al tramonto”, dalle ore 19:00 alle ore 22:00 con un numero previsto di partecipanti pari a 70 (cfr. all. 1 di parte attrice).
pagina 4 di 11 Su parere favorevole della responsabile dell'Ufficio “Castello Aragonese”, dott.ssa
, il Dirigente del Settore comunale “Cultura” ha autorizzato tale evento con Persona_1 provvedimento prot. n. 134474 del 09.08.2019, nel quale era anche specificato che avrebbero dovuto «essere effettuate le pulizie prima e dopo l'allestimento, come da disposizione Dirigenziale N. 53713 del 03.04.2017» (cfr. all. 2 di parte convenuta)
Ebbene, nell'istanza prot. n. 127734 la richiedente ha espressamente dichiarato – tra l'altro – «di aver preso conoscenza del regolamento disciplinante l'uso della struttura, di rispettarne le prescrizioni e di non potere in alcun modo invocarne l'ignoranza»,
«d'impegnarsi ad utilizzare i locali/gli spazi esterni nel rispetto del regolamento che ne disciplina l'uso» e «d'impegnarsi a lasciare liberi i luoghi al termine dell'utilizzo, nelle medesime condizioni di pulizia e agibilità in cui sono stati consegnati» (cfr. all. 1 di parte attrice).
L'odierna convenuta si è dunque impegnata a rispettare le prescrizioni del regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 115 del 22.12.2018 e, in particolare, per quanto interessa in questa sede, ad utilizzare i locali e gli spazi esterni del Castello conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 di tale regolamento, a mente del quale le sale e gli spazi fruibili del Castello possono essere concessi in uso a privati per ospitare le seguenti iniziative:
a) convegni, conferenze, dibattiti, corsi, seminari, video-proiezioni,
b) attività concertistica (recital scolastici, recital lirici, concerti e rassegne di musica classica, jazz, se con piccoli organici e previsione di attrezzatura consona agli ambienti, etc.),
c) attività di spettacolo (recital teatrali, spettacoli che non prevedono allestimenti scenici imponenti),
d) attività espositiva a carattere temporaneo (mostre di arte visiva, mostre di reperti e documenti storici, mostre di antiquariato),
e) matrimoni civili.
Contrariamente a quanto sostenuto da , non è possibile affermare che Controparte_1
l'art. 12 del regolamento, non vietando espressamente gli usi diversi da quelli indicati,
pagina 5 di 11 fornisca un'elencazione meramente esemplificativa delle iniziative realizzabili nel Castello
Aragonese, essendo evidente che la ratio della disposizione è quella di circoscrivere gli eventi autorizzabili alle specifiche categorie ivi indicate, le sole ad essere ritenute compatibili con il pregio storico e artistico del sito.
L'evento denominato “Sguardi al tramonto”, svoltosi in data 20.08.2019, non rientrava però in alcuna delle tipologie di evento autorizzabili dall'ente territoriale, trattandosi, in realtà, della festa per il diciottesimo compleanno del figlio della convenuta, per come ammesso anche da quest'ultima.
È inoltre emerso che, il giorno successivo all'evento, la terrazza non era stata sgomberata dagli arredi di proprietà di altra impresa e non era stata adeguatamente pulita, tant'è che si è reso necessario interdire l'accesso del pubblico;
poiché lo stato di disordine e sporcizia era poi rimasto pressoché inalterato, la mattina del 22.08.2019 il personale in servizio alla struttura del Castello ha dovuto provvedere direttamente alla pulizia e al ripristino del decoro dei locali (cfr. all. 4 di parte attrice).
La convenuta non ha dunque rispettato gli obblighi assunti nei confronti del
[...]
al momento della presentazione dell'istanza prot. n. 127734, in quanto ha Parte_1 utilizzato la “Terrazza dei 4 Venti” del Castello Aragonese per ospitare un evento che non rientra tra quelli per i quali la terrazza, in forza dell'art. 12 del regolamento, poteva essere concessa in uso ai privati;
inoltre, non ha poi effettuato la dovuta pulizia degli spazi utilizzati.
Al riguardo, si deve evidenziare che non è condivisibile la tesi di parte convenuta, secondo cui tali prescrizioni non sarebbero state efficaci nei suoi confronti in quanto non approvate per iscritto ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c.
Il regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 115 del 22.12.2018 non è infatti certamente assimilabile alle condizioni generali di contratto e, ad ogni modo, anche a voler seguire la tesi della convenuta, si deve evidenziare che dette prescrizioni non rientrano tra quelle per le quali l'art. 1341, comma 2, richiede una specifica approvazione per iscritto (cioè le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte,
pagina 6 di 11 limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria).
Ciò posto, si deve a questo punto rilevare che la notizia relativa allo svolgimento di una festa di compleanno nel Castello Aragonese e le immagini del disordine e della sporcizia presenti il giorno successivo nella terrazza sono state diffuse mediante la pubblicazione di alcuni video nei social media da parte di alcuni utenti che si sono introdotti nella “Terrazza dei 4 Venti” nonostante il divieto di accesso al pubblico.
È stato poi documentato che tale notizia ha avuto ampio risalto nei social media e nelle testate online locali e regionali e ha scatenato l'indignazione e la rabbia dei cittadini, increduli del fatto che il famoso sito storico della città fosse stato utilizzato per scopi estranei a quelli consentiti (cfr. all. 3 di parte attrice e produzione documentale allegata alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.).
Ne è inevitabilmente conseguito un giudizio negativo sull'operato dell'ente territoriale e un sentimento di sfiducia rispetto al corretto ed imparziale andamento dell'attività amministrativa, di cui è stata messa in discussione non solo l'efficacia, l'efficienza e la trasparenza, ma anche la finalizzazione ai pubblici interessi.
Non vi è dunque dubbio che la condotta della convenuta, inadempiente rispetto agli obblighi assunti in sede di presentazione dell'istanza prot. n. 127734, abbia determinato un rilevante danno all'immagine del che è risarcibile ai sensi Parte_1 dell'art. 2059 c.c.
Al riguardo, giova rammentare che l'art. 2059 c.c. prevede che il danno non patrimoniale deve essere risarcito nei casi determinati dalla legge.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che, in forza di un'interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma, il danno non patrimoniale deve essere risarcito: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
pagina 7 di 11 in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad esempio, nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza o a non subire discriminazioni); c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal Giudice (Cass. Civ., Sez. Un., 26972/2008).
Le Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale (Cass. Civ., Sez. Un., 26972/2008).
Nei confronti degli enti territoriali è dunque configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale qualora l'evento lesivo, derivante da un fatto illecito o da un inadempimento contrattuale, incida su una situazione giuridica dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana costituzionalmente protetti, tra i quali vi è il diritto all'immagine (Cass. Civ. 22396/2013), che trova il suo principale referente normativo nell'art. 2 Cost. (Cass. Civ. 25157/2008).
Fatte queste precisazioni, va rilevato che la condotta posta in essere dal
[...]
, per mezzo dei suoi dipendenti, ha concorso alla produzione del lamentato Parte_1 danno all'immagine.
pagina 8 di 11 La responsabile dell'Ufficio “Castello Aragonese”, dott.ssa , era infatti Persona_1 consapevole del fatto che l'evento autorizzato consistesse, in realtà, in una festa di compleanno e, violando i propri doveri d'ufficio, non ne ha impedito lo svolgimento.
Il teste delle cui credibilità non vi è motivo di dubitare, ha infatti Testimone_1 riferito: «conosco i fatti di causa in quanto sono io che mi sono occupato del servizio catering della festa di compleanno del figlio della convenuta […] Dopo la conferma del posto, io mi sono recato sui luoghi per un sopralluogo e ciò ho fatto circa una settimana prima dell'evento. Ricordo che quel giorno all'ingresso vi erano due signori e la dott.ssa
che si è presentata e con cui io sono andato materialmente nella sala dove Per_1 doveva svolgersi la festa. Io ho parlato con la dott.ssa del catering della festa di Per_1 compleanno e ho predisposto dove collocare le attrezzature sempre con la stessa Per_1
[…] Quando io ho parlato con la dott.ssa in occasione del sopralluogo, io ho Per_1 precisato di essere l'incaricato del servizio catering del diciottesimo e la dott.ssa Per_1 era a conoscenza di ciò, anzi mi ha detto che mi stava aspettando» (cfr. verbale dell'udienza del 23.03.2022).
Anche il Dirigente del Settore comunale “Cultura”, avv. Umberto Giordano, informato di quanto stava accadendo in data 20.08.2019 dalla dott.ssa , non ha ordinato Per_1
l'immediato sgombero dei locali (cfr. all. 6 di parte convenuta), facendo così proseguire l'evento fino alle ore 3.00 (cfr. dichiarazioni rese da all'udienza del Testimone_1
23.03.2022).
Un'ulteriore negligenza è riscontrabile anche nella condotta dei dipendenti del Pt_1 in servizio, in data 21.08.2019, presso il Castello Aragonese, i quali non hanno adeguatamente vigilato sul rispetto del divieto per il pubblico di accedere alla terrazza disposto dalla Responsabile, non impedendo così ad alcuni utenti di introdurvisi e di filmare i video poi diffusi nei social media.
Vi è stato dunque un rilevante e preponderante contributo causale dell'ente territoriale – che in questa sede risponde dell'operato dei propri dipendenti – nella causazione dell'evento lesivo oggetto di causa, da quantificarsi nella misura del 70% in considerazione della gravità della colpa dei dipendenti e delle conseguenze che ne sono derivate.
pagina 9 di 11 Venendo ora alla liquidazione del danno all'immagine patito dal Parte_1
, si deve innanzitutto rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto da parte
[...] convenuta, non è applicabile l'art. 1, comma 62, l. 190/2012, atteso che la domanda risarcitoria non è stata proposta dall'ente territoriale nei confronti dei propri dipendenti e che, in ogni caso, non vi è alcuna somma di denaro, valore patrimoniale o altra utilità illecitamente percepita dal dipendente a cui ancorare la liquidazione del danno all'immagine patito dalla pubblica amministrazione.
Ciò premesso, deve procedersi alla liquidazione di tale danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
In considerazione della natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e della risonanza che la notizia ha avuto nei social media e nelle testate online, circoscritta però a livello locale e regionale, il danno deve essere quantificato in euro 15.000,00 in moneta attuale.
L'indicato importo di euro 15.000,00 deve però essere ridotto del 70%, arrivando così ad euro 4.500,00 in moneta attuale, atteso il riconosciuto concorso di colpa del danneggiato.
deve pertanto essere condannata a corrispondere al Controparte_1 [...] la somma di euro 4.500,00 espressa in moneta attuale a titolo di Parte_1 risarcimento del danno all'immagine.
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore di parte attrice sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno.
Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso (21.08.2019) e rivalutata anno per anno fino alla data della decisione.
Dalla data della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo sono invece dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
pagina 10 di 11 In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., Controparte_1 deve essere condannata a rifondere le spese di lite del la cui Parte_1 liquidazione verrà effettuata direttamente nel dispositivo, sulla base dei parametri indicati dal d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 d.m. 55/2014), con applicazione dei valori medi di riferimento per la fase di studio, la fase introduttiva, la fase istruttoria e la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara la concorrente responsabilità del e di Parte_1
rispettivamente nella misura del 70% e del 30%, nella Controparte_1 causazione dell'evento lesivo oggetto di causa,
2. condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 Parte_1
, della somma di euro 4.500,00 a titolo di risarcimento del danno
[...] all'immagine, oltre interessi e rivalutazione come indicati in motivazione,
3. condanna a rimborsare al le spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che si liquidano in euro 2.552,00 per compenso ed in euro 545,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA
– se dovuta – e C.P.A.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 15/10/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 640/2020 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. MORGANTE STEFANIA e dall'avv. P.IVA_1
VE PA MA
ATTORE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
CI PE
CONVENUTA
OGGETTO
Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali).
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
pagina 1 di 11 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha convenuto Parte_1 in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, , allegando: Controparte_1
− che, in data 29.07.2019, la convenuta aveva inoltrato al Settore “Cultura –
Ufficio Castello Aragonese” del un'istanza, acquisita Parte_1 al prot. n. 127734, per l'utilizzo della “Terrazza dei 4 Venti” del Castello
Aragonese, al fine di svolgervi, in data 20.08.2019, un evento culturale intitolato
“Sguardi al tramonto” dalle ore 19:00 alle ore 22:00 con un numero previsto di partecipanti pari a 70,
− che, nell'istanza, la richiedente aveva espressamente dichiarato – tra l'altro – «di aver preso conoscenza del regolamento disciplinante l'uso della struttura, di rispettarne le prescrizioni e di non potere in alcun modo invocarne l'ignoranza»,
«d'impegnarsi ad utilizzare i locali/gli spazi esterni nel rispetto del regolamento che ne disciplina l'uso» e «d'impegnarsi a lasciare liberi i luoghi al termine dell'utilizzo, nelle medesime condizioni di pulizia e agibilità in cui sono stati consegnati»,
− che, su parere favorevole della responsabile dell'Ufficio “Castello Aragonese”, dott.ssa , il Dirigente del Settore comunale “Cultura” aveva Persona_1 autorizzato l'evento con provvedimento prot. n. 134474 del 09.08.2019, nel quale era stato prescritto – tra l'altro – che «l'iniziativa dovrà essere realizzata durante l'orario di apertura al pubblico […] dovranno essere effettuate la pulizia prima e dopo l'allestimento»,
− che, nel pomeriggio della data stabilita per lo svolgimento dell'evento, personale in servizio presso l'ufficio del Castello aveva comunicato alla Responsabile dello stesso che sulla terrazza erano stati posti allestimenti non del tutto consoni allo svolgimento dell'evento autorizzato,
− che la Responsabile, recatasi sul posto, aveva verificato che, in realtà, l'evento organizzato era la festa per il diciottesimo compleanno del figlio della pagina 2 di 11 richiedente, come chiaramente appariva dai tavoli apparecchiati e da ogni altro allestimento presente,
− che di ciò era poi stato avvisato il Dirigente di settore,
− che, alla fine della festa, la terrazza non era stata sgomberata completamente e sulla stessa erano stati lasciati, oltre che rifiuti, anche diversi scatoloni, sedie, tavoli, bicchieri, bottiglie e, persino, una bombola di gas,
− che, il 21.08.2019, la Responsabile del Castello, dopo aver constatato che all'orario di apertura al pubblico della struttura non era stata effettuata la completa pulizia e lo sgombero, era stata costretta ad interdire ai visitatori l'accesso alla “Terrazza dei 4 Venti”, provvedendo, nel corso della giornata seguente, tramite personale in servizio, alla pulizia dei luoghi e al ripristino dello status quo ante,
− che, nonostante l'inibizione dei locali al pubblico, alcuni ragazzi, nel pomeriggio del 21.08.2019, si erano introdotti nella terrazza del Castello e, dopo aver ripreso lo stato dei luoghi con il proprio smartphone, avevano diffuso il video nei social media,
− che la notizia che il Castello Aragonese fosse stato utilizzato per la festa di compleanno di un privato cittadino aveva avuto un ampio riscontro nei social media, scatenando l'indignazione e la rabbia dei cittadini increduli di come fosse stato possibile trasformare un importante monumento storico della città in una sala per eventi esclusivamente privati,
− che la notizia era stata poi ripresa da tutte le testate online locali e regionali,
− che il Dirigente del Settore comunale “Cultura”, con nota prot. n. 138932 del
22.08.2019, aveva contestato all'odierna convenuta la condotta dolosa da lei tenuta in violazione dell'autorizzazione rilasciata e del regolamento del Castello,
«che non annovera le feste di compleanno tra gli eventi che la struttura può ospitare, rappresentando un uso improprio degli spazi e viola altresì gli obblighi di lasciare puliti e sgomberi i locali dopo qualsivoglia evento», riservandosi di quantificare successivamente il danno all'immagine e i danni materiali subiti dall'Ente,
pagina 3 di 11 − che i danni materiali subiti dall'Ente erano stati quantificati in euro 1.125,00, somma versata dalla convenuta in data 03.09.2019 a mezzo di bonifico bancario.
Parte attrice ha dedotto di aver diritto al risarcimento del danno all'immagine, pari ad euro 52.000,00, subito in conseguenza della condotta tenuta dalla convenuta e ha concluso chiedendo al Tribunale di «accertare e dichiarare che la condotta descritta tenuta dalla convenuta, signora , ha cagionato un danno all'immagine del Controparte_1 [...]
; per l'effetto, condannare la signora al risarcimento Parte_1 Controparte_1 del danno subito dal per un importo complessivo di euro Parte_1
52.000,00. Con vittoria di spese di giudizio e compensi professionali, oltre accessori come per legge».
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.04.2020, si è costituita in giudizio contestando, sotto vari profili, la domanda attorea e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti e l'escussione dei testimoni indicati dalla convenuta.
All'udienza del 16.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine ridotto di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e l'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
La domanda avanzata dal è fondata nei limiti di seguito Parte_1 indicati.
In data 29.07.2019, la convenuta ha inoltrato al Settore “Cultura – Controparte_1
Ufficio Castello Aragonese” del un'istanza, acquisita al prot. n. Parte_1
127734, per l'utilizzo della “Terrazza dei 4 Venti” del Castello Aragonese, al fine di svolgervi, in data 20.08.2019, un evento denominato “Sguardi al tramonto”, dalle ore 19:00 alle ore 22:00 con un numero previsto di partecipanti pari a 70 (cfr. all. 1 di parte attrice).
pagina 4 di 11 Su parere favorevole della responsabile dell'Ufficio “Castello Aragonese”, dott.ssa
, il Dirigente del Settore comunale “Cultura” ha autorizzato tale evento con Persona_1 provvedimento prot. n. 134474 del 09.08.2019, nel quale era anche specificato che avrebbero dovuto «essere effettuate le pulizie prima e dopo l'allestimento, come da disposizione Dirigenziale N. 53713 del 03.04.2017» (cfr. all. 2 di parte convenuta)
Ebbene, nell'istanza prot. n. 127734 la richiedente ha espressamente dichiarato – tra l'altro – «di aver preso conoscenza del regolamento disciplinante l'uso della struttura, di rispettarne le prescrizioni e di non potere in alcun modo invocarne l'ignoranza»,
«d'impegnarsi ad utilizzare i locali/gli spazi esterni nel rispetto del regolamento che ne disciplina l'uso» e «d'impegnarsi a lasciare liberi i luoghi al termine dell'utilizzo, nelle medesime condizioni di pulizia e agibilità in cui sono stati consegnati» (cfr. all. 1 di parte attrice).
L'odierna convenuta si è dunque impegnata a rispettare le prescrizioni del regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 115 del 22.12.2018 e, in particolare, per quanto interessa in questa sede, ad utilizzare i locali e gli spazi esterni del Castello conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 di tale regolamento, a mente del quale le sale e gli spazi fruibili del Castello possono essere concessi in uso a privati per ospitare le seguenti iniziative:
a) convegni, conferenze, dibattiti, corsi, seminari, video-proiezioni,
b) attività concertistica (recital scolastici, recital lirici, concerti e rassegne di musica classica, jazz, se con piccoli organici e previsione di attrezzatura consona agli ambienti, etc.),
c) attività di spettacolo (recital teatrali, spettacoli che non prevedono allestimenti scenici imponenti),
d) attività espositiva a carattere temporaneo (mostre di arte visiva, mostre di reperti e documenti storici, mostre di antiquariato),
e) matrimoni civili.
Contrariamente a quanto sostenuto da , non è possibile affermare che Controparte_1
l'art. 12 del regolamento, non vietando espressamente gli usi diversi da quelli indicati,
pagina 5 di 11 fornisca un'elencazione meramente esemplificativa delle iniziative realizzabili nel Castello
Aragonese, essendo evidente che la ratio della disposizione è quella di circoscrivere gli eventi autorizzabili alle specifiche categorie ivi indicate, le sole ad essere ritenute compatibili con il pregio storico e artistico del sito.
L'evento denominato “Sguardi al tramonto”, svoltosi in data 20.08.2019, non rientrava però in alcuna delle tipologie di evento autorizzabili dall'ente territoriale, trattandosi, in realtà, della festa per il diciottesimo compleanno del figlio della convenuta, per come ammesso anche da quest'ultima.
È inoltre emerso che, il giorno successivo all'evento, la terrazza non era stata sgomberata dagli arredi di proprietà di altra impresa e non era stata adeguatamente pulita, tant'è che si è reso necessario interdire l'accesso del pubblico;
poiché lo stato di disordine e sporcizia era poi rimasto pressoché inalterato, la mattina del 22.08.2019 il personale in servizio alla struttura del Castello ha dovuto provvedere direttamente alla pulizia e al ripristino del decoro dei locali (cfr. all. 4 di parte attrice).
La convenuta non ha dunque rispettato gli obblighi assunti nei confronti del
[...]
al momento della presentazione dell'istanza prot. n. 127734, in quanto ha Parte_1 utilizzato la “Terrazza dei 4 Venti” del Castello Aragonese per ospitare un evento che non rientra tra quelli per i quali la terrazza, in forza dell'art. 12 del regolamento, poteva essere concessa in uso ai privati;
inoltre, non ha poi effettuato la dovuta pulizia degli spazi utilizzati.
Al riguardo, si deve evidenziare che non è condivisibile la tesi di parte convenuta, secondo cui tali prescrizioni non sarebbero state efficaci nei suoi confronti in quanto non approvate per iscritto ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c.
Il regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 115 del 22.12.2018 non è infatti certamente assimilabile alle condizioni generali di contratto e, ad ogni modo, anche a voler seguire la tesi della convenuta, si deve evidenziare che dette prescrizioni non rientrano tra quelle per le quali l'art. 1341, comma 2, richiede una specifica approvazione per iscritto (cioè le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte,
pagina 6 di 11 limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria).
Ciò posto, si deve a questo punto rilevare che la notizia relativa allo svolgimento di una festa di compleanno nel Castello Aragonese e le immagini del disordine e della sporcizia presenti il giorno successivo nella terrazza sono state diffuse mediante la pubblicazione di alcuni video nei social media da parte di alcuni utenti che si sono introdotti nella “Terrazza dei 4 Venti” nonostante il divieto di accesso al pubblico.
È stato poi documentato che tale notizia ha avuto ampio risalto nei social media e nelle testate online locali e regionali e ha scatenato l'indignazione e la rabbia dei cittadini, increduli del fatto che il famoso sito storico della città fosse stato utilizzato per scopi estranei a quelli consentiti (cfr. all. 3 di parte attrice e produzione documentale allegata alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.).
Ne è inevitabilmente conseguito un giudizio negativo sull'operato dell'ente territoriale e un sentimento di sfiducia rispetto al corretto ed imparziale andamento dell'attività amministrativa, di cui è stata messa in discussione non solo l'efficacia, l'efficienza e la trasparenza, ma anche la finalizzazione ai pubblici interessi.
Non vi è dunque dubbio che la condotta della convenuta, inadempiente rispetto agli obblighi assunti in sede di presentazione dell'istanza prot. n. 127734, abbia determinato un rilevante danno all'immagine del che è risarcibile ai sensi Parte_1 dell'art. 2059 c.c.
Al riguardo, giova rammentare che l'art. 2059 c.c. prevede che il danno non patrimoniale deve essere risarcito nei casi determinati dalla legge.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che, in forza di un'interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma, il danno non patrimoniale deve essere risarcito: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
pagina 7 di 11 in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad esempio, nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza o a non subire discriminazioni); c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal Giudice (Cass. Civ., Sez. Un., 26972/2008).
Le Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale (Cass. Civ., Sez. Un., 26972/2008).
Nei confronti degli enti territoriali è dunque configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale qualora l'evento lesivo, derivante da un fatto illecito o da un inadempimento contrattuale, incida su una situazione giuridica dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana costituzionalmente protetti, tra i quali vi è il diritto all'immagine (Cass. Civ. 22396/2013), che trova il suo principale referente normativo nell'art. 2 Cost. (Cass. Civ. 25157/2008).
Fatte queste precisazioni, va rilevato che la condotta posta in essere dal
[...]
, per mezzo dei suoi dipendenti, ha concorso alla produzione del lamentato Parte_1 danno all'immagine.
pagina 8 di 11 La responsabile dell'Ufficio “Castello Aragonese”, dott.ssa , era infatti Persona_1 consapevole del fatto che l'evento autorizzato consistesse, in realtà, in una festa di compleanno e, violando i propri doveri d'ufficio, non ne ha impedito lo svolgimento.
Il teste delle cui credibilità non vi è motivo di dubitare, ha infatti Testimone_1 riferito: «conosco i fatti di causa in quanto sono io che mi sono occupato del servizio catering della festa di compleanno del figlio della convenuta […] Dopo la conferma del posto, io mi sono recato sui luoghi per un sopralluogo e ciò ho fatto circa una settimana prima dell'evento. Ricordo che quel giorno all'ingresso vi erano due signori e la dott.ssa
che si è presentata e con cui io sono andato materialmente nella sala dove Per_1 doveva svolgersi la festa. Io ho parlato con la dott.ssa del catering della festa di Per_1 compleanno e ho predisposto dove collocare le attrezzature sempre con la stessa Per_1
[…] Quando io ho parlato con la dott.ssa in occasione del sopralluogo, io ho Per_1 precisato di essere l'incaricato del servizio catering del diciottesimo e la dott.ssa Per_1 era a conoscenza di ciò, anzi mi ha detto che mi stava aspettando» (cfr. verbale dell'udienza del 23.03.2022).
Anche il Dirigente del Settore comunale “Cultura”, avv. Umberto Giordano, informato di quanto stava accadendo in data 20.08.2019 dalla dott.ssa , non ha ordinato Per_1
l'immediato sgombero dei locali (cfr. all. 6 di parte convenuta), facendo così proseguire l'evento fino alle ore 3.00 (cfr. dichiarazioni rese da all'udienza del Testimone_1
23.03.2022).
Un'ulteriore negligenza è riscontrabile anche nella condotta dei dipendenti del Pt_1 in servizio, in data 21.08.2019, presso il Castello Aragonese, i quali non hanno adeguatamente vigilato sul rispetto del divieto per il pubblico di accedere alla terrazza disposto dalla Responsabile, non impedendo così ad alcuni utenti di introdurvisi e di filmare i video poi diffusi nei social media.
Vi è stato dunque un rilevante e preponderante contributo causale dell'ente territoriale – che in questa sede risponde dell'operato dei propri dipendenti – nella causazione dell'evento lesivo oggetto di causa, da quantificarsi nella misura del 70% in considerazione della gravità della colpa dei dipendenti e delle conseguenze che ne sono derivate.
pagina 9 di 11 Venendo ora alla liquidazione del danno all'immagine patito dal Parte_1
, si deve innanzitutto rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto da parte
[...] convenuta, non è applicabile l'art. 1, comma 62, l. 190/2012, atteso che la domanda risarcitoria non è stata proposta dall'ente territoriale nei confronti dei propri dipendenti e che, in ogni caso, non vi è alcuna somma di denaro, valore patrimoniale o altra utilità illecitamente percepita dal dipendente a cui ancorare la liquidazione del danno all'immagine patito dalla pubblica amministrazione.
Ciò premesso, deve procedersi alla liquidazione di tale danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
In considerazione della natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e della risonanza che la notizia ha avuto nei social media e nelle testate online, circoscritta però a livello locale e regionale, il danno deve essere quantificato in euro 15.000,00 in moneta attuale.
L'indicato importo di euro 15.000,00 deve però essere ridotto del 70%, arrivando così ad euro 4.500,00 in moneta attuale, atteso il riconosciuto concorso di colpa del danneggiato.
deve pertanto essere condannata a corrispondere al Controparte_1 [...] la somma di euro 4.500,00 espressa in moneta attuale a titolo di Parte_1 risarcimento del danno all'immagine.
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore di parte attrice sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno.
Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso (21.08.2019) e rivalutata anno per anno fino alla data della decisione.
Dalla data della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo sono invece dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
pagina 10 di 11 In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., Controparte_1 deve essere condannata a rifondere le spese di lite del la cui Parte_1 liquidazione verrà effettuata direttamente nel dispositivo, sulla base dei parametri indicati dal d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 d.m. 55/2014), con applicazione dei valori medi di riferimento per la fase di studio, la fase introduttiva, la fase istruttoria e la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara la concorrente responsabilità del e di Parte_1
rispettivamente nella misura del 70% e del 30%, nella Controparte_1 causazione dell'evento lesivo oggetto di causa,
2. condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 Parte_1
, della somma di euro 4.500,00 a titolo di risarcimento del danno
[...] all'immagine, oltre interessi e rivalutazione come indicati in motivazione,
3. condanna a rimborsare al le spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che si liquidano in euro 2.552,00 per compenso ed in euro 545,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA
– se dovuta – e C.P.A.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 15/10/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
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