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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/06/2025, n. 7335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7335 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO 4°
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 23.6.2025 ha pronunciato nella controversia RG. n. 36927/2024 R.A.C.C. la seguente
SENTENZA
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Piave n.66, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Fabrizio Lattanzi che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del Direttore Regionale pro-tempore per il Lazio,
[...] elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle 5 giornate n.3 presso l'Avv.to Sandra Maria
Colombino che lo rappresenta e difende per atto del Notaio del 01/08/2024, Persona_1
n.93118 del Rep. Not., Raccolta n.28300
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 13.10.2024 ed iscritto a ruolo il 14.10.2024 il ricorrente in epigrafe nominato esponeva: che il 21.04.2022 alle ore 23.50 circa il ricorrente, durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, cadeva accidentalmente dalle scale e rimaneva vittima di infortunio;
che, in data 23.04.2022 il ricorrente si recava presso il nosocomio Policlinico Casilino di Roma dove veniva diagnosticato “trauma emicostato sinistro e contusione toracica”, con prescrizione di riposo, terapia medica e inviato al medico curante per esami specialistici e veniva rilasciata prognosi di gg. 2 s.c.; che, il ricorrente dato il progressivo peggioramento della sintomatologia decideva di ripetere RX colonna dorso-lombo-sacrale ove veniva diagnosticato, esiti di fratture discosomatiche D8 e D10 e prescritta valutazione ortopedica” ; che, in seguito all'evento veniva aperto l'infortunio presso l' ed allo stesso veniva assegnato il numero di INF. CP_1
; che, l' sottoponeva a visita il ricorrente non riconoscendo alcuna menomazione P.IVA_1 CP_1 dell'integrità psico fisica;
che a seguito di ricorso amministrativo l' convocava il sig. a CP_1 Per_2 visita medica collegiale;
che l'istante in data 30.05.2024, si recava presso lo studio del Dott. Per_3 il quale, dopo aver esaminato la documentazione medica e sottoposto a visita il ricorrente,
[...] accertava dei postumi invalidanti pari al 12%; che, l' sottoponeva il ricorrente a visita CP_1 collegiale e in data 14.06.2024 comunicava di non aver riscontrato alcuna menomazione dell'integrità psico-fisica rigettando la richiesta di risarcimento del danno.
Tanto esposto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere: “ IN VIA PRINCIPALE: A) accogliere il presente ricorso e, per l'effetto dichiarare, previa consulenza tecnica, il diritto dell'Istante al riconoscimento di un grado di menomazione dell'integrità psico–fisica pari o superiore al 5% o nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
B) per l'effetto, condannare di conseguenza, l' in persona del rappresentante alla corresponsione, in favore del sig. , CP_1 Pt_1 dell'indennizzo relativo al grado di invalidità permanente accertato, dovuto a menomazione psico- fisica, oltre interessi legali e svalutazione monetaria come per legge, ai sensi della vigente legislazione dal fatto al saldo;
C) con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
Radicatosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio chiedendo di volere “ dichiarare CP_1 la nullità e/o l'inammissibilità della domanda non compiutamente determinata in ordine al quantum delle prestazioni chieste non meglio precisate se non con un generico riferimento ad un danno pari o superiore al 5%; in via subordinata, in ipotesi di domanda intesa all'accertamento di un danno pari o superiore al 6%, rigettare tale domanda perché infondata in fatto e in diritto;
con vittoria di spese in sussistenza dei presupposti di legge per la condanna”.
Disposta ed eseguita consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza, dopo la discussione, il
Giudice decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si osserva che con l'articolo 13 del D. Lgs. n.38/00 il legislatore, dopo aver definito – ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - il danno biologico come "la lesione all'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona", ha stabilito che la menomazione (e cioè l'invalidità permanente) conseguente a quella lesione sia indennizzata con una nuova prestazione economica che sostituisce la rendita per inabilità permanente di cui all'art.66 n.2 del Testo Unico. Tale nuova prestazione indennizza sempre il danno biologico fino al 100%, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%, ritenute, per la loro lieve entità, non rilevanti in un sistema di tutela sociale e considerate, quindi, in franchigia.
L'indennizzo del danno biologico è areddituale, e cioè è determinato senza alcun riferimento alla retribuzione dell'infortunato, e viene erogato sotto forma di capitale per gradi di invalidità pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%, ed in rendita a partire dal 16%, considerato che, a partire da quest'ultima soglia, la gravità della menomazione rende necessaria la corresponsione di una prestazione economica che garantisca il sostegno nel tempo. Inoltre, a partire dal 16%, tale nuova prestazione, attraverso l'erogazione di una ulteriore quota di rendita in aggiunta a quella erogata per l'indennizzo del danno biologico, ristora anche le conseguenze patrimoniali, presunte per legge, della menomazione. Quest'ultima quota è commisurata al grado della menomazione e ad una percentuale della retribuzione percepita dall'infortunato (nei limiti del minimale e del massimale di legge), percentuale che varia in funzione dell'incidenza della menomazione sulla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e sulla ricollocabilità dello stesso.
Nel caso di specie il c.t.u. Dott.ssa , all'esito di idonei accertamenti, con Persona_4 adeguata ed esauriente motivazione immune da vizi, ha così concluso:” “Al Sig. Parte_1
, a seguito dell'infortunio del 21.04.2022, non è residuata una lesione all'integrità psico-
[...] fisica suscettibile di valutazione medico legale, ai sensi dell'art. 13 D. L.gs n. 38/2000”.
Pertanto il ricorso deve essere respinto.
Il ricorrente ha dimostrato di trovarsi nelle condizioni per l'esenzione dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. cpc.
Le spese di c.t.u., separatamente liquidate, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1 convenuto.
P.Q.M.
1) respinge il ricorso;
2) dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' convenuto le spese di CTU separatamente liquidate. CP_1
Roma, 23.6.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi
SEZIONE LAVORO 4°
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 23.6.2025 ha pronunciato nella controversia RG. n. 36927/2024 R.A.C.C. la seguente
SENTENZA
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Piave n.66, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Fabrizio Lattanzi che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del Direttore Regionale pro-tempore per il Lazio,
[...] elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle 5 giornate n.3 presso l'Avv.to Sandra Maria
Colombino che lo rappresenta e difende per atto del Notaio del 01/08/2024, Persona_1
n.93118 del Rep. Not., Raccolta n.28300
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 13.10.2024 ed iscritto a ruolo il 14.10.2024 il ricorrente in epigrafe nominato esponeva: che il 21.04.2022 alle ore 23.50 circa il ricorrente, durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, cadeva accidentalmente dalle scale e rimaneva vittima di infortunio;
che, in data 23.04.2022 il ricorrente si recava presso il nosocomio Policlinico Casilino di Roma dove veniva diagnosticato “trauma emicostato sinistro e contusione toracica”, con prescrizione di riposo, terapia medica e inviato al medico curante per esami specialistici e veniva rilasciata prognosi di gg. 2 s.c.; che, il ricorrente dato il progressivo peggioramento della sintomatologia decideva di ripetere RX colonna dorso-lombo-sacrale ove veniva diagnosticato, esiti di fratture discosomatiche D8 e D10 e prescritta valutazione ortopedica” ; che, in seguito all'evento veniva aperto l'infortunio presso l' ed allo stesso veniva assegnato il numero di INF. CP_1
; che, l' sottoponeva a visita il ricorrente non riconoscendo alcuna menomazione P.IVA_1 CP_1 dell'integrità psico fisica;
che a seguito di ricorso amministrativo l' convocava il sig. a CP_1 Per_2 visita medica collegiale;
che l'istante in data 30.05.2024, si recava presso lo studio del Dott. Per_3 il quale, dopo aver esaminato la documentazione medica e sottoposto a visita il ricorrente,
[...] accertava dei postumi invalidanti pari al 12%; che, l' sottoponeva il ricorrente a visita CP_1 collegiale e in data 14.06.2024 comunicava di non aver riscontrato alcuna menomazione dell'integrità psico-fisica rigettando la richiesta di risarcimento del danno.
Tanto esposto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere: “ IN VIA PRINCIPALE: A) accogliere il presente ricorso e, per l'effetto dichiarare, previa consulenza tecnica, il diritto dell'Istante al riconoscimento di un grado di menomazione dell'integrità psico–fisica pari o superiore al 5% o nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
B) per l'effetto, condannare di conseguenza, l' in persona del rappresentante alla corresponsione, in favore del sig. , CP_1 Pt_1 dell'indennizzo relativo al grado di invalidità permanente accertato, dovuto a menomazione psico- fisica, oltre interessi legali e svalutazione monetaria come per legge, ai sensi della vigente legislazione dal fatto al saldo;
C) con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
Radicatosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio chiedendo di volere “ dichiarare CP_1 la nullità e/o l'inammissibilità della domanda non compiutamente determinata in ordine al quantum delle prestazioni chieste non meglio precisate se non con un generico riferimento ad un danno pari o superiore al 5%; in via subordinata, in ipotesi di domanda intesa all'accertamento di un danno pari o superiore al 6%, rigettare tale domanda perché infondata in fatto e in diritto;
con vittoria di spese in sussistenza dei presupposti di legge per la condanna”.
Disposta ed eseguita consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza, dopo la discussione, il
Giudice decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si osserva che con l'articolo 13 del D. Lgs. n.38/00 il legislatore, dopo aver definito – ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - il danno biologico come "la lesione all'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona", ha stabilito che la menomazione (e cioè l'invalidità permanente) conseguente a quella lesione sia indennizzata con una nuova prestazione economica che sostituisce la rendita per inabilità permanente di cui all'art.66 n.2 del Testo Unico. Tale nuova prestazione indennizza sempre il danno biologico fino al 100%, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%, ritenute, per la loro lieve entità, non rilevanti in un sistema di tutela sociale e considerate, quindi, in franchigia.
L'indennizzo del danno biologico è areddituale, e cioè è determinato senza alcun riferimento alla retribuzione dell'infortunato, e viene erogato sotto forma di capitale per gradi di invalidità pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%, ed in rendita a partire dal 16%, considerato che, a partire da quest'ultima soglia, la gravità della menomazione rende necessaria la corresponsione di una prestazione economica che garantisca il sostegno nel tempo. Inoltre, a partire dal 16%, tale nuova prestazione, attraverso l'erogazione di una ulteriore quota di rendita in aggiunta a quella erogata per l'indennizzo del danno biologico, ristora anche le conseguenze patrimoniali, presunte per legge, della menomazione. Quest'ultima quota è commisurata al grado della menomazione e ad una percentuale della retribuzione percepita dall'infortunato (nei limiti del minimale e del massimale di legge), percentuale che varia in funzione dell'incidenza della menomazione sulla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e sulla ricollocabilità dello stesso.
Nel caso di specie il c.t.u. Dott.ssa , all'esito di idonei accertamenti, con Persona_4 adeguata ed esauriente motivazione immune da vizi, ha così concluso:” “Al Sig. Parte_1
, a seguito dell'infortunio del 21.04.2022, non è residuata una lesione all'integrità psico-
[...] fisica suscettibile di valutazione medico legale, ai sensi dell'art. 13 D. L.gs n. 38/2000”.
Pertanto il ricorso deve essere respinto.
Il ricorrente ha dimostrato di trovarsi nelle condizioni per l'esenzione dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. cpc.
Le spese di c.t.u., separatamente liquidate, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1 convenuto.
P.Q.M.
1) respinge il ricorso;
2) dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' convenuto le spese di CTU separatamente liquidate. CP_1
Roma, 23.6.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi