TRIB
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 31/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice relatore
TO Campanella Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1475/2024 R.G. tra nato a [...] il [...], e nata a [...] Parte_1 Parte_2 del Vallo il 16.10.1977, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marilena Messina, come da procure allegate al ricorso congiunto (PEC: ; Email_1 ricorrenti
e nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Marilena Messina, giusta procura allegata al ricorso congiunto (PEC:
; Email_1 interveniente
con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso congiunto depositato in data 11/10/2024 e Parte_1 Parte_2 premettendo che con decreto di omologazione n. 9253/2017 del 28/09/2017 reso nell'ambito del procedimento civile n. 1672/2017 RG il Tribunale di Marsala aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e alle condizioni Parte_2 Parte_1 stabilite nel ricorso depositato il 9.6.2017; che nelle more la figlia , ormai CP_1 maggiorenne, è stata assunta, con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la
[...] sede di Milano ed è pertanto divenuta indipendente dal punto di vista economico;
CP_2 che il figlio TO è studente di Ingegneria presso l'Università degli Studi di Palermo, con alloggio preso in locazione e con gravi problemi di salute;
che è attualmente Parte_1 dipendente della società TT NA S.r.l. con sede legale in Cesenatico, hanno chiesto al
Tribunale di Marsala, stante la sopravvenuta indipendenza economica della figlia le CP_1 crescenti esigenze del figlio TO e la modifica del luogo di lavoro del la Parte_1 modifica delle statuizioni di cui al ricorso per separazione consensuale, omologato in data
28.09.2017, limitatamente ai punti 5 e 6 dello stesso alle condizioni indicate nel ricorso congiunto per la revisione delle condizioni della separazione di seguito riportate:
“Disporre, per tutte le argomentazioni di cui in parte narrativa, la modifica del punto 5) del ricorso per separazione, prevedendo che “il Sig. verserà a favore della Parte_1 Pt_2
la somma di euro 2.000,00, di cui € 1.300,00 a titolo di mantenimento del figlio
[...] [...]
, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno per lo stesso necessarie, ed Per_1
€ 700,00 a titolo di mantenimento della stessa;
Parte_2
- Disporre altresì la modifica del punto 6) stabilendo che “la somma di € 2.000,00, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, entro il giorno dieci di ogni mese, verrà versata da TT
NA SR (C.F. ) con sede in Cesenatico nella Via Fossa n. 97. P.IVA_1
- Confermare per il resto le altre statuizioni di cui al ricorso congiunto per separazione consensuale”.
All'udienza del 18/11/2024, tenuta mediante trattazione scritta, il procuratore delle parti ha depositato note in sostituzione di udienza con allegato il ricorso per la revisione delle condizioni di separazione ex art. 473 bis 51 cpc sottoscritto dalle parti con il quale hanno chiesto al
Tribunale la pronuncia di una sentenza di accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
2. Il Tribunale prende atto delle conclusioni congiunte, sopra riportate, sussistendo il parere favorevole del Pubblico Ministero ex artt. 473 bis, 51 comma 5, c.p.c. intervenuto in data
23.10.2024.
3.In considerazione della natura e dell'esito del procedimento, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- modifica le condizioni della separazione consensuale dei coniugi di cui al Decreto di
Omologazione n. 9253/2017 del 28/09/2017, reso dal Tribunale di Marsala nell'ambito del procedimento civile n. 1672/2017 RG, alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato telematicamente in data 11/10/2024 e, per l'effetto, dispone la modifica del punto 5) del ricorso per separazione, prevedendo che “il Sig. verserà a favore della , Parte_1 Parte_2 la somma di euro 2.000,00, di cui € 1.300,00 a titolo di mantenimento del figlio , Persona_1 oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno per lo stesso necessarie, ed € 700,00
a titolo di mantenimento della stessa;
dispone altresì la modifica del punto 6) Parte_2 stabilendo che “la somma di € 2.000,00, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, entro il giorno dieci di ogni mese, verrà versata da TT NA SR (C.F. ) con sede in P.IVA_1
Cesenatico nella Via Fossa n. 97; - conferma per il resto le altre statuizioni di cui al ricorso congiunto per separazione consensuale”.
- compensa le spese tra le parti.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, il 31 gennaio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Francescamaria Piruzza Francesco Paolo Pizzo