Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/03/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente rel.
2) Dott. Eugenio Troisi Giudice
3) Dott.ssa Veronica Vernetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2558 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 27.03.2025, vertente la separazione personale dei coniugi su ricorso congiunto
TRA
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in AR (Na) alla Via Pecchia n. 71, C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Rosa Amato, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 19.06.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di avere contratto matrimonio in AI (Na) il 14.10.1980 e che dalla loro unione erano nati i figli e tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, Per_1 Per_2 Per_3
dichiaravano che tra essi coniugi era venuta meno qualsivoglia comunione materiale e spirituale;
pertanto, avevano deciso di separarsi consensualmente alle condizioni riportate nel ricorso.
All'udienza del 27.03.2025 i ricorrenti comparivano dinanzi al Giudice delegato confermando la volontà di separarsi alle condizioni accessorie indicate nel ricorso introduttivo, come integrate in udienza.
Quindi il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni del P.M. che nulla opponeva.
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Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Quanto alle statuizioni accessorie le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, così come integrate all'udienza del 27.03.2025, le quali si trascrivono in corsivo.
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
2) Dichiarare sciolta la comunione dei beni tra i coniugi, con conseguente ordine al Comune di
AI di annotare il decreto di omologa di separazione a margine dell'atto di matrimonio;
3) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver ripartito fra loro i beni in comune, di aver definito tra loro concordemente ogni altro rapporto patrimoniale intercorrente e di non aver null'altro a che pretendere l'uno dall'altro a ciascun titolo, neppure a titolo di mantenimento.
4) La casa coniugale, appartamento sito in AR alla Via B. Croce n. 15, primo piano, int. 3, riportato al N.C.E.U. alla partita 3850, Foglio 5, num. 376 sub. 6 cat. A/2, cl 5^ v. 6,0 Ren. Cat. L.
720.000 di proprietà del sig. , pervenutagli per atto di donazione della propria Parte_2
genitrice redatto in data 11.05.1992 atto per notar Dott. registrato all'Ufficio Persona_4
Atti pubblici di Napoli il 28.05.1992 e successiva divisione tra i germani redatta in data 11.05.1992 atto per notar Dott. registrato all'Ufficio Atti pubblici di Napoli il 28.05.1992, Persona_4
con gli arredi e corredi sarà abitata dalla sig.ra per tutta la durata della sua vita. Parte_1
Il sig. , si obbliga a riconoscere su detta proprietà la costituzione di un diritto di abitazione Pt_2
in favore della sig.ra a tempo indeterminato da formalizzare in forma notarile Parte_1
idonea alla trascrizione nei pubblici registri entro il termine di 18 mesi decorrenti dal decreto di omologazione dell'accordo di separazione.
5) La sig.ra si obbliga a trasferire a titolo gratuito entro 18 mesi dalla sentenza di Parte_1
separazione, tramite atto notarile, in favore del sig. la piena proprietà pari alla Parte_2
quota di 500 millesimi dei seguenti beni immobili:
a) appartamento sito in Vinchiaturo (CB) località “Campate” facente parte di un complesso turistico residenziale denominato “Smeraldo” posto al piano terra con annesso giardino, confinante con vialetto condominiale, sub. 4, vialetto condominiale sub. 5, scala di accesso al piano superiore, appartamento sub 36 e d appartamento sub. 47 riportato al N.C.E.U. di Vinchiaturo denunziato con modello D del 16.11.1994 prot. N. 3083 ed identificato con i seguenti dati: foglio 30; partita 3202,
2 mappale 638 sub 34 -35, Contrada Roseti, piano terra, acquistato in data 28.12.1994 da entrambi i coniugi dalla Società Cooperativa Edilizia s.r.l. LA GRANDE QUERCIA per atto di assegnazione di società cooperativa redatto dal TA e registrato a Napoli il 28.12.1994 al n. Persona_5
4982/2V atti privati;
b) appartamento sito in AR (NA) alla Via Benedetto Croce n. 15, sito al piano terra e distinto col int. 1, con altro ingresso in via Petrarca n. 2, composto di un vano e accessori, confinante con terraneo sub. 11, con proprietà Bifulco o aventi causa, con via F. Petrarca e con il cortile. Riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di AR al foglio 5 num. 376 sub. 4, cat A/2, cl. 5, v. 2,5, Rend.
Cat. €. 154,94 acquistato in data 30.09.2020 con atto di compravendita redatto per TA Per_1
di e registrato a Napoli il 08.10.2020 al n. 33784 repertorio n. 140544I; Per_4
c) terraneo uso deposito con servizio di circa 20 mq in AR (NA) alla Via Benedetto Croce n. 15, sito al piano terra e distinto con l'interno 1 riportato al N.C.E.U al foglio 5 num. 376 sub. 4, acquistato in data 30.09.2020 con atto di compravendita redatto per TA di;
Per_1 Per_4
d) terraneo uso deposito con servizio di circa 30 mq in AR (NA) alla Via Benedetto Croce n. 15, sito al piano terra e distinto con l'interno 1 riportato al N.C.E.U al foglio 5 num. 376 sub. 11, acquistato in data 30.09.2020 con atto di compravendita redatto per TA di e Per_1 Per_4
registrato a Napoli il 08.10.2020 al n. 33784. Come indicato all'art. 5 dell'atto di compravendita registrato a Napoli il 08.10.2020 al n. 33784 redatto per TA di , i terranei di cui Per_1 Per_4
sopra sono destinati a pertinenza dell'appartamento;
e) appezzamento di terreno senza caratteristiche agricole sito in Castelvolturno (CE) loc. “Pesole dei pescatori” esteso are due e centiare quarantasei catastali riportato in catasto rustico alla partita
6045/4242 Foglio 2, particella 684, sub. G, acquistato in data 31.08.1984 dal sig. , Parte_2
con atto per TA in costanza di matrimonio. Persona_6
Il Collegio ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non appaiono contrarie a norme imperative, pertanto le stesse possono essere recepite nella presente decisione, precisando però che si limita a prendere atto delle pattuizioni contenute nei numeri 4 e 5 dell'accordo, in quanto esulano dalle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
e , nato ad [...] il [...], alle condizioni pattuite dalle parti come Parte_2
precisato in parte motiva a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per
3 l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di AI (Na), nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 172, p. II, S. A, anno 1980).
c) nulla per le spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 28.03.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Nadia Zampogna
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