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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/04/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Oggetto: lesione personale- sinistro stradale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1837 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 proposta da:
Parte_1 nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Graci;
ATTORE nei confronti di:
Controparte_1
P.Iva: , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sabina Schifano;
P.IVA_1
CONVENUTA
e di:
, nato a [...] [...] ed ivi residente in [...]
n.40;
nata a [...] [...] ed ivi residente in [...]; CP_3
CONVENUTI CONTUMACI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attore conveniva in giudizio la , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
chiedendo al Tribunale, previo accertamento della responsabilità esclusiva di
[...] quest'ultima nella causazione del sinistro, il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali
1 quantificati nella somma di € 172.238,09, conseguenti ad un sinistro stradale avvenuto in data 21.2.2018 in Licata (AG) in Via Palma, al civico n. 277, intersezione Via R. Sanzio.
Esponeva in particolare il che mentre si trovava a bordo del motociclo Piaggio Pt_1
ES, tg DT03915 di proprietà di proseguendo regolarmente verso il Controparte_4 proprio senso di marcia veniva travolto dall'autovettura, FI DA, tg DS788JT assicurata con la di proprietà di condotta da che Controparte_1 Controparte_2 CP_3 ometteva di dare la dovuta precedenza.
In particolare secondo le allegazioni dell'attore la , mentre si trovava in sosta nei CP_3 pressi dell'ingresso “dell'ex plesso scolastico Geometra” (lato destro della Via Palma al civico n. 277), decideva di effettuare una repentina manovra di immissione nel flusso della circolazione stradale di Via Palma omettendo di dare la dovuta precedenza al motociclo condotto dall'attore.
Esponeva di aver ricevuto da parte della in data 07.11.2020, bonifico Controparte_1 bancario di € 30.500,00 la cui somma veniva accettata solo a titolo di acconto sulla maggior somma ritenuta dovuta.
La si costituiva allegando il concorso di colpa dell'attore per aver Controparte_1 proceduto a velocità elevata lungo la Via Palma, omettendo di rispettarne i limiti e non tenendo conto di trovarsi in un centro abitato e soprattutto in prossimità di strisce pedonali.
Ad ogni modo contestava il quantum poiché eccessivo e sproporzionato;
in subordine chiedeva ancora di accogliere la domanda limitatamente al danno provato tenendo conto del concorso di colpa dell'attore, da accertarsi nel corso del giudizio e previa detrazione dell'acconto già corrisposto
Il e la restavano contumaci nonostante la rituale citazione in giudizio. CP_2 CP_3
Il procedimento, istruito a mezzo di interrogatorio formale, prova testimoniale, c.t.u. cinematica e medica veniva posto in decisione, previa concessione dei termini ex art 190
c.p.c.
****
Sull'an
Così brevemente sintetizzato il fatto e lo svolgimento del processo va dato atto innanzitutto che la dinamica del sinistro avvenuto in Licata il 21.2.2018 emerge chiaramente dal “Rilevamento tecnico descrittivo” della Polizia Municipale intervenuta sui luoghi che evidenzia che l' autovettura FI DA targata “DS788 JT” condotta da , dalla CP_3 posizione di sosta nei pressi l'ingresso dell'entrata all'ex plesso scolastico per geometri alla sua destra della via Palma effettuava una manovra di immissione nel flusso della circolazione per immettersi sulla via R. Sanzio, omettendo di dare precedenza ai veicoli già in marcia;
in particolare in quel medesimo frangente sulla via Palma sopraggiungeva il motociclo Piaggio
2 ES targato “DT03915” condotto da che transitava con direzione di Parte_1 marcia verso la periferia.
Gli agenti intervenuti hanno concluso evidenziando che data l'immissione repentina posta in essere dalla conducente della FI DA (alla quale venne contestata la violazione di cui all'art. 154 comma 3° del c. d. s.) e nonostante la manovra di emergenza di frenatura e di sterzatura a sinistra posta in essere dal conducente della ES, si verificava una collisione tra la parte laterale sinistra della DA (sportello – sotto porta) e la parte anteriore della
ES (parafango – carena – segnalatori direzionali ecc) .
Orbene è noto che al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto dagli organi di polizia va riconosciuto pieno valore probatorio, ossia esso fa piena prova fino a querela di falso dei fatti accertati dagli agenti relativamente alla fase statica del sinistro, oltre che della provenienza dell'atto e delle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza. Tale fede privilegiata tuttavia, va invece esclusa per i giudizi valutativi espressi dal pubblico ufficiale.
Ciò detto va ad ogni modo rilevato che la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dagli agenti intervenuti ha trovato piena corrispondenza nell'attività istruttoria e negli accertamenti espletati nel presente giudizio e, precisamente è stata corroborata:
- dalle dichiarazioni del teste , presente sui luoghi al momento del sinistro (in Tes_1 transito sul marciapiede di via Palma), che ha riferito la dinamica del sinistro avendo per l'appunto notato che la conducente della DA, parcheggiata sul lato destro della via, si immetteva nel flusso del traffico senza dare la dovuta precedenza così determinando la collisione tra i due mezzi che si verificava tra lo sportello anteriore sinistro lato guida dell'auto e la parte anteriore della ES;
- dalle risultanze della c.t.u. cinematica a firma dell'ing. In particolare il Per_1 consulente tecnico d'ufficio, ricavata la velocità dell'urto (circa 27 Km / h) anche in ragione degli esiti del sinistro (danni e deformazioni dei veicoli), e dando atto del limite di velocità nella via cittadina che, in assenza di specifica segnaletica, deve essere assunto oggi pari a 50
Km /h ha evidenziato che:
a) la velocità della DA all'istante della collisione (velocità all'urto) era di circa 20 Km / h
(5,55 m /s) vista la manovra di svolta a sinistra compiuta partendo da fermo dal varco di ingresso dell'istituto tecnico;
b) la velocità all'urto del motociclo, tenendo conto delle deformazioni insorte nella collisione, ha assunto un valore di poco superiore ai 30 Km / h.; di conseguenza la velocità del motociclo condotto dall'attore al momento dell'entrata nel campo del sinistro (cioè all'inizio delle tracce di frenata rilevate al suolo) era inferiore di quella limite pari a 50 km.
3 Il c.t.u., nel contestare l'affermazione del c.t.p della compagnia assicuratrice secondo la quale il motociclo è arrivato all'urto con una velocità di 52 km / h, ha evidenziato che questa velocità avrebbe determinato danni rilevantissimi sia carico dei veicoli che del motocilista, ben più gravi di quelli oggettivamente riscontrati dai verbalizzanti.
Ha dunque concluso evidenziando che il sinistro è stato determinato dalla condotta di guida imprudente della convenuta nella manovra di immissione nel traffico veicolare. CP_3
- Un ulteriore elemento di prova che va a corroborare le evidenze già rappresentate si desume, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., dalla mancata comparizione della convenuta CP_3
a rendere l'interrogatorio formale articolato dall'attore che aveva ad oggetto proprio la
[...] repentina manovra di immissione nel flusso della circolazione stradale e l'omissione della precedenza;
fatti, dunque, che devono ritenersi pure ammessi.
Per altro verso sulle allegazioni della compagnia assicuratrice convenuta in ordine ad un concorso di colpa dell'attore va evidenziato che quanto contestato dai verbalizzanti al Pt_1
(art. 116 c. d. s. comma 16 e 17 per essere privo della patente di guida di motocicli di cilindrata 125, circostanza anche ammessa dall'attore in sede di interrogatorio formale) non ha avuto tuttavia alcuna influenza nel verificarsi dell'evento per cui è causa;
trattasi difatti di mera violazione di una norma che disciplina la circolazione che di per sé non è fonte di responsabilità, non ponendosi la violazione in questione quale elemento causale rispetto all'evento dannoso (v. in argomento, tra le altre, Cass sez. III, 19/11/2009, n.24432).
Sul quantum.
Ciò detto, venendo al quantum, la c.t.u. medico legale disposta nel corso del giudizio ha consentito di evidenziare che l'attore a seguito dell'incidente stradale occorso ha riportato politrauma con frattura terzo medio diafisi femore destro;
frattura composta stiloide radiale;
contusione cranio facciale non commotiva con ematoma sottogaleale frontale.
Ha quindi formulato le seguenti conclusioni medico-legali: giorni 220 di inabilità temporanea con la seguente distribuzione: ITT: 40 giorni;
ITP 75%
30 giorni, ITP 50%, 90 giorni ITP;
25% 60 giorni.
Valutato anche il pregiudizio estetico lieve moderato del trauma cranico con coinvolgimento facciale, con esiti cicatriziali plurimi a carico del volto e dell'arto inferiore destro, ha quantificato il danno biologico nella misura del 15%; ha riconosciuto congrue la spese documentate presenti nel fascicolo in forma di ricevute fiscali, per circa € 930,00.
Le conclusioni del c.t.u., suffragate da serie e logiche motivazioni, vengono senz'altro condivise per giungere alla decisione sul quantum debeatur, con le precisazioni nel prosieguo esposte.
Per la liquidazione del danno ci si può riferire alla Tabella Unica Nazionale, in vigore dal
5.3.2025, introdotta con la L 4 agosto 2017, n. 124, con l'art. 1, comma 17, per la
4 liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti (oltre i 9 punti di invalidità) basata su criteri di valutazione del danno ritenuti congrui dalla giurisprudenza di legittimità, ovvero le tabelle del Tribunale di Milano che negli ultimi anni la Cassazione aveva indicato come riferimento a livello nazionale (sentenze: 12408/2011 e 3802/2015).
Avendo il c.t.u. evidenziato che è divenuta più usurante l'attività di barista riferita dall'infortunato, nell'ottica della personalizzazione del danno si ritiene di dover operare un incremento nella misura del 15%; viene in rilievo, in sostanza, la cd. “cenestesi lavorativa” che consiste nella maggiore fatica o difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa che si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidata omnicomprensivamente come danno alla salute (Cassazione civile sez. VI, 22/05/2018, n. 12572 e altre conformi.
Diversamente dal danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica che richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona;
nella fattispecie nessuna allegazione è presente in tal senso negli atti difensivi dovendosi peraltro evidenziare che la prova della riduzione della capacità di guadagno e quindi di produzione di reddito è a carico del danneggiato.
Tenendo conto della personalizzazione di cui si è detto, dell'età del danneggiato al momento del sinistro della percentuale del danno biologico indicato nella relazione peritale, delle spese mediche ritenute congrue e del danno biologico temporaneo, operato l'incremento per sofferenza (che può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale desumibile dalla significativa percentuale di danno biologico), ne deriva il seguente risultato:
Danno biologico permanente (€ 3.327,20 x 15 x 0,915) € 45.665,85
Danno morale nel valore minimo (€ 924,96 x 15 x 0,915) € 12.695,10
A) Danno permanente complessivo (€ 63.782,46 x 0,915): € 58.360,95
Invalidità temporanea totale per 40 giorni: € 2.209,60
Invalidità temporanea al 75% per 30 giorni: € 1.242,90
Invalidità temporanea al 50% per 90 giorni: € 2.485,80
Invalidità temporanea al 25% per 60 giorni: € 828,60
B) Danno temporaneo totale: € 6.766,90
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 65.127,85
5 C) Aumento ex art. 138, comma 3 CAP (15% di € 58.360,95): € 8.754,14
D) Totale spese mediche: € 930,00
TOTALE GENERALE (A + B + C + D): € 74.811,99
E' incontestato che la Compagnia assicuratrice convenuta ha bonificato all'attore in data
7.11.2020, l'importo di € 30.500,00 accettata sia pur a titolo di acconto sul maggior danno.
Secondo i noti arresti giurisprudenziali la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito (febbraio 2018); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 9950 del 20/04/2017).
In applicazione dei criteri appena enunciati, sia l'importo complessivo del danno liquidabile in favore dell'attore quantificato in valuta corrente (€ 74.811,99), sia quello versato dalla compagnia assicuratrice convenuta (€ 30.500,00) devono essere quindi devalutati alla data dell'illecito (21.2.2018), rispettivamente con decorrenza dalla data della presente sentenza e da quella in cui risulta versato l'assegno (7.11.2020) e quindi sottratti l'uno all'altro: operazione che, nella fattispecie determina, il seguente risultato €. 32.360,87 (€ 62.709,13-
€ 30.348,26).
Tenendo conto anche degli accessori di legge medio tempore maturati sull'originaria sorte capitale devalutata alla data dell'illecito fino alla data dell'acconto versato e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto per quanto indicato al punto c), pari a € 1.009,67 rivalutazione + interessi sull'intero capitale, nonché € 9.492,17 quale rivalutazione + interessi sulla somma residua), emerge un ulteriore credito risarcitorio in favore di parte attrice di €
42.862,71 ( 32.360,87+ € 1.009,67+ € 9.492,17)
Conclusioni
Tale somma costituisce quindi quanto ancora dovuto all'attore in conseguenza dell'illecito.
Al versamento di tale importo vanno pertanto condannati i convenuti in solido, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo tenendo conto del valore del decisum seguono la soccombenza. Vengono definitivamente poste a carico dei convenuti, in solido, le spese per le consulenze tecniche già liquidate con separato decreto.
p.q.m.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di e nella contumacia di
[...] Controparte_1 CP_2
e ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
[...] CP_3 provvede:
ACCERTA e DICHIARA che l'attore è ancora creditore per i Parte_1 danni patiti in conseguenza del sinistro meglio descritto in parte motiva già detratto l'acconto ricevuto, dell'importo complessivo all'attualità, di € 42.862,71; CONDANNA per l'effetto i convenuti, in solid,o al pagamento della suddetta somma in suo favore, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
CONDANNA altresì i convenuti in solido, alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore che si liquidano, ai sensi del DM 55/2014, in complessivi €. 7100,00 per compensi professionali, in €. 786,00 per esborsi oltre spese forfettarie e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. SALVATORE GRACI dichiaratosi antistatario in comparsa conclusionale;
PONE definitivamente a carico dei convenuti, in solido, le spese per le consulenze tecniche già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento il 12 APRILE 2025 Il Giudice
Silvia Capitano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1837 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 proposta da:
Parte_1 nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Graci;
ATTORE nei confronti di:
Controparte_1
P.Iva: , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sabina Schifano;
P.IVA_1
CONVENUTA
e di:
, nato a [...] [...] ed ivi residente in [...]
n.40;
nata a [...] [...] ed ivi residente in [...]; CP_3
CONVENUTI CONTUMACI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attore conveniva in giudizio la , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
chiedendo al Tribunale, previo accertamento della responsabilità esclusiva di
[...] quest'ultima nella causazione del sinistro, il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali
1 quantificati nella somma di € 172.238,09, conseguenti ad un sinistro stradale avvenuto in data 21.2.2018 in Licata (AG) in Via Palma, al civico n. 277, intersezione Via R. Sanzio.
Esponeva in particolare il che mentre si trovava a bordo del motociclo Piaggio Pt_1
ES, tg DT03915 di proprietà di proseguendo regolarmente verso il Controparte_4 proprio senso di marcia veniva travolto dall'autovettura, FI DA, tg DS788JT assicurata con la di proprietà di condotta da che Controparte_1 Controparte_2 CP_3 ometteva di dare la dovuta precedenza.
In particolare secondo le allegazioni dell'attore la , mentre si trovava in sosta nei CP_3 pressi dell'ingresso “dell'ex plesso scolastico Geometra” (lato destro della Via Palma al civico n. 277), decideva di effettuare una repentina manovra di immissione nel flusso della circolazione stradale di Via Palma omettendo di dare la dovuta precedenza al motociclo condotto dall'attore.
Esponeva di aver ricevuto da parte della in data 07.11.2020, bonifico Controparte_1 bancario di € 30.500,00 la cui somma veniva accettata solo a titolo di acconto sulla maggior somma ritenuta dovuta.
La si costituiva allegando il concorso di colpa dell'attore per aver Controparte_1 proceduto a velocità elevata lungo la Via Palma, omettendo di rispettarne i limiti e non tenendo conto di trovarsi in un centro abitato e soprattutto in prossimità di strisce pedonali.
Ad ogni modo contestava il quantum poiché eccessivo e sproporzionato;
in subordine chiedeva ancora di accogliere la domanda limitatamente al danno provato tenendo conto del concorso di colpa dell'attore, da accertarsi nel corso del giudizio e previa detrazione dell'acconto già corrisposto
Il e la restavano contumaci nonostante la rituale citazione in giudizio. CP_2 CP_3
Il procedimento, istruito a mezzo di interrogatorio formale, prova testimoniale, c.t.u. cinematica e medica veniva posto in decisione, previa concessione dei termini ex art 190
c.p.c.
****
Sull'an
Così brevemente sintetizzato il fatto e lo svolgimento del processo va dato atto innanzitutto che la dinamica del sinistro avvenuto in Licata il 21.2.2018 emerge chiaramente dal “Rilevamento tecnico descrittivo” della Polizia Municipale intervenuta sui luoghi che evidenzia che l' autovettura FI DA targata “DS788 JT” condotta da , dalla CP_3 posizione di sosta nei pressi l'ingresso dell'entrata all'ex plesso scolastico per geometri alla sua destra della via Palma effettuava una manovra di immissione nel flusso della circolazione per immettersi sulla via R. Sanzio, omettendo di dare precedenza ai veicoli già in marcia;
in particolare in quel medesimo frangente sulla via Palma sopraggiungeva il motociclo Piaggio
2 ES targato “DT03915” condotto da che transitava con direzione di Parte_1 marcia verso la periferia.
Gli agenti intervenuti hanno concluso evidenziando che data l'immissione repentina posta in essere dalla conducente della FI DA (alla quale venne contestata la violazione di cui all'art. 154 comma 3° del c. d. s.) e nonostante la manovra di emergenza di frenatura e di sterzatura a sinistra posta in essere dal conducente della ES, si verificava una collisione tra la parte laterale sinistra della DA (sportello – sotto porta) e la parte anteriore della
ES (parafango – carena – segnalatori direzionali ecc) .
Orbene è noto che al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto dagli organi di polizia va riconosciuto pieno valore probatorio, ossia esso fa piena prova fino a querela di falso dei fatti accertati dagli agenti relativamente alla fase statica del sinistro, oltre che della provenienza dell'atto e delle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza. Tale fede privilegiata tuttavia, va invece esclusa per i giudizi valutativi espressi dal pubblico ufficiale.
Ciò detto va ad ogni modo rilevato che la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dagli agenti intervenuti ha trovato piena corrispondenza nell'attività istruttoria e negli accertamenti espletati nel presente giudizio e, precisamente è stata corroborata:
- dalle dichiarazioni del teste , presente sui luoghi al momento del sinistro (in Tes_1 transito sul marciapiede di via Palma), che ha riferito la dinamica del sinistro avendo per l'appunto notato che la conducente della DA, parcheggiata sul lato destro della via, si immetteva nel flusso del traffico senza dare la dovuta precedenza così determinando la collisione tra i due mezzi che si verificava tra lo sportello anteriore sinistro lato guida dell'auto e la parte anteriore della ES;
- dalle risultanze della c.t.u. cinematica a firma dell'ing. In particolare il Per_1 consulente tecnico d'ufficio, ricavata la velocità dell'urto (circa 27 Km / h) anche in ragione degli esiti del sinistro (danni e deformazioni dei veicoli), e dando atto del limite di velocità nella via cittadina che, in assenza di specifica segnaletica, deve essere assunto oggi pari a 50
Km /h ha evidenziato che:
a) la velocità della DA all'istante della collisione (velocità all'urto) era di circa 20 Km / h
(5,55 m /s) vista la manovra di svolta a sinistra compiuta partendo da fermo dal varco di ingresso dell'istituto tecnico;
b) la velocità all'urto del motociclo, tenendo conto delle deformazioni insorte nella collisione, ha assunto un valore di poco superiore ai 30 Km / h.; di conseguenza la velocità del motociclo condotto dall'attore al momento dell'entrata nel campo del sinistro (cioè all'inizio delle tracce di frenata rilevate al suolo) era inferiore di quella limite pari a 50 km.
3 Il c.t.u., nel contestare l'affermazione del c.t.p della compagnia assicuratrice secondo la quale il motociclo è arrivato all'urto con una velocità di 52 km / h, ha evidenziato che questa velocità avrebbe determinato danni rilevantissimi sia carico dei veicoli che del motocilista, ben più gravi di quelli oggettivamente riscontrati dai verbalizzanti.
Ha dunque concluso evidenziando che il sinistro è stato determinato dalla condotta di guida imprudente della convenuta nella manovra di immissione nel traffico veicolare. CP_3
- Un ulteriore elemento di prova che va a corroborare le evidenze già rappresentate si desume, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., dalla mancata comparizione della convenuta CP_3
a rendere l'interrogatorio formale articolato dall'attore che aveva ad oggetto proprio la
[...] repentina manovra di immissione nel flusso della circolazione stradale e l'omissione della precedenza;
fatti, dunque, che devono ritenersi pure ammessi.
Per altro verso sulle allegazioni della compagnia assicuratrice convenuta in ordine ad un concorso di colpa dell'attore va evidenziato che quanto contestato dai verbalizzanti al Pt_1
(art. 116 c. d. s. comma 16 e 17 per essere privo della patente di guida di motocicli di cilindrata 125, circostanza anche ammessa dall'attore in sede di interrogatorio formale) non ha avuto tuttavia alcuna influenza nel verificarsi dell'evento per cui è causa;
trattasi difatti di mera violazione di una norma che disciplina la circolazione che di per sé non è fonte di responsabilità, non ponendosi la violazione in questione quale elemento causale rispetto all'evento dannoso (v. in argomento, tra le altre, Cass sez. III, 19/11/2009, n.24432).
Sul quantum.
Ciò detto, venendo al quantum, la c.t.u. medico legale disposta nel corso del giudizio ha consentito di evidenziare che l'attore a seguito dell'incidente stradale occorso ha riportato politrauma con frattura terzo medio diafisi femore destro;
frattura composta stiloide radiale;
contusione cranio facciale non commotiva con ematoma sottogaleale frontale.
Ha quindi formulato le seguenti conclusioni medico-legali: giorni 220 di inabilità temporanea con la seguente distribuzione: ITT: 40 giorni;
ITP 75%
30 giorni, ITP 50%, 90 giorni ITP;
25% 60 giorni.
Valutato anche il pregiudizio estetico lieve moderato del trauma cranico con coinvolgimento facciale, con esiti cicatriziali plurimi a carico del volto e dell'arto inferiore destro, ha quantificato il danno biologico nella misura del 15%; ha riconosciuto congrue la spese documentate presenti nel fascicolo in forma di ricevute fiscali, per circa € 930,00.
Le conclusioni del c.t.u., suffragate da serie e logiche motivazioni, vengono senz'altro condivise per giungere alla decisione sul quantum debeatur, con le precisazioni nel prosieguo esposte.
Per la liquidazione del danno ci si può riferire alla Tabella Unica Nazionale, in vigore dal
5.3.2025, introdotta con la L 4 agosto 2017, n. 124, con l'art. 1, comma 17, per la
4 liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti (oltre i 9 punti di invalidità) basata su criteri di valutazione del danno ritenuti congrui dalla giurisprudenza di legittimità, ovvero le tabelle del Tribunale di Milano che negli ultimi anni la Cassazione aveva indicato come riferimento a livello nazionale (sentenze: 12408/2011 e 3802/2015).
Avendo il c.t.u. evidenziato che è divenuta più usurante l'attività di barista riferita dall'infortunato, nell'ottica della personalizzazione del danno si ritiene di dover operare un incremento nella misura del 15%; viene in rilievo, in sostanza, la cd. “cenestesi lavorativa” che consiste nella maggiore fatica o difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa che si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidata omnicomprensivamente come danno alla salute (Cassazione civile sez. VI, 22/05/2018, n. 12572 e altre conformi.
Diversamente dal danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica che richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona;
nella fattispecie nessuna allegazione è presente in tal senso negli atti difensivi dovendosi peraltro evidenziare che la prova della riduzione della capacità di guadagno e quindi di produzione di reddito è a carico del danneggiato.
Tenendo conto della personalizzazione di cui si è detto, dell'età del danneggiato al momento del sinistro della percentuale del danno biologico indicato nella relazione peritale, delle spese mediche ritenute congrue e del danno biologico temporaneo, operato l'incremento per sofferenza (che può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale desumibile dalla significativa percentuale di danno biologico), ne deriva il seguente risultato:
Danno biologico permanente (€ 3.327,20 x 15 x 0,915) € 45.665,85
Danno morale nel valore minimo (€ 924,96 x 15 x 0,915) € 12.695,10
A) Danno permanente complessivo (€ 63.782,46 x 0,915): € 58.360,95
Invalidità temporanea totale per 40 giorni: € 2.209,60
Invalidità temporanea al 75% per 30 giorni: € 1.242,90
Invalidità temporanea al 50% per 90 giorni: € 2.485,80
Invalidità temporanea al 25% per 60 giorni: € 828,60
B) Danno temporaneo totale: € 6.766,90
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 65.127,85
5 C) Aumento ex art. 138, comma 3 CAP (15% di € 58.360,95): € 8.754,14
D) Totale spese mediche: € 930,00
TOTALE GENERALE (A + B + C + D): € 74.811,99
E' incontestato che la Compagnia assicuratrice convenuta ha bonificato all'attore in data
7.11.2020, l'importo di € 30.500,00 accettata sia pur a titolo di acconto sul maggior danno.
Secondo i noti arresti giurisprudenziali la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito (febbraio 2018); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 9950 del 20/04/2017).
In applicazione dei criteri appena enunciati, sia l'importo complessivo del danno liquidabile in favore dell'attore quantificato in valuta corrente (€ 74.811,99), sia quello versato dalla compagnia assicuratrice convenuta (€ 30.500,00) devono essere quindi devalutati alla data dell'illecito (21.2.2018), rispettivamente con decorrenza dalla data della presente sentenza e da quella in cui risulta versato l'assegno (7.11.2020) e quindi sottratti l'uno all'altro: operazione che, nella fattispecie determina, il seguente risultato €. 32.360,87 (€ 62.709,13-
€ 30.348,26).
Tenendo conto anche degli accessori di legge medio tempore maturati sull'originaria sorte capitale devalutata alla data dell'illecito fino alla data dell'acconto versato e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto per quanto indicato al punto c), pari a € 1.009,67 rivalutazione + interessi sull'intero capitale, nonché € 9.492,17 quale rivalutazione + interessi sulla somma residua), emerge un ulteriore credito risarcitorio in favore di parte attrice di €
42.862,71 ( 32.360,87+ € 1.009,67+ € 9.492,17)
Conclusioni
Tale somma costituisce quindi quanto ancora dovuto all'attore in conseguenza dell'illecito.
Al versamento di tale importo vanno pertanto condannati i convenuti in solido, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo tenendo conto del valore del decisum seguono la soccombenza. Vengono definitivamente poste a carico dei convenuti, in solido, le spese per le consulenze tecniche già liquidate con separato decreto.
p.q.m.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di e nella contumacia di
[...] Controparte_1 CP_2
e ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
[...] CP_3 provvede:
ACCERTA e DICHIARA che l'attore è ancora creditore per i Parte_1 danni patiti in conseguenza del sinistro meglio descritto in parte motiva già detratto l'acconto ricevuto, dell'importo complessivo all'attualità, di € 42.862,71; CONDANNA per l'effetto i convenuti, in solid,o al pagamento della suddetta somma in suo favore, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
CONDANNA altresì i convenuti in solido, alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore che si liquidano, ai sensi del DM 55/2014, in complessivi €. 7100,00 per compensi professionali, in €. 786,00 per esborsi oltre spese forfettarie e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. SALVATORE GRACI dichiaratosi antistatario in comparsa conclusionale;
PONE definitivamente a carico dei convenuti, in solido, le spese per le consulenze tecniche già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento il 12 APRILE 2025 Il Giudice
Silvia Capitano
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