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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/07/2025, n. 3083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3083 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
4082/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di CA in funzione di Giudice del lavoro , nella persona del Giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 16 Giugno 2025 come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ricorrendo i presupposti, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4082/2024 R.G. promosso
DA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente viale delle Province 261, Parte_1
c. f. , rappresentata in giudizio e difesa dall'avv. Adriano R. Cavallaro C.F._1 come da procura alle liti in atti di giudizio, domiciliata presso il suo studio in Giarre via Fratelli
Cairoli n. 12 ;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c.f. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 in giudizio rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Alessandra Vetri come da procura in atti di giudizio , che si costituisce in giudizio anche quale procuratrice della , domiciliato in CA Piazza Controparte_2
CP_ della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale
Resistente
. f. con sede in Roma via Giuseppe Controparte_3 P.IVA_2
Grezar 14 in persona del Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Sicilia Controparte_4 debitamente autorizzato per procura speciale autenticata dal notaio in Roma , Persona_1 repertorio n. 180134, racc. n. 12348 del 22/06/2023 , in giudizio rappresentato e difeso dall'avv.
Consolato Masucci come da procura in atti depositata , domiciliato elettivamente presso il suo studio in Reggio Calabria, via Aschenez n. 1/i;
Resistente Oggetto : opposizione ad intimazioni pagamento e cartelle.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/04/2024 parte ricorrente impugnava in giudizio tre intimazioni di pagamento e gli avvisi di addebito a ciascuna sottesi, deduceva che le intimazioni opposte erano state tutte notificate in data 25/03/2024 dal Concessionario del servizio di riscossione.
Intimazione di pagamento n. 29320229010979649 000 che viene impugnata dalla ricorrente unitamente ai sottesi avvisi di addebito:
CP_
avviso di addebito 59320130005002339000 , notificato il 10/01/2014 da di CA per omesso versamento contributi VS , riferiti al 2012 per € 2.463,35;
avviso di addebito 593 20140001633904000 notificato in data 11/06/2014 da per omesso CP_5
versamento contributi VS riferiti all'anno 2013 per € 1.285,26;
CP_
avviso di addebito59320160002296889000 , notificato il 25/5/2016 da di CA per omesso versamento contributi VS dell'anno 2015 per €2.451,12;
CP_
avviso di addebito 593 20160006709844000 , notificato il 30/11/2016 da di CA per contributi VS non versati dell'anno2015 per € 1.208,26;
CP_
avviso di addebito59320170004706178000 notificato il 04/10/2017 da di CA per omesso versamento contributi VS dell'anno 2016 per euro 2.357,11.
Veniva altresì impugnata intimazione di pagamento 29320229020574421000 in riferimento al sotteso CP_ avviso di addebito 59320160006709844000 notificato il 30.11.2016 da di CA per contributi
VS dell'anno 2015 per euro 1315,55.
Veniva impugnata altresì intimazione di pagamento 29320239009257819000 cui risulta sotteso CP_ avviso di addebito 59320170004706178000 notificato il 04/10/2017 da di CA per contributi
VS 2016 per un importo di euro 2.707,65; CP_ avviso di addebito 59320180004319306000 notificato il 12/07/2018 da di CA per contributi
VS del 2017 per l'importo di euro 4.016,83; CP_ avviso di addebito 59320180010679791000 notificato il 22/03/2019 da di CA per contributi anno 2017 per un importo di euro 19.101,63.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva il decorso di prescrizione di tutti i contributi portati dagli atti impugnati, poiché dalle annualità cui facevano riferimento i contributi sino alla data di notifica delle intimazioni, nessun atto interruttivo era stato comunicato e pertanto deduceva fosse prescritto il diritto degli enti di agire in via esecutiva per il recupero coatto delle somme.
Deduceva ed eccepiva altresì la prescrizione maturata successivamente la notifica di ciascun titolo esecutivo sopra specificato. Secondo la ricorrente anche a volere concedere per buona ed efficace la notifica di ciascun avviso di addebito , nel corso degli anni non erano stati notificati atti interruttivi idonei ad interrompere il decorso di prescrizione quinquennale e pertanto al momento della comunicazione delle intimazioni impugnate ( 25.03.2024), i contributi erano tutti prescritti.
Sotto altro profilo deduceva la carenza di motivazione degli atti impugnati che non davano spiegazione del calcolo degli interessi maturati ed applicati , eccepiva in ogni caso l'erroneità del detto calcolo. Richiamava l'art. 3 dello Statuto del Contribuente e concludeva per la nullità di ciascuna cartella per carenza di motivazione.
Chiedeva pertanto che il Tribunale dichiarasse prescritti tutti i crediti e che annullasse le iscrizioni a ruolo e cartelle impugnate. Con provvedimento depositato il 22/04/2024 il Tribunale sospendeva i ruoli e le cartelle all'esame di giudizio e fissava l'udienza di discussione.
Successivamente si costituiva l' in data 16/09/2024 che in via preliminare Controparte_6 eccepiva e deduceva la regolare notifica di tutti gli avvisi di addebito a mezzo posta raccomandata diretta ed evidenziava la ritualità delle dette notifiche.
Deduceva allo stesso tempo la tardività ed inammissibilità delle doglianze di carattere formale proposte dalla parte ricorrente poiché l'impugnazione degli avvisi di addebito era stata proposta nel
Caso all'esame ben oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999, quando i crediti erano divenuti incontestabili. Sotto il profilo particolare delle irregolarità formali degli atti impugnati , evidenziava che dovevano farsi valere nel termine di cui all'art. 617 c.p.c. ovverosia entro venti giorni dalla notifica di ciascun avviso di addebito , che risaliva ormai da anni nel tempo e pertanto tali tipi di doglianze risultavano inammissibili e tardive .
Sotto il profilo della prescrizione successivamente maturata alla notifica degli atti impugnati , deduceva che tale motivo di impugnazione qualificava il ricorso come opposizione all'esecuzione il cui contraddittore non era l' , perché non aveva la disponibilità dell'azione esecutiva e degli CP_1 atti intrapresi e notificati , piuttosto contraddittore era cui l' aveva richiesto nota CP_3 CP_1 informativa di atti interruttivi di prescrizione che fossero stati notificati a salvaguardia dei crediti.
Chiedeva comunque la conferma degli atti impugnati e dell'obbligo del loro pagamento con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in data 23/09/2024 l' che in via preliminare Controparte_3 eccepiva carenza di legittimazione passiva in riferimento alle doglianze legate alla rituale notifica degli avvisi di addebito , aspetto rientrante nella competenza dell'istituto per espressa previsione di legge , secondo il decreto legge n. 78 del 2010 . Solo successivamente la notifica dell'avviso di CP_ addebito emesso da e notificato dal medesimo ente , decorsi sessanta giorni , Controparte_3 poteva avviare le procedure di espropriazione forzata , con i poteri e facoltà che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Nella fattispecie la resistente odierna evidenziava di avere notificato un atto interruttivo del decorso di prescrizione in data 19/04/2018 che consisteva nell'intimazione di pagamento
29320179034987890000. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso perché nella fattispecie nessuna prescrizione dei crediti era decorsa, depositava in giudizio gli atti indicati in memoria di costituzione con prova di notifica.
La causa veniva trattata documentalmente con il deposito di note scritte autorizzate e allegati .Questo giudice in data 14/05/2025 veniva delegato per la decisione del giudizio e fissata l'udienza di discussione . Veniva disposta la sostituzione dell'udienza del 16/06/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ricorrendo i presupposti di legge , alla scadenza del termine, viste le note con istanze e conclusioni come in atti depositate , la causa viene definita con il presente provvedimento.
∗∗∗∗∗∗∗∗
In via preliminare occorre evidenziare lo stralcio degli avvisi di addebito 593 2013000500233900 e dell'avviso di addebito 59320140001633904000 , come documentato dalla resistente Controparte_3
con estratto di ruolo depositato unitamente alla memoria di costituzione. Anche la
[...]
CP_ memoria di costituzione della resistente fa riferimento allo stralcio dei titoli sopra specificati, stralcio avvenuto in applicazione di legge da parte del Concessionario.
Il ricorso all'esame di giudizio risulta depositato in atti in data 22/04/2024 mentre le intimazioni di pagamento impugnate ,risultano tutte notificate in data 25/03/2024, pertanto il ricorso afferente i contributi previdenziali, portati da tutti gli atti impugnati ,risulta proposto nel termine di legge di quaranta giorni ex art. 24 D.Lgs. 46/1999 , tuttavia supera il termine di venti giorni previsto per l'impugnazione alla regolarità degli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c. , visto il richiamo operato dall'art. 29 d.lgs. 46/99 alle forme ordinarie di impugnazione. Risultano pertanto fondate le eccezioni di CP_ inammissibilità, proposte da in riferimento alle doglianze di carattere formale proposte in ricorso nei confronti degli atti impugnati e che riguardano la difformità degli avvisi di addebito dallo Statuto del contribuente, illegittimità del tasso di interesse applicato e carenza di motivazione.
Tali doglianze si presentano tardive comunque infondate e non possono trovare accoglimento. CP_ La parte resistente produce prova di notifica diretta a mezzo raccomandata di tutti gli avvisi di addebito impugnati nell'arco temporale intercorso dal 2014 al 2019, dando prova allo stesso tempo della incontestabilità dei crediti , diventa pertanto motivo centrale di impugnazione quello legato al decorso di prescrizione successivo alla notifica di ciascun avviso di addebito.
L fornisce prova di notifica dell'intimazione di pagamento 293 Controparte_3
20179034987890000 notificata il 19/04/2018. Tale intimazione tuttavia porta sottesi solo gli avvisi di addebito già stralciati e sopra specificati e non rappresenta un atto interruttivo della prescrizione per gli altri titoli esecutivi all'esame di questo giudizio. Occorre evidenziare in questa sede che gli avvisi di addebito 59320160006709844000 e l'avviso di addebito 59320170004706178000 sono sottesi nelle tre intimazioni di pagamento impugnate in giudizio , tutte notificate il 25/03/2024.
Alla fattispecie all'esame in cui risulta provata la notifica a mezzo posta raccomandata diretta degli avvisi di addebito e di un titolo( 59320180004319306000) notificato a mezzo PEC il12/7/2018 , si applica altresì la legislazione del periodo di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività di accertamento fiscale , inizialmente prevista dal D.L. 18/2020 dall' 8 marzo 2020
-31 maggio 2020, successivamente prorogata sino al 31 agosto 2021. Il decreto “ Sostegni bis”( DL
n. 73/2021) , convertito con modificazioni dalla legge 106/2021, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione dell'attività di riscossione nonché la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e delle procedure di riscossione cautelari ed esecutive , che non potevano essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Sul punto si richiama l'orientamento di questo Tribunale sul calcolo del termine di prescrizione dei contributi , in riferimento alla sospensione dell'attività di riscossione prevista dalla citata normativa emergenziale da Covid-19, come si evince dal passaggio della sentenza Trib. Lavoro CA
n.1427/2023 : “ trova applicazione l'art. 68 co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla L.
27/2020, secondo cui “ Con riferimento alle tributarie e non , sono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto- legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni , dalla legge30 luglio 2010 , n. 122.I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n.159”.
Stabilisce poi l'art. 12 del D.Lgs.n. 159/2015 quanto segue : “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali , e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali , a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate,la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo , accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione , in deroga alle disposizioni dell'art. 3 comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.Salvo diverse disposizioni , i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione[…]”. Ne discende che nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e ventitré giorni al termine finale di prescrizione( cfr. sentenza n. 292/2023 Trib. Lavoro CA) pari a complessivi 542 giorni”.
Applicato tale periodo di sospensione ai titoli esecutivi all'esame di giudizio tuttavia gli avvisi di addebito risultano prescritti alla data di notifica delle tre distinte intimazioni impugnate , notificate al
25/03/2024, ad eccezione del titolo n. 59320180010679791000 notificato il 22.3.2019.
Pertanto , escludendo i titoli che risultano stralciati dal Concessionario, i titoli prescritti sono di seguito specificati:
l'avviso di addebito 5932016000226889000 notificato il 25.05.2016 , si sarebbe comunque prescritto il 17.11.2022 anche applicando la sopra indicata sospensione;
l'avviso di addebito 593201600006709844000 notificato il 30.11.2016 , si sarebbe comunque prescritto in data 23.04.2023;
l'avviso di addebito 59320170004706178000 notificato il 04.10.2017 si sarebbe prescritto in data
27.03.2023;
l'avviso di addebito 59320180004319306000 notificato il 12/07/2018 , si sarebbe prescritto il
04.01.2024 ;
l'avviso di addebito 59320180010679791000 notificato il 22.03.2019 si sarebbe prescritto il
14.09.2025.
Alla data di notifica delle intimazioni di pagamento ( 25.03.2024) i titoli sopra specificati risultavano prescritti.
Occorre evidenziare infine che lo stralcio dei due avvisi di addebito sopra indicati ,è avvenuto in applicazione di legge da parte del . CP_7
Segnatamente risulta stralciato l'avviso di addebito 593 20130005002339000 in forza del D.L. n.
119/2018 e D.L. 41/2021;
Risulta stralciato l'avviso di addebito 59320140001633904000 in forza del D.L. 119/2018 e D.L.
41/2021.
Pertanto il ricorso trova accoglimento parziale in riferimento agli avvisi di addebito prescritti, solo in riferimento al titolo 59320180010679791000 la prescrizione non è decorsa.
Le spese seguono la soccombenza e sono a carico delle resistenti in solido nei confronti della parte ricorrente, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Tenendo conto dei titoli stralciati automaticamente e del titolo dovuto e non prescritto le spese sono compensate per metà tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di CA in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4082/2024 R.G. , disattesa ogni contraria istanza ed eccezione , così provvede
:
Dichiara avvenuto lo stralcio degli avvisi di addebito 59320130005002339000;
59320140001633904000;
Dichiara prescritti i titoli impugnati con eccezione dell'avviso di addebito 59320180010679791000 che non risulta prescritto , con obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
Condanna le parti resistenti a rimborsare metà delle spese di giudizio alla parte ricorrente , che liquida in euro 931,75 oltre rimborso forfettario al 15% Iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Cavallaro Adriano Rodolfo;
Compensa per la metà le spese di giudizio tra le parti.
CA 15/07/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di CA in funzione di Giudice del lavoro , nella persona del Giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 16 Giugno 2025 come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ricorrendo i presupposti, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4082/2024 R.G. promosso
DA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente viale delle Province 261, Parte_1
c. f. , rappresentata in giudizio e difesa dall'avv. Adriano R. Cavallaro C.F._1 come da procura alle liti in atti di giudizio, domiciliata presso il suo studio in Giarre via Fratelli
Cairoli n. 12 ;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c.f. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 in giudizio rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Alessandra Vetri come da procura in atti di giudizio , che si costituisce in giudizio anche quale procuratrice della , domiciliato in CA Piazza Controparte_2
CP_ della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale
Resistente
. f. con sede in Roma via Giuseppe Controparte_3 P.IVA_2
Grezar 14 in persona del Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Sicilia Controparte_4 debitamente autorizzato per procura speciale autenticata dal notaio in Roma , Persona_1 repertorio n. 180134, racc. n. 12348 del 22/06/2023 , in giudizio rappresentato e difeso dall'avv.
Consolato Masucci come da procura in atti depositata , domiciliato elettivamente presso il suo studio in Reggio Calabria, via Aschenez n. 1/i;
Resistente Oggetto : opposizione ad intimazioni pagamento e cartelle.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/04/2024 parte ricorrente impugnava in giudizio tre intimazioni di pagamento e gli avvisi di addebito a ciascuna sottesi, deduceva che le intimazioni opposte erano state tutte notificate in data 25/03/2024 dal Concessionario del servizio di riscossione.
Intimazione di pagamento n. 29320229010979649 000 che viene impugnata dalla ricorrente unitamente ai sottesi avvisi di addebito:
CP_
avviso di addebito 59320130005002339000 , notificato il 10/01/2014 da di CA per omesso versamento contributi VS , riferiti al 2012 per € 2.463,35;
avviso di addebito 593 20140001633904000 notificato in data 11/06/2014 da per omesso CP_5
versamento contributi VS riferiti all'anno 2013 per € 1.285,26;
CP_
avviso di addebito59320160002296889000 , notificato il 25/5/2016 da di CA per omesso versamento contributi VS dell'anno 2015 per €2.451,12;
CP_
avviso di addebito 593 20160006709844000 , notificato il 30/11/2016 da di CA per contributi VS non versati dell'anno2015 per € 1.208,26;
CP_
avviso di addebito59320170004706178000 notificato il 04/10/2017 da di CA per omesso versamento contributi VS dell'anno 2016 per euro 2.357,11.
Veniva altresì impugnata intimazione di pagamento 29320229020574421000 in riferimento al sotteso CP_ avviso di addebito 59320160006709844000 notificato il 30.11.2016 da di CA per contributi
VS dell'anno 2015 per euro 1315,55.
Veniva impugnata altresì intimazione di pagamento 29320239009257819000 cui risulta sotteso CP_ avviso di addebito 59320170004706178000 notificato il 04/10/2017 da di CA per contributi
VS 2016 per un importo di euro 2.707,65; CP_ avviso di addebito 59320180004319306000 notificato il 12/07/2018 da di CA per contributi
VS del 2017 per l'importo di euro 4.016,83; CP_ avviso di addebito 59320180010679791000 notificato il 22/03/2019 da di CA per contributi anno 2017 per un importo di euro 19.101,63.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva il decorso di prescrizione di tutti i contributi portati dagli atti impugnati, poiché dalle annualità cui facevano riferimento i contributi sino alla data di notifica delle intimazioni, nessun atto interruttivo era stato comunicato e pertanto deduceva fosse prescritto il diritto degli enti di agire in via esecutiva per il recupero coatto delle somme.
Deduceva ed eccepiva altresì la prescrizione maturata successivamente la notifica di ciascun titolo esecutivo sopra specificato. Secondo la ricorrente anche a volere concedere per buona ed efficace la notifica di ciascun avviso di addebito , nel corso degli anni non erano stati notificati atti interruttivi idonei ad interrompere il decorso di prescrizione quinquennale e pertanto al momento della comunicazione delle intimazioni impugnate ( 25.03.2024), i contributi erano tutti prescritti.
Sotto altro profilo deduceva la carenza di motivazione degli atti impugnati che non davano spiegazione del calcolo degli interessi maturati ed applicati , eccepiva in ogni caso l'erroneità del detto calcolo. Richiamava l'art. 3 dello Statuto del Contribuente e concludeva per la nullità di ciascuna cartella per carenza di motivazione.
Chiedeva pertanto che il Tribunale dichiarasse prescritti tutti i crediti e che annullasse le iscrizioni a ruolo e cartelle impugnate. Con provvedimento depositato il 22/04/2024 il Tribunale sospendeva i ruoli e le cartelle all'esame di giudizio e fissava l'udienza di discussione.
Successivamente si costituiva l' in data 16/09/2024 che in via preliminare Controparte_6 eccepiva e deduceva la regolare notifica di tutti gli avvisi di addebito a mezzo posta raccomandata diretta ed evidenziava la ritualità delle dette notifiche.
Deduceva allo stesso tempo la tardività ed inammissibilità delle doglianze di carattere formale proposte dalla parte ricorrente poiché l'impugnazione degli avvisi di addebito era stata proposta nel
Caso all'esame ben oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999, quando i crediti erano divenuti incontestabili. Sotto il profilo particolare delle irregolarità formali degli atti impugnati , evidenziava che dovevano farsi valere nel termine di cui all'art. 617 c.p.c. ovverosia entro venti giorni dalla notifica di ciascun avviso di addebito , che risaliva ormai da anni nel tempo e pertanto tali tipi di doglianze risultavano inammissibili e tardive .
Sotto il profilo della prescrizione successivamente maturata alla notifica degli atti impugnati , deduceva che tale motivo di impugnazione qualificava il ricorso come opposizione all'esecuzione il cui contraddittore non era l' , perché non aveva la disponibilità dell'azione esecutiva e degli CP_1 atti intrapresi e notificati , piuttosto contraddittore era cui l' aveva richiesto nota CP_3 CP_1 informativa di atti interruttivi di prescrizione che fossero stati notificati a salvaguardia dei crediti.
Chiedeva comunque la conferma degli atti impugnati e dell'obbligo del loro pagamento con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in data 23/09/2024 l' che in via preliminare Controparte_3 eccepiva carenza di legittimazione passiva in riferimento alle doglianze legate alla rituale notifica degli avvisi di addebito , aspetto rientrante nella competenza dell'istituto per espressa previsione di legge , secondo il decreto legge n. 78 del 2010 . Solo successivamente la notifica dell'avviso di CP_ addebito emesso da e notificato dal medesimo ente , decorsi sessanta giorni , Controparte_3 poteva avviare le procedure di espropriazione forzata , con i poteri e facoltà che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Nella fattispecie la resistente odierna evidenziava di avere notificato un atto interruttivo del decorso di prescrizione in data 19/04/2018 che consisteva nell'intimazione di pagamento
29320179034987890000. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso perché nella fattispecie nessuna prescrizione dei crediti era decorsa, depositava in giudizio gli atti indicati in memoria di costituzione con prova di notifica.
La causa veniva trattata documentalmente con il deposito di note scritte autorizzate e allegati .Questo giudice in data 14/05/2025 veniva delegato per la decisione del giudizio e fissata l'udienza di discussione . Veniva disposta la sostituzione dell'udienza del 16/06/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ricorrendo i presupposti di legge , alla scadenza del termine, viste le note con istanze e conclusioni come in atti depositate , la causa viene definita con il presente provvedimento.
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In via preliminare occorre evidenziare lo stralcio degli avvisi di addebito 593 2013000500233900 e dell'avviso di addebito 59320140001633904000 , come documentato dalla resistente Controparte_3
con estratto di ruolo depositato unitamente alla memoria di costituzione. Anche la
[...]
CP_ memoria di costituzione della resistente fa riferimento allo stralcio dei titoli sopra specificati, stralcio avvenuto in applicazione di legge da parte del Concessionario.
Il ricorso all'esame di giudizio risulta depositato in atti in data 22/04/2024 mentre le intimazioni di pagamento impugnate ,risultano tutte notificate in data 25/03/2024, pertanto il ricorso afferente i contributi previdenziali, portati da tutti gli atti impugnati ,risulta proposto nel termine di legge di quaranta giorni ex art. 24 D.Lgs. 46/1999 , tuttavia supera il termine di venti giorni previsto per l'impugnazione alla regolarità degli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c. , visto il richiamo operato dall'art. 29 d.lgs. 46/99 alle forme ordinarie di impugnazione. Risultano pertanto fondate le eccezioni di CP_ inammissibilità, proposte da in riferimento alle doglianze di carattere formale proposte in ricorso nei confronti degli atti impugnati e che riguardano la difformità degli avvisi di addebito dallo Statuto del contribuente, illegittimità del tasso di interesse applicato e carenza di motivazione.
Tali doglianze si presentano tardive comunque infondate e non possono trovare accoglimento. CP_ La parte resistente produce prova di notifica diretta a mezzo raccomandata di tutti gli avvisi di addebito impugnati nell'arco temporale intercorso dal 2014 al 2019, dando prova allo stesso tempo della incontestabilità dei crediti , diventa pertanto motivo centrale di impugnazione quello legato al decorso di prescrizione successivo alla notifica di ciascun avviso di addebito.
L fornisce prova di notifica dell'intimazione di pagamento 293 Controparte_3
20179034987890000 notificata il 19/04/2018. Tale intimazione tuttavia porta sottesi solo gli avvisi di addebito già stralciati e sopra specificati e non rappresenta un atto interruttivo della prescrizione per gli altri titoli esecutivi all'esame di questo giudizio. Occorre evidenziare in questa sede che gli avvisi di addebito 59320160006709844000 e l'avviso di addebito 59320170004706178000 sono sottesi nelle tre intimazioni di pagamento impugnate in giudizio , tutte notificate il 25/03/2024.
Alla fattispecie all'esame in cui risulta provata la notifica a mezzo posta raccomandata diretta degli avvisi di addebito e di un titolo( 59320180004319306000) notificato a mezzo PEC il12/7/2018 , si applica altresì la legislazione del periodo di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività di accertamento fiscale , inizialmente prevista dal D.L. 18/2020 dall' 8 marzo 2020
-31 maggio 2020, successivamente prorogata sino al 31 agosto 2021. Il decreto “ Sostegni bis”( DL
n. 73/2021) , convertito con modificazioni dalla legge 106/2021, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione dell'attività di riscossione nonché la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e delle procedure di riscossione cautelari ed esecutive , che non potevano essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Sul punto si richiama l'orientamento di questo Tribunale sul calcolo del termine di prescrizione dei contributi , in riferimento alla sospensione dell'attività di riscossione prevista dalla citata normativa emergenziale da Covid-19, come si evince dal passaggio della sentenza Trib. Lavoro CA
n.1427/2023 : “ trova applicazione l'art. 68 co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla L.
27/2020, secondo cui “ Con riferimento alle tributarie e non , sono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto- legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni , dalla legge30 luglio 2010 , n. 122.I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n.159”.
Stabilisce poi l'art. 12 del D.Lgs.n. 159/2015 quanto segue : “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali , e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali , a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate,la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo , accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione , in deroga alle disposizioni dell'art. 3 comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.Salvo diverse disposizioni , i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione[…]”. Ne discende che nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e ventitré giorni al termine finale di prescrizione( cfr. sentenza n. 292/2023 Trib. Lavoro CA) pari a complessivi 542 giorni”.
Applicato tale periodo di sospensione ai titoli esecutivi all'esame di giudizio tuttavia gli avvisi di addebito risultano prescritti alla data di notifica delle tre distinte intimazioni impugnate , notificate al
25/03/2024, ad eccezione del titolo n. 59320180010679791000 notificato il 22.3.2019.
Pertanto , escludendo i titoli che risultano stralciati dal Concessionario, i titoli prescritti sono di seguito specificati:
l'avviso di addebito 5932016000226889000 notificato il 25.05.2016 , si sarebbe comunque prescritto il 17.11.2022 anche applicando la sopra indicata sospensione;
l'avviso di addebito 593201600006709844000 notificato il 30.11.2016 , si sarebbe comunque prescritto in data 23.04.2023;
l'avviso di addebito 59320170004706178000 notificato il 04.10.2017 si sarebbe prescritto in data
27.03.2023;
l'avviso di addebito 59320180004319306000 notificato il 12/07/2018 , si sarebbe prescritto il
04.01.2024 ;
l'avviso di addebito 59320180010679791000 notificato il 22.03.2019 si sarebbe prescritto il
14.09.2025.
Alla data di notifica delle intimazioni di pagamento ( 25.03.2024) i titoli sopra specificati risultavano prescritti.
Occorre evidenziare infine che lo stralcio dei due avvisi di addebito sopra indicati ,è avvenuto in applicazione di legge da parte del . CP_7
Segnatamente risulta stralciato l'avviso di addebito 593 20130005002339000 in forza del D.L. n.
119/2018 e D.L. 41/2021;
Risulta stralciato l'avviso di addebito 59320140001633904000 in forza del D.L. 119/2018 e D.L.
41/2021.
Pertanto il ricorso trova accoglimento parziale in riferimento agli avvisi di addebito prescritti, solo in riferimento al titolo 59320180010679791000 la prescrizione non è decorsa.
Le spese seguono la soccombenza e sono a carico delle resistenti in solido nei confronti della parte ricorrente, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Tenendo conto dei titoli stralciati automaticamente e del titolo dovuto e non prescritto le spese sono compensate per metà tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di CA in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4082/2024 R.G. , disattesa ogni contraria istanza ed eccezione , così provvede
:
Dichiara avvenuto lo stralcio degli avvisi di addebito 59320130005002339000;
59320140001633904000;
Dichiara prescritti i titoli impugnati con eccezione dell'avviso di addebito 59320180010679791000 che non risulta prescritto , con obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
Condanna le parti resistenti a rimborsare metà delle spese di giudizio alla parte ricorrente , che liquida in euro 931,75 oltre rimborso forfettario al 15% Iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Cavallaro Adriano Rodolfo;
Compensa per la metà le spese di giudizio tra le parti.
CA 15/07/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo