Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/02/2014, n. 4429
CASS
Sentenza 25 febbraio 2014

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In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai sensi dell'art 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, in relazione all'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ai fini del computo non si tiene conto del tempo occorso per il procedimento amministrativo che abbia preceduto il giudizio, anche quando il preventivo esperimento del procedimento sia normativamente prescritto senza predeterminazione di un termine massimo e lo stesso si sia svolto prima dell'entrata in vigore dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (il quale prevede, in difetto di specifiche disposizioni, un generalizzato termine massimo di trenta giorni), non partecipando siffatto procedimento della natura giurisdizionale del processo, che è soltanto quello che si svolge davanti ad un giudice. Si deve, invece, tener conto, nel computo della durata del processo, dei tempi occorsi per l'espletamento di attività endoprocessuali, riferibili ad organi dell'apparato giudiziario e ad ausiliari del giudice, nonché delle protrazioni del processo dovute all'operato di altri soggetti istituzionali, comunque incidenti sul relativo corso.

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    FATTI DI CAUSA In data 27 febbraio 2015 A. Maria propose ricorso ex art. 3 della l. n. 89 del 2001 davanti alla Corte di appello di Firenze, premettendo che: a) in data 29 settembre 2010 aveva depositato dinanzi alla Corte di appello di Perugia ricorso ai sensi dell'art. 3 della l. n. 89 del 2001, lamentando la eccessiva durata di un giudizio di equa riparazione, introdotto dinanzi alla Corte di appello di Roma nell'ottobre del 2005; b) la Corte di appello di Perugia, con decreto depositato in data 19 dicembre 2011, aveva dichiarato la domanda inammissibile, condannandola a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del procedimento; c) avverso detto decreto la A. aveva proposto …

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  • 3Corte costituzionale
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    RITENUTO IN FATTO 1.- Nel corso di un giudizio proposto per ottenere un equo indennizzo per l'eccessiva durata di una precedente procedura di liquidazione coatta amministrativa, l'adita Corte d'appello di Bologna, in composizione monocratica - premessane la rilevanza e ritenutane la non manifesta infondatezza «in relazione agli articoli 3, 24 e 117 Cost.» - ha sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1-bis, commi 1 e 2, e 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile). Ad avviso della …

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 marzo 2018
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/02/2014, n. 4429
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4429
Data del deposito : 25 febbraio 2014

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