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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 25/10/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Sezione civile in persona del giudice dott. OB NE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1566 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente tra:
nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 [...]
, C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alessandro
Chiucchiolo che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE – OPPONENTE
E
nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1 [...]
C.F._2
RESISTENTE – OPPOSTO –
CONTUMACE
DEBITORE ESECUTATO
E
Controparte_2
RESISTENTE – OPPOSTO –
CONTUMACE
TERZO Parte_2 sulla base delle seguenti
1 CONCLUSIONI come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate entro il termine del
16.07.2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 281 decies e 618 c.p.c., ha incardinato Parte_1 la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi nei confronti di
[...]
di al fine di sentire accogliere CP_1 Controparte_2 le seguenti conclusioni:
“accogliere la presente opposizione e all'effetto annullare il provvedimento del G.E. del
26/04/2023, con cui ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento e la improcedibilità della es. 534/2022, dando termine per la riattivazione della stessa.
Vittoria di spese e compensi di causa.”
Ha dedotto, a sostegno delle proprie domande:
- di aver instaurato presso il Tribunale di Rieti il procedimento di esecuzione presso terzi rubricato sub r.g. 534/2022 a danno del proprio debitore pignorando il credito che quest'ultima vantava nei Controparte_1 confronti di Controparte_2
- che il G.E., con provvedimento del 26.04.2023, dichiarava inefficace il pignoramento e improcedibile l'esecuzione;
- che esso ricorrente, quindi, proponeva opposizione avverso il detto provvedimento per contestarne l'erroneità;
- che il G.E., definendo la fase sommaria di tale opposizione, non adottava alcun provvedimento provvisorio e fissava il termine del 30.11.2023 per l'introduzione del giudizio di merito, che esso opponente introduceva incardinando il presente giudizio.
Le indicate parti resistenti sono rimaste contumaci.
Il giudizio è stato istruito documentalmente, per essere quindi trattenuto in decisione in data 26.08.2025.
Tanto premesso, l'opposizione è improcedibile (con conseguente preclusione dell'esame del merito della stessa da parte di questo Tribunale), essendo stata la
2 fase di merito introdotta oltre il termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 618 c.p.c.
In particolare, nel provvedimento emesso dal G.E. in data 27.09.2023 quest'ultimo ha assegnato termine sino al 30.11.2023 per l'introduzione del giudizio di merito a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., ridotti della metà.
Parte opponente ha depositato il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. in data
29.11.2023; in data 19.12.2023 è stato emesso il decreto di fissazione dell'udienza e il ricorso e il decreto sono stati notificati alla parte opposta in data
14.2.2024.
La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente chiarito che “a norma dell'art.
616 c.p.c. - nel testo sostituito dall'art. 14 della l. n. 52 del 2006 e sul punto rimasto immutato dopo la modifica operata dalla l n. 69 del 2009 -, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria, deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo relativa al rito con cui va trattata l'opposizione nella fase a cognizione piena;
pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice” (cfr., ex multis, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
26501 del 08/11/2017). La richiamata sentenza ha inoltre specificato che “ai fini dell'individuazione del rito da applicare al giudizio di merito a cognizione piena di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi rileva […] esclusivamente la materia oggetto del diritto di credito posto in esecuzione […]”.
E' stato altresì chiarito dalla Corte di Cassazione che “sia in caso di opposizione all'esecuzione che agli atti esecutivi «l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui al primo comma della indicata disposizione, deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta nel rito con cui l'opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena;
pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice» (Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 19264 del 07/11/2012, Rv. 624337 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 1152 del
3 19/01/2011, Rv. 615946 - 01). Se l'opponente introduce il giudizio con ricorso invece che con citazione, è possibile la conversione dell'atto irregolare, ma ai fini del rispetto del termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, egli deve in tale termine non solo depositare il ricorso, ma anche provvedere alla sua notificazione.” (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
9330 del 2021).
Dunque, nel caso di specie, non avendo il presente giudizio ad oggetto una materia assoggettata dalla legge ad un rito speciale ed essendo stata la notifica del ricorso effettuata soltanto in data 14.2.2024, e quindi oltre il termine perentorio del 30.11.2024 assegnato dal G.E. all'esito della fase sommaria per l'introduzione del giudizio di merito con citazione (come evincibile dal fatto che il medesimo giudice ha altresì specificato che dovessero essere osservati i termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c. ridotti alla metà), l'opposizione all'esecuzione deve ritenersi improcedibile.
Né rileva la circostanza che al presente giudizio sia applicabile la disciplina del d.lgs 149/2022 (cd. riforma Cartabia), il quale ha introdotto il procedimento ex artt. 281 decies ss. c.p.c., atteso che tali disposizioni hanno sostituito quelle di cui agli artt. 702 bis ss. c.p.c., che già prevedevano la possibilità di introdurre i giudizi di cognizione (ai quali fosse applicabile il rito ordinario) dinanzi al giudice monocratico con le forme del ricorso, ma non hanno mutato le regole previste dall'art. 616 c.p.c. per la prosecuzione nel merito dell'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615 comma 2 c.p.c. o ex art. 617, comma 2 cpc, in applicazione delle quali sono stati elaborati i principi giurisprudenziali sopra richiamati (per quanto attiene alla giurisprudenza di merito, si veda – sullo specifico tema dell'inammissibilità per tardività del giudizio di merito ex artt. 615 comma 2 e
616 c.p.c. introdotto con ricorso ex artt. 702 bis ss. c.p.c. notificato successivamente alla scadenza del termine assegnato dal G.E. – Corte appello
Bari sez. I, sentenza del 06/10/2023, n. 1471).
Peraltro, la non applicabilità del richiamato rito semplificato ex artt. 281 decies ss. c.p.c. alla fase di merito dell'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 617 comma 2 c.p.c. (così dovendosi qualificare l'azione dell'odierno ricorrente)
4 risulta evincibile a contrario dalla previsione dell'ultimo comma dell'art. 281 decies c.p.c. (introdotta dal d.lvo 164/2024 e applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 28.2.2023, dunque anche al presente), la quale stabilisce che “Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma [le quali prevedono che “Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato” e che “Nelle sole cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio può essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma”] si applicano anche alle opposizioni previste dagli articoli 615, primo comma, 617, primo comma, e 645”, e dunque non anche alle opposizioni di cui all'art. 615 comma 2 c.p.c. e neppure a quelle di cui all'art. 617 comma 2 c.p.c., per le quali l'art. 618 comma 2 c.p.c. prevede una disciplina analoga a quella dell'art. 616 c.p.c. anche con riguardo alle modalità di introduzione della fase di merito.
Ciò risulta conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sopra esposti, in considerazione del fatto che “ai fini dell'individuazione del rito da applicare al giudizio di merito a cognizione piena di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi rileva […] esclusivamente la materia oggetto del diritto di credito posto in esecuzione” (cfr.
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26501 del 08/11/2017) e non, dunque, il grado di complessità della lite o dell'istruzione probatoria, il quale costituisce il fondamento della distinzione tra il rito ordinario e quello semplificato di cognizione (fatta eccezione per i casi in cui il rito semplificato di cognizione sia applicabile proprio in considerazione della materia oggetto del credito, come nelle ipotesi previste dal Capo III d.lgs 150/2011), come evincibile dalla previsione di cui all'art. 281 duodecies comma 1 secondo periodo c.p.c.
D'altra parte, mentre il riferimento alla materia oggetto del diritto di credito posto in esecuzione consente alla parte di individuare ex ante la tipologia di rito applicabile, e dunque quale atto determini la pendenza della lite entro il termine assegnato dal G.E. ex art. 618 c.p.c., il criterio distintivo del grado di complessità
5 della lite o dell'istruzione probatoria consentirebbe tale effettiva individuazione soltanto ex post, in sede di prima udienza e scaduto il termine per la costituzione del resistente, anche tenuto conto delle difese, eccezioni e domande svolte da quest'ultimo (cfr. art. 281 duodecies comma 1 c.p.c.); conseguentemente, la parte interessata non sarebbe in grado di determinare con ragionevole certezza, al momento di introdurre il giudizio di merito dell'opposizione, quale rito sia in concreto applicabile a tale giudizio e dunque quale atto ne determini la pendenza.
Esclusa, anche alla luce del disposto normativo del nuovo art. 281 decies comma
3 c.p.c., l'applicabilità del rito semplificato di cognizione alla fase di merito dell'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c., deve osservarsi che, se da un lato l'introduzione di tale fase in una materia soggetta al rito ordinario con il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. sarebbe sanabile mediante la conversione del rito da semplificato a ordinario ex art. 281 duodecies comma 1 c.p.c., dall'altro dovrà comunque aversi riguardo, per l'accertamento della tempestività dell'introduzione del giudizio di merito, all'atto che ne determina la pendenza secondo il rito correttamente applicabile, ossia la notificazione alla controparte dell'atto introduttivo del giudizio.
Ciò in analogia a quanto avviene nell'ipotesi in cui sia stata erroneamente introdotta con rito del lavoro la fase di merito di una opposizione all'esecuzione a cui sia applicabile il rito ordinario: sarà possibile effettuare la conversione del rito ai sensi dell'art. 427 c.p.c., e tuttavia dovrà valutarsi la tempestività dell'introduzione del giudizio di merito con riguardo al momento in cui il ricorso
è stato notificato alla controparte.
Né induce a pervenire a diversa soluzione la norma dettata dall'art. 4, ultimo comma del d.lgs. 150/2011 per cui “gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”: trattasi di norma dettata nell'ambito di un corpo normativo che disciplina determinati riti speciali, non anche il rito ordinario di cognizione, applicantisi in determinate materie ivi contemplate, tanto da non essere applicabile al caso di specie.
6 Da tutto quanto sopra esposto può concludersi che, ove la materia oggetto del diritto di credito posto in esecuzione non sia assoggettata dalla legge ad un rito speciale, ad essere applicabile alla fase di merito introdotta ex art. 618 c.p.c. sarà esclusivamente il rito ordinario di cognizione (a prescindere dal grado di complessità della lite e dell'istruttoria), con conseguente necessità di avere riguardo al momento della notifica alla controparte dell'atto introduttivo del giudizio di merito per determinare il rispetto o meno del termine assegnato dal
G.E. per l'introduzione di tale giudizio.
Nel caso di specie, non avendo il diritto di credito posto in esecuzione ad oggetto una materia assoggettata ad un rito speciale, la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione avrebbe dovuto essere introdotta con citazione,
e, ove introdotta con ricorso, avrebbe potuto considerarsi tempestiva ed essere conseguentemente regolarizzata soltanto laddove tale ricorso fosse stato notificato alla parte opposta entro il termine assegnato dal G.E.
Non essendo stato rispettato tale termine perentorio per l'introduzione della fase di merito, l'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615 comma 2 c.p.c. deve essere ritenuta improcedibile con riguardo alla sua fase di merito introdotta dopo la definizione della fase sommaria.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese, essendo la parte vittoriosa rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o ritenuta assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, dichiara improcedibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta da Parte_1
Nulla sulle spese.
Rieti, 25.10.2025
Il Giudice
OB NE
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Sezione civile in persona del giudice dott. OB NE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1566 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente tra:
nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 [...]
, C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alessandro
Chiucchiolo che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE – OPPONENTE
E
nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1 [...]
C.F._2
RESISTENTE – OPPOSTO –
CONTUMACE
DEBITORE ESECUTATO
E
Controparte_2
RESISTENTE – OPPOSTO –
CONTUMACE
TERZO Parte_2 sulla base delle seguenti
1 CONCLUSIONI come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate entro il termine del
16.07.2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 281 decies e 618 c.p.c., ha incardinato Parte_1 la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi nei confronti di
[...]
di al fine di sentire accogliere CP_1 Controparte_2 le seguenti conclusioni:
“accogliere la presente opposizione e all'effetto annullare il provvedimento del G.E. del
26/04/2023, con cui ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento e la improcedibilità della es. 534/2022, dando termine per la riattivazione della stessa.
Vittoria di spese e compensi di causa.”
Ha dedotto, a sostegno delle proprie domande:
- di aver instaurato presso il Tribunale di Rieti il procedimento di esecuzione presso terzi rubricato sub r.g. 534/2022 a danno del proprio debitore pignorando il credito che quest'ultima vantava nei Controparte_1 confronti di Controparte_2
- che il G.E., con provvedimento del 26.04.2023, dichiarava inefficace il pignoramento e improcedibile l'esecuzione;
- che esso ricorrente, quindi, proponeva opposizione avverso il detto provvedimento per contestarne l'erroneità;
- che il G.E., definendo la fase sommaria di tale opposizione, non adottava alcun provvedimento provvisorio e fissava il termine del 30.11.2023 per l'introduzione del giudizio di merito, che esso opponente introduceva incardinando il presente giudizio.
Le indicate parti resistenti sono rimaste contumaci.
Il giudizio è stato istruito documentalmente, per essere quindi trattenuto in decisione in data 26.08.2025.
Tanto premesso, l'opposizione è improcedibile (con conseguente preclusione dell'esame del merito della stessa da parte di questo Tribunale), essendo stata la
2 fase di merito introdotta oltre il termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 618 c.p.c.
In particolare, nel provvedimento emesso dal G.E. in data 27.09.2023 quest'ultimo ha assegnato termine sino al 30.11.2023 per l'introduzione del giudizio di merito a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., ridotti della metà.
Parte opponente ha depositato il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. in data
29.11.2023; in data 19.12.2023 è stato emesso il decreto di fissazione dell'udienza e il ricorso e il decreto sono stati notificati alla parte opposta in data
14.2.2024.
La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente chiarito che “a norma dell'art.
616 c.p.c. - nel testo sostituito dall'art. 14 della l. n. 52 del 2006 e sul punto rimasto immutato dopo la modifica operata dalla l n. 69 del 2009 -, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria, deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo relativa al rito con cui va trattata l'opposizione nella fase a cognizione piena;
pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice” (cfr., ex multis, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
26501 del 08/11/2017). La richiamata sentenza ha inoltre specificato che “ai fini dell'individuazione del rito da applicare al giudizio di merito a cognizione piena di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi rileva […] esclusivamente la materia oggetto del diritto di credito posto in esecuzione […]”.
E' stato altresì chiarito dalla Corte di Cassazione che “sia in caso di opposizione all'esecuzione che agli atti esecutivi «l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui al primo comma della indicata disposizione, deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta nel rito con cui l'opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena;
pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice» (Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 19264 del 07/11/2012, Rv. 624337 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 1152 del
3 19/01/2011, Rv. 615946 - 01). Se l'opponente introduce il giudizio con ricorso invece che con citazione, è possibile la conversione dell'atto irregolare, ma ai fini del rispetto del termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, egli deve in tale termine non solo depositare il ricorso, ma anche provvedere alla sua notificazione.” (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
9330 del 2021).
Dunque, nel caso di specie, non avendo il presente giudizio ad oggetto una materia assoggettata dalla legge ad un rito speciale ed essendo stata la notifica del ricorso effettuata soltanto in data 14.2.2024, e quindi oltre il termine perentorio del 30.11.2024 assegnato dal G.E. all'esito della fase sommaria per l'introduzione del giudizio di merito con citazione (come evincibile dal fatto che il medesimo giudice ha altresì specificato che dovessero essere osservati i termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c. ridotti alla metà), l'opposizione all'esecuzione deve ritenersi improcedibile.
Né rileva la circostanza che al presente giudizio sia applicabile la disciplina del d.lgs 149/2022 (cd. riforma Cartabia), il quale ha introdotto il procedimento ex artt. 281 decies ss. c.p.c., atteso che tali disposizioni hanno sostituito quelle di cui agli artt. 702 bis ss. c.p.c., che già prevedevano la possibilità di introdurre i giudizi di cognizione (ai quali fosse applicabile il rito ordinario) dinanzi al giudice monocratico con le forme del ricorso, ma non hanno mutato le regole previste dall'art. 616 c.p.c. per la prosecuzione nel merito dell'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615 comma 2 c.p.c. o ex art. 617, comma 2 cpc, in applicazione delle quali sono stati elaborati i principi giurisprudenziali sopra richiamati (per quanto attiene alla giurisprudenza di merito, si veda – sullo specifico tema dell'inammissibilità per tardività del giudizio di merito ex artt. 615 comma 2 e
616 c.p.c. introdotto con ricorso ex artt. 702 bis ss. c.p.c. notificato successivamente alla scadenza del termine assegnato dal G.E. – Corte appello
Bari sez. I, sentenza del 06/10/2023, n. 1471).
Peraltro, la non applicabilità del richiamato rito semplificato ex artt. 281 decies ss. c.p.c. alla fase di merito dell'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 617 comma 2 c.p.c. (così dovendosi qualificare l'azione dell'odierno ricorrente)
4 risulta evincibile a contrario dalla previsione dell'ultimo comma dell'art. 281 decies c.p.c. (introdotta dal d.lvo 164/2024 e applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 28.2.2023, dunque anche al presente), la quale stabilisce che “Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma [le quali prevedono che “Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato” e che “Nelle sole cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio può essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma”] si applicano anche alle opposizioni previste dagli articoli 615, primo comma, 617, primo comma, e 645”, e dunque non anche alle opposizioni di cui all'art. 615 comma 2 c.p.c. e neppure a quelle di cui all'art. 617 comma 2 c.p.c., per le quali l'art. 618 comma 2 c.p.c. prevede una disciplina analoga a quella dell'art. 616 c.p.c. anche con riguardo alle modalità di introduzione della fase di merito.
Ciò risulta conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sopra esposti, in considerazione del fatto che “ai fini dell'individuazione del rito da applicare al giudizio di merito a cognizione piena di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi rileva […] esclusivamente la materia oggetto del diritto di credito posto in esecuzione” (cfr.
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26501 del 08/11/2017) e non, dunque, il grado di complessità della lite o dell'istruzione probatoria, il quale costituisce il fondamento della distinzione tra il rito ordinario e quello semplificato di cognizione (fatta eccezione per i casi in cui il rito semplificato di cognizione sia applicabile proprio in considerazione della materia oggetto del credito, come nelle ipotesi previste dal Capo III d.lgs 150/2011), come evincibile dalla previsione di cui all'art. 281 duodecies comma 1 secondo periodo c.p.c.
D'altra parte, mentre il riferimento alla materia oggetto del diritto di credito posto in esecuzione consente alla parte di individuare ex ante la tipologia di rito applicabile, e dunque quale atto determini la pendenza della lite entro il termine assegnato dal G.E. ex art. 618 c.p.c., il criterio distintivo del grado di complessità
5 della lite o dell'istruzione probatoria consentirebbe tale effettiva individuazione soltanto ex post, in sede di prima udienza e scaduto il termine per la costituzione del resistente, anche tenuto conto delle difese, eccezioni e domande svolte da quest'ultimo (cfr. art. 281 duodecies comma 1 c.p.c.); conseguentemente, la parte interessata non sarebbe in grado di determinare con ragionevole certezza, al momento di introdurre il giudizio di merito dell'opposizione, quale rito sia in concreto applicabile a tale giudizio e dunque quale atto ne determini la pendenza.
Esclusa, anche alla luce del disposto normativo del nuovo art. 281 decies comma
3 c.p.c., l'applicabilità del rito semplificato di cognizione alla fase di merito dell'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c., deve osservarsi che, se da un lato l'introduzione di tale fase in una materia soggetta al rito ordinario con il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. sarebbe sanabile mediante la conversione del rito da semplificato a ordinario ex art. 281 duodecies comma 1 c.p.c., dall'altro dovrà comunque aversi riguardo, per l'accertamento della tempestività dell'introduzione del giudizio di merito, all'atto che ne determina la pendenza secondo il rito correttamente applicabile, ossia la notificazione alla controparte dell'atto introduttivo del giudizio.
Ciò in analogia a quanto avviene nell'ipotesi in cui sia stata erroneamente introdotta con rito del lavoro la fase di merito di una opposizione all'esecuzione a cui sia applicabile il rito ordinario: sarà possibile effettuare la conversione del rito ai sensi dell'art. 427 c.p.c., e tuttavia dovrà valutarsi la tempestività dell'introduzione del giudizio di merito con riguardo al momento in cui il ricorso
è stato notificato alla controparte.
Né induce a pervenire a diversa soluzione la norma dettata dall'art. 4, ultimo comma del d.lgs. 150/2011 per cui “gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”: trattasi di norma dettata nell'ambito di un corpo normativo che disciplina determinati riti speciali, non anche il rito ordinario di cognizione, applicantisi in determinate materie ivi contemplate, tanto da non essere applicabile al caso di specie.
6 Da tutto quanto sopra esposto può concludersi che, ove la materia oggetto del diritto di credito posto in esecuzione non sia assoggettata dalla legge ad un rito speciale, ad essere applicabile alla fase di merito introdotta ex art. 618 c.p.c. sarà esclusivamente il rito ordinario di cognizione (a prescindere dal grado di complessità della lite e dell'istruttoria), con conseguente necessità di avere riguardo al momento della notifica alla controparte dell'atto introduttivo del giudizio di merito per determinare il rispetto o meno del termine assegnato dal
G.E. per l'introduzione di tale giudizio.
Nel caso di specie, non avendo il diritto di credito posto in esecuzione ad oggetto una materia assoggettata ad un rito speciale, la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione avrebbe dovuto essere introdotta con citazione,
e, ove introdotta con ricorso, avrebbe potuto considerarsi tempestiva ed essere conseguentemente regolarizzata soltanto laddove tale ricorso fosse stato notificato alla parte opposta entro il termine assegnato dal G.E.
Non essendo stato rispettato tale termine perentorio per l'introduzione della fase di merito, l'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615 comma 2 c.p.c. deve essere ritenuta improcedibile con riguardo alla sua fase di merito introdotta dopo la definizione della fase sommaria.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese, essendo la parte vittoriosa rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o ritenuta assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, dichiara improcedibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta da Parte_1
Nulla sulle spese.
Rieti, 25.10.2025
Il Giudice
OB NE
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