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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 6706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6706 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
RG 5377 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro II sezione in composizione monocratica e nella persona del dott. Federico Bile nella funzione di giudice del lavoro, acquisite le note sostitutive dell'udienza dell'11 settembre 2025 depositate dalla parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 5377/2023 pendente
TRA
(P.Iva ), in persona dell'amministratore p.t. sig. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f. ), con sede legale in Via F. Ferro 49 in Frattamaggiore (NA) e C.F._1 Parte_3
(c.f. ) nato a [...] il [...] e residente in [...]
Capece n. 12 B Int. 10 – 80122 Napoli, in proprio entrambi elettivamente domiciliati in Grumo
Nevano (NA) alla Via V. Cimmino n. 12 presso lo studio dell'avv. Maria Pezzullo (c.f.
) del Foro di Napoli Nord, dalla quale sono rapp.ti e difesi, in virtù di C.F._3
procura ad litem rilasciata su foglio separato ed allegata al ricorso (comunicazioni alla p.e.c.:
) Email_1
RICORRENTI
E sede centrale di Roma e sede periferica di Controparte_1
Napoli;
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: ricorso avverso e per l'annullamento del provvedimento di disconoscimento di CP_ rapporto di lavoro subordinato Prot. 5105.22/07/2022.0399190;
CONCLUSIONI RICORRENTI: “accertare e dichiarare che tra la società e il sig. Parte_1
intercorre un rapporto di lavoro di natura subordinata a far data dal 13/02/2020 e Parte_3 tutt'ora in corso;
per l'effetto, annullare il provvedimento di disconoscimento di rapporto di lavoro CP_ subordinato Prot. 5105.22/07/2022.0399190 nonché ogni altro atto preordinato, presupposto, conseguente e comunque connesso a quello impugnato parimenti lesivo, viziato e dunque nullo, inefficace ed invalido;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre contributo spese,
IVA e CPA come per legge da attribuirsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 marzo 2023, i ricorrenti e Parte_1 Parte_3 convenivano in giudizio l' sede centrale di Controparte_1
Roma e sede periferica di Napoli chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che tra la società e il sig. intercorre un rapporto di lavoro Parte_1 Parte_3 di natura subordinata a far data dal 13/02/2020 e tutt'ora in corso;
per l'effetto, annullare il provvedimento di disconoscimento di rapporto di lavoro subordinato CP_ Prot. 5105.22/07/2022.0399190 nonché ogni altro atto preordinato, presupposto, conseguente
e comunque connesso a quello impugnato parimenti lesivo, viziato e dunque nullo, inefficace ed invalido;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre contributo spese, IVA e CPA come per legge.”
I ricorrenti chiedevano altresì ammettersi prova testimoniale formulando i capitoli di prova, indicavano i nominativi dei testimoni e depositavano i seguenti documenti: visura CCIAA Action anno 2021; visura CCIAA Action s.r.l. 2022; Unilav;
contratto di lavoro;
buste paga;
CP_ provvedimento impugnato;
notifica p.e.c. provv. ricorso amministrativo;
ricevuta CP_1 CP_2
di presentazione ricorso amministrativo.
Con decreto del 27 marzo 2023, regolarmente notificato alla parte convenuta unitamente al ricorso, il giudice fissava la prima udienza di trattazione in data 14 novembre 2023 e con ordinanza del 14 novembre 2023 il giudice, vista la regolarità della notifica tempestivamente effettuata all' , CP_1
dichiarava la contumacia del convenuto;
inoltre, ritenuta ammissibile e rilevante la prova per testimoni come richiesta dalla parte ricorrente, ammetteva la prova per testi e rinviava all'udienza del 5 marzo 2024.
All'udienza del 5 marzo 2024 avveniva l'audizione del teste mentre in quella Testimone_1
successiva del 4 marzo 2025 deponeva la teste il giudice rinviava la causa per la Testimone_2 decisione all'udienza dell'11 settembre 2025, da svolgersi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.;
Si perveniva così all'udienza dell'11settembre 2025 allorquando, concesso termine alle parti costituite per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo le modalità di “trattazione scritta” della causa), la causa è stata assegnata in riserva, con deposito in data odierna della sentenza redatta una volta eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze. Il presente giudizio trae origine dalla notifica alla Società Action e a del Pt_1 Parte_3
“Provvedimento di disconoscimento di rapporto di lavoro subordinato CP_ Prot. 5105.22/07/2022.0399190”, con cui si disconosceva il rapporto di lavoro del sig. Parte_3 con la dal 31/01/2022 per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art.
[...] Parte_1
2094 c.c..
Avverso il riferito verbale di accertamento gli odierni ricorrenti esperivano ricorso amministrativo, senza ricevere alcun riscontro nel termine di 90 giorni dal ricevimento del ricorso;
pertanto, adivano il Tribunale per conseguire l'annullamento del provvedimento di disconoscimento di rapporto di lavoro subordinato nonché di ogni altro atto preordinato , presupposto , conseguente e comunque connesso a quello impugnato parimenti lesivo.
Mediante il ricorso veniva esposto quanto segue:
- che la società con sede in Frattamaggiore (NA) alla Via F. Ferro n. 49 esercita attività Parte_1 di procacciatore d'affare di vari prodotti senza prevalenza alcuna con codice ATECO 35.14 dal
27/07/2017 (data di iscrizione presso la CCIAA);
- che la compagine societaria della è oggi così composta: (c.f. Parte_1 Parte_2
) socio al 10%, (c.f. ) socio al 90%. C.F._1 Parte_3 C.F._2
La società è amministrata dall'amministratore unico dal 23/12/2019; Parte_2
- che la società prima del 31/01/2022 aveva quale unico socio e titolare delle quote al 100% il sig.
, attuale amministratore, successivamente in data 31/01/2022 il sig. 2 Parte_2 Parte_3
diventava socio al 90% della società acquistando le quote dal
[...] Parte_1 Parte_2
;
[...]
- che (c.f. ) è stato assunto in data 13/02/2020 alle Parte_3 C.F._2
dipendenze della con contratto a tempo indeterminato e pieno con la qualifica di quadro Parte_1 svolgendo mansioni di “direttore e dirigente di call center”, ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della società Parte_1
- che questi svolge l'attività lavorativa in favore della società sotto il potere direttivo, di Parte_1
controllo, disciplinare e gerarchico di , attuale amministratore della società, il quale Parte_2 gli impartisce le direttive e gli ordini generali per l'espletamento dell'attività lavorativa;
- che dalla data di assunzione e tutt'oggi, osserva un orario di lavoro fisso e nello Parte_3 svolgimento dell'attività lavorativa, si serve unicamente dei mezzi e degli strumenti messi a disposizione dalla e non ha assunto né assume, in relazione al lavoro svolto, alcun Parte_1 rischio d'impresa; - che per tutto il periodo di lavoro alle dipendenze della , ha svolto e Parte_1 Parte_3 svolge tutt'ora le mansioni di quadro;
nello specifico, è l'unico responsabile, dirigente e direttore dei call Center;
- che durante tutto il periodo di lavoro ha svolto e svolge l'attività lavorativa alle Parte_3
dipendenze della dal lunedì al venerdì osservando con il seguente orario di lavoro: dalle Parte_1
ore 8,00 alle 12,00 e dalle ore 16,00 alle 20,00 dovendo anche giustificare le eventuali assenze;
- che, percepisce una retribuzione mensile fissa come si evince dalle allegate buste Parte_3
paga sottoscritte per quietanza e dal contratto sottoscritto e che la retribuzione gli viene versata a mezzo bonifico bancario.
Ciò posto, i ricorrenti deducevano l'illegittimità del provvedimento di disconoscimento di rapporto di lavoro subordinato emanato dell' sotto i seguenti profili: difetto di istruttoria, non avendo CP_1
l' svolto alcun tipo di accertamento atto ad acquisire gli indici necessari per un reale CP_1
disconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro nonché gli elementi volti a dimostrare la non onerosità della prestazione di lavoro del sig. ; carenza di Parte_3 motivazione, attesa la mancanza o comunque l'inadeguatezza della motivazione fornita.
La parte citata in giudizio, in ragione della sua contumacia, nulla ha dedotto in merito.
Orbene, la domanda avanzata dai ricorrenti indicati in epigrafe nei confronti dell' è fondata e, CP_1
pertanto, deve essere riconosciuta la legittimità della pretese azionate in questo giudizio.
Merito: la natura subordinata del rapporto
Tenuto conto delle richieste contenute nel ricorso occorre verificare se tra le parti è, comunque, intercorso un rapporto di lavoro subordinato;
per far ciò occorre, pertanto, soffermarsi sul concetto di subordinazione. La questione investe, infatti, la nota problematica circa gli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato;
appare, pertanto, opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge, emblematicamente, illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr.
Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav.
7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n.
11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c..
E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo inferenziale conduca a risultati univoci.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: - eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi - obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di - messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi - assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
In particolare, secondo la Suprema Corte “Elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad es., la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto (cfr. Cass. lav. 01.12.2008 n.
28525).
Anche la più recente giurisprudenza di merito e di legittimità ha ribadito che ai fini di una corretta qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, appare di primaria importanza l'accertamento della c.d. "eterodirezione". Allorquando il carattere della subordinazione non sia immediatamente percepibile per la particolarità delle mansioni svolte e per il concreto atteggiarsi del rapporto, il giudice può, però, ricorrere a criteri complementari e sussidiari, rispetto a quelli della sottoposizione del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare del datore ex artt. 2084 e 2086
c.c., da valutare complessivamente come indizi del rapporto subordinato: “gli indici sintomatici della "subordinazione", sono costituiti dalla messa a disposizione di energie lavorative in favore del datore di lavoro, con assunzione del relativo rischio in capo a quest'ultimo
e dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di controllo e gerarchico del datore di lavoro, il quale, nell'impartire direttive, sebbene di carattere programmatico, interferisce nella definizione delle modalità e dei tempi della prestazione di lavoro e nel suo contenuto (c.d. eterodeterminazione della prestazione). Al contrario appaiono meramente indiziari e/o sussidiari, rispetto all'unico elemento avente valore determinante rappresentato dalla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, gli altri elementi comunemente individuabili in tale materia, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura della prestazione che si configura come un'obbligazione di mezzi e non come un'obbligazione di risultato nella quale il relativo rischio ricade sullo stesso lavoratore, la continuità della stessa prestazione o anche detta
"disponibilità funzionale del prestatore", la forma della retribuzione, l'osservanza di un orario di lavoro, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro
(cfr. Tribunale Napoli sez. lav., 24 novembre 2011, n. 30771);
“l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo risiede nel vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento nell'organizzazione aziendale. Tuttavia gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse (cfr. Tribunale Milano sez. lav., 16 gennaio
2012, n. 128);
“per l'individuazione del datore di lavoro, al criterio dell'apparenza del diritto il giudice deve preferire il criterio dell'effettività del rapporto, in quanto la subordinazione è la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare” (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 05 marzo 2012, n. 3418).
Tanto premesso, con riferimento al caso in esame, erroneamente l' avrebbe proceduto CP_1 all'emanazione d'ufficio del provvedimento impugnato omettendo qualsiasi attività istruttoria, limitandosi a presumere la gratuità “affettiva” del lavoro prestato da in favore della Parte_3
società sulla base della circostanza che il ricorrente dal 31/01/2022 sarebbe socio al 90% della e del rapporto di parentela intercorrente tra il e l'amministratore della Parte_1 Parte_3
società . Parte_2 Invero, attesa la natura di società di capitali della avrebbe dovuto trovare applicazione Parte_1
ope legis il principio di onerosità del rapporto di lavoro. La giurisprudenza di legittimità e di merito, in casi analoghi, è pacifica laddove detta precisi principi e regole stabilendo che “non si può considerare a prescindere un rapporto di lavoro gratuito nell'ambito di s.p.a. e s.r.l. con più soci. Il grado di libertà di movimento in ragione del rapporto di parentela è inidoneo ad escludere la natura subordinata del rapporto di lavoro. Si tratta comunque di attività lavorativa subordinata quando le mansioni svolte sono la conseguenza di precise direttive da parte del datore di lavoro titolare del potere direttivo e organizzativo “(cfr. Cass. n. 9599/2013 e n. 14804/2013).
Peraltro, la stessa circolare n. 179/1989 dell' pacificamente ammette la coesistenza tra socio e CP_1
lavoro subordinato all'interno di società di capitali e precisa che: “laddove sussistono lavoratori addirittura legati da vincolo di coniugio, parentela o affinità con soci amministratori o con soci di maggioranza di società di capitali il rapporto di lavoro in generale è convalidato e convalidabile , perché il rapporto intercorre con la società e non con i singoli soci”.
Inoltre, contrariamente alle deduzioni dell' circa l'astratta incompatibilità tra la qualifica di CP_1
socio di maggioranza e quella di lavoratore subordinato per difetto del requisito di eterodirezione
(tipico della subordinazione), si osserva che secondo il prevalente orientamento di legittimità “in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze di una società di capitali, come non sussiste alcuna incompatibilità al principio tra la qualità di componente (non unico) dell'organo di gestione e quella di lavoratore subordinato alle dipendenze della società, allo stesso modo non vi sono ostacoli alla configurabilità di un siffatto rapporto fra la società e il socio titolare della maggioranza del capitale sociale, neppure quando la percentuale del capitale detenuto corrisponda
a quella minima prevista per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, attesa la sostanziale estraneità dell'organo assembleare all'esercizio del potere gestorio”.
La prova documentale
Premesso che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie grava interamente sull'attore (ed in particolare quelli relativi agli aspetti dell'esistenza del rapporto, della sua durata e delle mansioni svolte), va esaminato il materiale probatorio raccolto in questo giudizio.
La prova documentale offerta dal ricorrente è consistita nei seguenti documenti: visura CCIAA
Action anno 2021; visura CCIAA Action s.r.l. 2022; Unilav;
contratto di lavoro;
buste paga.
Nel caso in esame può dirsi raggiunta una prova certa in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa in relazione al periodo indicato nel ricorso (dal 13/02/2020 ad oggi) alla luce della documentazione depositata e delle dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso dell'istruttoria che hanno, sotto il profilo dell'esistenza del rapporto di lavoro, confermato le circostanze di fatto contenute nell'atto introduttivo del giudizio. Il ricorrente per il periodo dal 13/02/2020 ad oggi ha messo a disposizione del la Parte_2
propria forza lavoro, in modo continuativo ed esclusivo, con una frequenza quotidiana di rapporto, ed utilizzando mezzi messi a disposizione dalla parte datrice di lavoro;
è emerso, altresì, che alla medesima venisse corrisposto un compenso predeterminato e fisso.
La prova orale
Il primo teste escusso, , ha affermato di aver lavorato presso la Testimone_1 Parte_1
da novembre 2018 a gennaio 2019 e di essersi interfacciato in tale periodo, fra gli altri, con il
, che operava in qualità di Dirigente e Direttore di call center. In particolare, Parte_3
secondo quanto riferito dal teste, il perfetto era sottoposto al potere gerarchico, direttivo e Pt_3
organizzativo del;
rispettava un orario di lavoro fisso, ovvero dal lunedì al venerdì Parte_2
dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00; doveva giustificare eventuali assenze e ritardi al come tutti gli altri dipendenti;
percepiva una retribuzione fissa che gli veniva Parte_2
corrisposta mensilmente a mezzo bonifico.
La seconda teste, , ha, a sua volta riferito, di aver lavorato per la dal Testimone_2 Parte_1
5.5.2020 al 27.1.2023 in qualità di addetta al back office. Anche dalla deposizione della sig.ra emergeva che il era dirigente di call center;
era un lavoratore subordinato Tes_2 Parte_3
mentre il titolare della società era suo fratello, ; anche riceveva Parte_2 Parte_3
direttive sul lavoro da svolgere da;
lavorava sia di mattina che di Parte_2 Pt_3
pomeriggio osservando gli orari dei turni, ovvero 8.00-12.00 e 16.00 -20.00, oltre al sabato mattina;
, come tutti i dipendenti, doveva giustificare a sia le assenze che i Parte_3 Parte_2
ritardi; percepiva una retribuzione elevata in ragione della sua qualifica e veniva pagato, come tutti i dipendenti, da . Parte_2
Anche alla luce di queste dichiarazioni, pertanto, deve ritenersi provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato il e la nel periodo oggetto della domanda. Parte_3 Parte_1
Contumacia
La parte citata in giudizio, in ragione della sua contumacia, nulla ha dedotto in merito. In mancanza di qualsiasi prova in tal senso, non può che affermarsi la fondatezza della domanda attorea.
E' pur vero che nel rito del lavoro, come del resto in quello ordinario, la contumacia del convenuto non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, poiché la stessa costituisce solamente un elemento valutabile (ovviamente nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice, ai fini della decisione. (cfr. tra le tante Cass. 7.3.1987
n.2427), ma è altrettanto vero che tale comportamento si inserisce, nel caso di specie, “in un contesto” probatorio sufficientemente preciso (si fa riferimento sia alla documentazione sopra elencata sia alla prova orale raccolta nel corso dell'istruttoria del tutto univoca). L'accoglimento della domanda determina l'applicazione del principio della soccombenza, con spese liquidate nella misura indicata nella parte dispositiva, considerati i parametri medio-minimi di cui al
D.M. 55/2014 attesa la ridotta complessità della causa.
P. Q. M.
- Accoglie il ricorso, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato svolto dal ricorrente alle dipendenze della società datrice di lavoro indicata nel ricorso dal 13/02/2020 con l'indicato inquadramento e per l'effetto annulla il provvedimento di disconoscimento di rapporto di CP_ lavoro subordinato Prot. 5105.22/07/2022.0399190;
- condanna l' - parte convenuta nel giudizio - al pagamento, in favore del ricorrente, delle CP_1
spese processuali che vengono liquidate in complessivi euro 2.750,00 per compensi professionali, oltre C.U., (se versato), IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Maria Pezzullo.
Napoli 29.9.2025
Il Giudice
dott. Federico Bile
La motivazione della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio Silvana Todisco
Il Giudice
dott. Federico Bile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro II sezione in composizione monocratica e nella persona del dott. Federico Bile nella funzione di giudice del lavoro, acquisite le note sostitutive dell'udienza dell'11 settembre 2025 depositate dalla parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 5377/2023 pendente
TRA
(P.Iva ), in persona dell'amministratore p.t. sig. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f. ), con sede legale in Via F. Ferro 49 in Frattamaggiore (NA) e C.F._1 Parte_3
(c.f. ) nato a [...] il [...] e residente in [...]
Capece n. 12 B Int. 10 – 80122 Napoli, in proprio entrambi elettivamente domiciliati in Grumo
Nevano (NA) alla Via V. Cimmino n. 12 presso lo studio dell'avv. Maria Pezzullo (c.f.
) del Foro di Napoli Nord, dalla quale sono rapp.ti e difesi, in virtù di C.F._3
procura ad litem rilasciata su foglio separato ed allegata al ricorso (comunicazioni alla p.e.c.:
) Email_1
RICORRENTI
E sede centrale di Roma e sede periferica di Controparte_1
Napoli;
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: ricorso avverso e per l'annullamento del provvedimento di disconoscimento di CP_ rapporto di lavoro subordinato Prot. 5105.22/07/2022.0399190;
CONCLUSIONI RICORRENTI: “accertare e dichiarare che tra la società e il sig. Parte_1
intercorre un rapporto di lavoro di natura subordinata a far data dal 13/02/2020 e Parte_3 tutt'ora in corso;
per l'effetto, annullare il provvedimento di disconoscimento di rapporto di lavoro CP_ subordinato Prot. 5105.22/07/2022.0399190 nonché ogni altro atto preordinato, presupposto, conseguente e comunque connesso a quello impugnato parimenti lesivo, viziato e dunque nullo, inefficace ed invalido;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre contributo spese,
IVA e CPA come per legge da attribuirsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 marzo 2023, i ricorrenti e Parte_1 Parte_3 convenivano in giudizio l' sede centrale di Controparte_1
Roma e sede periferica di Napoli chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che tra la società e il sig. intercorre un rapporto di lavoro Parte_1 Parte_3 di natura subordinata a far data dal 13/02/2020 e tutt'ora in corso;
per l'effetto, annullare il provvedimento di disconoscimento di rapporto di lavoro subordinato CP_ Prot. 5105.22/07/2022.0399190 nonché ogni altro atto preordinato, presupposto, conseguente
e comunque connesso a quello impugnato parimenti lesivo, viziato e dunque nullo, inefficace ed invalido;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre contributo spese, IVA e CPA come per legge.”
I ricorrenti chiedevano altresì ammettersi prova testimoniale formulando i capitoli di prova, indicavano i nominativi dei testimoni e depositavano i seguenti documenti: visura CCIAA Action anno 2021; visura CCIAA Action s.r.l. 2022; Unilav;
contratto di lavoro;
buste paga;
CP_ provvedimento impugnato;
notifica p.e.c. provv. ricorso amministrativo;
ricevuta CP_1 CP_2
di presentazione ricorso amministrativo.
Con decreto del 27 marzo 2023, regolarmente notificato alla parte convenuta unitamente al ricorso, il giudice fissava la prima udienza di trattazione in data 14 novembre 2023 e con ordinanza del 14 novembre 2023 il giudice, vista la regolarità della notifica tempestivamente effettuata all' , CP_1
dichiarava la contumacia del convenuto;
inoltre, ritenuta ammissibile e rilevante la prova per testimoni come richiesta dalla parte ricorrente, ammetteva la prova per testi e rinviava all'udienza del 5 marzo 2024.
All'udienza del 5 marzo 2024 avveniva l'audizione del teste mentre in quella Testimone_1
successiva del 4 marzo 2025 deponeva la teste il giudice rinviava la causa per la Testimone_2 decisione all'udienza dell'11 settembre 2025, da svolgersi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.;
Si perveniva così all'udienza dell'11settembre 2025 allorquando, concesso termine alle parti costituite per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo le modalità di “trattazione scritta” della causa), la causa è stata assegnata in riserva, con deposito in data odierna della sentenza redatta una volta eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze. Il presente giudizio trae origine dalla notifica alla Società Action e a del Pt_1 Parte_3
“Provvedimento di disconoscimento di rapporto di lavoro subordinato CP_ Prot. 5105.22/07/2022.0399190”, con cui si disconosceva il rapporto di lavoro del sig. Parte_3 con la dal 31/01/2022 per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art.
[...] Parte_1
2094 c.c..
Avverso il riferito verbale di accertamento gli odierni ricorrenti esperivano ricorso amministrativo, senza ricevere alcun riscontro nel termine di 90 giorni dal ricevimento del ricorso;
pertanto, adivano il Tribunale per conseguire l'annullamento del provvedimento di disconoscimento di rapporto di lavoro subordinato nonché di ogni altro atto preordinato , presupposto , conseguente e comunque connesso a quello impugnato parimenti lesivo.
Mediante il ricorso veniva esposto quanto segue:
- che la società con sede in Frattamaggiore (NA) alla Via F. Ferro n. 49 esercita attività Parte_1 di procacciatore d'affare di vari prodotti senza prevalenza alcuna con codice ATECO 35.14 dal
27/07/2017 (data di iscrizione presso la CCIAA);
- che la compagine societaria della è oggi così composta: (c.f. Parte_1 Parte_2
) socio al 10%, (c.f. ) socio al 90%. C.F._1 Parte_3 C.F._2
La società è amministrata dall'amministratore unico dal 23/12/2019; Parte_2
- che la società prima del 31/01/2022 aveva quale unico socio e titolare delle quote al 100% il sig.
, attuale amministratore, successivamente in data 31/01/2022 il sig. 2 Parte_2 Parte_3
diventava socio al 90% della società acquistando le quote dal
[...] Parte_1 Parte_2
;
[...]
- che (c.f. ) è stato assunto in data 13/02/2020 alle Parte_3 C.F._2
dipendenze della con contratto a tempo indeterminato e pieno con la qualifica di quadro Parte_1 svolgendo mansioni di “direttore e dirigente di call center”, ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della società Parte_1
- che questi svolge l'attività lavorativa in favore della società sotto il potere direttivo, di Parte_1
controllo, disciplinare e gerarchico di , attuale amministratore della società, il quale Parte_2 gli impartisce le direttive e gli ordini generali per l'espletamento dell'attività lavorativa;
- che dalla data di assunzione e tutt'oggi, osserva un orario di lavoro fisso e nello Parte_3 svolgimento dell'attività lavorativa, si serve unicamente dei mezzi e degli strumenti messi a disposizione dalla e non ha assunto né assume, in relazione al lavoro svolto, alcun Parte_1 rischio d'impresa; - che per tutto il periodo di lavoro alle dipendenze della , ha svolto e Parte_1 Parte_3 svolge tutt'ora le mansioni di quadro;
nello specifico, è l'unico responsabile, dirigente e direttore dei call Center;
- che durante tutto il periodo di lavoro ha svolto e svolge l'attività lavorativa alle Parte_3
dipendenze della dal lunedì al venerdì osservando con il seguente orario di lavoro: dalle Parte_1
ore 8,00 alle 12,00 e dalle ore 16,00 alle 20,00 dovendo anche giustificare le eventuali assenze;
- che, percepisce una retribuzione mensile fissa come si evince dalle allegate buste Parte_3
paga sottoscritte per quietanza e dal contratto sottoscritto e che la retribuzione gli viene versata a mezzo bonifico bancario.
Ciò posto, i ricorrenti deducevano l'illegittimità del provvedimento di disconoscimento di rapporto di lavoro subordinato emanato dell' sotto i seguenti profili: difetto di istruttoria, non avendo CP_1
l' svolto alcun tipo di accertamento atto ad acquisire gli indici necessari per un reale CP_1
disconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro nonché gli elementi volti a dimostrare la non onerosità della prestazione di lavoro del sig. ; carenza di Parte_3 motivazione, attesa la mancanza o comunque l'inadeguatezza della motivazione fornita.
La parte citata in giudizio, in ragione della sua contumacia, nulla ha dedotto in merito.
Orbene, la domanda avanzata dai ricorrenti indicati in epigrafe nei confronti dell' è fondata e, CP_1
pertanto, deve essere riconosciuta la legittimità della pretese azionate in questo giudizio.
Merito: la natura subordinata del rapporto
Tenuto conto delle richieste contenute nel ricorso occorre verificare se tra le parti è, comunque, intercorso un rapporto di lavoro subordinato;
per far ciò occorre, pertanto, soffermarsi sul concetto di subordinazione. La questione investe, infatti, la nota problematica circa gli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato;
appare, pertanto, opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge, emblematicamente, illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr.
Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav.
7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n.
11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c..
E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo inferenziale conduca a risultati univoci.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: - eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi - obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di - messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi - assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
In particolare, secondo la Suprema Corte “Elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad es., la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto (cfr. Cass. lav. 01.12.2008 n.
28525).
Anche la più recente giurisprudenza di merito e di legittimità ha ribadito che ai fini di una corretta qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, appare di primaria importanza l'accertamento della c.d. "eterodirezione". Allorquando il carattere della subordinazione non sia immediatamente percepibile per la particolarità delle mansioni svolte e per il concreto atteggiarsi del rapporto, il giudice può, però, ricorrere a criteri complementari e sussidiari, rispetto a quelli della sottoposizione del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare del datore ex artt. 2084 e 2086
c.c., da valutare complessivamente come indizi del rapporto subordinato: “gli indici sintomatici della "subordinazione", sono costituiti dalla messa a disposizione di energie lavorative in favore del datore di lavoro, con assunzione del relativo rischio in capo a quest'ultimo
e dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di controllo e gerarchico del datore di lavoro, il quale, nell'impartire direttive, sebbene di carattere programmatico, interferisce nella definizione delle modalità e dei tempi della prestazione di lavoro e nel suo contenuto (c.d. eterodeterminazione della prestazione). Al contrario appaiono meramente indiziari e/o sussidiari, rispetto all'unico elemento avente valore determinante rappresentato dalla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, gli altri elementi comunemente individuabili in tale materia, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura della prestazione che si configura come un'obbligazione di mezzi e non come un'obbligazione di risultato nella quale il relativo rischio ricade sullo stesso lavoratore, la continuità della stessa prestazione o anche detta
"disponibilità funzionale del prestatore", la forma della retribuzione, l'osservanza di un orario di lavoro, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro
(cfr. Tribunale Napoli sez. lav., 24 novembre 2011, n. 30771);
“l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo risiede nel vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento nell'organizzazione aziendale. Tuttavia gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse (cfr. Tribunale Milano sez. lav., 16 gennaio
2012, n. 128);
“per l'individuazione del datore di lavoro, al criterio dell'apparenza del diritto il giudice deve preferire il criterio dell'effettività del rapporto, in quanto la subordinazione è la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare” (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 05 marzo 2012, n. 3418).
Tanto premesso, con riferimento al caso in esame, erroneamente l' avrebbe proceduto CP_1 all'emanazione d'ufficio del provvedimento impugnato omettendo qualsiasi attività istruttoria, limitandosi a presumere la gratuità “affettiva” del lavoro prestato da in favore della Parte_3
società sulla base della circostanza che il ricorrente dal 31/01/2022 sarebbe socio al 90% della e del rapporto di parentela intercorrente tra il e l'amministratore della Parte_1 Parte_3
società . Parte_2 Invero, attesa la natura di società di capitali della avrebbe dovuto trovare applicazione Parte_1
ope legis il principio di onerosità del rapporto di lavoro. La giurisprudenza di legittimità e di merito, in casi analoghi, è pacifica laddove detta precisi principi e regole stabilendo che “non si può considerare a prescindere un rapporto di lavoro gratuito nell'ambito di s.p.a. e s.r.l. con più soci. Il grado di libertà di movimento in ragione del rapporto di parentela è inidoneo ad escludere la natura subordinata del rapporto di lavoro. Si tratta comunque di attività lavorativa subordinata quando le mansioni svolte sono la conseguenza di precise direttive da parte del datore di lavoro titolare del potere direttivo e organizzativo “(cfr. Cass. n. 9599/2013 e n. 14804/2013).
Peraltro, la stessa circolare n. 179/1989 dell' pacificamente ammette la coesistenza tra socio e CP_1
lavoro subordinato all'interno di società di capitali e precisa che: “laddove sussistono lavoratori addirittura legati da vincolo di coniugio, parentela o affinità con soci amministratori o con soci di maggioranza di società di capitali il rapporto di lavoro in generale è convalidato e convalidabile , perché il rapporto intercorre con la società e non con i singoli soci”.
Inoltre, contrariamente alle deduzioni dell' circa l'astratta incompatibilità tra la qualifica di CP_1
socio di maggioranza e quella di lavoratore subordinato per difetto del requisito di eterodirezione
(tipico della subordinazione), si osserva che secondo il prevalente orientamento di legittimità “in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze di una società di capitali, come non sussiste alcuna incompatibilità al principio tra la qualità di componente (non unico) dell'organo di gestione e quella di lavoratore subordinato alle dipendenze della società, allo stesso modo non vi sono ostacoli alla configurabilità di un siffatto rapporto fra la società e il socio titolare della maggioranza del capitale sociale, neppure quando la percentuale del capitale detenuto corrisponda
a quella minima prevista per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, attesa la sostanziale estraneità dell'organo assembleare all'esercizio del potere gestorio”.
La prova documentale
Premesso che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie grava interamente sull'attore (ed in particolare quelli relativi agli aspetti dell'esistenza del rapporto, della sua durata e delle mansioni svolte), va esaminato il materiale probatorio raccolto in questo giudizio.
La prova documentale offerta dal ricorrente è consistita nei seguenti documenti: visura CCIAA
Action anno 2021; visura CCIAA Action s.r.l. 2022; Unilav;
contratto di lavoro;
buste paga.
Nel caso in esame può dirsi raggiunta una prova certa in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa in relazione al periodo indicato nel ricorso (dal 13/02/2020 ad oggi) alla luce della documentazione depositata e delle dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso dell'istruttoria che hanno, sotto il profilo dell'esistenza del rapporto di lavoro, confermato le circostanze di fatto contenute nell'atto introduttivo del giudizio. Il ricorrente per il periodo dal 13/02/2020 ad oggi ha messo a disposizione del la Parte_2
propria forza lavoro, in modo continuativo ed esclusivo, con una frequenza quotidiana di rapporto, ed utilizzando mezzi messi a disposizione dalla parte datrice di lavoro;
è emerso, altresì, che alla medesima venisse corrisposto un compenso predeterminato e fisso.
La prova orale
Il primo teste escusso, , ha affermato di aver lavorato presso la Testimone_1 Parte_1
da novembre 2018 a gennaio 2019 e di essersi interfacciato in tale periodo, fra gli altri, con il
, che operava in qualità di Dirigente e Direttore di call center. In particolare, Parte_3
secondo quanto riferito dal teste, il perfetto era sottoposto al potere gerarchico, direttivo e Pt_3
organizzativo del;
rispettava un orario di lavoro fisso, ovvero dal lunedì al venerdì Parte_2
dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00; doveva giustificare eventuali assenze e ritardi al come tutti gli altri dipendenti;
percepiva una retribuzione fissa che gli veniva Parte_2
corrisposta mensilmente a mezzo bonifico.
La seconda teste, , ha, a sua volta riferito, di aver lavorato per la dal Testimone_2 Parte_1
5.5.2020 al 27.1.2023 in qualità di addetta al back office. Anche dalla deposizione della sig.ra emergeva che il era dirigente di call center;
era un lavoratore subordinato Tes_2 Parte_3
mentre il titolare della società era suo fratello, ; anche riceveva Parte_2 Parte_3
direttive sul lavoro da svolgere da;
lavorava sia di mattina che di Parte_2 Pt_3
pomeriggio osservando gli orari dei turni, ovvero 8.00-12.00 e 16.00 -20.00, oltre al sabato mattina;
, come tutti i dipendenti, doveva giustificare a sia le assenze che i Parte_3 Parte_2
ritardi; percepiva una retribuzione elevata in ragione della sua qualifica e veniva pagato, come tutti i dipendenti, da . Parte_2
Anche alla luce di queste dichiarazioni, pertanto, deve ritenersi provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato il e la nel periodo oggetto della domanda. Parte_3 Parte_1
Contumacia
La parte citata in giudizio, in ragione della sua contumacia, nulla ha dedotto in merito. In mancanza di qualsiasi prova in tal senso, non può che affermarsi la fondatezza della domanda attorea.
E' pur vero che nel rito del lavoro, come del resto in quello ordinario, la contumacia del convenuto non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, poiché la stessa costituisce solamente un elemento valutabile (ovviamente nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice, ai fini della decisione. (cfr. tra le tante Cass. 7.3.1987
n.2427), ma è altrettanto vero che tale comportamento si inserisce, nel caso di specie, “in un contesto” probatorio sufficientemente preciso (si fa riferimento sia alla documentazione sopra elencata sia alla prova orale raccolta nel corso dell'istruttoria del tutto univoca). L'accoglimento della domanda determina l'applicazione del principio della soccombenza, con spese liquidate nella misura indicata nella parte dispositiva, considerati i parametri medio-minimi di cui al
D.M. 55/2014 attesa la ridotta complessità della causa.
P. Q. M.
- Accoglie il ricorso, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato svolto dal ricorrente alle dipendenze della società datrice di lavoro indicata nel ricorso dal 13/02/2020 con l'indicato inquadramento e per l'effetto annulla il provvedimento di disconoscimento di rapporto di CP_ lavoro subordinato Prot. 5105.22/07/2022.0399190;
- condanna l' - parte convenuta nel giudizio - al pagamento, in favore del ricorrente, delle CP_1
spese processuali che vengono liquidate in complessivi euro 2.750,00 per compensi professionali, oltre C.U., (se versato), IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Maria Pezzullo.
Napoli 29.9.2025
Il Giudice
dott. Federico Bile
La motivazione della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio Silvana Todisco
Il Giudice
dott. Federico Bile