Versione
19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
1 gennaio 2004
Art. 2355.
(( (Circolazione delle azioni). )) ((Nel caso di mancata emissione dei titoli azionari il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della societa' dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.
Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo.
Il trasferimento delle azioni nominative si opera mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali. Il giratario che si dimostra possessore in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel libro dei soci, ed e' comunque legittimato ad esercitare i diritti sociali; resta salvo l'obbligo della societa', previsto dalle leggi speciali, di aggiornare il libro dei soci.
Il trasferimento delle azioni nominative con mezzo diverso dalla girata si opera a norma dell'articolo 2022.
Nei casi previsti ai commi sesto e settimo dell'articolo 2354, il trasferimento si opera mediante scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari; in tal caso, se le azioni sono nominative, si applica il terzo comma e la scritturazione sul conto equivale alla girata.))
(( (Circolazione delle azioni). )) ((Nel caso di mancata emissione dei titoli azionari il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della societa' dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.
Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo.
Il trasferimento delle azioni nominative si opera mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali. Il giratario che si dimostra possessore in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel libro dei soci, ed e' comunque legittimato ad esercitare i diritti sociali; resta salvo l'obbligo della societa', previsto dalle leggi speciali, di aggiornare il libro dei soci.
Il trasferimento delle azioni nominative con mezzo diverso dalla girata si opera a norma dell'articolo 2022.
Nei casi previsti ai commi sesto e settimo dell'articolo 2354, il trasferimento si opera mediante scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari; in tal caso, se le azioni sono nominative, si applica il terzo comma e la scritturazione sul conto equivale alla girata.))
Commentari • 90
- 1. La dematerializzazione di azioni e quote di S.R.L P.M.I.Daniela · https://www.notaiofiorellibertoli.com/categoria/articoli/ · 29 novembre 2024 · 226.22328
[…] Ciò comporta, inevitabilmente, la necessità di ridisegnare integralmente la legge di circolazione delle azioni, essendo inapplicabili le forme ordinarie del transfer e della girata previste per i titoli di credito e riportate dall'art. 2355 del Codice civile. […]
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Giurisprudenza • 263
- 1. Trib. Venezia, sentenza 24/04/2023, n. 729Provvedimento: […] A mente dell'art. 2355 c.c. il trasferimento delle azioni nominative si opera mediante girata autenticata da notaio (art. 2355 c.c.); ai sensi dell'art. 2010 cc “Qualsiasi condizione apposta alla girata si ha come non scritta”.Leggi di più...
- soccombenza·
- art. 2355 c.c.·
- girata azionaria·
- spese di lite·
- exceptio doli generalis·
- art. 2010 c.c.·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- condizione sospensiva