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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 06/06/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3424/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3424/2022
Oggi 6 giugno 2025, alle ore 10.25, innanzi al Giudice, dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, sono comparsi: per l'Avv. DAL LAGO FLAVIANO e dell'Avv. BONUCCELLI Parte_1
ANDREA;
per , l'Avv. FRANCESCO PAPALEO in sostituzione Controparte_1 dell'Avv. USAI FRANCESCO
E' presente il Dott. Niccolo Pedonese per la pratica forense
I procuratori delle parti si riportano alle rispettive note riepilogative e conclusive ed alle conclusioni già rassegnate.
Dopo la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
I procuratori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3424/2022
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FLAVIANO Parte_1 C.F._1
DAL LAGO e dell'Avv. ANDREA BONUCCELLI, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. DAL LAGO in CAMAIORE (LU), Fraz. LIDO DI CAMAIORE-VIA ENRICO DE
NICOLA 171, giusta procura in calce all'atto introduttivo
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCO Controparte_1 P.IVA_1
USAI, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in FIRENZE-Via Venezia 8, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Per “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectiis, per le motivazioni di cui in atti: -in tesi ex Parte_1 articolo 2051 codice civile ed in ipotesi ex articolo 2043 codice civile, condannare il in Controparte_1 persona del Sindaco pro-tempore al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, ed
2 a favore del sig. nato a [...] in data [...]-CF , della somma di Parte_1 C.F._1 euro € 165.595,00 (di cui euro 10.781,25 a titolo di invalidità temporanea, euro 152.133,00 a titolo di invalidità permanente , euro 2.681,00 a titolo di rimborso spese) o in quella minore o maggiore somma che verrà quantificata e liquidata in corso di causa ed in Sentenza, oltre interessi legali dal fatto al saldo effettivo, e con vittoria di spese di Consulenza Tecnica di Ufficio e di Consulenza Tecnica di Parte oltre alle spese e compensi professionali”; -in ipotesi, previa remissione della causa sul ruolo, ammettersi prova per testimoni sui capitoli di prova di cui alla memoria n. 2) ex articolo 183 sesto comma codice di procedura civile” Per : “Voglia Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni e più opportuna Controparte_1 declaratoria del caso: - in via principale, nel merito: rigettare la domanda svolta dal signor nei Parte_1 confronti del perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
- in via Controparte_1 subordinata: circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante al signor tenuto conto, ai sensi Parte_1 dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa del stesso nella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento della domanda attorea nei limiti della prova del danno raggiunta. Con vittoria di spese e compensi di causa”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio il per sentirlo condannare al Parte_1 Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti allorquando, in data 2.2.2020, alle ore 23.45 circa, percorrendo a bordo del ciclomotore Aprilia Scarabeo-50, di proprietà della madre la via Guglielmo Marconi in , andava a collidere Controparte_2 CP_1
violentemente con un new jersey posto, prossimo al marciapiede, sul lato destro della predetta via;
in particolare, ha esposto che il new jersey in questione era stato ivi posto in forza della determinazione n. 133 emessa in data 30.1.2020 dal Comune di , in occasione della CP_1 fiera di San Biagio, che si sarebbe tenuta il giorno successivo all'incidente e che l'ostacolo non era adeguatamente segnalato al momento del sinistro, tant'è che solo dopo la sua verificazione -il giorno successivo- il Comune di aveva apposto cartelli stradali e lampeggianti per CP_1
segnalarne la presenza.
Si è costituito il che ha contestato integralmente ogni addebito di Controparte_1
responsabilità nonché la quantificazione dei danni ex adverso lamentati e chiesto il rigetto della domanda, esponendo che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità dell'attore, atteso che il new jersey era di notevoli dimensioni, ben visibile, che il sinistro si è verificato in un tratto di strada rettilineo, in assenza di traffico e che l'attore viaggiava in stato di alterazione da sostanze stupefacenti.
La causa è stata istruita a mezzo di prove orali, di c.t.u. medico legale ed in via documentale.
All'odierna udienza, fissata ex art. 281 sexies c.p.c. è passata in decisione, previo scambio di note conclusive, sulle conclusioni di cui in epigrafe.
3 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
An debeatur
L'art. 2051 c.c. disciplina una fattispecie di responsabilità di carattere oggettivo: affinché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso.
Presupposti della citata fattispecie di responsabilità sono, pertanto, esclusivamente la derivazione causale del danno dalla cosa ed il rapporto di custodia;
il custode deve avere un effettivo potere sulla cosa e la custodia non deve essere temporanea e occasionale.
Il danneggiato è gravato dell'onere di provare il nesso di causalità tra il bene custodito ed il danno subito. Al contempo, il custode si libera dalla responsabilità provando il caso fortuito, ovvero l'esistenza di una causa esterna (fatto naturale, fatto del terzo, fatto dello stesso danneggiato) che per imprevedibilità, eccezionalità, inevitabilità sia completamente estranea alla sfera di controllo del custode. Circa l'incidenza del fatto del terzo, idonea ad interrompere il nesso causale, o circa la valorizzazione della condotta colposa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c. si richiama il principio di diritto espresso da consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione (Cass. n. 34886/2021): “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione”.
L'istruttoria svolta, gli esiti dell'accertamento per il tramite dei Carabinieri intervenuti sul posto e l'esame dei testimoni hanno condotto a ricostruire la dinamica del sinistro come segue.
In occasione del sinistro che ha coinvolto l'attore, il aveva disposto con Controparte_1 ordinanza n. 133 del 30.1.2020 l'installazione di un new jersey sulla Via Marconi, in vista della
Fiera di San Biagio che si sarebbe tenuta a partire dal giorno successivo.
Non vi è dunque dubbio che della custodia del new jersey e del tratto di strada in cui il sinistro si
è verificato fosse, all'epoca dei fatti, responsabile il . Controparte_1
4 Per quel che concerne invece la direzione di marcia dell'attore, dal verbale dei Carabinieri intervenuti emerge che costui viaggiava sulla Via Marconi in con direzione di marcia CP_1
verso il centro città (Massa-Pisa).
I Carabinieri intervenuti affermano che non è chiaro se l'attore provenisse da Via Fossetto verso il centro città o dal sottopasso Donatori di Sangue (ossia dalla direzione che si vede dalla riproduzione video in atti, in cui il veicolo percorre il sottopasso per poi svoltare a destra in direzione Via Marconi), ma ciò poco rileva, una volta acclarato che la direzione di marcia era
Massa-Pisa e che giunto all'incrocio con la Via San Francesco, l'attore è effettivamente andato a collidere con il new jersey che occupava parte della Via Marconi, sul lato destro.
Sull'intervenuta collisione e sulla direzione di marcia hanno riferito in modo inequivoco entrambi i testi oculari, ossia il teste e la teste , entrambi del tutto estranei ai Tes_1 Testimone_2
fatti ed alla lite e quindi pienamente attendibili. Costoro hanno precisato che, in occasione del sinistro, si trovavano presso l'abitazione della madre del sita all'angolo tra Via Marconi e Tes_1
Via S. Francesco e con affaccio Via Marconi ed entrambi hanno confermato che l'attore, percorrendo Via Marconi con direzione Massa-Pisa, è andato a collidere contro il new jersey.
Come precisato dai Carabinieri intervenuti, in quel tratto la Via Marconi che ha andamento rettilineo si sviluppa in due corsie a senso unico di marcia verso il centro città.
Come è possibile constatare dal materiale fotografico allegato in atti, dai rilievi svolti dai
Carabinieri e soprattutto dalla riproduzione video che è stata allegata da parte attrice e come confermato dai testimoni, il manufatto installato, di colore rosso e bianco e con dimensioni 2,90
m in larghezza per 1 m in altezza, occupava per i veicoli con direzione di marcia verso il centro città integralmente la semicarreggiata destra, essendo posto in prossimità del marciapiede destro e proprio in corrispondenza dell'incrocio con Via Fossetto.
Trattavasi a tutti gli effetti di una modifica della viabilità, poiché la presenza del manufatto determinava un'interdizione, anche se parziale, al traffico in entrata sulla Via Marconi.
Come confermato da tutti i testimoni, oltre ai già citati anche i genitori dell'attore ed i soccorritori, della cui attendibilità non vi sono ragioni di dubitare, in occasione del sinistro era notte (infatti risulta la verificazione il 2.2.2020 alle ore 23.45 circa), la pioggia era intensa ed il manufatto che occupava la sede stradale non era affatto segnalato. L'istruttoria orale svolta ha
5 infatti condotto a confermare che, in occasione del sinistro, mancava del tutto la cartellonistica di segnalazione dell'interruzione stradale ed una segnalazione luminosa di pericolo, inseriti invece il giorno successivo.
Inoltre, in quel punto specifico della Via Marconi in cui era collocato il manufatto veniva a crearsi un cono d'ombra tra i due lampioni che costeggiano la via. Ciò è stato indicato anche dai
Carabinieri intervenuti (“...la strada è illuminata a sufficienza anche se nel punto di dislocazione del new jersey vi è una leggera ombra dovuta al fatto che si trovava nel centro di due lampioni. Il semaforo posizionato solo sulla Via San Francesco era attivo. Non era presente alcuna cartellonistica stradale che avvisasse la loro presenza, se non i divieti di sosta nella strada interessata dalla fiera”).
Ciò premesso, ancorché il manufatto fosse di rilevanti dimensioni e colorato in rosso e bianco, tuttavia, era onere del custode approntare adeguate cautele per evitare rischi e pericoli agli utenti della strada e per segnalare in modo idoneo la modifica di viabilità incidente su quel tratto di strada.
Del resto, la prossimità ad un incrocio e la presenza, nel punto in questione, di una zona d'ombra in orario notturno avrebbero imposto di inserire strumenti idonei a fornire tempestivo avviso agli utenti della strada, sì da consentire loro di adeguare conseguentemente la condotta di guida e di evitare l'ostacolo; tant'è che, in condizioni di pioggia o maltempo (prevedibili in periodo invernale), la pericolosità della cosa era ulteriormente aggravata, anche e proprio per l'ampio spazio della sede stradale occupato.
Tuttavia, anche l'attore non va del tutto esente da colpa.
Date le rilevanti dimensioni del manufatto installato, ancorché lo si ripete non fosse adeguatamente segnalato, è da ritenere per le gravissime conseguenze sia personali che al ciclomotore che l'attore non tenesse una condotta di guida adeguata allo stato dei luoghi (centro abitato) ed alle condizioni meteorologiche (pioggia battente) e che non abbia avuto il pieno controllo del mezzo condotto, al momento del sinistro. Infatti, per le modalità dell'impatto, descritto anche dai testimoni che hanno rappresentato come l'attore sia letteralmente “andato a sbattere” contro il new jersey, non risulta che egli abbia posto in essere alcuna manovra di emergenza, cercando di evitare l'ostacolo o di occupare la restante porzione di carreggiata in
6 direzione centro città, il che conduce a ritenere presumibile una velocità superiore al limite consentito nel tratto in questione e comunque una non piena capacità di controllo del motociclo.
Circa invece la guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, va necessariamente richiamato l'esito dell'accertamento svolto dalla Procura della Repubblica di Lucca, che ha richiesto l'archiviazione dell'imputazione per il reato p.p. dall'art. 187 Cds, poi disposta dal
G.I.P. in quanto le analisi svolte non hanno condotto ad acclarare né l'utilizzo né il tempo di assunzione né, soprattutto, l'alterazione conseguente all'uso di droga al momento del sinistro.
Si ritiene dunque che congruo ricondurre alla condotta dell'attore una quota di responsabilità in ragione del 50%, condannando il convenuto a risarcire il danno per il resto. CP_1
Quantum debeatur
Circa i danni risarcibili, alla luce di quanto affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(Cass. Civ., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972), il danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica;
al contempo, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che il pregiudizio deve essere interamente ristorato, ma si devono evitare duplicazioni, di talché devono considerarsi meramente descrittive le categorie di “danno morale”, “danno biologico”, “danno esistenziale”, da ricondursi all'unitaria categoria del danno non patrimoniale.
Nel caso in esame, la documentazione medica versata in atti e la consulenza medico-legale predisposta dal c.t.u., danno adeguatamente conto della ricorrenza di un danno non patrimoniale, causalmente riconducibile al sinistro per cui è causa (afferma il c.t.u. che “si può affermare che in conseguenza ed a causa del sinistro subito in data 02.2.2020 il signor , soggetto Parte_1
con anamnesi patologica remota negativa per traumatismi di rilievo interessanti le regioni oggetto della presente indagine, ebbe a riportare lesioni di chiara origine traumatica e di certa gravità attingenti in specie il volto, il polso sinistro, il torace e l'arto inferiore sinistro”).
Il percorso logico e le argomentazioni poste dal c.t.u. a base della consulenza, che tengono puntualmente conto della documentazione versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti, sono intrinsecamente coerenti e congrui, oltre che in linea con le ulteriori emergenze
7 istruttorie, evidenziando la correttezza metodologica dell'approccio seguito;
peraltro, i consulenti di parte non hanno fatto pervenire osservazioni.
Per la liquidazione del risarcimento del danno, il giudice di merito deve avere riguardo ai valori tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano;
afferma, a tale proposito, la Corte di Cassazione che “in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti” (così Cass. civ. Sez. III Ord., 28/06/2018, n. 17018 Cass. Civ., III, 7 giugno 2011, N. 12408; Cass. Civ., III, 30 giugno 2011, N. 14402; Cass. Civ., III, 31 agosto
2011, N. 17879; Cass. Civ., III, 12 settembre 2011, N. 18641).
Va altresì precisato che nella tabella in vigore alla data della presente pronuncia, ferma restando l'unitarietà del risarcimento del danno non patrimoniale, il Tribunale di Milano, tenendo conto della più recente giurisprudenza (in particolare, si veda Cass., 11.11.2020, n. 25164), ha scorporato il danno morale dal danno biologico e ciò sul fondamentale presupposto che tale voce, che si correla alle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è teso a ristorare uno stato d'animo di sofferenza interiore, non è suscettibile di accertamento medico legale. Tuttavia, il ristoro del danno morale non costituisce un automatismo, ma si impone la positiva prova della sua sussistenza nel caso concreto.
Si deve poi sottolineare che la Corte di Cassazione con pronuncia recente ha precisato che “la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione -da parte del giudice- di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” - ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe - non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass., Sez. III, 27/05/2019 n. 14364).
Non si ritiene che sussista, nel caso di specie, la prova in concreto di un danno morale da ristorarsi autonomamente rispetto al danno biologico, in difetto di allegazione e prova di un particolare turbamento dell'attore, meritevole di autonomo ristoro, e di circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno patito in concreto più grave rispetto alle conseguenze
8 ordinariamente derivanti da pregiudizi analoghi. Per la tipologia di conseguenze acclarate, vi sono sofferenze psicofisiche senz'altro patite dal danneggiato, ma comunque già valutate nel relativo barème medico legale, mentre non si apprezzano ragioni per incrementare il risarcimento, in difetto di allegazione e prova puntuale della ricorrenza di una sofferenza soggettiva particolare od eccezionale.
In difetto di richiesta in punto di personalizzazione, nulla sul punto si dispone.
Sono altresì riconosciute le spese mediche nella misura ritenuta congrua dal c.t.u.
Si perviene pertanto alla seguente quantificazione, tenuto conto che l'attore alla data del fatto aveva 18 anni ed applicate le Tabelle del Tribunale di Milano 2024, vigenti alla data della presente pronuncia:
Permanente
Danno biologico (percentuale 26%) € 107.725
Temporanea
• 15 giorni per inabilità temporanea totale, € 1.725
• 45 giorni per inabilità temporanea parziale al 75%, € 3.881,25
• 90 giorni per inabilità temporanea parziale al 50%, € 5.175,00
Spese mediche € 2.659
Per complessivi €121.165,25
Tenuto conto della quota di responsabilità gravante sull'attore (50%), il convenuto è condannato al pagamento di €60.583 (50% del totale).
Interessi e rivalutazione.
Il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice l'abbia già liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento.
Quanto agli interessi, in particolare, va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, che, con una decisione a Sezioni Unite (v. Cass. Civ. 17.02.1995 n.1712, più di recente, Cass.
9 Civ., III, 27.07.2001, n.10291; Cass. Civ., III, 15.01.2001, n.492; Cass. Civ., III, 1.12.2000,
n.15368), ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito, stabilendo che “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma”.
Tuttavia, tale prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro.
Sulle somme liquidate a titolo di capitale, pertanto, come devalutate alla data del fatto secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati e, quindi, rivalutate anno per anno secondo il medesimo indice, la convenuta dovrà corrispondere anche gli interessi al tasso legale.
Spese di lite.
In punto di spese di lite, il convenuto è soccombente e si fa conseguentemente luogo alla statuizione sulle spese come in dispositivo tenuto conto dello scaglione per valore della causa
(sulla base del danno accertato e della quota di responsabilità gravante sull'attore), secondo la notula in atti che risulta congrua in quanto parametrata tra minimi e medi tabellari.
A carico del convenuto sono poste le spese di c.t.u. medico legale, diretta a quantificare il danno.
Circa le spese di c.t.p., come statuito dalla Corte di Cassazione (Cass. 10173/2015), sebbene le spese di consulenza tecnica di parte rientrino tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, tuttavia il giudice ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. ha la facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue. La liquidazione, dunque, presuppone che sia formulata specifica domanda di rimborso ed inoltre, onde consentire la valutazione di congruità da parte del Tribunale, la parte che domanda il pagamento deve quantomeno fornire un principio
10 di prova degli esborsi sostenuti, mediante produzione della notula emessa dal professionista, con indicazione dell'attività prestata e dei compensi richiesti.
Nella fattispecie non è versata in atti né una notula del c.t.p. né una fattura a sostegno dell'esborso eventualmente sostenuto, per cui non se ne riconosce il pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) accertata la responsabilità del per i danni occorsi all'attore, in Controparte_1 misura pari al 50%, restando la residua quota a carico dell'attore ex art. 1227 c.c., condanna il a corrispondere a la somma di €60.583 Controparte_1 Parte_1
oltre interessi al tasso legale dalla data del fatto (2.2.2020) ad oggi sulla somma devalutata al momento del fatto secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati e, quindi, rivalutata, anno per anno fino ad oggi, secondo il medesimo indice, ed oltre successivi interessi al tasso legale dal deposito della presente sentenza sino al saldo;
2) condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida Controparte_1 Parte_1 in €12.434,00, per compensi, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge, spese per contributo unificato e bollo;
3) pone a carico del le spese di c.t.u. medico legale, come liquidate in Controparte_1
atti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Verbale chiuso alle ore 15.50
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
11
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3424/2022
Oggi 6 giugno 2025, alle ore 10.25, innanzi al Giudice, dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, sono comparsi: per l'Avv. DAL LAGO FLAVIANO e dell'Avv. BONUCCELLI Parte_1
ANDREA;
per , l'Avv. FRANCESCO PAPALEO in sostituzione Controparte_1 dell'Avv. USAI FRANCESCO
E' presente il Dott. Niccolo Pedonese per la pratica forense
I procuratori delle parti si riportano alle rispettive note riepilogative e conclusive ed alle conclusioni già rassegnate.
Dopo la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
I procuratori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3424/2022
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FLAVIANO Parte_1 C.F._1
DAL LAGO e dell'Avv. ANDREA BONUCCELLI, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. DAL LAGO in CAMAIORE (LU), Fraz. LIDO DI CAMAIORE-VIA ENRICO DE
NICOLA 171, giusta procura in calce all'atto introduttivo
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCO Controparte_1 P.IVA_1
USAI, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in FIRENZE-Via Venezia 8, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Per “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectiis, per le motivazioni di cui in atti: -in tesi ex Parte_1 articolo 2051 codice civile ed in ipotesi ex articolo 2043 codice civile, condannare il in Controparte_1 persona del Sindaco pro-tempore al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, ed
2 a favore del sig. nato a [...] in data [...]-CF , della somma di Parte_1 C.F._1 euro € 165.595,00 (di cui euro 10.781,25 a titolo di invalidità temporanea, euro 152.133,00 a titolo di invalidità permanente , euro 2.681,00 a titolo di rimborso spese) o in quella minore o maggiore somma che verrà quantificata e liquidata in corso di causa ed in Sentenza, oltre interessi legali dal fatto al saldo effettivo, e con vittoria di spese di Consulenza Tecnica di Ufficio e di Consulenza Tecnica di Parte oltre alle spese e compensi professionali”; -in ipotesi, previa remissione della causa sul ruolo, ammettersi prova per testimoni sui capitoli di prova di cui alla memoria n. 2) ex articolo 183 sesto comma codice di procedura civile” Per : “Voglia Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni e più opportuna Controparte_1 declaratoria del caso: - in via principale, nel merito: rigettare la domanda svolta dal signor nei Parte_1 confronti del perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
- in via Controparte_1 subordinata: circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante al signor tenuto conto, ai sensi Parte_1 dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa del stesso nella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento della domanda attorea nei limiti della prova del danno raggiunta. Con vittoria di spese e compensi di causa”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio il per sentirlo condannare al Parte_1 Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti allorquando, in data 2.2.2020, alle ore 23.45 circa, percorrendo a bordo del ciclomotore Aprilia Scarabeo-50, di proprietà della madre la via Guglielmo Marconi in , andava a collidere Controparte_2 CP_1
violentemente con un new jersey posto, prossimo al marciapiede, sul lato destro della predetta via;
in particolare, ha esposto che il new jersey in questione era stato ivi posto in forza della determinazione n. 133 emessa in data 30.1.2020 dal Comune di , in occasione della CP_1 fiera di San Biagio, che si sarebbe tenuta il giorno successivo all'incidente e che l'ostacolo non era adeguatamente segnalato al momento del sinistro, tant'è che solo dopo la sua verificazione -il giorno successivo- il Comune di aveva apposto cartelli stradali e lampeggianti per CP_1
segnalarne la presenza.
Si è costituito il che ha contestato integralmente ogni addebito di Controparte_1
responsabilità nonché la quantificazione dei danni ex adverso lamentati e chiesto il rigetto della domanda, esponendo che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità dell'attore, atteso che il new jersey era di notevoli dimensioni, ben visibile, che il sinistro si è verificato in un tratto di strada rettilineo, in assenza di traffico e che l'attore viaggiava in stato di alterazione da sostanze stupefacenti.
La causa è stata istruita a mezzo di prove orali, di c.t.u. medico legale ed in via documentale.
All'odierna udienza, fissata ex art. 281 sexies c.p.c. è passata in decisione, previo scambio di note conclusive, sulle conclusioni di cui in epigrafe.
3 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
An debeatur
L'art. 2051 c.c. disciplina una fattispecie di responsabilità di carattere oggettivo: affinché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso.
Presupposti della citata fattispecie di responsabilità sono, pertanto, esclusivamente la derivazione causale del danno dalla cosa ed il rapporto di custodia;
il custode deve avere un effettivo potere sulla cosa e la custodia non deve essere temporanea e occasionale.
Il danneggiato è gravato dell'onere di provare il nesso di causalità tra il bene custodito ed il danno subito. Al contempo, il custode si libera dalla responsabilità provando il caso fortuito, ovvero l'esistenza di una causa esterna (fatto naturale, fatto del terzo, fatto dello stesso danneggiato) che per imprevedibilità, eccezionalità, inevitabilità sia completamente estranea alla sfera di controllo del custode. Circa l'incidenza del fatto del terzo, idonea ad interrompere il nesso causale, o circa la valorizzazione della condotta colposa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c. si richiama il principio di diritto espresso da consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione (Cass. n. 34886/2021): “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione”.
L'istruttoria svolta, gli esiti dell'accertamento per il tramite dei Carabinieri intervenuti sul posto e l'esame dei testimoni hanno condotto a ricostruire la dinamica del sinistro come segue.
In occasione del sinistro che ha coinvolto l'attore, il aveva disposto con Controparte_1 ordinanza n. 133 del 30.1.2020 l'installazione di un new jersey sulla Via Marconi, in vista della
Fiera di San Biagio che si sarebbe tenuta a partire dal giorno successivo.
Non vi è dunque dubbio che della custodia del new jersey e del tratto di strada in cui il sinistro si
è verificato fosse, all'epoca dei fatti, responsabile il . Controparte_1
4 Per quel che concerne invece la direzione di marcia dell'attore, dal verbale dei Carabinieri intervenuti emerge che costui viaggiava sulla Via Marconi in con direzione di marcia CP_1
verso il centro città (Massa-Pisa).
I Carabinieri intervenuti affermano che non è chiaro se l'attore provenisse da Via Fossetto verso il centro città o dal sottopasso Donatori di Sangue (ossia dalla direzione che si vede dalla riproduzione video in atti, in cui il veicolo percorre il sottopasso per poi svoltare a destra in direzione Via Marconi), ma ciò poco rileva, una volta acclarato che la direzione di marcia era
Massa-Pisa e che giunto all'incrocio con la Via San Francesco, l'attore è effettivamente andato a collidere con il new jersey che occupava parte della Via Marconi, sul lato destro.
Sull'intervenuta collisione e sulla direzione di marcia hanno riferito in modo inequivoco entrambi i testi oculari, ossia il teste e la teste , entrambi del tutto estranei ai Tes_1 Testimone_2
fatti ed alla lite e quindi pienamente attendibili. Costoro hanno precisato che, in occasione del sinistro, si trovavano presso l'abitazione della madre del sita all'angolo tra Via Marconi e Tes_1
Via S. Francesco e con affaccio Via Marconi ed entrambi hanno confermato che l'attore, percorrendo Via Marconi con direzione Massa-Pisa, è andato a collidere contro il new jersey.
Come precisato dai Carabinieri intervenuti, in quel tratto la Via Marconi che ha andamento rettilineo si sviluppa in due corsie a senso unico di marcia verso il centro città.
Come è possibile constatare dal materiale fotografico allegato in atti, dai rilievi svolti dai
Carabinieri e soprattutto dalla riproduzione video che è stata allegata da parte attrice e come confermato dai testimoni, il manufatto installato, di colore rosso e bianco e con dimensioni 2,90
m in larghezza per 1 m in altezza, occupava per i veicoli con direzione di marcia verso il centro città integralmente la semicarreggiata destra, essendo posto in prossimità del marciapiede destro e proprio in corrispondenza dell'incrocio con Via Fossetto.
Trattavasi a tutti gli effetti di una modifica della viabilità, poiché la presenza del manufatto determinava un'interdizione, anche se parziale, al traffico in entrata sulla Via Marconi.
Come confermato da tutti i testimoni, oltre ai già citati anche i genitori dell'attore ed i soccorritori, della cui attendibilità non vi sono ragioni di dubitare, in occasione del sinistro era notte (infatti risulta la verificazione il 2.2.2020 alle ore 23.45 circa), la pioggia era intensa ed il manufatto che occupava la sede stradale non era affatto segnalato. L'istruttoria orale svolta ha
5 infatti condotto a confermare che, in occasione del sinistro, mancava del tutto la cartellonistica di segnalazione dell'interruzione stradale ed una segnalazione luminosa di pericolo, inseriti invece il giorno successivo.
Inoltre, in quel punto specifico della Via Marconi in cui era collocato il manufatto veniva a crearsi un cono d'ombra tra i due lampioni che costeggiano la via. Ciò è stato indicato anche dai
Carabinieri intervenuti (“...la strada è illuminata a sufficienza anche se nel punto di dislocazione del new jersey vi è una leggera ombra dovuta al fatto che si trovava nel centro di due lampioni. Il semaforo posizionato solo sulla Via San Francesco era attivo. Non era presente alcuna cartellonistica stradale che avvisasse la loro presenza, se non i divieti di sosta nella strada interessata dalla fiera”).
Ciò premesso, ancorché il manufatto fosse di rilevanti dimensioni e colorato in rosso e bianco, tuttavia, era onere del custode approntare adeguate cautele per evitare rischi e pericoli agli utenti della strada e per segnalare in modo idoneo la modifica di viabilità incidente su quel tratto di strada.
Del resto, la prossimità ad un incrocio e la presenza, nel punto in questione, di una zona d'ombra in orario notturno avrebbero imposto di inserire strumenti idonei a fornire tempestivo avviso agli utenti della strada, sì da consentire loro di adeguare conseguentemente la condotta di guida e di evitare l'ostacolo; tant'è che, in condizioni di pioggia o maltempo (prevedibili in periodo invernale), la pericolosità della cosa era ulteriormente aggravata, anche e proprio per l'ampio spazio della sede stradale occupato.
Tuttavia, anche l'attore non va del tutto esente da colpa.
Date le rilevanti dimensioni del manufatto installato, ancorché lo si ripete non fosse adeguatamente segnalato, è da ritenere per le gravissime conseguenze sia personali che al ciclomotore che l'attore non tenesse una condotta di guida adeguata allo stato dei luoghi (centro abitato) ed alle condizioni meteorologiche (pioggia battente) e che non abbia avuto il pieno controllo del mezzo condotto, al momento del sinistro. Infatti, per le modalità dell'impatto, descritto anche dai testimoni che hanno rappresentato come l'attore sia letteralmente “andato a sbattere” contro il new jersey, non risulta che egli abbia posto in essere alcuna manovra di emergenza, cercando di evitare l'ostacolo o di occupare la restante porzione di carreggiata in
6 direzione centro città, il che conduce a ritenere presumibile una velocità superiore al limite consentito nel tratto in questione e comunque una non piena capacità di controllo del motociclo.
Circa invece la guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, va necessariamente richiamato l'esito dell'accertamento svolto dalla Procura della Repubblica di Lucca, che ha richiesto l'archiviazione dell'imputazione per il reato p.p. dall'art. 187 Cds, poi disposta dal
G.I.P. in quanto le analisi svolte non hanno condotto ad acclarare né l'utilizzo né il tempo di assunzione né, soprattutto, l'alterazione conseguente all'uso di droga al momento del sinistro.
Si ritiene dunque che congruo ricondurre alla condotta dell'attore una quota di responsabilità in ragione del 50%, condannando il convenuto a risarcire il danno per il resto. CP_1
Quantum debeatur
Circa i danni risarcibili, alla luce di quanto affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(Cass. Civ., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972), il danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica;
al contempo, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che il pregiudizio deve essere interamente ristorato, ma si devono evitare duplicazioni, di talché devono considerarsi meramente descrittive le categorie di “danno morale”, “danno biologico”, “danno esistenziale”, da ricondursi all'unitaria categoria del danno non patrimoniale.
Nel caso in esame, la documentazione medica versata in atti e la consulenza medico-legale predisposta dal c.t.u., danno adeguatamente conto della ricorrenza di un danno non patrimoniale, causalmente riconducibile al sinistro per cui è causa (afferma il c.t.u. che “si può affermare che in conseguenza ed a causa del sinistro subito in data 02.2.2020 il signor , soggetto Parte_1
con anamnesi patologica remota negativa per traumatismi di rilievo interessanti le regioni oggetto della presente indagine, ebbe a riportare lesioni di chiara origine traumatica e di certa gravità attingenti in specie il volto, il polso sinistro, il torace e l'arto inferiore sinistro”).
Il percorso logico e le argomentazioni poste dal c.t.u. a base della consulenza, che tengono puntualmente conto della documentazione versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti, sono intrinsecamente coerenti e congrui, oltre che in linea con le ulteriori emergenze
7 istruttorie, evidenziando la correttezza metodologica dell'approccio seguito;
peraltro, i consulenti di parte non hanno fatto pervenire osservazioni.
Per la liquidazione del risarcimento del danno, il giudice di merito deve avere riguardo ai valori tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano;
afferma, a tale proposito, la Corte di Cassazione che “in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti” (così Cass. civ. Sez. III Ord., 28/06/2018, n. 17018 Cass. Civ., III, 7 giugno 2011, N. 12408; Cass. Civ., III, 30 giugno 2011, N. 14402; Cass. Civ., III, 31 agosto
2011, N. 17879; Cass. Civ., III, 12 settembre 2011, N. 18641).
Va altresì precisato che nella tabella in vigore alla data della presente pronuncia, ferma restando l'unitarietà del risarcimento del danno non patrimoniale, il Tribunale di Milano, tenendo conto della più recente giurisprudenza (in particolare, si veda Cass., 11.11.2020, n. 25164), ha scorporato il danno morale dal danno biologico e ciò sul fondamentale presupposto che tale voce, che si correla alle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è teso a ristorare uno stato d'animo di sofferenza interiore, non è suscettibile di accertamento medico legale. Tuttavia, il ristoro del danno morale non costituisce un automatismo, ma si impone la positiva prova della sua sussistenza nel caso concreto.
Si deve poi sottolineare che la Corte di Cassazione con pronuncia recente ha precisato che “la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione -da parte del giudice- di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” - ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe - non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass., Sez. III, 27/05/2019 n. 14364).
Non si ritiene che sussista, nel caso di specie, la prova in concreto di un danno morale da ristorarsi autonomamente rispetto al danno biologico, in difetto di allegazione e prova di un particolare turbamento dell'attore, meritevole di autonomo ristoro, e di circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno patito in concreto più grave rispetto alle conseguenze
8 ordinariamente derivanti da pregiudizi analoghi. Per la tipologia di conseguenze acclarate, vi sono sofferenze psicofisiche senz'altro patite dal danneggiato, ma comunque già valutate nel relativo barème medico legale, mentre non si apprezzano ragioni per incrementare il risarcimento, in difetto di allegazione e prova puntuale della ricorrenza di una sofferenza soggettiva particolare od eccezionale.
In difetto di richiesta in punto di personalizzazione, nulla sul punto si dispone.
Sono altresì riconosciute le spese mediche nella misura ritenuta congrua dal c.t.u.
Si perviene pertanto alla seguente quantificazione, tenuto conto che l'attore alla data del fatto aveva 18 anni ed applicate le Tabelle del Tribunale di Milano 2024, vigenti alla data della presente pronuncia:
Permanente
Danno biologico (percentuale 26%) € 107.725
Temporanea
• 15 giorni per inabilità temporanea totale, € 1.725
• 45 giorni per inabilità temporanea parziale al 75%, € 3.881,25
• 90 giorni per inabilità temporanea parziale al 50%, € 5.175,00
Spese mediche € 2.659
Per complessivi €121.165,25
Tenuto conto della quota di responsabilità gravante sull'attore (50%), il convenuto è condannato al pagamento di €60.583 (50% del totale).
Interessi e rivalutazione.
Il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice l'abbia già liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento.
Quanto agli interessi, in particolare, va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, che, con una decisione a Sezioni Unite (v. Cass. Civ. 17.02.1995 n.1712, più di recente, Cass.
9 Civ., III, 27.07.2001, n.10291; Cass. Civ., III, 15.01.2001, n.492; Cass. Civ., III, 1.12.2000,
n.15368), ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito, stabilendo che “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma”.
Tuttavia, tale prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro.
Sulle somme liquidate a titolo di capitale, pertanto, come devalutate alla data del fatto secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati e, quindi, rivalutate anno per anno secondo il medesimo indice, la convenuta dovrà corrispondere anche gli interessi al tasso legale.
Spese di lite.
In punto di spese di lite, il convenuto è soccombente e si fa conseguentemente luogo alla statuizione sulle spese come in dispositivo tenuto conto dello scaglione per valore della causa
(sulla base del danno accertato e della quota di responsabilità gravante sull'attore), secondo la notula in atti che risulta congrua in quanto parametrata tra minimi e medi tabellari.
A carico del convenuto sono poste le spese di c.t.u. medico legale, diretta a quantificare il danno.
Circa le spese di c.t.p., come statuito dalla Corte di Cassazione (Cass. 10173/2015), sebbene le spese di consulenza tecnica di parte rientrino tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, tuttavia il giudice ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. ha la facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue. La liquidazione, dunque, presuppone che sia formulata specifica domanda di rimborso ed inoltre, onde consentire la valutazione di congruità da parte del Tribunale, la parte che domanda il pagamento deve quantomeno fornire un principio
10 di prova degli esborsi sostenuti, mediante produzione della notula emessa dal professionista, con indicazione dell'attività prestata e dei compensi richiesti.
Nella fattispecie non è versata in atti né una notula del c.t.p. né una fattura a sostegno dell'esborso eventualmente sostenuto, per cui non se ne riconosce il pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) accertata la responsabilità del per i danni occorsi all'attore, in Controparte_1 misura pari al 50%, restando la residua quota a carico dell'attore ex art. 1227 c.c., condanna il a corrispondere a la somma di €60.583 Controparte_1 Parte_1
oltre interessi al tasso legale dalla data del fatto (2.2.2020) ad oggi sulla somma devalutata al momento del fatto secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati e, quindi, rivalutata, anno per anno fino ad oggi, secondo il medesimo indice, ed oltre successivi interessi al tasso legale dal deposito della presente sentenza sino al saldo;
2) condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida Controparte_1 Parte_1 in €12.434,00, per compensi, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge, spese per contributo unificato e bollo;
3) pone a carico del le spese di c.t.u. medico legale, come liquidate in Controparte_1
atti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Verbale chiuso alle ore 15.50
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
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