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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/07/2025, n. 2744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2744 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 6184/2023 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Napoletano Pier Paolo, Parte_1 ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Nucci Giuseppina, Controparte_1 resistente
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 09.07.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 L. 69/2009.Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato proprietario dell'immobile ad Parte_1 uso abitativo sito a Monopoli (Ba) alla via Cialdini n. 21 primo piano, oltre ad una stanza a quota intermedia tra il predetto piano ed il lastrico solare, ha intimato sfratto per morosità nei confronti della conduttrice – giusta contratto di locazione ad uso abitativo stipulato il 30.9.2021
e registrato il 13.10.2011- , allegando il mancato pagamento dei canoni di Controparte_1 locazione a far data dal mese di novembre dell'anno 2022, per una debitoria complessiva pari ad euro 2.500,00 [ ossia pari ad euro 500,00 x 5]
Costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva del , essendo quest'ultimo contitolare dell'immobile in comunione Pt_1 con le di lui sorelle;
nel merito ha contestato la morosità, deducendo di aver proceduto al pagamento dei canoni in contanti senza ottenere ricevuta ed ha aggiunto di non aver proceduto al versamento delle mensilità di febbraio, marzo ed aprile 2023 per aver portato il relativo credito in compensazione con l'esborso sostenuto per l'acquisto di una caldaia dell'importo di euro 1.350,00.
Con provvedimento del 10.05.2023, da intendersi quivi richiamato, ritenuta infondata l'eccezione preliminare spiegata dall'intimata (cfr. Cass. 2265/1974) sono stati disposti il rilascio dell'immobile ai sensi dell'art. 665 c.p.c. ed il mutamento del rito, con assegnazione di termini per l'esperimento dell'obbligatoria procedura di mediazione e per l'integrazione degli atti introduttivi.
La procedura di mediazione è stata espletata con esito negativo.
Ha proceduto al deposito della memoria integrativa il solo instando per la Parte_1 risoluzione del contratto nonché per il saldo della morosità – pari, al momento del rilascio dell'immobile, ad euro 5.500,00 - ed ha richiamato l'art. 2 del contratto in atti contenente la previsione che testualmente viene quivi riportata “il canone di locazione relativo al mese di ottobre 2011 viene compensato con la fornitura e posa in opera da parte della conduttrice della caldaia di alimentazione per riscaldamento che rimarrà nella disponibilità della locatrice al momento del rilascio dell'immobile”.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata definita all'esito dell'udienza di discussione celebrata il 09.07.2025.
La domanda di risoluzione del contratto di locazione avanzata da quale Parte_1 comproprietario dell'immobile sito in Monopoli alla via Cialdini n. 21 e della 'piccola stanza posta in quota intermedia tra il piano primo ed il lastrico solare', è fondata e meritevole di accoglimento.
Il contratto per cui è causa veniva stipulato in data 30.09.2011 - registrato il successivo
13.10.2011 - fra la dante causa dell'odierno ricorrente e , al canone di euro Controparte_1
500,00 mensili.
Per stessa ammissione della convenuta, costei non corrispondeva i canoni relativi alle mensilità di febbraio, marzo ed aprile 2023, eccependo la compensazione del dovuto con il credito vantato nei confronti del locatore per l'acquisto di una caldaia per il riscaldamento termico.
L'eccezione di compensazione è infondata in quanto contraddetta dalla pattuizione contrattuale;
ai sensi dell'art. 2 del contratto: “il canone di locazione relativo al mese di ottobre
2011 viene compensato con la fornitura e posa in opera, da parte della conduttrice, della caldaia di alimentazione per riscaldamento che rimarrà nella disponibilità della locatrice al momento del rilascio”. Innanzitutto, dal tenore letterale della pattuizione è dato evincere che le parti avessero già regolato la vicenda relativa alla sostituzione del componente dell'impianto di riscaldamento prevedendo la compensazione dell'esborso sostenuto dalla conduttrice mediante compensazione della mensilità relativa al mese di ottobre 2011, esulante da quelle oggetto della debitoria allegata in questa sede.
Ora, in ossequio al disposto di cui all'art. 2697 c.c., grava sul conduttore la prova di aver adempiuto o altrimenti estinto il debito per canoni non riscossi (cfr. Cass. SS.UU. 13533/2001).
La odierna convenuta non ha fornito alcuna prova in ordine alla corresponsione dei canoni maturati ed impagati a far data dal mese di novembre dell'anno 2022 con conseguente riconoscimento in favore di dell'importo di euro 5.500,00, [pari ad euro Parte_1
500,00 per le mensilità decorrenti da novembre 2022 al mese di settembre dell'anno 2023] oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo.
Si ravvisano i presupposti per la condanna di ai sensi del disposto di cui all'art. Controparte_1
96 c. 3 c.p.c. avendo costei proposto opposizione sulla scorta di circostanze contraddette dalla documentazione, in atti, redatta dalla stessa convenuta;
condotta processuale, questa, da ritenersi temeraria o quantomeno colposamente gravatoria e pretestuosa.
La somma dovuta dalla convenuta ai sensi del disposto di cui all'art. 96 c.p.c. si liquida in via equitativa nella misura indicata in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e vengono liquidate come da nota spese depositata in atti il 07.05.2025 e redatta conformemente al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la risoluzione del contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in
Monopoli (Ba) alla via Cialdini n. 21, primo piano oltre ad una piccola stanza posta a quota intermedia tra il predetto piano ed il lastrico solare stipulato il 30.9.2011 e registrato il
13.10.2011 per grave inadempimento della conduttrice;
- conferma l'ordinanza resa il 10.5.2023;
- condanna al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1 Parte_1
5.500,00 oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo;
- condanna a corrispondere in favore di l'importo di euro Controparte_1 Parte_1
300,00 ai sensi del disposto di cui all' art. 96 c.p.c. oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
- condanna alla rifusione, in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali che liquida in euro 2.314,55 - importo calcolato al lordo del rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, del CPA al 4% e dell'IVA al 22% - per compensi professionali, ed in euro 422,12 per esborsi documentati. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 09.07.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 6184/2023 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Napoletano Pier Paolo, Parte_1 ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Nucci Giuseppina, Controparte_1 resistente
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 09.07.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 L. 69/2009.Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato proprietario dell'immobile ad Parte_1 uso abitativo sito a Monopoli (Ba) alla via Cialdini n. 21 primo piano, oltre ad una stanza a quota intermedia tra il predetto piano ed il lastrico solare, ha intimato sfratto per morosità nei confronti della conduttrice – giusta contratto di locazione ad uso abitativo stipulato il 30.9.2021
e registrato il 13.10.2011- , allegando il mancato pagamento dei canoni di Controparte_1 locazione a far data dal mese di novembre dell'anno 2022, per una debitoria complessiva pari ad euro 2.500,00 [ ossia pari ad euro 500,00 x 5]
Costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva del , essendo quest'ultimo contitolare dell'immobile in comunione Pt_1 con le di lui sorelle;
nel merito ha contestato la morosità, deducendo di aver proceduto al pagamento dei canoni in contanti senza ottenere ricevuta ed ha aggiunto di non aver proceduto al versamento delle mensilità di febbraio, marzo ed aprile 2023 per aver portato il relativo credito in compensazione con l'esborso sostenuto per l'acquisto di una caldaia dell'importo di euro 1.350,00.
Con provvedimento del 10.05.2023, da intendersi quivi richiamato, ritenuta infondata l'eccezione preliminare spiegata dall'intimata (cfr. Cass. 2265/1974) sono stati disposti il rilascio dell'immobile ai sensi dell'art. 665 c.p.c. ed il mutamento del rito, con assegnazione di termini per l'esperimento dell'obbligatoria procedura di mediazione e per l'integrazione degli atti introduttivi.
La procedura di mediazione è stata espletata con esito negativo.
Ha proceduto al deposito della memoria integrativa il solo instando per la Parte_1 risoluzione del contratto nonché per il saldo della morosità – pari, al momento del rilascio dell'immobile, ad euro 5.500,00 - ed ha richiamato l'art. 2 del contratto in atti contenente la previsione che testualmente viene quivi riportata “il canone di locazione relativo al mese di ottobre 2011 viene compensato con la fornitura e posa in opera da parte della conduttrice della caldaia di alimentazione per riscaldamento che rimarrà nella disponibilità della locatrice al momento del rilascio dell'immobile”.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata definita all'esito dell'udienza di discussione celebrata il 09.07.2025.
La domanda di risoluzione del contratto di locazione avanzata da quale Parte_1 comproprietario dell'immobile sito in Monopoli alla via Cialdini n. 21 e della 'piccola stanza posta in quota intermedia tra il piano primo ed il lastrico solare', è fondata e meritevole di accoglimento.
Il contratto per cui è causa veniva stipulato in data 30.09.2011 - registrato il successivo
13.10.2011 - fra la dante causa dell'odierno ricorrente e , al canone di euro Controparte_1
500,00 mensili.
Per stessa ammissione della convenuta, costei non corrispondeva i canoni relativi alle mensilità di febbraio, marzo ed aprile 2023, eccependo la compensazione del dovuto con il credito vantato nei confronti del locatore per l'acquisto di una caldaia per il riscaldamento termico.
L'eccezione di compensazione è infondata in quanto contraddetta dalla pattuizione contrattuale;
ai sensi dell'art. 2 del contratto: “il canone di locazione relativo al mese di ottobre
2011 viene compensato con la fornitura e posa in opera, da parte della conduttrice, della caldaia di alimentazione per riscaldamento che rimarrà nella disponibilità della locatrice al momento del rilascio”. Innanzitutto, dal tenore letterale della pattuizione è dato evincere che le parti avessero già regolato la vicenda relativa alla sostituzione del componente dell'impianto di riscaldamento prevedendo la compensazione dell'esborso sostenuto dalla conduttrice mediante compensazione della mensilità relativa al mese di ottobre 2011, esulante da quelle oggetto della debitoria allegata in questa sede.
Ora, in ossequio al disposto di cui all'art. 2697 c.c., grava sul conduttore la prova di aver adempiuto o altrimenti estinto il debito per canoni non riscossi (cfr. Cass. SS.UU. 13533/2001).
La odierna convenuta non ha fornito alcuna prova in ordine alla corresponsione dei canoni maturati ed impagati a far data dal mese di novembre dell'anno 2022 con conseguente riconoscimento in favore di dell'importo di euro 5.500,00, [pari ad euro Parte_1
500,00 per le mensilità decorrenti da novembre 2022 al mese di settembre dell'anno 2023] oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo.
Si ravvisano i presupposti per la condanna di ai sensi del disposto di cui all'art. Controparte_1
96 c. 3 c.p.c. avendo costei proposto opposizione sulla scorta di circostanze contraddette dalla documentazione, in atti, redatta dalla stessa convenuta;
condotta processuale, questa, da ritenersi temeraria o quantomeno colposamente gravatoria e pretestuosa.
La somma dovuta dalla convenuta ai sensi del disposto di cui all'art. 96 c.p.c. si liquida in via equitativa nella misura indicata in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e vengono liquidate come da nota spese depositata in atti il 07.05.2025 e redatta conformemente al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la risoluzione del contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in
Monopoli (Ba) alla via Cialdini n. 21, primo piano oltre ad una piccola stanza posta a quota intermedia tra il predetto piano ed il lastrico solare stipulato il 30.9.2011 e registrato il
13.10.2011 per grave inadempimento della conduttrice;
- conferma l'ordinanza resa il 10.5.2023;
- condanna al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1 Parte_1
5.500,00 oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo;
- condanna a corrispondere in favore di l'importo di euro Controparte_1 Parte_1
300,00 ai sensi del disposto di cui all' art. 96 c.p.c. oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
- condanna alla rifusione, in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali che liquida in euro 2.314,55 - importo calcolato al lordo del rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, del CPA al 4% e dell'IVA al 22% - per compensi professionali, ed in euro 422,12 per esborsi documentati. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 09.07.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco