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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 29/07/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 188/2023 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi Consigliere rel.
- dott. Rita Pasqualina Curci Consigliere ha pronunciato, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 189/2023 R.G. Lav. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Scalabrino, elettivamente domiciliato Parte_1
come in atti appellante
contro
:
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Pescolla, elettivamente domiciliata come in atti appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da rispettivi atti.
MOTIVAZIONE
1. Il processo di I grado.
1 Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Campobasso, l' Controparte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il lavoratore
[...] Pt_1 dipendente inquadrato nella cat. D, aveva ottenuto l'ingiunzione per il pagamento dell'indennità economica ex art. 2 co. 7 LR n. 30/05 per gli anni 2019 e 2020.
Con sentenza del 28/6/2023 il Tribunale di Campobasso, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva la spiegata opposizione.
In particolare, il GL riteneva fondata l'opposizione in considerazione dell'intervento della Corte
Costituzionale che, con la pronuncia n. 253/22, aveva dichiarato incostituzionali le norme regionali istitutive dell'area quadri per violazione degli artt. 81, quarto comma (ora terzo comma), e 117, secondo comma, lettera l), Cost. Osservava che, in base al combinato disposto dell'art. 136 Cost.
e dell'art. 30 L. 11 marzo 1953 n. 87, la pronuncia d'illegittimità costituzionale di una norma di legge determina la cessazione della sua efficacia erga omnes ed impedisce, dopo la pubblicazione, che essa possa più essere comunque applicata ai rapporti giuridici, richiamando anche il precedente di questa Corte di Appello che si era pronunciata in tal senso su analoga fattispecie. Aggiungeva che nel caso di specie doveva, inoltre, escludersi la configurabilità di un giudicato o un diritto quesito in virtù della sentenza n.162/20, invocata dalla opposta, poiché in tale pronuncia il riconoscimento della indennità di cui si discute era limitato al dicembre 2018, mentre il ricorso monitorio riguardava le annualità successive, 2019 e 2020.
2. L'appello e le difese dell'appellata.
Avverso siffatta sentenza ha proposto appello il che con il primo motivo ribadisce la Pt_1
definitività della sentenza n. 162/2020 del Tribunale di Campobasso, contenente, a suo avviso, un accertamento del proprio diritto all'indennità ex L.R. 30/05, che è un'indennità annuale, e che la stessa aveva condannato al pagamento di €8.000,00 per l'anno 2018, solo perché CP_1 tale importo era quello maturato da esso appellante nell'anno in cui aveva introdotto il giudizio.
Al riguardo precisa, che, dunque, ben prima della sentenza della Corte Costituzionale, la sua posizione soggettiva in ordine all'emolumento preteso era stabilmente determinata quale diritto definitivamente accertato e che, pertanto, rispetto a tale posizione la pronuncia della Corte
Costituzionale non può che ritenersi irrilevante.
Con il secondo motivo reitera le difese già spiegate in prime cure in merito all'acquiescenza da parte della per avere la stessa dato esecuzione alla sentenza dichiarativa mediante CP_1 liquidazione dell'indennità per l'anno 2018.
2 Con il terzo motivo eccepisce l'inammissibilità della domanda di sospensione degli atti amministrativi ritenuti illegittimi, non potendo l'ente pubblico chiedere la disapplicazione di atti dallo stesso emanati, avendo, peraltro, la continuato ad erogare l'indennità in parola CP_1
a tutti i dipendenti inquadrati nella categoria D.
Quanto all'efficacia della intervenuta sentenza della Corte costituzionale, deduce, con il quarto motivo di doglianza, che la stessa non troverebbe applicazione nella fattispecie di cui trattasi, che rientra nel novero dei “rapporti esauriti”, unico limite alla efficacia ex tunc riconosciuta alle sentenze di accoglimento della Consulta.
Con il quinto motivo, il deduce che l'Ente appellato, con Delibera Commissariale nr. 13, Pt_1
del 30 dicembre 2011, revocata solo il 10 gennaio 2023, ha riconosciuto, a far data dal 1 gennaio
2012, l'indennità della L.R. n. 30/2005 al personale in organico con qualifica D1 e D3, con ciò ammettendo la spettanza al personale in organico della categoria D dell'indennità che, pertanto, illegittimamente era stata sempre negata agli altri dipendenti che ne avevano fatto richiesta (tra cui essa appellante).
Conclude, quindi, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la contestando le avverse prospettazioni e chiedendo il CP_1 rigetto dell'appello con ampie argomentazioni che si richiamano ed abbiansi come qui riportate e trascritte.
Acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
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3. Motivi della decisione.
L'appello è infondato e non merita, perciò, accoglimento.
Va premesso che, come osservato dal giudice di prime cure, questa Corte, chiamata a decidere in fattispecie analoga, si è già pronunciata in merito alla applicabilità al personale dipendente dell' appellata della indennità prevista dall'art. 2 della L.R. n. 30 del 26.9.2005 per il CP_1
personale del ruolo unico regionale inquadrato nella categoria D e con funzioni corrispondenti all'Area Quadri, istituita dalla L.R. n. 7 dell'8/4/1997 (art. 29 bis, introdotto dall'art. 11 della L.R.
28.5.2002, n. 6), e sulla intervenuta illegittimità di dette previsioni normative alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 18/10/2022.
3 Le funzioni qualificanti l'Area Quadri sono descritte dal richiamato art. 29 bis (v. in particolare commi 3 e 4) con specifico riferimento all'attività propria degli uffici regionali, precisandosi che esse “sono proprie del personale di comparto inquadrato nel ruolo unico regionale nella categoria
D”. È evidente, quindi, che non trova conforto nella richiamata normativa la tesi dell'appellante secondo cui vi è un'equiparazione tra il personale della e i dipendenti degli enti Parte_2 economici regionali, quale appunto l' A ciò si aggiunga che, Controparte_1 diversamente che per l'ERIM, la legge n. 37/1999, istitutiva dell' non prevedeva CP_1
l'equiparazione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della stessa a quello dei dipendenti regionali, disponendo l'art. 20, co.2 bis, l'applicazione del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, essendo pacificamente l'indennità quadri di previsione legislativa regionale, non essendo contemplata dalla contrattazione collettiva.
E all'epoca della istituzione dell' e della trasformazione di esso in Pt_3 Controparte_1 non era stata ancora istituita l'Area Quadri, né prevista la relativa indennità, con la
[...]
conseguenza che la previsione della conservazione in capo al personale regionale transitato prima in e poi nell' dei diritti acquisiti non poteva comprendere anche Pt_3 Controparte_1
quello alla indennità di cui qui si controverte.
Come già sostenuto da questa Corte, inoltre, da quanto sopra si evince che il diritto di altro personale della a percepire l'indennità Quadri, cui l'appellante fa riferimento con la CP_1
proposizione del quinto motivo di appello, è sorto solo in virtù degli atti della datrice di lavoro che l'hanno specificatamente loro riconosciuta e nei limiti in cui tale riconoscimento è avvenuto, riconoscimento che, peraltro, allo stato, l'intervento della Consulta assolutamente preclude.
Peraltro, con la citata sentenza N. 253/2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 bis della legge della n. 7/1997, per violazione degli artt. Parte_2
81, quarto comma (ora terzo comma), e 117, secondo comma, lettera l), Cost., precisando, in particolare, come “Già l'istituzione, ad opera della disposizione censurata, di un'apposita area quadri si configura, non solo in termini meramente lessicali ma anche sotto il profilo sostanziale, come lesiva delle prerogative così assegnate dal legislatore statale alla contrattazione collettiva nazionale, cui sola compete la definizione del sistema di classificazione del personale”.
Ha, inoltre, richiamato la giurisprudenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione secondo la quale “nel settore del lavoro pubblico il legislatore statale detta regole peculiari solo per la categoria dei dirigenti, mentre per il restante personale la competenza attribuita alla contrattazione
4 collettiva appare piena, e, in proposito, ha richiamato quanto previsto dell'art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui «[p]er le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizioni ad albi oppure tecnico scientifici o di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto». Il predetto indirizzo giurisprudenziale ha poi trovato definitivo consolidamento con numerose pronunce (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 9 marzo 2009, n.
5651 e 6 marzo 2008, n. 6063), nelle quali viene ribadito che le norme del d.lgs. n. 165 del 2001 costituiscono lo «"statuto" del lavoro contrattuale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni». In tal senso viene anche richiamato l'art. 52 del predetto decreto legislativo, dove, in tema di mansioni, compare il riferimento esclusivo alla «classificazione professionale prevista dai contratti collettivi».
La Consulta ha, quindi, rilevato come “la normativa statale che attribuiva alla autonomia collettiva la disciplina della materia in esame era già operante all'epoca della emanazione dell'intervento normativo scrutinato. Sia alla data di emanazione dell'art. 11 della legge reg. Molise n. 6 del 2002, che ha introdotto la disposizione censurata nella legge reg. Molise n. 7 del 1997, sia all'atto della radicale novella recata dalla legge reg. Molise n. 30 del 2005, che ha sostanzialmente delineato la disciplina normativa nei termini tuttora vigenti, l'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 stabiliva in modo inequivoco la competenza della contrattazione collettiva a definire il sistema di classificazione del personale e le relative aree contrattuali. Nell'ottica propria della natura e funzione del giudizio di parificazione del rendiconto regionale, ciò che specificamente rileva nell'odierna questione di legittimità costituzionale sono le prescrizioni della disposizione censurata concernenti il riconoscimento al personale regionale inserito nell'area quadri di una apposita indennità retributiva, poiché sono tali previsioni in materia di trattamento economico che determinano la lesione dei parametri finanziari dedotta dalla sezione di controllo rimettente. L'attribuzione alla contrattazione collettiva della disciplina della retribuzione nel rapporto di lavoro pubblico costituisce indubbiamente principio ispiratore e conformativo della riforma del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, avviata dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(Razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421) e sistematizzata con il d.lgs. n. 165 del 2001. L'esercizio di tale funzione regolatoria da parte dell'autonomia collettiva, nel contrastare fenomeni sperequativi tra i diversi settori della pubblica
5 amministrazione, è funzionale sia ad un incisivo controllo delle dinamiche del costo del lavoro pubblico, sia ad una più efficiente e tendenzialmente unitaria gestione del personale nei vari settori, disciplinando i possibili percorsi di mobilità del personale (intercompartimentale, passaggio diretto tra amministrazioni diverse, gestione delle eccedenze e del personale in mobilità). Risulta, pertanto, evidente che l'introduzione e la disciplina da parte della disposizione censurata di un'indennità per il personale interessato, che si colloca fuori dalle previsioni della contrattazione collettiva, collidano di per sé con la disciplina del rapporto di pubblico impiego come definita dal legislatore statale nell'esercizio della sua competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile (ex plurimis, sentenza n. 232 del 2019)”.
Di qui l'illegittimità della stessa istituzione dell'Area Quadri e della previsione della relativa indennità da parte della legge regionale.
Ciò posto, nel caso in esame è di tutta evidenza che il Tribunale, con la richiamata sentenza n.
162/2020 del 13/10/2020, ha disposto la condanna della al pagamento in favore del CP_1 della somma di € 8.000,00 esclusivamente “per il periodo fino al 28.12.18”, senza nulla Pt_1 prevedere con riferimento all'epoca successiva alla data prescritta, con ciò non legittimando alcuna estensione temporale del giudicato.
Pertanto, solo con riferimento a siffatta statuizione il diritto del può essere ricompreso nel Pt_1 novero dei rapporti “esauriti” insuscettibili di essere travolti dalla pronuncia di incostituzionalità.
Viceversa, la pretesa dell'indennità per gli anni 2019 e 2020, oggetto di monitorio e della successiva fase di opposizione definiti dal Tribunale di Campobasso con la sentenza impugnata, costituisce rapporto ancora sub iudice, che non può trovare ingresso in un quadro normativo che risulta novato dalla sentenza della Consulta, con i noti effetti previsti dalla disposizione di cui all'art. 136 Cost. la quale, secondo i chiarimenti costantemente offerti dalla Giurisprudenza di legittimità “è stata interpretata nel senso che le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi, dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto "ex tunc", con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, perché l'illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge - sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale - per contrasto con un precetto costituzionale;
gli effetti dell'incostituzionalità valgono erga omnes, non si estendono esclusivamente ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento
6 collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità (Cass. 20 novembre 2021 n. 20381)” (così, da ultimo Cass. n.
23 febbraio 2024, n. 4842).
Di qui il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
4. Sussistono giusti motivi, avuto riguardo, in particolare, alla novità della questione, per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
5.Va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente appello.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del 28.6.2023 Tribunale di
Campobasso-Giudice del Lavoro- proposto con il ricorso qui depositato il 28.12.2023 da
Parte_1
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto che è dovuto dall'appellante il pagamento del doppio del contributo unificato.
Campobasso, 22.11.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Margiolina Mastronardi Dott. Vincenzo Pupilella
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