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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/03/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.g. n. 2520/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore -
nel procedimento r.g. n. 2520/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 14/03/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 25/10/2024 da , rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in atti, dall'avv.to PAOLA CANGIANO e , rappresentato e difeso, giusta CP_1
procura in atti, dall'avv.to MAURO RICCIARDI, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Caserta in data 15/12/2016 e che dalla loro unione non sono nati figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“1) I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente, nel mutuo e reciproco rispetto.
2) L'appartamento, già abitazione coniugale, rimarrà nella disponibilità ed onere del marito, mentre il mobilio, in esso contenuto, sarà ripartito come già concordato tra i coniugi. La moglie provvederà
a locare nuova abitazione per sé, rinunciando sin da ora a qualsiasi assegno di mantenimento per sé stessa. 3) La moglie provvederà al ritiro di tutti gli effetti personali suoi;
4) I coniugi di comune accordo, nell'anno 2015 decidevano di ristrutturare la casa Parte_2
coniugale, di talchè la sig.ra effettuava, a nome proprio, una richiesta di finanziamento Pt_1
presso il proprio Istituto di credito Banca Mediolanum per un importo di euro 49.625,00 oltre interessi, mediante versamento di euro 551,60 mensili, per un totale di N. 122 rate;
5) Il sig. nell' anno 2022 acquistava un'autovettura (BMW tg. FX940GK) di cui attualmente CP_1
è proprietario e utilizzatore, mediante finanziamento acceso presso Findomestic per un importo di
36.631,15 intestato alla sig.ra pari ad euro 610,00 mensili per un totale di n 60 rate;
Pt_1
6) Il SI. , pertanto, si obbliga a versare la somma di euro 700,00 mensili direttamente CP_1
alla sig.ra , per il pagamento del residuo di entrambi i finanziamenti pari ad € 29.090,00 Pt_1
(ventinovemilanovanta/00) a partire dal mese di novembre 2024 fino allo scadere dell'ultima rata che corrisponde a marzo 2028 (n.41 rate) , tramite bonifico bancario da effettuare ogni 5 del mese.
7) La SI.ra si impegna a trasferire entro due mesi la propria residenza altrove. Parte_1
8) I coniugi dichiarano di aver risolto tutte le pendenze immobiliari”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
Rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c.;
rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 CP_1
ER NF (SA) il 02/01/1970;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caserta di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 32, parte
II, serie A, anno 2016;
3) Rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 17/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore -
nel procedimento r.g. n. 2520/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 14/03/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 25/10/2024 da , rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in atti, dall'avv.to PAOLA CANGIANO e , rappresentato e difeso, giusta CP_1
procura in atti, dall'avv.to MAURO RICCIARDI, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Caserta in data 15/12/2016 e che dalla loro unione non sono nati figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“1) I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente, nel mutuo e reciproco rispetto.
2) L'appartamento, già abitazione coniugale, rimarrà nella disponibilità ed onere del marito, mentre il mobilio, in esso contenuto, sarà ripartito come già concordato tra i coniugi. La moglie provvederà
a locare nuova abitazione per sé, rinunciando sin da ora a qualsiasi assegno di mantenimento per sé stessa. 3) La moglie provvederà al ritiro di tutti gli effetti personali suoi;
4) I coniugi di comune accordo, nell'anno 2015 decidevano di ristrutturare la casa Parte_2
coniugale, di talchè la sig.ra effettuava, a nome proprio, una richiesta di finanziamento Pt_1
presso il proprio Istituto di credito Banca Mediolanum per un importo di euro 49.625,00 oltre interessi, mediante versamento di euro 551,60 mensili, per un totale di N. 122 rate;
5) Il sig. nell' anno 2022 acquistava un'autovettura (BMW tg. FX940GK) di cui attualmente CP_1
è proprietario e utilizzatore, mediante finanziamento acceso presso Findomestic per un importo di
36.631,15 intestato alla sig.ra pari ad euro 610,00 mensili per un totale di n 60 rate;
Pt_1
6) Il SI. , pertanto, si obbliga a versare la somma di euro 700,00 mensili direttamente CP_1
alla sig.ra , per il pagamento del residuo di entrambi i finanziamenti pari ad € 29.090,00 Pt_1
(ventinovemilanovanta/00) a partire dal mese di novembre 2024 fino allo scadere dell'ultima rata che corrisponde a marzo 2028 (n.41 rate) , tramite bonifico bancario da effettuare ogni 5 del mese.
7) La SI.ra si impegna a trasferire entro due mesi la propria residenza altrove. Parte_1
8) I coniugi dichiarano di aver risolto tutte le pendenze immobiliari”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
Rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c.;
rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 CP_1
ER NF (SA) il 02/01/1970;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caserta di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 32, parte
II, serie A, anno 2016;
3) Rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 17/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio