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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/10/2025, n. 2645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2645 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1989/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Anna Mantovani Presidente dr. Francesca Vullo Consigliera rel. est. dr. Cristina Giannelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1989/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
HI AU, elettivamente domiciliato in VIALE MAZZINI, 140 00195 ROMA presso il difensore avv. HI AU
RECLAMANTE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. GIORDANO MASSIMO, elettivamente domiciliato in C.SO F.
pagina 1 di 9 CAVALLOTTI N.40 28100 NOVARA presso il difensore avv. GIORDANO MASSIMO
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI Parte_1
Controparte_2
E con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO (C.F. , P.IVA_3
RECLAMATI avente ad oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Si chiede, che l'On.le Corte d'Appello di Milano, in accoglimento del Reclamo, contrariis reiectis, Voglia
- in via principale, adottare ogni opportuno provvedimento ai sensi dell'art. 52 CCII, sospendendo l'esecuzione della sentenza impugnata, nelle more della decisione sul Reclamo;
- sempre in via principale, accogliere il Reclamo e conseguentemente revocare la Sentenza n. 428/2025 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Civile II Crisi d'impresa e Procedure concorsuali, Giudice dott.ssa Grippo Rosa, in data 15.05.2025 e notificata in data 09.06.2025, dichiarativa dell'apertura della Liquidazione giudiziale della P.I. e C.F. Controparte_3
con sede in Milano alla Via Cino Del Duca n. 5, escludendo lo P.IVA_1 stato di insolvenza della Società;
- in via subordinata, ridurre i debiti sottosoglia e, per l'effetto, revocare la Liquidazione giudiziale;
- con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite, da liquidarsi a carico delle parti resistenti, in caso di accoglimento del Reclamo.
Controparte_1
Si chiede che l'On.le Corte d'Appello di Milano voglia respingere il reclamo pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto Queste le premesse utili alla trattazione del presente giudizio di reclamo:
-In data 23.04.2024 il depositò innanzi al tribunale di CP_1 CP_1
Milano ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1 società operante nel settore della distribuzione del gas naturale e concessionaria del servizio di trasporto del gas in varie province piemontesi;
-Nel procedimento pre-liquidatorio intervenne un altro creditore, il CP_2
, che si associò alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
[...]
- costituitasi in giudizio, chiese, oltre alle misure protettive di cui Parte_1 all'art. 18 CCII, l'assegnazione di un termine per presentare un accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale con tutti i creditori ex art. 57 CCII ovvero per articolare una domanda di concordato preventivo in continuità;
-A seguito dell'archiviazione della domanda di accesso presentata dal debitore, domanda che aveva ricevuto il parere negativo dell'esperto, e della presentazione di un nuovo ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale da parte del pubblico ministero, depositò il 27.01.25 una nuova domanda per Parte_1 accedere a un accordo di ristrutturazione dei debiti con tutti i creditori con richiesta di concessione di un nuovo termine, richiesta che venne accordata dal tribunale;
-Rigettata l'istanza di proroga del termine, il 7.4.25 la società depositò ricorso per omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII, cui il CG diede parere negativo. Con sentenza n. 428/2025 depositata il 15.05.2025, il tribunale di Milano dichiarò:
-inammissibile la domanda di omologa;
-l'apertura della liquidazione giudiziale. I giudici del primo grado valutarono inammissibile la domanda di omologa rilevando:
-l'incompletezza della documentazione inerente agli accordi assunti con i due Comuni e con Intesa San Paolo, mancando tra gli atti prodotti l'accordo raggiunto con gli enti locali e con l'istituto di credito;
-l'incompletezza della documentazione contabile e finanziaria della società, circostanza che non aveva consentito al CG la formulazione di un giudizio in merito alla gestione della società;
-l'incompletezza dell'elenco dei creditori, fattore ostativo la verifica dei presupposti di cui all'art. 57 CCII;
pagina 3 di 9 -la genericità dell'indicazione relativa all'apporto di finanza esterna;
-la mera produzione, con riferimento ai crediti fiscali, della richiesta di ammissione alla rottamazione quater per oltre 21 milioni di euro e dell'istanza al beneficio della rateizzazione straordinaria in luogo dello strumento previsto dal legislatore all'art. 63 CCII per il trattamento dei crediti tributari, la transazione fiscale;
-l'inaccoglibilità della tesi propugnata dalla società debitrice, secondo la quale i debiti tributari, pendendo istanza di ammissione al beneficio della rottamazione, non andrebbero computati nel passivo ai fini del calcolo delle percentuali di cui all'art. 57 co. 1 CCII;
-l'esistenza di versamenti non autorizzati di in favore della Parte_1 controllante per la quale era pendente ricorso per l'apertura della Controparte_4 liquidazione giudiziale- a titolo di rimborso finanziamento soci;
-l'aggravarsi dello stato di insolvenza come desumibile dalla documentazione prodotta dal PM in udienza da cui risultava che la società era stata sanzionata da per violazioni al TIUF. CP_5
* La sentenza è stata reclamata da Si è costituito il Parte_1 [...]
. Acquisito il parere contrario all'accoglimento del reclamo CP_1 espresso da Sostituto Procuratore Generale, dichiarata la contumacia della liquidazione giudiziale e del , all'udienza del 2.10.25 la Controparte_2
Corte ha trattenuto la causa in decisione.
* È anzitutto opportuno operare un richiamo ai principi di rango costituzionale del giusto processo e della sua ragionevole durata che hanno ispirato alcune norme processuali (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. Att. C.p.c.). Poiché la chiarezza e sinteticità dei provvedimenti del giudice, principi cui ancor prima dovrebbero connotare anche gli atti delle parti, possono contribuire a ridurre i tempi del processo, questa Corte ometterà di soffermarsi su tutte quelle questioni trattate nell'impugnazione del tutto ininfluenti ai fini della decisione e cercherà di evitare inutili ripetizioni in ossequio a un imperativo di sintesi. La reclamante formula una preliminare istanza di sospensione ex art. 52 CCII fondata sul rilievo che l'azienda è in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 211 co. 3 CCII. Sottolinea sotto il profilo del periculum l'esistenza di un danno grave e irreparabile per la collettività nel caso di mantenimento della liquidazione giudiziale, rientrando la prestazione erogata dalla società (fornitura del gas), nella pagina 4 di 9 categoria del pubblico servizio. Riguardo al fumus sostiene, oltre alla contraddittorietà della decisione, in quanto il tribunale aveva autorizzato la prosecuzione dell'attività di impresa benché l'apertura della liquidazione giudiziale ne presupponga la cessazione, la fondatezza nel merito del reclamo con particolare riferimento all'errata valutazione del passivo da parte dei giudici del I grado ai fini del calcolo delle maggioranze. Quanto al merito nel reclamo vengono sollevate le seguenti censure. I. Il tribunale avrebbe espresso un giudizio meramente formale, senza tenere conto che gli accordi con i creditori erano stati raggiunti, come dimostravano le delibere comunali con cui erano state autorizzate le transazioni, che mancavano dunque del solo perfezionamento dal punto di vista formale, circostanza confermata in udienza dai difensori degli enti locali ed impedita dalla mancata concessione della proroga richiesta;
II. Omessa considerazione da parte del tribunale della documentazione prodotta a sostegno della fattibilità della domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione;
III. I fatti sopravvenuti considerati dal tribunale come sintomatici di una situazione di aggravamento dell'insolvenza, erano ininfluenti essendo le sanzioni comminate da inesigibili, non essendo stata notificata CP_5 cartella esattoriale;
IV. Il tribunale aveva omesso di considerare, nonostante la circostanza fosse stata rappresentata dal precedente difensore della reclamante, che tutti i creditori della controllante erano stati pagati e avevano dunque CP_4 rinunciato all'istanza di liquidazione giudiziale presentata nei confronti della società; V. Quanto al debito fiscale la reclamante contesta di essere tenuta ad avvalersi del rimedio della transazione fiscale ex art. 63 CCII, sottolineando di avere optato per la procedura di rottamazione quater cui avrebbe avuto accesso se fosse stata concessa dal tribunale una proroga tanto più che, nelle more, il disegno di legge 1375/2025 aveva esteso le agevolazioni e dunque la società avrebbe potuto accedere alla Rottamazione quinques. Il tribunale aveva invece sposato la tesi del CG che, nel proprio parere, si era espresso negativamente circa la mancata indicazione dell'Agenzia delle Entrate nell'elenco dei creditori, senza considerare che, l'adesione dell'Agenzia dele Entrate alla richiesta di rottamazione, avrebbe comportato novazione del debito che quindi, non potendo considerarsi scaduto e non pagato, non pagina 5 di 9 doveva essere computato nella formazione del passivo ai fini del raggiungimento della soglia del 60%; VI. Viene infine contestata l'esistenza di uno stato di insolvenza. La debitrice verserebbe in stato di crisi, come peraltro evidenzierebbe il piano economico finanziario, sul quale il curatore ha fondato la richiesta di autorizzazione all'esercizio provvisorio.
La decisione In via preliminare si osserva che l'immediata decisione del reclamo esonera la Corte dal prendere in esame l'istanza di sospensione proposta ex art. 52 CCII. Nel merito le doglianze sollevate non sono fondate. Va anzitutto rilevato come il gravame si limiti a censurare solo alcune delle argomentazioni su cui il giudice del I grado ha concluso per l'inammissibilità dell'omologa del piano di ristrutturazione. In particolare, come correttamente sottolinea la difesa del , nulla viene dedotto: Controparte_1
-sulla “documentazione contabile e finanziaria…” reputata incompleta così come “l'elenco dei creditori.”;
-sul piano allegato al ricorso per omologa di ADR definito“gravemente incompleto, manifestamente inadeguato e del tutto generico”.
-sull'attestazione definita dal Tribunale “apparente, lacunosa e carente sia in relazione alla veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano sia con riferimento all'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei per l'evidente mancanza di un'analisi critica dei dati ed in particolare della carenza di una compita analisi di sensitività sui flussi prospettati”.
-sulla rilevata assenza di prova dell'apporto di finanza esterna;
- sui versamenti non autorizzati pari a € 222.000,00 a favore della controllante a titolo di rimborso finanziamento soci in data successiva a quella del Parte_2 deposito del Ricorso, limitandosi controparte a riferire che i creditori della Pt_2 hanno rinunciato all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
[...]
È appena il caso di rammentare che al piano devono essere allegati i documenti richiesti dall'art. 39 co. 1 e 3 CCII che la debitrice ha prodotto solo in parte (si veda a riguardo la tabella di confronto a pagg. 6 e ss del parere del CG) senza fornire alcuna plausibile giustificazione. La reclamante si limita ad allegare in maniera estremamente generica che il tribunale avrebbe omesso di valutare la documentazione prodotta a sostegno della fattibilità della domanda di omologa, senza tuttavia chiarire quali documenti il giudice di prime cure non avrebbe pagina 6 di 9 esaminato, né la loro specifica rilevanza ai fini del positivo superamento del vaglio di ammissibilità dell'omologa. Non chiarisce nella sostanza per quali ragioni, contrariamente a quanto osserva il tribunale, il piano presentato dovrebbe reputarsi fattibile, oltre che corredato da un'esauriente e attendibile attestazione, tanto più considerato che viene fatta menzione di apporti di finanza esterna senza tuttavia chiarirne le modalità. Vi è poi il tema, trattato sub V. della sintesi del reclamo, del mancato inserimento dell'Agenzia delle Entrate nell'elenco dei creditori. Primo presupposto dell'ammissibilità del piano di ristrutturazione è il raggiungimento di un accordo con il 60% dei creditori. È dunque fondamentale la corretta predisposizione dell'elenco dei creditori al fine di verificare il raggiungimento della percentuale richiesta dall'art. 57 co. 1 CCII, nonché se risulti rispettata la condizione stabilita dal successivo co. 3, del pagamento integrale dei creditori estranei all'accordo. La tesi sostenuta ancora in questa sede da Parte_1
è che il credito per il quale è esposta nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, pari a euro 43.461.382,00, pari dunque circa l'80% dell'ammontare complessivo del passivo, quantificato in euro 61.907.141,00, non debba essere necessariamente fatto oggetto di transazione fiscale ex art. 63 CCII. Si tratta di un approccio interpretativo che non tiene conto del tenore testuale dell'art. 63 CCII in materia di cram down fiscale che, nel richiamare esplicitamente gli accordi di ristrutturazione di cui agli artt. 57, 60 e 61 CCII, regolamenta la proposta di pagamento parziale del credito tributario e contributivo nell'ambito degli accordi di ristrutturazione. Non coglie nel segno neppure l'ulteriore argomentazione secondo cui il debito verso l'Agenzia delle Entrate non dovrebbe essere inserito nelle passività, in quanto, a seguito della richiesta di rottamazione, sarebbe inesigibile poiché novato. Militano in senso inverso due ordini di ragioni: (i) L'art. 57 CCII prevede che nel computo delle passività siano inseriti anche i debiti non ancora esigibili, tant'è che il co. 3 della citata norma stabilisce un differente dies a quo per il calcolo del termine di pagamento dei crediti non scaduti alla data dell'omologa (dalla data di scadenza); (ii) Non risulta che le richieste di rottamazione dei crediti tributari, alla data di presentazione della domanda di omologa, fossero state accolte, il che pregiudica in radice la configurabilità di una novazione del debito originario. pagina 7 di 9 Tanto basta per confermare il giudizio di non omologabilità espresso nella sentenza impugnata. Passando dunque ai rilievi sollevati dalla reclamante in merito all'affermata esistenza di uno stato di insolvenza, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, la condizione di crisi irreversibile in cui versa la società non è contraddetta dal tenore della richiesta formulata dal curatore di autorizzazione all'esercizio dell'impresa ex art. 212 CCII. L'esercizio provvisorio dell'impresa costituisce una misura prevista in seno all'apertura della liquidazione giudiziale, precipuamente finalizzata alla conservazione del valore dell'azienda tramite la continuazione dell'impresa al fine di ottenerne la liquidazione più vantaggiosa per i creditori. Da ciò consegue che il mero fatto della prosecuzione provvisoria dell'attività di impresa non è logicamente incompatibile con una condizione di insolvenza della società. Peraltro nel caso di specie la richiesta si è resa necessaria, sia pur sempre nella prospettiva futura di un affitto di azienda, in considerazione della natura di pubblico interesse del servizio gestito dalla debitrice in quanto, come è dato leggere nell'istanza “dalle informazioni raccolte risulta che non esiste un «servizio di ultima istanza» che consenta di gestire la rete nel caso in cui il gestore della rete di distribuzione, per qualsiasi motivo, smetta di operare>>; in particolare, i comuni, nel caso in esame, potrebbero decidere di assumere in proprio la gestione della rete, o procedere ad affidare il servizio di gestione della rete distributiva mediante procedura di urgenza;
entrambe le alternative descritte richiedono tempo e il rischio di disservizi”. Il fatto poi che il curatore abbia ritenuto che l'esercizio provvisorio non arrechi pregiudizio ai creditori non vale certo a escludere una situazione di crisi irreversibile. L' ipotesi formulata dal curatore di un margine operativo lordo sufficiente per sostenere, nel breve periodo, la produzione senza nocumento per i creditori, non equivale a dire che la debitrice è in grado di esercitare attività di impresa e al contempo adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Su questo punto la reclamante non chiarisce come intenda far fronte alla ingente esposizione maturata (per oltre 60 milioni di euro) con l'uso di mezzi ordinari di pagamento. Deve pertanto confermarsi il giudizio espresso dal primo giudice circa l'incapacità di ad operare proficuamente sul mercato, Parte_1 versando in una situazione d'impotenza strutturale e non meramente transitoria, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (così Cass. Sez. 1 ordinanza n. 32280 del 02/11/2022).
pagina 8 di 9 Il reclamo va dunque respinto e la reclamante condannata a rifondere alla controparte costituita le spese di lite liquidate come da dispositivo ai sensi dell'art. 4 co. 10 sexies DM 147/22, tenuto conto del valore indeterminabile e della natura delle questioni trattate. La manifesta infondatezza del reclamo denota la mala fede del legale rappresentante che, conseguentemente, deve essere condannato ai sensi dell'art. 51 co. 15 CCII a rifondere solidalmente con la società le spese processuali oltre al pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa sul reclamo proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 428/2025 del Tribunale di Milano:
1. rigetta il reclamo e conseguentemente conferma la sentenza n. 428/2025 del Tribunale di Milano;
2. condanna in via solidale con il proprio legale Parte_1 rappresentate LV SS a rifondere al le Controparte_1 spese di lite liquidate nell'importo di euro € 3.935,00 per compensi professionali oltre 15% per rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società reclamante e del legale rappresentate, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025
La Consigliera est Francesca Vullo
La Presidente Anna Mantovani
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Anna Mantovani Presidente dr. Francesca Vullo Consigliera rel. est. dr. Cristina Giannelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1989/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
HI AU, elettivamente domiciliato in VIALE MAZZINI, 140 00195 ROMA presso il difensore avv. HI AU
RECLAMANTE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. GIORDANO MASSIMO, elettivamente domiciliato in C.SO F.
pagina 1 di 9 CAVALLOTTI N.40 28100 NOVARA presso il difensore avv. GIORDANO MASSIMO
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI Parte_1
Controparte_2
E con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO (C.F. , P.IVA_3
RECLAMATI avente ad oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Si chiede, che l'On.le Corte d'Appello di Milano, in accoglimento del Reclamo, contrariis reiectis, Voglia
- in via principale, adottare ogni opportuno provvedimento ai sensi dell'art. 52 CCII, sospendendo l'esecuzione della sentenza impugnata, nelle more della decisione sul Reclamo;
- sempre in via principale, accogliere il Reclamo e conseguentemente revocare la Sentenza n. 428/2025 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Civile II Crisi d'impresa e Procedure concorsuali, Giudice dott.ssa Grippo Rosa, in data 15.05.2025 e notificata in data 09.06.2025, dichiarativa dell'apertura della Liquidazione giudiziale della P.I. e C.F. Controparte_3
con sede in Milano alla Via Cino Del Duca n. 5, escludendo lo P.IVA_1 stato di insolvenza della Società;
- in via subordinata, ridurre i debiti sottosoglia e, per l'effetto, revocare la Liquidazione giudiziale;
- con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite, da liquidarsi a carico delle parti resistenti, in caso di accoglimento del Reclamo.
Controparte_1
Si chiede che l'On.le Corte d'Appello di Milano voglia respingere il reclamo pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto Queste le premesse utili alla trattazione del presente giudizio di reclamo:
-In data 23.04.2024 il depositò innanzi al tribunale di CP_1 CP_1
Milano ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1 società operante nel settore della distribuzione del gas naturale e concessionaria del servizio di trasporto del gas in varie province piemontesi;
-Nel procedimento pre-liquidatorio intervenne un altro creditore, il CP_2
, che si associò alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
[...]
- costituitasi in giudizio, chiese, oltre alle misure protettive di cui Parte_1 all'art. 18 CCII, l'assegnazione di un termine per presentare un accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale con tutti i creditori ex art. 57 CCII ovvero per articolare una domanda di concordato preventivo in continuità;
-A seguito dell'archiviazione della domanda di accesso presentata dal debitore, domanda che aveva ricevuto il parere negativo dell'esperto, e della presentazione di un nuovo ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale da parte del pubblico ministero, depositò il 27.01.25 una nuova domanda per Parte_1 accedere a un accordo di ristrutturazione dei debiti con tutti i creditori con richiesta di concessione di un nuovo termine, richiesta che venne accordata dal tribunale;
-Rigettata l'istanza di proroga del termine, il 7.4.25 la società depositò ricorso per omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII, cui il CG diede parere negativo. Con sentenza n. 428/2025 depositata il 15.05.2025, il tribunale di Milano dichiarò:
-inammissibile la domanda di omologa;
-l'apertura della liquidazione giudiziale. I giudici del primo grado valutarono inammissibile la domanda di omologa rilevando:
-l'incompletezza della documentazione inerente agli accordi assunti con i due Comuni e con Intesa San Paolo, mancando tra gli atti prodotti l'accordo raggiunto con gli enti locali e con l'istituto di credito;
-l'incompletezza della documentazione contabile e finanziaria della società, circostanza che non aveva consentito al CG la formulazione di un giudizio in merito alla gestione della società;
-l'incompletezza dell'elenco dei creditori, fattore ostativo la verifica dei presupposti di cui all'art. 57 CCII;
pagina 3 di 9 -la genericità dell'indicazione relativa all'apporto di finanza esterna;
-la mera produzione, con riferimento ai crediti fiscali, della richiesta di ammissione alla rottamazione quater per oltre 21 milioni di euro e dell'istanza al beneficio della rateizzazione straordinaria in luogo dello strumento previsto dal legislatore all'art. 63 CCII per il trattamento dei crediti tributari, la transazione fiscale;
-l'inaccoglibilità della tesi propugnata dalla società debitrice, secondo la quale i debiti tributari, pendendo istanza di ammissione al beneficio della rottamazione, non andrebbero computati nel passivo ai fini del calcolo delle percentuali di cui all'art. 57 co. 1 CCII;
-l'esistenza di versamenti non autorizzati di in favore della Parte_1 controllante per la quale era pendente ricorso per l'apertura della Controparte_4 liquidazione giudiziale- a titolo di rimborso finanziamento soci;
-l'aggravarsi dello stato di insolvenza come desumibile dalla documentazione prodotta dal PM in udienza da cui risultava che la società era stata sanzionata da per violazioni al TIUF. CP_5
* La sentenza è stata reclamata da Si è costituito il Parte_1 [...]
. Acquisito il parere contrario all'accoglimento del reclamo CP_1 espresso da Sostituto Procuratore Generale, dichiarata la contumacia della liquidazione giudiziale e del , all'udienza del 2.10.25 la Controparte_2
Corte ha trattenuto la causa in decisione.
* È anzitutto opportuno operare un richiamo ai principi di rango costituzionale del giusto processo e della sua ragionevole durata che hanno ispirato alcune norme processuali (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. Att. C.p.c.). Poiché la chiarezza e sinteticità dei provvedimenti del giudice, principi cui ancor prima dovrebbero connotare anche gli atti delle parti, possono contribuire a ridurre i tempi del processo, questa Corte ometterà di soffermarsi su tutte quelle questioni trattate nell'impugnazione del tutto ininfluenti ai fini della decisione e cercherà di evitare inutili ripetizioni in ossequio a un imperativo di sintesi. La reclamante formula una preliminare istanza di sospensione ex art. 52 CCII fondata sul rilievo che l'azienda è in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 211 co. 3 CCII. Sottolinea sotto il profilo del periculum l'esistenza di un danno grave e irreparabile per la collettività nel caso di mantenimento della liquidazione giudiziale, rientrando la prestazione erogata dalla società (fornitura del gas), nella pagina 4 di 9 categoria del pubblico servizio. Riguardo al fumus sostiene, oltre alla contraddittorietà della decisione, in quanto il tribunale aveva autorizzato la prosecuzione dell'attività di impresa benché l'apertura della liquidazione giudiziale ne presupponga la cessazione, la fondatezza nel merito del reclamo con particolare riferimento all'errata valutazione del passivo da parte dei giudici del I grado ai fini del calcolo delle maggioranze. Quanto al merito nel reclamo vengono sollevate le seguenti censure. I. Il tribunale avrebbe espresso un giudizio meramente formale, senza tenere conto che gli accordi con i creditori erano stati raggiunti, come dimostravano le delibere comunali con cui erano state autorizzate le transazioni, che mancavano dunque del solo perfezionamento dal punto di vista formale, circostanza confermata in udienza dai difensori degli enti locali ed impedita dalla mancata concessione della proroga richiesta;
II. Omessa considerazione da parte del tribunale della documentazione prodotta a sostegno della fattibilità della domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione;
III. I fatti sopravvenuti considerati dal tribunale come sintomatici di una situazione di aggravamento dell'insolvenza, erano ininfluenti essendo le sanzioni comminate da inesigibili, non essendo stata notificata CP_5 cartella esattoriale;
IV. Il tribunale aveva omesso di considerare, nonostante la circostanza fosse stata rappresentata dal precedente difensore della reclamante, che tutti i creditori della controllante erano stati pagati e avevano dunque CP_4 rinunciato all'istanza di liquidazione giudiziale presentata nei confronti della società; V. Quanto al debito fiscale la reclamante contesta di essere tenuta ad avvalersi del rimedio della transazione fiscale ex art. 63 CCII, sottolineando di avere optato per la procedura di rottamazione quater cui avrebbe avuto accesso se fosse stata concessa dal tribunale una proroga tanto più che, nelle more, il disegno di legge 1375/2025 aveva esteso le agevolazioni e dunque la società avrebbe potuto accedere alla Rottamazione quinques. Il tribunale aveva invece sposato la tesi del CG che, nel proprio parere, si era espresso negativamente circa la mancata indicazione dell'Agenzia delle Entrate nell'elenco dei creditori, senza considerare che, l'adesione dell'Agenzia dele Entrate alla richiesta di rottamazione, avrebbe comportato novazione del debito che quindi, non potendo considerarsi scaduto e non pagato, non pagina 5 di 9 doveva essere computato nella formazione del passivo ai fini del raggiungimento della soglia del 60%; VI. Viene infine contestata l'esistenza di uno stato di insolvenza. La debitrice verserebbe in stato di crisi, come peraltro evidenzierebbe il piano economico finanziario, sul quale il curatore ha fondato la richiesta di autorizzazione all'esercizio provvisorio.
La decisione In via preliminare si osserva che l'immediata decisione del reclamo esonera la Corte dal prendere in esame l'istanza di sospensione proposta ex art. 52 CCII. Nel merito le doglianze sollevate non sono fondate. Va anzitutto rilevato come il gravame si limiti a censurare solo alcune delle argomentazioni su cui il giudice del I grado ha concluso per l'inammissibilità dell'omologa del piano di ristrutturazione. In particolare, come correttamente sottolinea la difesa del , nulla viene dedotto: Controparte_1
-sulla “documentazione contabile e finanziaria…” reputata incompleta così come “l'elenco dei creditori.”;
-sul piano allegato al ricorso per omologa di ADR definito“gravemente incompleto, manifestamente inadeguato e del tutto generico”.
-sull'attestazione definita dal Tribunale “apparente, lacunosa e carente sia in relazione alla veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano sia con riferimento all'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei per l'evidente mancanza di un'analisi critica dei dati ed in particolare della carenza di una compita analisi di sensitività sui flussi prospettati”.
-sulla rilevata assenza di prova dell'apporto di finanza esterna;
- sui versamenti non autorizzati pari a € 222.000,00 a favore della controllante a titolo di rimborso finanziamento soci in data successiva a quella del Parte_2 deposito del Ricorso, limitandosi controparte a riferire che i creditori della Pt_2 hanno rinunciato all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
[...]
È appena il caso di rammentare che al piano devono essere allegati i documenti richiesti dall'art. 39 co. 1 e 3 CCII che la debitrice ha prodotto solo in parte (si veda a riguardo la tabella di confronto a pagg. 6 e ss del parere del CG) senza fornire alcuna plausibile giustificazione. La reclamante si limita ad allegare in maniera estremamente generica che il tribunale avrebbe omesso di valutare la documentazione prodotta a sostegno della fattibilità della domanda di omologa, senza tuttavia chiarire quali documenti il giudice di prime cure non avrebbe pagina 6 di 9 esaminato, né la loro specifica rilevanza ai fini del positivo superamento del vaglio di ammissibilità dell'omologa. Non chiarisce nella sostanza per quali ragioni, contrariamente a quanto osserva il tribunale, il piano presentato dovrebbe reputarsi fattibile, oltre che corredato da un'esauriente e attendibile attestazione, tanto più considerato che viene fatta menzione di apporti di finanza esterna senza tuttavia chiarirne le modalità. Vi è poi il tema, trattato sub V. della sintesi del reclamo, del mancato inserimento dell'Agenzia delle Entrate nell'elenco dei creditori. Primo presupposto dell'ammissibilità del piano di ristrutturazione è il raggiungimento di un accordo con il 60% dei creditori. È dunque fondamentale la corretta predisposizione dell'elenco dei creditori al fine di verificare il raggiungimento della percentuale richiesta dall'art. 57 co. 1 CCII, nonché se risulti rispettata la condizione stabilita dal successivo co. 3, del pagamento integrale dei creditori estranei all'accordo. La tesi sostenuta ancora in questa sede da Parte_1
è che il credito per il quale è esposta nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, pari a euro 43.461.382,00, pari dunque circa l'80% dell'ammontare complessivo del passivo, quantificato in euro 61.907.141,00, non debba essere necessariamente fatto oggetto di transazione fiscale ex art. 63 CCII. Si tratta di un approccio interpretativo che non tiene conto del tenore testuale dell'art. 63 CCII in materia di cram down fiscale che, nel richiamare esplicitamente gli accordi di ristrutturazione di cui agli artt. 57, 60 e 61 CCII, regolamenta la proposta di pagamento parziale del credito tributario e contributivo nell'ambito degli accordi di ristrutturazione. Non coglie nel segno neppure l'ulteriore argomentazione secondo cui il debito verso l'Agenzia delle Entrate non dovrebbe essere inserito nelle passività, in quanto, a seguito della richiesta di rottamazione, sarebbe inesigibile poiché novato. Militano in senso inverso due ordini di ragioni: (i) L'art. 57 CCII prevede che nel computo delle passività siano inseriti anche i debiti non ancora esigibili, tant'è che il co. 3 della citata norma stabilisce un differente dies a quo per il calcolo del termine di pagamento dei crediti non scaduti alla data dell'omologa (dalla data di scadenza); (ii) Non risulta che le richieste di rottamazione dei crediti tributari, alla data di presentazione della domanda di omologa, fossero state accolte, il che pregiudica in radice la configurabilità di una novazione del debito originario. pagina 7 di 9 Tanto basta per confermare il giudizio di non omologabilità espresso nella sentenza impugnata. Passando dunque ai rilievi sollevati dalla reclamante in merito all'affermata esistenza di uno stato di insolvenza, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, la condizione di crisi irreversibile in cui versa la società non è contraddetta dal tenore della richiesta formulata dal curatore di autorizzazione all'esercizio dell'impresa ex art. 212 CCII. L'esercizio provvisorio dell'impresa costituisce una misura prevista in seno all'apertura della liquidazione giudiziale, precipuamente finalizzata alla conservazione del valore dell'azienda tramite la continuazione dell'impresa al fine di ottenerne la liquidazione più vantaggiosa per i creditori. Da ciò consegue che il mero fatto della prosecuzione provvisoria dell'attività di impresa non è logicamente incompatibile con una condizione di insolvenza della società. Peraltro nel caso di specie la richiesta si è resa necessaria, sia pur sempre nella prospettiva futura di un affitto di azienda, in considerazione della natura di pubblico interesse del servizio gestito dalla debitrice in quanto, come è dato leggere nell'istanza “dalle informazioni raccolte risulta che non esiste un «servizio di ultima istanza» che consenta di gestire la rete nel caso in cui il gestore della rete di distribuzione, per qualsiasi motivo, smetta di operare>>; in particolare, i comuni, nel caso in esame, potrebbero decidere di assumere in proprio la gestione della rete, o procedere ad affidare il servizio di gestione della rete distributiva mediante procedura di urgenza;
entrambe le alternative descritte richiedono tempo e il rischio di disservizi”. Il fatto poi che il curatore abbia ritenuto che l'esercizio provvisorio non arrechi pregiudizio ai creditori non vale certo a escludere una situazione di crisi irreversibile. L' ipotesi formulata dal curatore di un margine operativo lordo sufficiente per sostenere, nel breve periodo, la produzione senza nocumento per i creditori, non equivale a dire che la debitrice è in grado di esercitare attività di impresa e al contempo adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Su questo punto la reclamante non chiarisce come intenda far fronte alla ingente esposizione maturata (per oltre 60 milioni di euro) con l'uso di mezzi ordinari di pagamento. Deve pertanto confermarsi il giudizio espresso dal primo giudice circa l'incapacità di ad operare proficuamente sul mercato, Parte_1 versando in una situazione d'impotenza strutturale e non meramente transitoria, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (così Cass. Sez. 1 ordinanza n. 32280 del 02/11/2022).
pagina 8 di 9 Il reclamo va dunque respinto e la reclamante condannata a rifondere alla controparte costituita le spese di lite liquidate come da dispositivo ai sensi dell'art. 4 co. 10 sexies DM 147/22, tenuto conto del valore indeterminabile e della natura delle questioni trattate. La manifesta infondatezza del reclamo denota la mala fede del legale rappresentante che, conseguentemente, deve essere condannato ai sensi dell'art. 51 co. 15 CCII a rifondere solidalmente con la società le spese processuali oltre al pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa sul reclamo proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 428/2025 del Tribunale di Milano:
1. rigetta il reclamo e conseguentemente conferma la sentenza n. 428/2025 del Tribunale di Milano;
2. condanna in via solidale con il proprio legale Parte_1 rappresentate LV SS a rifondere al le Controparte_1 spese di lite liquidate nell'importo di euro € 3.935,00 per compensi professionali oltre 15% per rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società reclamante e del legale rappresentate, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025
La Consigliera est Francesca Vullo
La Presidente Anna Mantovani
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