Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 23/05/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO CONCORSUALE
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente relatore
Dr. Sergio Garofalo Giudice
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice
Nel procedimento iscritto al n.12-1/2025 R.G promosso da nata a [...] Parte_1
l'11.09.1965 e residente in [...]R, cod. fisc. , e CodiceFiscale_1
da nato a [...], il [...], e residente in [...]
113/R, cod. fisc. , assistiti dagli Avv.ti Tommaso Stanghellini e Michela CodiceFiscale_2
Mancini, per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII nei confronti della massa dei creditori ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso proposto il 20.1.2025 i coniugi (C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(C.F. ), deducendo l'origine comune del loro sovraindebitamento Pt_2 CodiceFiscale_2
e l'incapacità di farvi fronte attingendo alle rispettive risorse reddituali e patrimoniali, hanno chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata ex art. 270 CCII, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, allegando parte della documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, tra cui: le dichiarazioni dei redditi relative alle annualità d'imposta dal 2019 al 2022 di entrambi;
il Mod. 730/2023 di Parte_1
gli estratti di ruolo dell;
visure PRA a nome di entrambi;
visura Controparte_1
catastale a nome di entrambi;
alcune buste paga;
l'indicazione degli atti di straordinaria amministrazione compiuti, invero, negli anni 2017 e 2019; gli atti di pignoramento presso terzi subiti;
la relazione del gestore della crisi dott.ssa sulla completezza ed attendibilità Persona_1
Poiché i debitori, unitamente al gestore della crisi, hanno univocamente ricondotto lo stato di sovraindebitamento al cattivo andamento della società Giumar di Giudice Maria & C. s.a.s. (in seguito
Giumar s.a.s.), di cui è socia accomandataria e è socio accomandante, Parte_1 Parte_2 società non cancellata dal registro delle imprese benché inattiva, con decreto emesso il 20.1.2025, il giudice delegato alla trattazione del procedimento chiedeva darsi conto della sussistenza dei requisiti dimensionali idonei a qualificare la società come “impresa minore” (e, come tale, non assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale) nonché un approfondimento relativo alla diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni, portate da finanziamenti erogati tanto nei confronti della società,
ma garantiti dai soci, quanto dagli stessi debitori a titolo personale.
A seguito della concessione di due proroghe del termine originariamente concesso, in data 21.5.2025 i debitori depositavano una memoria integrativa corredata della relazione integrativa del gestore della crisi e di altra documentazione di supporto.
*
In mancanza di soggetti contraddittori, ovverosia portatori di un interesse contrario all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio senza disporre la preventiva convocazione delle parti (cfr. Cass. 20187/2017 nonché, in tema di apertura della liquidazione controllata su richiesta del debitore, Trib. Verona 20.9.2022 in Il Fall.
12/2022).
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1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza di entrambi i debitori.
Essendo coniugi conviventi, i ricorrenti hanno facoltà di presentare un ricorso unitario come attualmente previsto dall'art. 66, 1 comma, 3° periodo, CCII (come novellato dal c.d. “correttivo ter”). Resta ferma, in ogni caso, la necessità di procedere alla formazione di distinte masse, attive e passive, nonché d'indagare, riguardo a ciascuno dei proponenti, la ricorrenza dei presupposti soggettivi richiesti dalla disciplina.
2. presta la propria attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle Parte_1
dipendenze della società “Agricola Romiti Vivai SS di PI & Figli” e, stando alla documentazione in atti (invero non aggiornata all'attualità), risulta percepire uno stipendio mensile di € 1.970 circa, al lordo sia della detrazione operata dal datore di lavoro nella misura mensile di € 100 a titolo di rimborso prestito aziendale sia del pignoramento esattoriale nella misura di 1/10 dal netto in corso
(cfr. busta paga relativa al mese di aprile 2023). risulta dipendente a tempo determinato (sino al 31.5.2025) della società Aste Parte_2
Automobili s.r.l. con uno stipendio variabile poiché “a chiamata” che nell'arco temporale ricompreso tra il mese di settembre 2023 e il mese di settembre 2024 ha oscillato tra l'importo minimo di € 129,00 e quello massimo di € 1.548,00, per una media mensile riferita a detto periodo di € 726,80.
I ricorrenti non sono titolari di beni immobili, vivono in una casa condotta in locazione al canone di
€ 750,00, il loro nucleo familiare non annovera altri componenti e solo risulta Parte_2
intestatario di una autovettura modello Fiat Seicento immatricolata nel 2002.
All'esito delle integrazioni documentali effettuate, può affermarsi che, pur avendo esercitato attività
d'impresa in forma collettiva, in veste di socia accomandataria, e , Parte_1 Parte_3
in veste di socio accomandante, della Giumar s.a.s., i ricorrenti non siano attualmente assoggettabili alla procedura di liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Infatti, benché la società di persone della quale a tutt'oggi i ricorrenti sono soci non sia stata cancellata dal registro delle imprese, emerge dal carteggio processuale che la stessa non operi dal
2017 e, precisamente dal 6.4.2017, data nella quale risultano essere stati venduti tutti i suoi cespiti ammortizzabili per un valore complessivo di € 61.000,00, utilizzato per coprire alcune delle passività aziendali (cfr. pag. 4 della relazione integrativa del gestore della crisi). Ferma, quindi, l'assenza da quel dì di un attivo patrimoniale, la società risulta aver di fatto cessato ogni attività e, quindi, non aver realizzato alcun ricavo a decorrere dalla medesima data. Il gestore della crisi ha, infine, quantificato l'ammontare complessivo dei debiti societari, alla data del 9.4.2025, in € 267.251,63, somma all'evidenza inferiore alla soglia di € 500/mila di cui all'art. 2, 1° comma lett. d) CCII.
Risulta, quindi, appurato il possesso congiunto, da parte della società, dei requisiti dimensionali di una impresa minore, non assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale.
Tanto basta a ritenere gli odierni ricorrenti assoggettabili alla procedura concorsuale “minore” della liquidazione controllata.
3.1. Il corredo documentale allegato al ricorso e alla memoria integrativa dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento ex art. 2, 1°comma, lett. c) CCII, posto che, stando nel prospetto riepilogativo dei debiti quale redatto dal gestore della crisi, i ricorrenti figurano gravati di passività per l'ammontare totale di € 391.671,29, portato dalla sommatoria delle passività societarie di cui sopra, dei debiti personali di pari a € 102.328,62, e dei debiti personali di Parte_1 [...]
pari a 22.091,04 Pt_2
Risulta evidente come, a fronte dell'inesistenza di un patrimonio immobiliare e della presenza di un unico bene mobile registrato di modesto valore, i redditi dei ricorrenti, depurati delle spese necessarie per il loro mantenimento, non consentano loro di far fronte alla ingente esposizione debitoria.
3.2. Emerge altresì dagli atti di causa che al soddisfacimento della massa dei creditori possano essere riservati: la quota di reddito eccedente l'importo destinato al mantenimento dei debitori e il controvalore dell'autovettura intestata al (una volta ritualmente appresa alla massa attiva). Pt_2
3.3. Le cause dell'indebitamento dei ricorrenti sono state individuate dal gestore della crisi nella cattiva gestione della società Giumar s.a.s. costituita nel 2012, esercente l'attività di bar, pasticceria, gelateria ecc., che solo nei primi due anni di attività avrebbe riportato risultati economici positivi, successivamente ridottosi in modo esponenziale a cagione della perdita di una clientela già fidelizzata, per la fornitura di pranzi e colazioni di lavoro, perdita in parte imputabile alla delocalizzazione di numerose attività economiche.
Sebbene il gestore della crisi abbia escluso la ricorrenza di dolo, colpa grava e malafede dei debitori nell'assunzione dei finanziamenti poi rimasti insoddisfatti così come il compimento di atti di frode, dalla relazione integrativa emerge chiaramente come i redditi ritratti dai coniugi negli anni dal 2012 al 2016 - periodo a cui risale la contrazione dei finanziamenti rimasti insoluti - fossero costantemente inidonei a consentire non solo l'assolvimento degli impegni restitutori via via assunti ma anche il mero sostentamento del nucleo familiare all'epoca composto anche da un figlio minorenne, quantificato sulla base degli indici ISTAT.
Tuttavia, l'imputabilità dell'indebitamento al contegno, in ipotesi, gravemente negligente tenuto dai ricorrenti nell'assunzione delle obbligazioni poi rimaste insolute, non rileva ai fini dell'ammissibilità della domanda e, quindi, dell'apertura della procedura di liquidazione controllata, profilandosi, piuttosto, destinato a ridondare in sede di esdebitazione.
La relazione del gestore della crisi contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti nonché il giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e l'indicazione dell'attivo distribuibile ai creditori (nei termini sopra indicati).
Risultano altresì documentate le comunicazioni effettuate dall'OCC ai sensi dell'art. 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dei debitori istanti (art. 18).
4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di gestore della crisi. 4.1. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio dei debitori, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4
CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che i debitore guadagnano con la propria attività nei limiti di quanto necessario al loro mantenimento.
La quota di reddito da riservare ai debitori per il loro mantenimento non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII.
La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).
Va segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto legale dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo, tuttavia, solo al giudice dell'esecuzione o della cautela, ove appositamente investito, l'assunzione delle conseguenti decisioni.
Non possono, quindi, escludersi dalla liquidazione tutti i beni mobili di proprietà dei ricorrenti e che saranno inventariati a cura del liquidatore, ma solo quelli non pignorabili ai sensi dell'art. 514 c. 1
n. 2 c.p.c.; resta comunque salva la facoltà per il liquidatore di chiedere l'autorizzazione al GD a non apprendere all'attivo ovvero a rinunciare alla liquidazione degli stessi ove le operazioni di vendita giudiziale si profilassero palesemente antieconomiche.
4.2. Occorre precisare che il trattamento retributivo spettante a Giudice deve essere Pt_1
valorizzato nella sua interezza profilandosi non opponibili alla procedura i numerosi pignoramenti del quinto dello stipendio esposti nel ricorso, al pari della trattenuta di € 100 mensili operata dal datore di lavoro a titolo di rimborso di un prestito aziendale.
Il procedimento di liquidazione controllata produce un effetto segregativo di tutto il patrimonio del debitore a vantaggio dell'intero ceto creditorio, nel rispetto del principio della par condicio e dell'ordine delle cause legittime di prelazione. In tal senso depongono: il divieto di iniziare o perseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore;
la sottoposizione di tutti i crediti alla procedura di verificazione;
l'obbligatorietà della liquidazione per tutti i creditori anteriori ed il divieto per i crediti posteriori di procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;
l'apprensione anche dei beni sopravvenuti. Ne consegue che l'apertura della procedura di liquidazione controllata, al pari della liquidazione giudiziale, cristallizza il patrimonio del debitore vincolando tutti i suoi beni al soddisfacimento della massa dei creditori secondo le regole proprie del concorso e, in primis, secondo la regola del rispetto delle legittime cause di prelazione ex art.2741
c.c.
Deve, quindi, trovare applicazione analogica il disposto dell'art. 144 CCII che statuisce l'inefficacia di qualsivoglia pagamento successivo alla dichiarazione di liquidazione, ancorché eseguito sulla base di un provvedimento di assegnazione di data anteriore. Sul punto, attesa la continuità tra l'art. 44 LF e l'art. 144 CCII, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale sulla inefficacia del pagamento eseguito dopo il fallimento sulla base di una assegnazione del credito anteriore all'apertura del concorso (tra le molte, Cass. 463/2006,
Cass. 5994 del 14/03/2011, Cass. 1227/2016).
Eventuali pagamenti, successivi all'apertura della liquidazione, eseguiti in forza delle ordinanze di assegnazione del G.E. o del pignoramento esattoriale o ancora operate dall'ente datoriale ad altro titolo dovranno pertanto considerarsi inopponibili alla massa e, quindi, inefficaci ai sensi dell'art. 144 c. 1 CCII, potendo il liquidatore agire per fare valere l'inefficacia e richiedere la restituzione delle somme pagate.
5. Decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione l'esdebitazione potrà essere concessa ai sovraindebitati solo previo riscontro dell'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII ed accertamento della c.d. meritevolezza dei debitori e, cioè, della circostanza che costoro non abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, profilo - come sopra detto - da necessariamente approfondire a tempo debito.
6. Va, infine, segnalato che, stante il disposto dell'art. 6 CCII, nella procedura di liquidazione controllata non può essere attribuita natura prededucibile ai crediti diversi da quelli per spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC e da quelli sorti durante la procedura e che il pagamento del compenso concordato in favore dell'OCC potrà essere autorizzato, in prededuzione, all'esito della verifica del rispetto dei criteri di determinazione del compenso di cui al DM 24.9.2014 n. 202.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di nata a [...] Parte_1
l'11.09.1965 e residente in [...]R, cod. fisc. e CodiceFiscale_1
nato a [...], il [...], e residente in [...]
113/R, cod. fisc. ; CodiceFiscale_2
a) nomina giudice delegato la dott.ssa Nicoletta Curci;
b) nomina liquidatore la dott.ssa che farà pervenire la propria accettazione Persona_1
entro due giorni dalla comunicazione;
c) ordina ai debitori di depositare entro sette giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché
l'elenco dei creditori (ove non già fatto);
d) assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori termine di gg. 90 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito
Internet del Tribunale;
g) ordina al liquidatore di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, risultando compresi nel patrimonio beni mobili registrati;
h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
i) dispone che il liquidatore notifichi la sentenza al datore di lavoro di Giudice evidenziando Pt_1
l'inefficacia, nei confronti della procedura, dei pagamenti eseguiti in proprio favore e in favore dei creditori pignoranti, assegnatari di quote dello stipendio della dipendente;
j) autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.
Così deciso in Pistoia il 23.5.2025
Il Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Nicoletta Curci